TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 126 ruolo affari contenzioso anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Iorio (già avv. Elio Parte_1
Lo Monte) e presso il suo studio domiciliato in Roma alla via Scirè n. 15;
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t., sito in Controparte_1
GA (PZ) via P. Borsellino n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cillis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in GA al viale Europa n. 35;
CONVENUTO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.01.2020 il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio il , in persona dell'amministratore p.t. sito in Controparte_2
GA (PZ) alla via P. Borsellino n. 3 per impugnare, previa richiesta di sospensione, la delibera assembleare del 7.12.2019 perchè ritenuta illegittima.
L'attore, nella qualità di comproprietario dell'appartamento sito in GA alla via P.
Borsellino n. 1, del ”, nello specifico, lamentava che la Controparte_3 convocazione dell'assemblea del 6.12.2019 in prima convocazione, e del 7.12.2019 in seconda convocazione, non rispettava le modalità previste dall'art. 66 c. 3 disp. di attuazione, nonché le modalità previste dal regolamento condominiale, ma avveniva irritualmente con Posta 1 prioritaria e non con racc. o pec, fax o consegna a mani e che l'avviso perveniva solo in data
12.12.2019, ben oltre la data di convocazione, ovvero non cinque giorni prima della data fissata
1 ma bensì cinque giorni dopo la celebrazione della stessa. Di conseguenza, parte attrice non ha potuto partecipare all'assemblea e far valere le proprie ragioni.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione della delibera oggetto di causa e nel merito per l'annullamento della stessa. Con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2020 si costituiva il in persona dell'amministratore p.t. e in primis eccepiva: Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art 5 L. n. 28/2010; nullità dell'atto di citazione per omissione della decadenza ex art. 38 cpc in quanto non contiene la locuzione…”l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di legge implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 cpc…” . Nel merito impugnava e contestava le avverse eccezioni e deduzioni in ordine ai profili di illegittimità dell'avviso di convocazione.
Rappresentava che lo stesso attore aderiva alla modalità concordata da tutti i condomini di ricevere le comunicazioni con posta prioritaria tracciata, e, il ritardo della comunicazione era da imputarsi unicamente all'inefficienza del servizio postale nella gestione e consegna della corrispondenza e non certamente al convenuto che rispettava i termini ex art. 66 CP_2
disp. di attuazione cpc. Evidenziava che il , non appena informato della tardiva CP_2
conoscenza della convocazione, ha immediatamente provveduto ad annullare il deliberato assembleare del 7.12.2019 con apposito verbale del 1.02.2020, presupposto ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 2377 cc.
Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità e di nullità dell'atto di citazione;
nel merito per la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 30.09.2020 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art 183 VI c. cpc e successivamente i termini ex art. 5 L. n. 28/2010 per l'espletamento della procedura di mediazione che si concludeva negativamente (verbale del 15.09.2021 proc. N. 79/2021).
Nel corso del giudizio con atto del 22.04.2024 si costituiva l'avv. Vito Iorio quale nuovo difensore dell'attore il quale si riportava a tutti gli atti del precedente procuratore.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'oggetto della presente controversia riguarda l'impugnativa e l'annullamento, previa sospensione, della delibera assembleare del 7.12.2019. Dalla documentazione prodotta agli atti emerge chiaramente che tale deliberato è stato sostituito con altro adottato dall'assemblea in data 1.02.2020, ovvero dopo la notifica dell'atto di citazione, in conformità di ogni disposizione di legge e in virtù di tanto è venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice. Il CP_2
2
[...] convenuto, riparando a quanto chiesto con l'atto introduttivo della causa, ha fatto venir meno la situazione di contrasto fra le parti determinando la cessazione della materia del contendere ex art. 2377 cc e Cass. Civ. n. 10847/2020. Ad onor del vero, la stessa parte attrice con le note depositate in data 25.09.2020 al punto n. 10 dava contezza di quanto innanzi così riportando
..”L'annullamento della delibera comporta l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dunque viene meno l'interesse da parte dell'attore al Parte_1 proseguimento del processo …”
Il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere e ciò deve considerarsi assorbente di ogni altra questione e il procedimento va deciso limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa, poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Ne consegue che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale. L'art. 91 cpc si occupa del principio della soccombenza, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto.
Pertanto, è colui che ha reso necessario il giudizio proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi di giustizia. La condanna alle spese può non essere totale e non è comunque automatica e può anche essere parziale. Con sentenza n. 24714/2022 la Cass. Civile ha ribadito che ..”Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.. La condanna alle spese nemmeno deve essere motivata atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali deve, semmai, formare oggetto di adeguata motivazione.
Nel caso di specie, essendo venuto meno l'interesse al proseguimento del giudizio a seguito di nuovo deliberato assembleare del 1.02.2020 che ha annullato e sostituito il precedente verbale del 7.12.2019, va dichiarata cessata la materia del contendere ed ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza virtuale e tanto per l'eccezione preliminare
3 sollevata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione e per le eccezioni nel merito sollevate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del 1-2 ubicato in GA alla via Parte_1 Controparte_2
P. Borsellino n. 3 così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza 20.05.2025
Il GOP
Dr.ssa Caterina Genzano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 126 ruolo affari contenzioso anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Iorio (già avv. Elio Parte_1
Lo Monte) e presso il suo studio domiciliato in Roma alla via Scirè n. 15;
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t., sito in Controparte_1
GA (PZ) via P. Borsellino n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cillis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in GA al viale Europa n. 35;
CONVENUTO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.01.2020 il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio il , in persona dell'amministratore p.t. sito in Controparte_2
GA (PZ) alla via P. Borsellino n. 3 per impugnare, previa richiesta di sospensione, la delibera assembleare del 7.12.2019 perchè ritenuta illegittima.
L'attore, nella qualità di comproprietario dell'appartamento sito in GA alla via P.
Borsellino n. 1, del ”, nello specifico, lamentava che la Controparte_3 convocazione dell'assemblea del 6.12.2019 in prima convocazione, e del 7.12.2019 in seconda convocazione, non rispettava le modalità previste dall'art. 66 c. 3 disp. di attuazione, nonché le modalità previste dal regolamento condominiale, ma avveniva irritualmente con Posta 1 prioritaria e non con racc. o pec, fax o consegna a mani e che l'avviso perveniva solo in data
12.12.2019, ben oltre la data di convocazione, ovvero non cinque giorni prima della data fissata
1 ma bensì cinque giorni dopo la celebrazione della stessa. Di conseguenza, parte attrice non ha potuto partecipare all'assemblea e far valere le proprie ragioni.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione della delibera oggetto di causa e nel merito per l'annullamento della stessa. Con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2020 si costituiva il in persona dell'amministratore p.t. e in primis eccepiva: Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art 5 L. n. 28/2010; nullità dell'atto di citazione per omissione della decadenza ex art. 38 cpc in quanto non contiene la locuzione…”l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di legge implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 cpc…” . Nel merito impugnava e contestava le avverse eccezioni e deduzioni in ordine ai profili di illegittimità dell'avviso di convocazione.
Rappresentava che lo stesso attore aderiva alla modalità concordata da tutti i condomini di ricevere le comunicazioni con posta prioritaria tracciata, e, il ritardo della comunicazione era da imputarsi unicamente all'inefficienza del servizio postale nella gestione e consegna della corrispondenza e non certamente al convenuto che rispettava i termini ex art. 66 CP_2
disp. di attuazione cpc. Evidenziava che il , non appena informato della tardiva CP_2
conoscenza della convocazione, ha immediatamente provveduto ad annullare il deliberato assembleare del 7.12.2019 con apposito verbale del 1.02.2020, presupposto ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 2377 cc.
Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità e di nullità dell'atto di citazione;
nel merito per la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 30.09.2020 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art 183 VI c. cpc e successivamente i termini ex art. 5 L. n. 28/2010 per l'espletamento della procedura di mediazione che si concludeva negativamente (verbale del 15.09.2021 proc. N. 79/2021).
Nel corso del giudizio con atto del 22.04.2024 si costituiva l'avv. Vito Iorio quale nuovo difensore dell'attore il quale si riportava a tutti gli atti del precedente procuratore.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'oggetto della presente controversia riguarda l'impugnativa e l'annullamento, previa sospensione, della delibera assembleare del 7.12.2019. Dalla documentazione prodotta agli atti emerge chiaramente che tale deliberato è stato sostituito con altro adottato dall'assemblea in data 1.02.2020, ovvero dopo la notifica dell'atto di citazione, in conformità di ogni disposizione di legge e in virtù di tanto è venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice. Il CP_2
2
[...] convenuto, riparando a quanto chiesto con l'atto introduttivo della causa, ha fatto venir meno la situazione di contrasto fra le parti determinando la cessazione della materia del contendere ex art. 2377 cc e Cass. Civ. n. 10847/2020. Ad onor del vero, la stessa parte attrice con le note depositate in data 25.09.2020 al punto n. 10 dava contezza di quanto innanzi così riportando
..”L'annullamento della delibera comporta l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dunque viene meno l'interesse da parte dell'attore al Parte_1 proseguimento del processo …”
Il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere e ciò deve considerarsi assorbente di ogni altra questione e il procedimento va deciso limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa, poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Ne consegue che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale. L'art. 91 cpc si occupa del principio della soccombenza, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto.
Pertanto, è colui che ha reso necessario il giudizio proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi di giustizia. La condanna alle spese può non essere totale e non è comunque automatica e può anche essere parziale. Con sentenza n. 24714/2022 la Cass. Civile ha ribadito che ..”Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.. La condanna alle spese nemmeno deve essere motivata atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali deve, semmai, formare oggetto di adeguata motivazione.
Nel caso di specie, essendo venuto meno l'interesse al proseguimento del giudizio a seguito di nuovo deliberato assembleare del 1.02.2020 che ha annullato e sostituito il precedente verbale del 7.12.2019, va dichiarata cessata la materia del contendere ed ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza virtuale e tanto per l'eccezione preliminare
3 sollevata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione e per le eccezioni nel merito sollevate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del 1-2 ubicato in GA alla via Parte_1 Controparte_2
P. Borsellino n. 3 così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza 20.05.2025
Il GOP
Dr.ssa Caterina Genzano
4