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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3656/2024
TRA nato a [...] il [...], rappr.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
Marco Ambrosio e Stefano Caserta, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Parco Margherita n. 34
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 002048146 a firma del
Direttore Provinciale dell' di Caserta notificata a mezzo posta con plico CP_1 ricevuto in data 29.04.2024 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro
12.973,26 a titolo di sanzione amministrativa e spese, comminata a seguito di accertamento n. .2000.13/12/2019.0535092 del 13.12.2019 pervenuto in data CP_1
03.01.2020, con il quale gli veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo dal 01/2018 al 11/2018 per l'importo complessivo di euro 6.486,63. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata per aver tempestivamente eseguito in data 17.06.2020 i versamenti ritenuti dovuti con l'Accertamento innanzi
1 richiamato, in virtù della sospensione dei termini di cui all'art. 62, commi 2 e 5, del
D.L. n. 18/2020, così come interpretati dall' con il messaggio n. 1373 del CP_1
25.03.2020. Riteneva che avendo evaso l'obbligo contributivo nei termini di legge, non era assoggettabile ad alcuna sanzione. Concludeva, pertanto, chiedendo previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, dichiararsi nulla e/o inefficace, ovvero annullarsi l'Ordinanza Ingiunzione impugnata. Spese vinte. CP_ Si costituiva in giudizio l' allegando di aver provveduto in data 18.11.2024 all'annullamento dell'opposta ordinanza, per avvenuto pagamento del prodromico atto di accertamento, e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Spese vinte.
Istruita documentalmente la causa la stessa veniva discussa e decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*************
Alcuna statuizione sul merito, quindi, deve compiersi annullato il provvedimento impugnato peraltro erroneamente emesso, avendo parte ricorrente offerto la prova del pagamento regolarmente effettuata al momento del compiuto accertamento.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio
2 in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr.
Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
3 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, si è proceduto alla corresponsione delle somme richieste dall'Ente con l'atto di accertamento per cui alcuna ordinanza ingiunzione doveva essere adottata.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è documentato che il ricorrente abbia ottemperato nei termini il pagamento e che l'adozione dell'ordinanza sia stata conseguenza di un errore da parte dell'Ente che, tuttavia, ha obbligato la parte ad essere esposta al giudizio. Ne consegue, quindi, che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3656/2024
TRA nato a [...] il [...], rappr.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
Marco Ambrosio e Stefano Caserta, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Parco Margherita n. 34
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 002048146 a firma del
Direttore Provinciale dell' di Caserta notificata a mezzo posta con plico CP_1 ricevuto in data 29.04.2024 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro
12.973,26 a titolo di sanzione amministrativa e spese, comminata a seguito di accertamento n. .2000.13/12/2019.0535092 del 13.12.2019 pervenuto in data CP_1
03.01.2020, con il quale gli veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo dal 01/2018 al 11/2018 per l'importo complessivo di euro 6.486,63. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata per aver tempestivamente eseguito in data 17.06.2020 i versamenti ritenuti dovuti con l'Accertamento innanzi
1 richiamato, in virtù della sospensione dei termini di cui all'art. 62, commi 2 e 5, del
D.L. n. 18/2020, così come interpretati dall' con il messaggio n. 1373 del CP_1
25.03.2020. Riteneva che avendo evaso l'obbligo contributivo nei termini di legge, non era assoggettabile ad alcuna sanzione. Concludeva, pertanto, chiedendo previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, dichiararsi nulla e/o inefficace, ovvero annullarsi l'Ordinanza Ingiunzione impugnata. Spese vinte. CP_ Si costituiva in giudizio l' allegando di aver provveduto in data 18.11.2024 all'annullamento dell'opposta ordinanza, per avvenuto pagamento del prodromico atto di accertamento, e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Spese vinte.
Istruita documentalmente la causa la stessa veniva discussa e decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*************
Alcuna statuizione sul merito, quindi, deve compiersi annullato il provvedimento impugnato peraltro erroneamente emesso, avendo parte ricorrente offerto la prova del pagamento regolarmente effettuata al momento del compiuto accertamento.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio
2 in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr.
Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
3 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, si è proceduto alla corresponsione delle somme richieste dall'Ente con l'atto di accertamento per cui alcuna ordinanza ingiunzione doveva essere adottata.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è documentato che il ricorrente abbia ottemperato nei termini il pagamento e che l'adozione dell'ordinanza sia stata conseguenza di un errore da parte dell'Ente che, tuttavia, ha obbligato la parte ad essere esposta al giudizio. Ne consegue, quindi, che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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