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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2882/2023 promossa da:
(C.F. ), di stato civile nubile, di nazionalità argentina, Parte_1 C.F._1 carta d'identità D.N.I. n. nata il [...], con domicilio in via Genera Iriarte 62, NumeroD_1
Avellaneda, Provincia di Buenos Aires;
(C.F. , di stato Parte_2 C.F._2 civile coniugata in prime nozze con di nazionalità argentina, carta d'identità D.N.I. Persona_1
n. , nata il [...], con domicilio in via Olegario Andrade 716, Lanús, Provincia NumeroD_2 di Buenos Aires;
(C.F. , di stato civile coniugata Parte_3 C.F._3 in prime nozze con di nazionalità argentina, carta d'identita D.N.I. n. , Persona_2 NumeroD_3 nata il [...], con domicilio in via Genera Iriarte 62, Avellaneda, Provincia di Buenos
Aires; tutte rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. Silvio Maragucci (C.F.:
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito in Monza, alla C.F._4 via Marsala n. 21, giusta procura notarile tradotta e legalizzata depositata nel fascicolo telematico;
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente contumace-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Persona_3 [...]
) nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 28.09.1920 (cfr. doc. in Per_4 atti 1A) il quale, sposatosi a Seminara con in data 01.02.1947 (cfr. doc. in atti 1B), Controparte_3 era successivamente emigrato con la moglie in Argentina. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in
Argentina la figlia - odierna ricorrente - in data 28.09.1958 (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 2). L'avo italiano era poi deceduto in Argentina in data 04.08.1988 (cfr. doc. in atti 1C), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti 1D).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_5
- in data 28.03.1985 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti 2b) e dalla Persona_6 loro unione matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti: in data 04.10.1987 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 3) e in data 10.03.1996 (cfr. doc. in atti n. 4). Parte_4
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , ritualmente notiziato della procedura, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 all'udienza del 31.10.2024 il giudice ne dichiarava la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 08.05.2025 il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
2 Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano del ricorrente è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità,
3 quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza delle ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano, deducono genericamente di aver “provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio” lamentando che “la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tale pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”; tuttavia, hanno allegato al presente ricorso unicamente due screenshot di accesso sul portale telematico consolare-servizio Prenot@mi dell'11.07.2023 e del 28.07.2023 (a distanza di soli 17 giorni) per la sola ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5) con la risposta Parte_5 automatica del portale che attesta l'impossibilità a fissare un appuntamento per il raggiungimento del
4 limite massimo di iscrizioni, senza tentare nuovamente l'accesso in tempi diversi e recenti, come tra l'altro consigliato dallo stesso , onde verificare la disponibilità del servizio richiesto sulla Parte_6 base del continuo aggiornamento dell'agenda.
Successivamente, con nota di deposito del 7 maggio 2025, la difesa ha depositato la prova video dell'impossibilità di prenotare il servizio di inoltro dell'istanza del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sul sito del Consolato competente, tuttavia, dalle schermate video versate in atti non si evince in quale data sia stato effettuato l'accesso.
Sulla scorta della documentazione prodotta deve, pertanto, ritenersi che le ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato di avere tentato di presentare la domanda in via amministrativa, visto che non hanno dato prova degli asseriti tentativi di prenotazione al sito del competente , sicché Parte_6 non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme
5 alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che le ricorrenti, non avendo tentato di esperire la via amministrativa se non due uniche volte, risalenti nel tempo, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui “la PA italiana all'estero ha del tutto sospeso/interrotto la procedura per avanzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis”, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che le ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa in tempi recenti e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_1 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
6 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna le ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.05.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2882/2023 promossa da:
(C.F. ), di stato civile nubile, di nazionalità argentina, Parte_1 C.F._1 carta d'identità D.N.I. n. nata il [...], con domicilio in via Genera Iriarte 62, NumeroD_1
Avellaneda, Provincia di Buenos Aires;
(C.F. , di stato Parte_2 C.F._2 civile coniugata in prime nozze con di nazionalità argentina, carta d'identità D.N.I. Persona_1
n. , nata il [...], con domicilio in via Olegario Andrade 716, Lanús, Provincia NumeroD_2 di Buenos Aires;
(C.F. , di stato civile coniugata Parte_3 C.F._3 in prime nozze con di nazionalità argentina, carta d'identita D.N.I. n. , Persona_2 NumeroD_3 nata il [...], con domicilio in via Genera Iriarte 62, Avellaneda, Provincia di Buenos
Aires; tutte rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. Silvio Maragucci (C.F.:
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito in Monza, alla C.F._4 via Marsala n. 21, giusta procura notarile tradotta e legalizzata depositata nel fascicolo telematico;
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente contumace-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Persona_3 [...]
) nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 28.09.1920 (cfr. doc. in Per_4 atti 1A) il quale, sposatosi a Seminara con in data 01.02.1947 (cfr. doc. in atti 1B), Controparte_3 era successivamente emigrato con la moglie in Argentina. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in
Argentina la figlia - odierna ricorrente - in data 28.09.1958 (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 2). L'avo italiano era poi deceduto in Argentina in data 04.08.1988 (cfr. doc. in atti 1C), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti 1D).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_5
- in data 28.03.1985 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti 2b) e dalla Persona_6 loro unione matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti: in data 04.10.1987 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 3) e in data 10.03.1996 (cfr. doc. in atti n. 4). Parte_4
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , ritualmente notiziato della procedura, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 all'udienza del 31.10.2024 il giudice ne dichiarava la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 08.05.2025 il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
2 Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano del ricorrente è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità,
3 quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza delle ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano, deducono genericamente di aver “provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio” lamentando che “la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tale pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”; tuttavia, hanno allegato al presente ricorso unicamente due screenshot di accesso sul portale telematico consolare-servizio Prenot@mi dell'11.07.2023 e del 28.07.2023 (a distanza di soli 17 giorni) per la sola ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5) con la risposta Parte_5 automatica del portale che attesta l'impossibilità a fissare un appuntamento per il raggiungimento del
4 limite massimo di iscrizioni, senza tentare nuovamente l'accesso in tempi diversi e recenti, come tra l'altro consigliato dallo stesso , onde verificare la disponibilità del servizio richiesto sulla Parte_6 base del continuo aggiornamento dell'agenda.
Successivamente, con nota di deposito del 7 maggio 2025, la difesa ha depositato la prova video dell'impossibilità di prenotare il servizio di inoltro dell'istanza del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sul sito del Consolato competente, tuttavia, dalle schermate video versate in atti non si evince in quale data sia stato effettuato l'accesso.
Sulla scorta della documentazione prodotta deve, pertanto, ritenersi che le ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato di avere tentato di presentare la domanda in via amministrativa, visto che non hanno dato prova degli asseriti tentativi di prenotazione al sito del competente , sicché Parte_6 non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme
5 alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che le ricorrenti, non avendo tentato di esperire la via amministrativa se non due uniche volte, risalenti nel tempo, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui “la PA italiana all'estero ha del tutto sospeso/interrotto la procedura per avanzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis”, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che le ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa in tempi recenti e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_1 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
6 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna le ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.05.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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