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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4011/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito di trattazione scritta nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4011/2021 promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. ADESSI Parte_1 C.F._1
ROSANNA
ATTORE/ contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FUMARULO UMBERTO CONVENUTO/I
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
comproprietaria di una villetta posta al piano terra del Parte_1 Controparte_2
(foglio 104, particella 612, subalterno 15) sito in Barletta alla via Del Mare n.11ha
[...] impugnata la delibera condominiale del 26.6.2021, in quanto nulla o annullabile.
Si è costituito il convenuto eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per il CP_1 mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Alla prima udienza è stato fissato termine per l'espletamento del tentativo di mediazione.
All'udienza successiva, parte convenuta, in mancanza del deposito del verbale di mediazione, ha insistito per la declaratoria di improcedibilità della domanda.
La domanda va dichiarata improcedibile.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del Dlgs 28/2010 il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto la materia condominiale (quale è quella che rileva nel caso qui in esame).
A mente del comma 1 dell'art. 71-quater, le controversie in materia di condominio, a cui si riferisce l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, sono quelle conseguenti alla violazione oppure errata applicazione pagina 1 di 2 delle disposizioni rispettivamente dettate dall'art. 1117 all'art. 1139 c.c. (Libro III, titolo VII, capo II,
c.c.) e dall'art. 61 all'art. 72 disp. att. c.c.
Il legislatore ha dunque adottato un criterio oggettivo individuando le materie sottoposte a mediazione obbligatoria sulla base di un criterio oggettivo (controversie afferenti i beni comuni, l'amministrazione del condominio, l'assemblea condominiale ovvero il regolamento condominiale) e non soggettivo;
con la conseguenza che l'obbligo di mediazione si estende anche ai rapporti tra condominio e terzi.
Nel caso in esame, il mancato deposito del verbale di mediazione non consenta di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudizio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita, motivo per il quale deve essere pronunciata l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, co. 1bis, d.lgs. 28/2010.
Le spese di lite, per l'attività effettivamente espletata, sono poste a carico di parte attrice che ha avviato il giudizio senza procedere all'obbligatorio tentativo di conciliazione e pur essendo a tanto invitata in prima udienza non ha dimostrato il regolare svolgimento della proedura
La liquidazione segue i parametri minimi di cui al D.M 55/2014, in considerazione dell'assenza di questioni in fatto in relazione al giudizio concluso, il valore della controversia corrisponde a quanto dichiarato (scaglione fino a 6.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4011/2021 promossa da contro Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...] P.IVA_1
- dichiara improcedibile la domanda;
- Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] dele spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.400,00 , oltre Controparte_1
I.v.a., C.p.a. e 15% per spese generali se e come per legge
Trani, 7 gennaio 2025
Il Giudice Sandra Moselli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito di trattazione scritta nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4011/2021 promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. ADESSI Parte_1 C.F._1
ROSANNA
ATTORE/ contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FUMARULO UMBERTO CONVENUTO/I
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
comproprietaria di una villetta posta al piano terra del Parte_1 Controparte_2
(foglio 104, particella 612, subalterno 15) sito in Barletta alla via Del Mare n.11ha
[...] impugnata la delibera condominiale del 26.6.2021, in quanto nulla o annullabile.
Si è costituito il convenuto eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per il CP_1 mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Alla prima udienza è stato fissato termine per l'espletamento del tentativo di mediazione.
All'udienza successiva, parte convenuta, in mancanza del deposito del verbale di mediazione, ha insistito per la declaratoria di improcedibilità della domanda.
La domanda va dichiarata improcedibile.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del Dlgs 28/2010 il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto la materia condominiale (quale è quella che rileva nel caso qui in esame).
A mente del comma 1 dell'art. 71-quater, le controversie in materia di condominio, a cui si riferisce l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, sono quelle conseguenti alla violazione oppure errata applicazione pagina 1 di 2 delle disposizioni rispettivamente dettate dall'art. 1117 all'art. 1139 c.c. (Libro III, titolo VII, capo II,
c.c.) e dall'art. 61 all'art. 72 disp. att. c.c.
Il legislatore ha dunque adottato un criterio oggettivo individuando le materie sottoposte a mediazione obbligatoria sulla base di un criterio oggettivo (controversie afferenti i beni comuni, l'amministrazione del condominio, l'assemblea condominiale ovvero il regolamento condominiale) e non soggettivo;
con la conseguenza che l'obbligo di mediazione si estende anche ai rapporti tra condominio e terzi.
Nel caso in esame, il mancato deposito del verbale di mediazione non consenta di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudizio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita, motivo per il quale deve essere pronunciata l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, co. 1bis, d.lgs. 28/2010.
Le spese di lite, per l'attività effettivamente espletata, sono poste a carico di parte attrice che ha avviato il giudizio senza procedere all'obbligatorio tentativo di conciliazione e pur essendo a tanto invitata in prima udienza non ha dimostrato il regolare svolgimento della proedura
La liquidazione segue i parametri minimi di cui al D.M 55/2014, in considerazione dell'assenza di questioni in fatto in relazione al giudizio concluso, il valore della controversia corrisponde a quanto dichiarato (scaglione fino a 6.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4011/2021 promossa da contro Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...] P.IVA_1
- dichiara improcedibile la domanda;
- Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] dele spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.400,00 , oltre Controparte_1
I.v.a., C.p.a. e 15% per spese generali se e come per legge
Trani, 7 gennaio 2025
Il Giudice Sandra Moselli
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