Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2017, n. 19579
CASS
Sentenza 4 agosto 2017

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La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto corretto l’inquadramento quale dirigente di un dipendente del settore del credito - al quale era stato intimato un licenziamento ingiustificato - in virtù della qualificazione professionale, del livello di responsabilità nel settore di pertinenza e dello svolgimento dell’attività lavorativa in collegamento diretto con i vertici aziendali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2017, n. 19579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19579
Data del deposito : 4 agosto 2017

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