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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 3042/2024 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. VIOLATO CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. DE FELICE CICCOLI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO ) elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso C.F._2
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente, sconto bancario)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o la mancanza di legittimazione processuale e di agire di nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e di conseguenza, nella sua qualità di mandataria/rappresentante, di ,
[...] CP_2 mancando la prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo a e la Controparte_1 prova che il suddetto credito rientri nell'ipotesi di cessioni di crediti in blocco operata da
[...]
in data 20.12.2017 e, conseguentemente, dichiarare Controparte_3
l'inesistenza e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 27.05.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza,
e quindi del relativo credito, con richiesta di revoca o annullamento del predetto decreto;
- per i motivi di cui in narrativa, nel caso in cui nel corso del giudizio fosse accertata l'intervenuta cessione di crediti tra e , Controparte_3 Controparte_1 accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto per cui vi è causa in capo a ovvero il difetto di legittimazione passiva in capo a stante Parte_1 Parte_1
l'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 2560 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 27.05.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza, con richiesta di revoca o annullamento del predetto decreto;
- accertare e dichiarare non dovuta da la somma di € 242.821,24 oltre interessi e spese Parte_1 di procedura, così come richiesta da e per essa da e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 825/2024 D.I., n.
2156/2024 R.G., emesso in data 27.5.2024 dal Tribunale di Vicenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
In subordine in ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse ai punti che precedono e nel caso in cui nel corso del giudizio fosse accertata l'intervenuta cessione dei crediti tra
[...] del 20.12.2017 avente ad oggetto Controparte_4 specificatamente quelli inerenti a (già ), accertare il mancato CP_5 CP_6 rispetto delle condizioni di cessione ivi contenute, se previste, e per l'effetto respingere le domande proposte da e per essa da e, per l'effetto, revocare o annullare Controparte_1 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 825/2024 D.I. del 27.05.2024, n. 2156/2024 RG Tribunale di Vicenza;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa (oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e
C.p.a.), da distrarsi a favore dello scrivente avvocato in quanto antistatario.
Convenuto: IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA
PRINCIPALE: - Respingere tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, accertare e dichiarare che Controparte_1
è creditrice nei confronti della società della somma di Euro 92.810,11 oltre
[...] CP_7 interessi legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro 150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA INCIDENTALE, ISTRUTTORIA E SUBORDINATA: Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito rigettare le richieste istruttorie ex adverso proposte perché inammissibili e generiche.
Con vittoria di spese di lite.
Fatto e Processo
Con atto di citazione, ha svolto opposizione al d.i. n. 825/2024, emesso dal Tribunale Parte_1 di Vicenza in data 27 maggio 2024 per € 242.821,24 a favore di Controparte_1 rappresentata processualmente da eccependo il mancato esperimento del tentativo CP_2 obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva della creditrice e l'indeterminatezza della procura speciale rilasciata da nei confronti di nel merito, ha CP_1 CP_2 eccepito la prescrizione, la carenza di titolarità di in capo a del debito di causa. Parte_1
All'udienza del 18/12/24, nessuno è comparso per la convenuta e il giudice ha disposto procedersi a mediazione, stante la rinnovata eccezione svolta dall'opponente.
Frattanto, con atto del 16/4/25 parte opposta si è costituita, chiedendo la concessione della p.e. al decreto ingiuntivo opposto;
il rigetto di tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, accertare e dichiarare che era creditrice nei confronti della società della somma di Controparte_1 CP_7
Euro 92.810,11 oltre interessi legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro
150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Stante il mancato esperimento della mediazione, il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
Le parti hanno depositato le note e all'udienza del 30/6/25, svoltasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Il ricorso per d.i. va dichiarato improcedibile ed il connesso d.i. va revocato.
L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
Nel caso di specie, il credito azionato è di tipo bancario e, quindi, la controversia sarebbe stata procedibile solo all'esito dell'esperimento della mediazione.
Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo giudice intende dar corso “L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C.
Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio, 26/01/2015.
La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.” Tribunale Ravenna,
06/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep. 06/04/2017), n.361.
Come noto, poi, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19596/2020, hanno pronunciato il seguente principio di diritto "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Nel caso di specie, quindi, l'incombente doveva essere svolto dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n.
37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (52.001,00 – 260.000,00), parametro minimo, per le fasi studio e introduttiva, stante la mancanza di quella istruttoria e il carattere meramente formale di quella decisionale.
Si liquidano, pertanto, € 1276,00 per fase di studio e € 814,00 quella introduttiva.
Sono, infine, dovute le spese di CU e marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del fascicolo per complessivi € 406,50.
Si dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso per d.i. e per l'effetto REVOCA il d.i. n. 825/2024, emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 27 maggio 2024;
CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, liquidate complessivamente in 2.090,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 406,50 disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 01/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 3042/2024 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. VIOLATO CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. DE FELICE CICCOLI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO ) elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso C.F._2
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente, sconto bancario)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o la mancanza di legittimazione processuale e di agire di nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e di conseguenza, nella sua qualità di mandataria/rappresentante, di ,
[...] CP_2 mancando la prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo a e la Controparte_1 prova che il suddetto credito rientri nell'ipotesi di cessioni di crediti in blocco operata da
[...]
in data 20.12.2017 e, conseguentemente, dichiarare Controparte_3
l'inesistenza e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 27.05.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza,
e quindi del relativo credito, con richiesta di revoca o annullamento del predetto decreto;
- per i motivi di cui in narrativa, nel caso in cui nel corso del giudizio fosse accertata l'intervenuta cessione di crediti tra e , Controparte_3 Controparte_1 accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto per cui vi è causa in capo a ovvero il difetto di legittimazione passiva in capo a stante Parte_1 Parte_1
l'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 2560 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 27.05.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza, con richiesta di revoca o annullamento del predetto decreto;
- accertare e dichiarare non dovuta da la somma di € 242.821,24 oltre interessi e spese Parte_1 di procedura, così come richiesta da e per essa da e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 825/2024 D.I., n.
2156/2024 R.G., emesso in data 27.5.2024 dal Tribunale di Vicenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
In subordine in ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse ai punti che precedono e nel caso in cui nel corso del giudizio fosse accertata l'intervenuta cessione dei crediti tra
[...] del 20.12.2017 avente ad oggetto Controparte_4 specificatamente quelli inerenti a (già ), accertare il mancato CP_5 CP_6 rispetto delle condizioni di cessione ivi contenute, se previste, e per l'effetto respingere le domande proposte da e per essa da e, per l'effetto, revocare o annullare Controparte_1 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 825/2024 D.I. del 27.05.2024, n. 2156/2024 RG Tribunale di Vicenza;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa (oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e
C.p.a.), da distrarsi a favore dello scrivente avvocato in quanto antistatario.
Convenuto: IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA
PRINCIPALE: - Respingere tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, accertare e dichiarare che Controparte_1
è creditrice nei confronti della società della somma di Euro 92.810,11 oltre
[...] CP_7 interessi legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro 150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA INCIDENTALE, ISTRUTTORIA E SUBORDINATA: Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito rigettare le richieste istruttorie ex adverso proposte perché inammissibili e generiche.
Con vittoria di spese di lite.
Fatto e Processo
Con atto di citazione, ha svolto opposizione al d.i. n. 825/2024, emesso dal Tribunale Parte_1 di Vicenza in data 27 maggio 2024 per € 242.821,24 a favore di Controparte_1 rappresentata processualmente da eccependo il mancato esperimento del tentativo CP_2 obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva della creditrice e l'indeterminatezza della procura speciale rilasciata da nei confronti di nel merito, ha CP_1 CP_2 eccepito la prescrizione, la carenza di titolarità di in capo a del debito di causa. Parte_1
All'udienza del 18/12/24, nessuno è comparso per la convenuta e il giudice ha disposto procedersi a mediazione, stante la rinnovata eccezione svolta dall'opponente.
Frattanto, con atto del 16/4/25 parte opposta si è costituita, chiedendo la concessione della p.e. al decreto ingiuntivo opposto;
il rigetto di tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, accertare e dichiarare che era creditrice nei confronti della società della somma di Controparte_1 CP_7
Euro 92.810,11 oltre interessi legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro
150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Stante il mancato esperimento della mediazione, il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
Le parti hanno depositato le note e all'udienza del 30/6/25, svoltasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Il ricorso per d.i. va dichiarato improcedibile ed il connesso d.i. va revocato.
L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
Nel caso di specie, il credito azionato è di tipo bancario e, quindi, la controversia sarebbe stata procedibile solo all'esito dell'esperimento della mediazione.
Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo giudice intende dar corso “L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C.
Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio, 26/01/2015.
La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.” Tribunale Ravenna,
06/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep. 06/04/2017), n.361.
Come noto, poi, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19596/2020, hanno pronunciato il seguente principio di diritto "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Nel caso di specie, quindi, l'incombente doveva essere svolto dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n.
37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (52.001,00 – 260.000,00), parametro minimo, per le fasi studio e introduttiva, stante la mancanza di quella istruttoria e il carattere meramente formale di quella decisionale.
Si liquidano, pertanto, € 1276,00 per fase di studio e € 814,00 quella introduttiva.
Sono, infine, dovute le spese di CU e marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del fascicolo per complessivi € 406,50.
Si dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso per d.i. e per l'effetto REVOCA il d.i. n. 825/2024, emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 27 maggio 2024;
CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, liquidate complessivamente in 2.090,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 406,50 disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 01/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello