Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2025, proposto da
RU AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza,
- della sentenza n. 80/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 954/2022 del Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro, pubblicata in data 23 febbraio 2023, notificata il 23 novembre 2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, quale contributo per la formazione del docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il professor RU AR, odierno ricorrente, con ricorso R.G. n. 954/2022 ha adito il Tribunale di Chieti per vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale.
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 80/2023 di cui in epigrafe, ha accolto il sopra menzionato ricorso accertando e dichiarando il diritto dell’odierno ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a parte ricorrente il predetto beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
La sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Chieti non è stata impugnata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato ma l’Amministrazione non ha eseguito la citata sentenza.
Nonostante la notifica della predetta sentenza in data 23 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale e non ha neppure messo a disposizione dell’attuale ricorrente la Carta Elettronica del Docente.
Preso atto di tale perdurante inadempimento il professor RU AR ha proposto il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 febbraio 2025 e depositato in pari data, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, fissando il termine di 30 giorni per provvedere al rilascio della Carta del Docente con accredito sulla stessa della somma riconosciuta dal Tribunale di Chieti nonché disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine.
In data 17 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando poi, in data 24 febbraio 2025, documentazione con relativa relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’ZZ in cui il predetto Ufficio ha affermato che “ la scrivente Amministrazione non dispone di strumenti per poter dare esecuzione alla sentenza predetta, giacché sulla Direzione Generale grava un obbligo di facere all’attivazione della carta finalizzata e vincolata alla formazione del docente. Pertanto, così come sostenuto dalla giurisprudenza ormai consolidata, la carta elettronica del docente è un’obbligazione pecuniaria “di scopo”, ossia finalizzata all’acquisto di specifiche tipologie di beni o servizi da parte del docente e l’eventuale pagamento della somma nominale, in sostituzione della carta, darebbe luogo a una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato, i quali non hanno ottenuto una somma di denaro liberamente spendibile, ma la costituzione, in loro favore, di un mezzo di pagamento, utilizzabile fino alla concorrenza dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico e per le sole finalità ivi previste .”.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto e nei termini di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario fra cui rientra, chiaramente, la sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Chieti di cui viene chiesta l’ottemperanza col ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. - Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, il Tribunale rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza del Tribunale di Chieti di cui in premessa è passata in giudicato, come si evince dalla relativa certificazione del Cancelliere del Tribunale di Chieti, agli atti.
Inoltre, la predetta sentenza è stata notificata in data 23 novembre 2023 all’Amministrazione resistente via pec, come da ricevuta in atti, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
4. - Precisato quanto sopra, il Collegio osserva come la sentenza (passata in giudicato) di cui si chiede l’esecuzione risulta, pianamente, non adempiuta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, atteso che il predetto Ministero non ha provveduto al rilascio della predetta Carta del Docente con gli importi indicati dalla sentenza del Tribunale di Chieti n. 80/2023, come da relazione dello stesso Ente del 17 febbraio 2025, e, pertanto, la domanda di esecuzione della stessa è fondata e va accolta ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente le somme liquidate dal giudicato mediante la “carta elettronica del docente”.
Inoltre, per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
5. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Chieti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO