Decreto presidenziale 22 aprile 2021
Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Ordinanza collegiale 29 marzo 2022
Decreto presidenziale 15 marzo 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 29/03/2022, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00519/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Baldassarre, Giovanni Pesce e Francesco Astone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Francesco Baldassarre in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo.
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
-OMISSIS- S.c.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Lorenzo Durano e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Panato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce in data 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, nei confronti della Società ricorrente in ragione della sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi di impresa;
- del provvedimento prefettizio del 13 aprile 2021 di nomina degli organi deputati alla straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS-, ex art. 32, commi 1, lett. b) e 10, del D.L. n. 90 del 2014, per la durata di anni uno, nelle persone dell'avv. -OMISSIS- e dr. -OMISSIS-, limitatamente ai contratti pubblici di appalto ivi menzionati;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti, compresa la nota prefettizia del 7 aprile 2021 recante il diniego di audizione nel procedimento sopra citato e i verbali istruttori menzionati nell'Informazione interdittiva antimafia, di contenuto ignoto, oltre che l'intesa acquisita con A.N.A.C. con nota -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- il 15 giugno 2021:
- del verbale -OMISSIS- della Prefettura di Lecce - Area I - Ordine sicurezza pubblica - Gruppo Interforze;
- di tutti gli atti ed i documenti istruttori prodromici all'adozione dell'Informazione interdittiva antimafia impugnata con il ricorso introduttivo, depositati in giudizio dalla Prefettura di Lecce in data 11 maggio 2021;
- dell’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce in data 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, nei confronti della Società ricorrente in ragione della sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi di impresa;
- del provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce del 13 aprile 2021 di nomina degli organi deputati alla straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS-, ex art. 32, commi 1, lett. b) e 10, del D.L. n. 90 del 2014, per la durata di anni uno, nelle persone dell'avv. -OMISSIS- e dr. -OMISSIS-, limitatamente ai contratti pubblici di appalto ivi menzionati;
- del provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce emesso con nota prot. -OMISSIS-, comunicato in pari data con nota prot. -OMISSIS-, che ha disposto la conferma e l'estensione della straordinaria e temporanea gestione di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. b) e 10, dell’art. 32 del D.L. n. 90 del 2014, anche in relazione agli altri appalti e servizi pubblici in corso di esecuzione da parte della -OMISSIS-, della -OMISSIS-, della -OMISSIS-e della -OMISSIS- alla data del 9 aprile 2021 nonché in relazione ad ogni altra attività ed affare delle stesse.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- S.C.P.A., dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, del Ministero dell'Interno, di A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione e della -OMISSIS-;
Vista l'istanza di sospensione del presente giudizio depositata dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il 20 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldassarre, avv.to F. Astone e avv.to dello Stato L. Tarentini;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21 aprile 2021 la Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, l’Informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce in data 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, in ragione della ravvisata sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi di impresa, il provvedimento prefettizio del 13 aprile 2021 di nomina degli organi deputati alla straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS-, ex art. 32, commi 1, lett. b) e 10, del D.L. n. 90 del 2014, per la durata di anni uno, nelle persone dell'avv. -OMISSIS- e dr. -OMISSIS-, limitatamente ai contratti pubblici di appalto ivi menzionati nonché ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti, compresa la nota prefettizia del 7 aprile 2021 recante il diniego di audizione nel procedimento sopra citato e i verbali istruttori menzionati nell'Informazione interdittiva antimafia, di contenuto ignoto, oltre che l'intesa acquisita con A.N.A.C. con nota -OMISSIS-. Ha, altresì, formulato, nella stessa data, istanza di abbreviazione dei termini processuali, ex art. 53 c.p.a..
1.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione art. 7 e ss. L. n. 241/1990, violazione art. 93, co. 7, D. Lgs. n. 159/2011, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, violazione della sentenza della Corte di Giustizia Dell’Unione Europea, in relazione all’art. 93, co. 4 , D. Lgs. n. 159/2011;
2) violazione dell’art. 84, commi 3 e ss., del D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità;
3) sotto altro profilo: errore nei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011;
4) in via gradata e subordinata, sulla compatibilità della normativa antimafia con la Costituzione: artt. 3, 13, 25, 111 in relazione agli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011;
5) avverso il provvedimento di nomina degli organi di straordinaria e temporanea gestione: illegittimità derivata e violazione art. 32 D.L. n. 90/2014.
2. Con decreto presidenziale n. 30 del 22 aprile 2021, ritenute sussistenti le allegate ragioni di urgenza, è stata accolta l’“istanza di abbreviazione dei termini processuali presentata dalla parte ricorrente e depositata in giudizio in data 21 Aprile 2021 alle ore 19,32, ai fini della trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta nel ricorso introduttivo del giudizio” e per l’effetto è stata disposta “l’abbreviazione alla metà dei termini processuali previsti dal Codice del Processo Amministrativo ai fini della trattazione della predetta istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente nella Camera di Consiglio dell’11 Maggio 2021”.
2.1 Parte ricorrente ha, dunque, proceduto, in adempimento del prefato decreto presidenziale n. 30 del 2021, in data 23 aprile 2021, alla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale alle parti intimate ed ha depositato in giudizio tali atti il successivo 26 aprile 2021 con la prova delle eseguite notifiche entro i termini dimidiati di legge.
3. In data 30 aprile 2021 si è costituito in giudizio quale interventore ad adiuvandum il -OMISSIS- S.c.p.A..
4. Il 3 maggio 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno e l’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. All’udienza in Camera Consiglio dell’11 maggio 2021 il Presidente, preso atto dell'istanza dei difensori della Società ricorrente di trattazione unitaria insieme ad altri ricorsi connessi in sede cautelare, ha disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare della causa alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2021.
6. In data 21 maggio 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
7. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2021, con ordinanza n. 297 del 26 maggio 2021, questa Sezione ha disposto “incombenti istruttori, ordinando all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto pro tempore, di: - esibire l’Informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- o -OMISSIS- S.r.l. dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di ON in data ottobre 2019 e di cui si fa menzione nell’Informazione interdittiva antimafia oggetto di impugnazione; - una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso avendo cura, in particolare, di precisare se abbia o meno preso in considerazione, in sede di emissione del provvedimento interdittivo impugnato, la circostanza che, come sostenuto da parte ricorrente, la -OMISSIS- abbia intrattenuto rapporti contrattuali unicamente con la -OMISSIS- (già -OMISSIS- S.r.l. - P.IVA -OMISSIS-) e non anche con la -OMISSIS- S.r.l. (società formalmente distinta dalla precedente - P.IVA -OMISSIS-) e, in ogni caso, se vi siano rapporti (di cui pure di specificherà, se del caso, la natura) tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- S.r.l.” assegnando a tal fine il termine di giorni venti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza istruttoria.
8. In data 15 giugno 2021 l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha provveduto, in adempimento della prefata ordinanza cautelare istruttoria n. 297 del 26 maggio 2021, al deposito di quanto richiesto da questa Sezione.
9. Con motivi aggiunti notificati il 15 giugno 2021 e depositati in data 16 giugno 2021 la Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il verbale -OMISSIS- della Prefettura di Lecce - Area I - Ordine sicurezza pubblica - Gruppo Interforze, tutti gli atti ed i documenti istruttori prodromici all'adozione dell'Informazione interdittiva antimafia impugnata con il ricorso introduttivo, depositati in giudizio dalla Prefettura di Lecce in data 11 maggio 2021, l’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce in data 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, nei confronti della Società ricorrente in ragione della sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi di impresa, il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce del 13 aprile 2021 di nomina degli organi deputati alla straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS-, ex art. 32, commi 1, lett. b) e 10, del D.L. n. 90 del 2014, per la durata di anni uno, nelle persone dell'avv. -OMISSIS- e dr. -OMISSIS-, limitatamente ai contratti pubblici di appalto ivi menzionati, ed il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce emesso con nota prot. -OMISSIS-, comunicato in pari data con nota prot. -OMISSIS-, che ha disposto la conferma e l'estensione della straordinaria e temporanea gestione di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. b) e 10, dell’art. 32 del D.L. n. 90 del 2014, anche in relazione agli altri appalti e servizi pubblici in corso di esecuzione da parte della -OMISSIS-, della -OMISSIS-, della -OMISSIS-e della -OMISSIS- alla data del 9 aprile 2021 nonché in relazione ad ogni altra attività ed affare delle stesse.
9.1 A sostegno dei motivi aggiunti, anche ad integrazione delle ragioni indicate a sostegno delle domande già proposte a mezzo del ricorso introduttivo, ha dedotto le censure così rubricate:
1) difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti di fatto, sviamento ed illogicità manifesta;
2) difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 84, 4° comma, e 93, comma 1, del D. Lgs. n.159/2011;
3) sotto altro profilo, errore nei presupposti e difetto di istruttoria.
10. Nelle date del 16 giugno 2021, 22 giugno 2021, 23 giugno 2021, 24 giugno 2021 e 2 luglio 2021 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato memorie difensive insistendo per la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
11. All’udienza in Camera di Consiglio del 6 luglio 2021, ad esito della discussione delle parti, il Presidente ha ritenuto necessario l'accertamento dell'eventuale effettiva pendenza a carico di -OMISSIS-del procedimento penale ex art. 648 ter c.p. menzionato nell’impugnata Informazione interdittiva antimafia. I difensori di tutte le parti hanno preso atto del rilievo del Presidente e si sono impegnati ad accertare e documentare l'eventuale formale archiviazione del prefato procedimento penale sia da parte della Procura della Repubblica di VE sia del G.I.P. presso il Tribunale di ON. Il Presidente, a seguito dell'impegno assunto da tutte le parti, ha quindi disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2021.
12. L’8 luglio 2021 si è costituita in giudizio la -OMISSIS-.
13. In data 17 luglio 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive istando per l’accoglimento del ricorso, come integrato dai proposti motivi aggiunti, e delle annesse istanze cautelari.
14. All’udienza in Camera di Consiglio del 20 luglio 2021 l'Avvocato Distrettuale dello Stato ha dichiarato di aver ricevuto in data 19 luglio 2021 un documento con cui il Procuratore della Repubblica di VE ha comunicato che il procedimento penale nr. 5559/2021 R.G.N.R. (ex 1683/17 K) iscritto presso la Procura della Repubblica di VE a seguito della ricezione del processo penale nr. 1054/18 trasmesso dalla Procura della Repubblica di ON risulta pendente. La difesa di parte ricorrente ha, quindi, chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce di depositare la nota di richiesta e la nota ricevuta dalla Procura della Repubblica di VE. Il Presidente ha ordinato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il deposito in giudizio in mattinata delle note richieste dalla difesa di parte ricorrente, ha dichiarato chiusa la discussione ed ha posto la causa in decisione ai fini cautelari.
15. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, con ordinanza cautelare n. 443 del 21 luglio 2021, questa Sezione ha respinto le domande cautelari proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti notificati il 15 giugno 2021 osservando che “ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa appare infondato, ove si tenga conto - da un lato - del rilievo che l’Informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di “cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” (parametro che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza anche in ragione della naturale fluidità del quadro fattuale) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa destinataria (così, da ultimo, Consiglio di Stato , Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284); e - dall’altro - che, anche alla stregua delle risultanze dell’istruttoria disposta da questa Sezione con l’ordinanza n. 297/2021, non si ravvisa nella specie, a carico del provvedimento prefettizio impugnato la sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per erroneità/falsità dei presupposti e/o per travisamento dei fatti e/o per difetto di istruttoria e/o per carenza di motivazione e/o per sviamento di potere e nemmeno la prospetta violazione dei principi generali di proporzionatezza e ragionevolezza dell’azione amministrativa; tenuto conto: - che le sorelle -OMISSIS-- sottoposta a procedimento penale per il delitto ex art. 648 ter c.p. pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di VE -, -OMISSIS-- che ha riportato una sentenza di condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 353 c.p., reato c.d. spia ex art. 84 comma 4 lett. a del D. Lgs. n. 159 del 2011 - e -OMISSIS- sono tutt’ora socie della -OMISSIS-, consorziata stabilmente - e non occasionalmente - nel -OMISSIS- S.c.p.A. - pure destinatario di Informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Lecce - insieme alla consorziata -OMISSIS- (destinataria di Informazione Interdittiva Antimafia emessa dalla Prefettura di Roma n. prot. -OMISSIS-, il cui Presidente onorario e socio -OMISSIS-è stato condannato in via definitiva per i delitti di cui all’art 353 comma 2 c.p. e corruzione propria ed il cui precedente socio -OMISSIS-risulta imputato, nell’ambito del procedimento penale n. 9891/2015 mod. 21 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale penale di Catanzaro, per i delitti di cui agli artt. 353 comma 2, 346 bis comma 3 e 323 c.p.) e -OMISSIS- pure attinta da recente Informazione Interdittiva Antimafia della Prefettura di ER (adottata con nota prot. n. -OMISSIS-); - della sospetta - anche temporalmente, all’indomani dell’attività ispettiva disposta in data 13 febbraio 2021 - operazione elusiva di camouflage ex art. 84 comma 4 lett. f) del D. Lgs. n. 159 del 2011 posta in essere dalla Società ricorrente e dal -OMISSIS- S.c.p.A.; - dei rapporti (proseguiti quantomeno fino al 22 dicembre 2017, come risultante dalla fattura, relativa a servizi di noleggio, n. 126 di pari data) della Società ricorrente con la -OMISSIS- S.r.l. (C.F. e P.I. -OMISSIS-) - destinataria di Informazione interdittiva antimafia dell’1 giugno 2017 della Prefettura di ON (Fasc. n. 2803/2013 - Doc. U 27635/2017WL Atea I A.M.) - la quale risulta aver svolto attività accessorie rispetto alle attività imprenditoriali della famiglia -OMISSIS-, collegata alla cosca calabrese -OMISSIS- di Isola Capo Rizzuto (KR), rapporti per i quali, come detto, -OMISSIS-è stata sottoposta, su comunicazione di notizia di reato del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di ON, a procedimento penale originariamente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di ON (n. 1054/18 mod. 21 R.G.N.R. ) per il delitto di cui all’art. 648 ter c.p., i cui atti sono stati trasmessi alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di VE (procedimento n. K1638/17 mod. 45 - Registro degli atti non costituenti notizia di reato); - che dalle note prodotte dall’Avvocatura erariale in data 16 luglio 2021 e 20 luglio 2021 (quest’ultima su espressa richiesta formulata a verbale in corso di udienza dalla difesa della -OMISSIS-) a firma, rispettivamente, del Sostituto Procuratore Lucia D’Alessandro e del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di VE, emerge la pendenza, in fase di indagini preliminari, dinanzi a tale Ufficio di Procura, di un procedimento penale (recante n. 5559/21 mod. 21 R.G.N.R. a carico di persone note), scaturito dal suddetto procedimento n. K1638/17 mod. 45 a seguito della ricezione del procedimento penale n. 1054/18 mod. 21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di ON, mentre, dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente nelle date del 2 e del 5 luglio 202,1 risulta unicamente l’archiviazione in via amministrativa del diverso procedimento n. K1638/17 mod. 45 - Registro degli atti non costituenti notizia di reato (peraltro successivamente riaperto sempre in via amministrativa), sicché, allo stato, non v’è un provvedimento giurisdizionale di archiviazione (emesso, cioè, dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del P.M. secondo la trafila disegnata dagli artt. 408 - 411 c.p.p.) che abbia apprezzato l’infondatezza della notitia criminis trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di ON a carico di -OMISSIS-; - che non sussiste alcuna violazione dei principi in materia di contraddittorio procedimentale posto che, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa anche alla luce delle indicazioni offerte dal Giudice unionale (Corte di giustizia UE, sez. IX, con ordinanza del 28 maggio 2020) e dalla Consulta (Corte Costituzionale sentenza n. 57 del 2020), “l'informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011” (Consiglio di Stato sez. III, 20/04/2021, n.3194); - che appare, altresì, allo stato, manifestamente infondata, alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 57 del 2020), la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente in relazione agli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 150 del 2011 per violazione degli artt. 3, 13, 25, 111 della Costituzione essendosi fugato ogni dubbio in ordine all’ammissibilità del ricorso allo strumento amministrativo prefettizio pur a fronte della grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva e di una certa genericità delle disposizioni legislative che fondano e regolano il relativo potere amministrativo (genericità invero temperata, fino a raggiungere una tipicità sostanziale, dalla costante ed uniforme interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa); - che l’inserzione nel Casellario informatico dell’Informazione interdittiva antimafia costituisce, per A.N.A.C., un atto dovuto ex artt. 213 comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 91, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 159 del 2011 (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 13.04.2018, n. 2234; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30.08.2019, n. 2102; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 01.08.2018, n. 1472; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 21.09.2017, n. 979)”.
16. Con ordinanza cautelare n. 5695 del 15 ottobre 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello proposto ex art. 62 c.p.a. da parte ricorrente avverso l’ordinanza cautelare n. 443 del 21 luglio 2021 di questa Sezione, “fermo ogni ulteriore approfondimento da parte del primo giudice, nel merito, delle plurime censure proposte dall’odierna appellante”, lo ha accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per l’esame del merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce.
17. In data 20 gennaio 2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. evidenziando che la Società ricorrente con “Ordinanza del Tribunale di Lecce - Ufficio Misure di Prevenzione, in data 23.7.2021, è stata ammessa alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 159/2011 per la durata di anni due”. Ha, quindi, chiesto che venga dichiarata la sospensione del giudizio o, in alternativa, il rigetto del ricorso.
18. Il 5 febbraio 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive opponendosi alla sospensione del giudizio e chiedendo l’accoglimento nel merito del ricorso come integrato da motivi aggiunti. In data 15 febbraio 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie in replica.
19. All’udienza pubblica dell’8 marzo 2022 la causa, su richiesta di parte, è stata trattenuta in decisione.
20. Premesso che il Tribunale Ordinario di Lecce - Ufficio Misure di Prevenzione, con ordinanza del 23 luglio 2021, ha ammesso -OMISSIS- alla misura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 159 del 2011 per la durata di anni due, rileva il Collegio che il presente giudizio di merito pendente dinanzi a questo T.A.R. deve essere sospeso, ex art. 79 c.p.a., sino al decorso del termine di efficacia del disposto controllo giudiziario.
20.1 Occorre, infatti, osservare, preliminarmente - alla stregua dell’unanime e condivisibile insegnamento giurisprudenziale, anche di questo T.A.R., in subiecta materia - che sulla base «di quanto previsto dall’art. 34-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 159 del 2011, il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo sospende gli effetti di cui all’art. 94, derivanti dall’emissione del provvedimento antimafia” sicchè “una volta disposto il controllo giudiziario […] anche il giudizio amministrativo relativo all’informazione antimafia va sospeso, salva ulteriore prosecuzione all’esito della misura” (v. T.A.R. Puglia Lecce, I^ Sezione, ordinanza n. 1330 del 27 novembre 2020 e in senso conforme Consiglio di Stato, III, ord. n. 5315 del 13 luglio 2021; Consiglio di Stato, III, ord. n. 4946 del 5 agosto 2020; Consiglio di Stato, III, ord. n. 4049 del 24 giugno 2020; Consiglio di Stato, III, ord. n. 2652 del 24 aprile 2020; Consiglio di Stato, III, ord. n. 4719 del 31 luglio 2018, Consiglio Stato, III, ord., n. 4523 del 13 luglio 2020; n. 4049 del 24 giugno 2020; n. 2652 del 24 aprile 2020).
20.2 Non colgono, peraltro, nel segno le obiezioni mosse da parte ricorrente, la quale si è opposta, nelle memorie difensive del 5 febbraio 2022 e del 15 febbraio 2022, all’accoglimento dell’istanza di sospensione ex art. 79 c.p.a. formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nella precedente nota del 20 gennaio 2022.
Va, anzitutto, evidenziato che il sopra richiamato orientamento pretorio non fa, all’evidenza, applicazione dell’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (che presuppone, invero, un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra giudizi differenti e il rischio di un conflitto di giudicati) ma di quello della sospensione cd. facoltativa.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, da tempo chiarito che “L'ampiezza del rinvio operato dall'art. 79, co. 1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l'applicabilità, nel processo amministrativo, dell'intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell'art. 295 c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 79, co. 3, cit.)” (Consiglio di Stato sez. IV, 04/09/2018, n.5185), ivi comprese quelle che contemplano forme di sospensione facoltativa.
20.3 Ebbene, preme osservare che la sospensione facoltativa del processo, per quanto rimessa, a differenza di quella cd. necessaria ex art. 295 c.p.c., all’insindacabile apprezzamento discrezionale del Giudice, è vicenda anomala del rapporto processuale che non è prevista dalla legge nell’interesse delle singole parti ma è posta a presidio del valore pubblicistico della coerenza ordinamentale, che sarebbe compromesso dalla resa, in relazione alla medesima vicenda sostanziale, di dicta giudiziari (anche non suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata) in contrasto tra loro.
Ciò consente di ritenere che la sospensione facoltativa (come, peraltro, la sospensione necessaria) possa essere disposta anche in assenza di una richiesta in tal senso della parte interessata (comunque, certamente sussistente nel caso di specie, avendo la difesa erariale formulato istanza ex art. 79 c.p.a. nelle memorie del 20 gennaio 2022).
20.4 Del resto, non v’è dubbio che tra il presente giudizio di impugnazione e la procedura di controllo giudiziario pendente dinanzi all’A.G.O., corra un rapporto di pregiudizialità cd. “logica”.
Ne è consapevole lo stesso legislatore che ha disegnato, sul piano del diritto positivo, un rapporto di reciproca interdipendenza e condizionamento tra i due giudizi (e tra i rapporti giuridici sostanziali che vi sono dedotti).
Infatti, in primo luogo, la misura del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34 bis comma 7 prima parte del D. Lgs n. 159 del 2011, sospende gli effetti dell’interdittiva antimafia sicché - allo stato, in pendenza della procedura del controllo giudiziario - il provvedimento principale impugnato nel presente giudizio amministrativo non è attualmente - concretamente - lesivo per la parte ricorrente, così difettando una condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. che deve sussistere (anche) al momento della decisione.
Inoltre, l’eventuale conferma dell’Interdittiva antimafia da parte della decisione di merito di questo T.A.R. avrebbe come effetto quello di consolidarne in via definitiva gli effetti, nel mentre la misura del controllo giudiziario, ove adottata, come nel caso di specie, su istanza dell’Impresa destinataria dell’Informazione interdittiva antimafia, presuppone ontologicamente ex art. 34 bis comma 6 del D. Lgs. n.159 del 2011 che il provvedimento impugnato sia ancora sub-judice. In maniera speculare, anche l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta dinanzi al Giudice Amministrativo avverso l’Informazione interdittiva antimafia avrebbe come effetto quello di determinare la possibile chiusura anticipata della procedura di controllo giudiziario risolvendosi in una ingiustificata interferenza nella sfera di giurisdizione della A.G.O..
20.5 La sussistenza di un rapporto di pregiudizialità logica tra i giudizi (ed il connesso pericolo di un contrasto tra dicta giudiziari) discende, a ben vedere, oltre che dal già richiamato tenore testuale dell’art. 34 bis comma 6 del D. Lgs. n.159 del 2011, dalla circostanza che l’oggetto del sindacato del Giudice Amministrativo e la sfera di cognizione del Tribunale Ordinario - Ufficio Misure di prevenzione sono destinate, in parte, a sovrapporsi. E, infatti, il presupposto sostanziale per disporre la misura del controllo giudiziario è rappresentato dalla sussistenza di “circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività” (oltre al carattere di occasionalità dell’agevolazione ex art. 34 del D. Lgs. n. 159 del 2011) e sostanzialmente coincide con quello previsto all‘art. 91 comma 5 e 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 per l’adozione dell’Informazione interdittiva antimafia da parte del Prefetto.
Ne consegue che il Giudice Amministrativo, ove chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’Informazione interdittiva antimafia, si confronta, salvo per il caso (non sussistente nell’ipotesi che occupa) in cui siano dedotti vizi di natura eminentemente procedimentale o formale, con un thema decidendum che si interseca inevitabilmente con quello rimesso all’A.G.O..
20.6 Né può obliterarsi che, nella fattispecie in esame, vi è certamente, dal lato opposto rispetto al Giudice Amministrativo, un altro Giudice (il Tribunale Penale per le misure di prevenzione) che non si è spogliato totalmente del potere giurisdizionale rispetto alla vicenda concreta per effetto dell’adozione del decreto di ammissione alla procedura di controllo giudiziario, ma che, per contro, conserva il potere-dovere anche di accertare l’adempimento o meno degli obblighi imposti dall’Impresa sino alla fine della durata della misura e che può, in corso di procedura, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, “revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali” (art. 34 bis comma 6 ultima parte del D. Lgs. n. 159 del 2011), così incidendo (questa volta in senso ripristinatorio) sulla efficacia dell’Informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura e oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa.
20.7 In ultimo, non osta alla sospensione del presente giudizio la circostanza che, nel caso di specie, con ordinanza cautelare n. 5695 del 15 ottobre 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello proposto ex art. 62 c.p.a. da parte ricorrente avverso l’ordinanza cautelare n. 443 del 21 luglio 2021 di questa Sezione, abbia accolto l’istanza incidentale cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per l’esame del merito da parte di questo T.A.R..
E, infatti, il Giudice dell’appello cautelare, pur conscio della propria granitica giurisprudenza in materia di sospensione del giudizio amministrativo in subiecta materia, non ha preso espressamente in considerazione la circostanza che la Società ricorrente fosse (e sia tutt’ora) sottoposta alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 159 del 2011, limitandosi per converso a prescrivere la sola celere fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Del resto, proprio l’udienza di merito è la sede naturale in cui vanno delibate eventuali richieste di sospensione del giudizio amministrativo proposte dalle parti. Ne consegue che, in ogni caso, non sarebbe stato consentito anticipare alla fase dell’appello cautelare valutazioni in ordine all’operatività o meno, nel caso di specie, dell’istituto ex art. 79 c.p.a.. Ciò anche in considerazione della circostanza che, nelle more tra la decisione sull’appello cautelare ex art. 62 c.p.a. e la celebrazione dell’udienza di merito in primo grado ben poteva intervenire financo la revoca art. 34 bis comma 6 ultima parte del D. Lgs. n. 159 del 2011 del controllo giudiziario con conseguente venir meno dei presupposti per la sospensione del giudizio.
21. Per le ragioni sopra esposte sussistono, ad avviso meditato del Collegio, peraltro in ossequio all’unanime insegnamento pretorio in subiecta materia, i presupposti per disporre ex art. 79 c.p.a. la sospensione del presente giudizio amministrativo sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario disposto in relazione a -OMISSIS- o alla eventuale revoca anticipata del medesimo controllo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, indicato in epigrafe, sospende ex art. 79 c.p.a. il presente giudizio amministrativo sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario disposto dall’A.G.O. in relazione a -OMISSIS- o alla eventuale revoca anticipata del medesimo controllo.
Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alle parti del presente giudizio e al Tribunale Ordinario di Lecce - Sezione Riesame e Misure di Prevenzione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente ordinanza collegiale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.