Ordinanza cautelare 23 marzo 2021
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto Cat.-OMISSIS-/1^Sez/Dinieghi/-OMISSIS- del Questore di Napoli, emesso il -OMISSIS-, di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. 545 del 23 marzo 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 12 febbraio 2021 e depositato il successivo 5 marzo, -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento il decreto in epigrafe indicato col quale la Questura di Napoli aveva rigettato la sua richiesta, presentata -OMISSIS-, di rinnovo del permesso di UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo.
Il ricorrente ha formulato le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 CEDU, art.41 Carta Nizza; artt. 2, 3, 6 e L.241/1990; art. 5, comma 5, par. 1 e 2, e comma 5 bis, art. 6, comma 7, art. 8, art. 26, comma 3, d. lgs. 286/1998; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione; violazione del giusto procedimento, travisamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del contrarius actus.
La Questura di Napoli si è costituita in giudizio con atto depositato l’8 marzo 2022. Con memoria depositata il successivo 22 ha difeso la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 545 del 23 marzo 2021, la Sezione ha respinto la richiesta di provvedimenti sospensivi urgenti.
La causa è stata quindi inserita nel ruolo dell’udienza del 21 gennaio 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
In vista dell’udienza, la Questura ha depositato ampia documentazione ed ulteriore memoria con la quale ha ribadito e rafforzato la propria linea difensiva.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
2.1.- Consolidata e condivisa giurisprudenza amministrativa precisa che, in materia d’immigrazione, quando il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto da un cittadino extracomunitario che abbia commesso reati ostativi, l'esistenza di precedenti condanne penali non può essere, di per sé, motivo automatico di diniego dovendo l'autorità tenere in considerazione la durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e familiare, la situazione economica.
Pertanto, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione non può derivare automaticamente dal fatto che il lavoratore extracomunitario abbia subito condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p.. Anche in questi, l'Amministrazione è tenuta ad accertare l'esistenza di una minaccia concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e valutare la pericolosità sociale sulla base di un quadro istruttorio completo ed il più possibile aggiornato (cfr. ex multis, TAR Bologna, sez. I, 9 novembre 2018, n. 840).
2.2.- Peraltro, la Corte costituzionale con la sentenza 8 maggio 2023, n. 88/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, d.lgs. 286/98 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche quelle (pur non definitive) di cui all’art.-OMISSIS- senza previa valutazione in concreto ad opera dell’amministrazione della pericolosità sociale della persona.
Le citate norme sono state ritenute in contrasto con l’art. 3 Cost., per il profilo della manifesta irragionevolezza, e dell’art. 8 CEDU.
Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento di rigetto del Questore di Napoli è sorretto da ampia istruttoria e motivazione tali da renderlo non attaccabile dalle censure di parte ricorrete.
Il complesso dei fatti di rilievo penale e le condanne che hanno attinto il ricorrente fanno emergere un profilo di conclamata pericolosità sociale in ambito nazionale e comunitario.
La Questura di Napoli ha infatti accertato che il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa in data -OMISSIS-, dal Tribunale di Napoli alla pena di -OMISSIS-commessi in Napoli il -OMISSIS-.
Oltre questa condanna, il ricorrente risulta deferito all’autorità giudiziaria per gli ulteriori fatti criminosi:
- -OMISSIS- da personale in organico presso il Commissariato di P.S. Vicaria Mercato - Napoli, per la violazione di cui all'art. 650 c.p.;
--OMISSIS-, dai militari della Stazione Carabinieri di Soverato (CZ), per la violazione di cui all'art. 640 c.p. (truffa);
- -OMISSIS-, dai militari del Comando Provinciale Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara, per la violazione di cui all'art. 416, comma 1 c.p., (associazione per delinquere);
- -OMISSIS-, dai militari del Comando Provinciale Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia, per la violazione di cui agli artt. 416, comma 2 c.p., (partecipazione ad associazione per delinquere), 648 c.p. (ricettazione) e art. 167 del D.lgs. 196/2003 (trattamento illecito di dati);
--OMISSIS-, dai militari del Comando Provinciale Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, per la violazione di cui agli artt. 416 comma 1 c.p. (associazione per delinquere), 640 c.p. (truffa);
--OMISSIS- dai militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli, per la violazione di cui all’artt. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), art. 648 c.p. (ricettazione), art. 6, comma 3, d. lgs. 286/1998 (facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno), art. 10 bis del D.lgs. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).
Le vicende penali – assunte nel loro complesso ed articolatesi per un lungo periodo di tempo - realizzano condotte incompatibili col rilascio di qualsiasi tipologia di soggiorno e rendono plausibile l’assunto che il richiedente sia parte integrante di circuiti criminali.
Nel caso di specie, la presenza e la permanenza del cittadino straniero in Italia è caratterizzata non solo dal possesso in “consistenti quantità” di -OMISSIS-, evidenziando l’esistenza di contatti criminali di diffuse dimensioni, con oggettivo grave nocumento per l'economia nazionale, anche con riferimento al parametro euro unitario di cui all'art.8, comma 1, lett. c), della Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per Conformare il Diritto Interno alla Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 Giugno 2002, relativo al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati Membri).
2.3.- In disparte le circostanze di rilievo criminale, il decreto di rigetto fa altresì presente che le indagini condotte, in base ad elementi univoci e coerenti, hanno disvelato sia lo stato di -OMISSIS- sia l'inesistenza -OMISSIS-.
Il richiedente, pertanto, benché formalmente residente in Italia da lungo tempo, non si appalesa essere un soggetto inserito nella comunità sociale, culturale, in un contesto lavorativo ben avviato e non marginale, del nostro Paese. Al contrario, emergono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno propendere per l’appartenenza dell’interessato al fiorente -OMISSIS-illecite di guadagno e, pertanto, di sottrarsi volutamente ad un inserimento nel tessuto legale dell’economia e della società.
3.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto. In relazione alla natura della controversia, si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.