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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti n. 808/2022 e n. 837/2022 aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2721/2022 depositata il 25/7/2022
Procedimento n. 808/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rosapepe, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Salerno Corso Garibaldi n. 164 – Appellante
E
rappresentati e difesi da se stessi, elettivamente domiciliati presso Controparte_1
il loro studio in Battipaglia (SA) via Rosa Jemma n. 2 – Appellati – Appellanti incidentali
Procedimento n. 837/2022
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo, elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via S.S. Martiri Salernitani n. 31 –
Appellante
E
rappresentati e difesi da sé stessi, elettivamente domiciliati presso Controparte_1
lo studio in Battipaglia (SA) via Rosa Jemma n. 2 – Appellati
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2721/2022 depositata il 25/7/2022 – resa nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 1037/2013 e n. 1038/2013 promossi rispettivamente il primo dalla società
nei confronti di e ed il secondo da Parte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
nei confronti di e – ha così provveduto: a) ha Parte_2 Controparte_1 CP_1
rigettato le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; b) ha confermato il decreto n. 339/2013
con cui era stato ingiunto alla società e a di il pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_2
della somma di euro 76.705,09 oltre interessi in favore degli avvocati e Controparte_1 [...]
a titolo di compenso professionale;
c) ha condannato i soccombenti al pagamento delle spese CP_1
processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 23/9/2022, dando origine al procedimento n. 808/2022; ha criticato la sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. e costituitisi in giudizio, hanno resistito e nel contempo hanno Controparte_1 CP_1
formulato appello incidentale;
hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione principale e l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali.
1.3. A sua volta ha proposto appello avverso la medesima sentenza Parte_2 Parte_2
con atto di citazione notificato il 26/09/2022, instaurando il procedimento n. 837/2022; ha censurato la sentenza di primo grado ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.4. e costituitisi in giudizio, hanno contestato la fondatezza Controparte_2 CP_1
dell'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese processuali.
1.5. I suindicati procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; indi la Corte con ordinanza depositata in data 8/5/2025, all'esito dell'udienza del 24/4/2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione senza termini (cfr. ordinanza depositata il
8/05/2025).
3. Il Collegio osserva che i giudizi riuniti vanno dichiarati estinti, previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall' art. 127 ter comma IV c.p.c. il quale così
dispone: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo
termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita
le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo”
In particolare, dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le udienze che rilevano ai fini della presente decisione sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.; b)
le parti processuali non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza del 6/2/2025 né
rispetto alla successiva udienza del 24/4/2025.
Ne consegue che – come già anticipato – va ordinata la cancellazione delle cause dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione di entrambi i giudizi riuniti.
Infine, la declaratoria di estinzione dei processi dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 808/2022 e n. 837/2022 sull'appello proposto dalla società nei Parte_1
confronti di e e sull'appello incidentale articolato da Controparte_1 CP_1 Controparte_1 e (proc. n. 808/2022) nonchè sull'appello proposto CP_1 Parte_2
nei confronti di e ( proc. n. 837/2022) avverso la sentenza del Controparte_1 CP_1
Tribunale di Salerno n. 2721/2022 depositata il 25/7/2022, così provvede:
1. dispone la cancellazione delle cause dal ruolo e dichiara l'estinzione di entrambi i procedimenti riuniti;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 15/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci