Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -ALFA-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Francesca Bonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Umberto Michielin in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 68;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-BETA-S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Roberto Serventi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Piemonte, -OMEGA-S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina dirigenziale della Città di -OMISSIS-, Settore Patrimonio Ambiente e Reti – Ufficio Ambiente in data -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Procedimento di bonifica di siti contaminati: stabilimento Ex -OMISSIS-, sito in via -OMISSIS-. Contaminazione a solventi clorurati. Approvazione del piano della caratterizzazione del sito ”, comunicata tramite posta elettronica certificata in data-OMISSIS-;
- di ogni atto a quello suindicato comunque connesso, anteriore e conseguente;
con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.01.2021:
- della determina dirigenziale della Città di -OMISSIS-, Settore Patrimonio Ambiente e Reti – Ufficio Ambiente in data-OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Procedimento di bonifica di siti contaminati: stabilimento Ex -OMISSIS-, sito in via -OMISSIS-. Contaminazione a solventi clorurati. Approvazione delle modifiche del piano della caratterizzazione del sito ”;
- di ogni atto a quello suindicato comunque connesso, anteriore e conseguente;
con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.06.2021:
- della determina dirigenziale della Città di -OMISSIS-, Settore Patrimonio Ambiente e Reti – Ufficio Ambiente in data -OMISSIS- n. -OMISSIS-, comunicata tramite posta elettronica certificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Procedimento di Bonifica di Siti Contaminati: Stabilimento Ex -OMISSIS-, Sito in Via -OMISSIS-. Contaminazione da Solventi Clorurati. Ulteriori prescrizioni conseguenti le anomalie riscontrate ".
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.10.2021:
- della determina dirigenziale della Città di -OMISSIS-, Settore Patrimonio Ambiente e Reti – Ufficio Ambiente in data-OMISSIS- n. -OMISSIS-, comunicata tramite posta elettronica certificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Procedimento di bonifica di siti contaminati: stabilimento Ex -OMISSIS-, sito in via-OMISSIS-. Contaminazione da solventi clorurati. approvazione delle integrazioni/modifiche al piano della caratterizzazione del sito (PDC) ”;
- di ogni atto a quello suindicato comunque connesso, anteriore e conseguente;
con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.04.2022:
- della nota della Città di -OMISSIS-, Settore Patrimonio Ambiente e Reti – Servizio Ambiente in data -OMISSIS-, comunicata tramite posta elettronica certificata in data 15 febbraio 2022, avente ad oggetto “ Procedimento amministrativo di bonifica, Analisi di Rischio (AdR): contaminazione da solventi clorurati dello stabilimento ex -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-. Trasmissione del verbale di riunione, dei pareri acquisiti e richiesta integrazioni ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.02.2024:
- della determina dirigenziale della Città di -OMISSIS-, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica - Ufficio Ambiente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Procedimento di bonifica di siti contaminati: Stabilimento Ex -OMISSIS-. Sito in via -OMISSIS-. Contaminazione da solventi clorurati. Approvazione dell'analisi di rischio (ADR) Rev.2 ”;
- di ogni atto ad esso comunque connesso, anteriore e conseguente;
con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della Provincia di -OMISSIS- e di -BETA-S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 07.02.2020, -ALFA-S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo “-ALFA-”) ha impugnato in parte qua la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha approvato il piano di caratterizzazione relativo alla contaminazione da solventi clorurati delle acque sotterranee dello stabilimento industriale c.d. ex -OMISSIS-.
Espone la ricorrente, in estrema sintesi e per quanto di interesse ai fini della presente decisione, di essere succeduta (attraverso una serie di complesse operazioni di acquisizioni e/o incorporazioni) alle società che hanno gestito il predetto stabilimento sino al 1986, anno in cui lo stesso è passato nella titolarità di -BETA-S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo “-BETA-”) la quale lo ha gestito direttamente sino al 1993 e lo ha poi concesso (per gran parte) in locazione ad altra società oggi denominata -OMEGA- S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo “-OMEGA-”). A seguito dell’emersione della contaminazione del sito e dello svolgimento di vari procedimenti giurisdizionali sia in sede penale che civile, con determina dirigenziale n. -OMISSIS- la Provincia di -OMISSIS- ha diffidato la società -GAMMA-(poi fusa per incorporazione in -ALFA-) di procedere alla bonifica da cromo esavalente e da solventi clorurati di una parte dello stabilimento (la c.d. “vecchia cromatura”), dove l’attività produttiva era proseguita sino al 1980, per poi essere trasferita in altra area dello stabilimento (la c.d. “nuova cromatura”). Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente, ma il relativo ricorso è stato respinto con sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-, confermata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-. Nel frattempo, in data 10.10.2018, l’odierna ricorrente ha spontaneamente presentato, in (asserita) qualità di mero soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 152/2006, il piano di caratterizzazione relativo alla contaminazione da solventi clorurati delle acque sottostanti l’intera area dello stabilimento industriale. Nelle more del relativo procedimento, con determina dirigenziale n. -OMISSIS- la Provincia ha tuttavia individuato quali corresponsabili della predetta contaminazione delle acque sotterranee sia -GAMMA-(ora -ALFA-), sia -BETA-, sia -OMEGA-, ordinando a tutte e tre le predette società di dar corso alle operazioni di bonifica ed ingiungendo alle ultime due di trasmettere, entro trenta giorni, eventuali integrazioni al piano di caratterizzazione già presentato dalla prima. Anche tale provvedimento è stato impugnato dall’odierna ricorrente con ricorso che, solo successivamente, sarebbe stato respinto con sentenza di questo TAR n. 879/2024 (oggetto, tuttavia, di appello che risulta tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato con RG -OMISSIS-). Il procedimento di approvazione del piano di caratterizzazione è, dunque, proseguito con la partecipazione di tutti gli enti pubblici coinvolti (Comune, Provincia, ARPA e ASL) e con l’intervento delle altre società individuate dalla Provincia quali corresponsabili della contaminazione (le quali, come da diffida ricevuta, hanno trasmesso le proprie osservazioni, integrazioni e richieste di modificazioni al piano presentato dall’odierna ricorrente). A seguito di una complessa istruttoria svoltasi anche mediante convocazione di conferenza di servizi, il procedimento si è concluso con l’emanazione della gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune ha approvato il piano proposto da -ALFA- (nella sua versione “Rev 1” del 18.10.2019) per quanto non in contrasto con: a) il documento del -OMISSIS- trasmesso da -BETA-e -OMEGA- (recante le proposte di modifica avanzate dalle predette società); b) la nota della Provincia del -OMISSIS- (recante il parere di quest’ultima su tale versione del piano e sulle modifiche proposte dalle altre società corresponsabili della contaminazione); c) alcune specifiche prescrizioni individuate al punto 3 della parte dispositiva del provvedimento.
2. La ricorrente è insorta avverso tale determinazione dirigenziale nella parte in cui, in accoglimento delle osservazioni/proposte di -BETA-e -OMEGA-, ha approvato una versione del piano diversa rispetto a quella da essa inizialmente presentata. Ha dunque articolato tre motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
“ 1. Violazione degli artt. 242, 244 e 245 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione ”: l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto approvare un piano di caratterizzazione diverso da quello da essa proposto, attraverso un’illegittima ed immotivata commistione dello stesso con le proposte di modifica presentate dalle società -BETA-e -OMEGA- e da essa non condivise; né avrebbe potuto sostituirsi alla proponente nell’individuazione delle attività di caratterizzazione da svolgere, potendo, al più, solo imporre delle prescrizioni necessarie in quanto imposte dalla legge; non rileverebbe in senso contrario l’individuazione da parte della Provincia delle predette società come corresponsabili della contaminazione, con diffida alle stesse di formulare le proprie proposte di integrazione al piano di caratterizzazione proposto dalla ricorrente, poiché ciò non consentirebbe al Comune di imporre alla proponente una condivisione del piano con le altre società, né trasformerebbe la natura del procedimento già avviato, né potrebbe legittimare la predetta Amministrazione ad emettere un ordine di bonifica del sito;
“ 2. Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria ”: sarebbe illegittimo aver richiesto direttamente la presentazione del piano operativo di bonifica anziché la previa analisi del rischio che, secondo la scansione procedimentale di cui agli artt. 242 e ss. del D. Lgs. 152/2006, dovrebbe necessariamente precedere l’eventuale piano di bonifica;
“ 3. Illegittimità in via derivata dalla determina delle Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS- ”: la gravata determina comunale, presupponendo la corresponsabilità delle tre società dichiarata dalla precedente determinazione provinciale n. -OMISSIS-, sarebbe affetta in via derivata dagli stessi vizi di legittimità di quest’ultima, già dedotti nel precedente ricorso R.G. n.-OMISSIS- e qui espressamente riproposti.
3. In pendenza del presente giudizio, la ricorrente ha comunque dato esecuzione al piano di caratterizzazione approvato, pur senza prestare acquiescenza allo stesso ed impugnando conseguentemente, con plurimi motivi aggiunti, tutti i successivi e conseguenziali provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale. In particolare, l’esponente ha gravato:
- con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 07.01.2021, la determinazione comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di approvazione della sua proposta di aggiornamento del piano di caratterizzazione presentata in data -OMISSIS- sulla base dei primi risultati di indagine;
- con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.06.2021, la determinazione comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- che, a seguito del rinvenimento in falda di idrocarburi (non riscontrati nelle precedenti campagne di indagine), le ha imposto di integrare il piano di caratterizzazione e di effettuare il monitoraggio anche con riferimento a tali sostanze inquinanti;
- con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 07.10.2021, la determinazione comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di approvazione delle modifiche al piano di caratterizzazione relative all’inquinamento da idrocarburi;
- con un quarto ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.04.2022, la nota comunale del -OMISSIS- di richiesta di integrare l’analisi di rischio già presentata con le indicazioni provenienti dalla Provincia e da ARPA;
- con un quinto ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.02.2024, la determina comunale n. -OMISSIS- di approvazione della versione finale ed integrata dell’analisi di rischio, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni imposte da ARPA.
Avverso tutti i predetti provvedimenti sopravvenuti, sono stati riproposti (in via di illegittimità derivata) gli stessi motivi di impugnazione già formulati col ricorso principale avverso la presupposta approvazione del piano di caratterizzazione, ad eccezione del secondo motivo, superato dal fatto che l’Amministrazione comunale, con la determina dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (impugnata col primo ricorso per motivi aggiunti), ha provveduto a modificare l’originaria determinazione di approvazione del piano di caratterizzazione (oggetto del ricorso principale) chiarendo che, prima dell’eventuale progetto di bonifica, -ALFA- avrebbe dovuto presentare l’analisi del rischio, come da scansione procedimentale stabilita dalla legge.
Solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti viene formulata un’ulteriore ed autonoma censura, così rubricata e sintetizzabile:
“ 1. Violazione degli articoli 242 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione del principio “chi inquina paga”. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione ”: sarebbe illegittimo aver imposto alla ricorrente, senza alcuna istruttoria e motivazione sul punto, di integrare il piano di caratterizzazione anche rispetto al riscontrato inquinamento da idrocarburi della falda, rispetto al quale essa non sarebbe responsabile e nemmeno la Provincia l’avrebbe previamente qualificata come tale (con apposito provvedimento ex art. 244 del D. lgs. 152/2006).
4. Si sono costituite in giudizio il Comune e la Provincia intimate, nonché, con mera memoria di stile, la società -BETA-. Entrambe le Amministrazioni, oltre a replicare alle varie censure della ricorrente deducendone l’infondatezza nel merito, hanno anche eccepito in via preliminare: a) l’inammissibilità del ricorso per originario difetto di interesse, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato quale sarebbe la lesività delle modifiche al piano di caratterizzazione proposte da -BETA-e -OMEGA- ed accolte col provvedimento impugnato, né comunque potrebbe assumersi lesa dall’imposizione di tali modifiche stante la sua accertata corresponsabilità nella contaminazione; b) ad ogni modo, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, proprio in ragione della conferma da parte di questo TAR (con sentenza n. 879/2024) della legittima individuazione della ricorrente quale corresponsabile della contaminazione da parte della determinazione provinciale n. -OMISSIS-.
5. A seguito del deposito delle memorie di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 06.03.2025 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso principale e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti sollevate dalle Amministrazioni resistenti.
6.1. L’eccezione di inammissibilità per originario difetto di interesse non può essere condivisa.
A tale riguardo, deve evidenziarsi che le contestazioni della ricorrente si incentrano essenzialmente sul fatto che il piano di caratterizzazione, per come inizialmente approvato dal Comune in accoglimento di alcune proposte avanzate dalla società -BETA-e -OMEGA- (motivi primo e terzo del ricorso principale) e per come successivamente ampliato a causa del ritrovamento in falda anche di un inquinamento da idrocarburi (primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti), finirebbe per imporre a suo carico azioni ulteriori e diverse da quelle da essa inizialmente individuate e proposte all’amministrazione. Può, quindi, convenirsi con la ricorrente che l’imposizione a suo carico di tali ulteriori e diverse attività (che essa non ha proposto né condiviso) abbiano una portata lesiva nei suoi confronti, esponendola (quantomeno potenzialmente) ad un aggravio esecutivo ed economico nell’attuazione del piano di caratterizzazione. Allo stesso modo, va riconosciuta la sussistenza (quantomeno in origine ed a prescindere dalla sua successiva piena soddisfazione in corso di causa) dell’interesse della ricorrente a contestare la determinazione comunale di approvazione del piano di caratterizzazione nella parte in cui quest’ultimo le aveva inizialmente imposto la presentazione entro 180 giorni del piano operativo di bonifica, senza fare riferimento alla previa necessaria effettuazione dell’analisi del rischio (secondo motivo del ricorso principale). Difatti, lo svolgimento dell’analisi del rischio, oltre a rappresentare un obbligatorio passaggio procedimentale ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006, avrebbe anche potuto escludere (almeno astrattamente) la necessità per la ricorrente di presentare il piano operativo di bonifica e di doversi far carico dei relativi oneri, con conseguente evidente interesse della stessa a contestare pure in parte qua il provvedimento impugnato.
6.2. Anche l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sentenza di questo TAR n. 879/2024 (che ha frattanto rigettato il ricorso di -ALFA- avverso la determina provinciale n. -OMISSIS- che l’ha individuata come corresponsabile della contaminazione) non può trovare accoglimento, sia perché la predetta decisione è oggetto di appello tuttora pendente, sia perché la ricorrente mantiene in ogni caso (quand’anche fosse definitivamente accertata come corresponsabile) un interesse ad opporsi ad obblighi del piano di caratterizzazione che essa ritiene ultronei ed illegittimi.
6.3. Sempre in via preliminare, deve invece essere dichiarata la parziale cessata materia del contendere con riferimento al già richiamato secondo motivo del ricorso principale, posto che, con sopravvenuta determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comune ha chiarito (in modo pienamente satisfattivo in parte qua dell’interesse della ricorrente) che l’obbligo di presentare il progetto operativo di bonifica entro 180 giorni (contenuto nella precedente determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) avrebbe dovuto intendersi, in realtà, riferito alla presentazione dell’analisi del rischio.
7. Può, quindi, passarsi all’esame del merito delle residue censure articolate nel ricorso principale, con la precisazione che le stesse considerazioni valgono, evidentemente, anche per le identiche doglianze riproposte, in via di illegittimità derivata, in tutti i successivi ricorsi per motivi aggiunti presentati avverso i vari atti della stessa sequenza procedimentale.
8. Il primo motivo riguarda, come detto, la pretesa illegittimità dell’approvazione da parte del Comune di un piano di caratterizzazione diverso da quello volontariamente presentato dalla ricorrente ex art. 245 del D. Lgs. 152/2006, per effetto del contestuale recepimento anche delle proposte di modifica/integrazione al predetto piano presentate dalle società -BETA-e -OMEGA-, frattanto individuate (dalla sopravvenuta determinazione provinciale n -OMISSIS-) quali corresponsabili, assieme alla proponente, dell’inquinamento di cui si discute.
8.1. Le varie doglianze articolate nel predetto motivo di ricorso non sono, nel loro complesso, condivise dal Collegio.
Le stesse poggiano, infatti, su un identico presupposto logico-giuridico, vale a dire che il piano di caratterizzazione presentato ex art. 245 del D. Lgs. 152/2006 dal soggetto (asseritamente) incolpevole dell’inquinamento sia sostanzialmente immodificabile per l’Amministrazione, la quale avrebbe solo l’alternativa tra accoglierlo e respingerlo.
Tale assunto è, tuttavia, espressamente smentito dal tenore letterale dell’art. 242, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, secondo cui l’amministrazione competente, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il piano di caratterizzazione “ con eventuali prescrizioni integrative ”; ciò, già di per sé, esclude che la proposta di piano presentata dal proponente sia immodificabile o che le eventuali modifiche debbano essere necessariamente condivise da quest’ultimo.
Trattasi, infatti, di una disposizione che trova applicazione non solo nel caso in cui il piano di caratterizzazione sia presentato dal soggetto responsabile dell’inquinamento, ma anche qualora lo stesso sia presentato da altro soggetto interessato che non sia (o, comunque, non si ritenga) il responsabile dell’inquinamento.
Difatti, l’art. 245 del D. Lgs. 152/2006 (che ammette, appunto, l’attivazione da parte di soggetti interessati diversi dal responsabile) non opera alcun distinguo a tale specifico riguardo, ma richiama piuttosto genericamente l’applicabilità delle “ procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo ” (dunque, in particolare, proprio l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, il cui rispetto, non a caso, è stato invocato anche dalla stessa ricorrente nel censurare, con il secondo motivo di ricorso, la mancata previsione dell’effettuazione dell’analisi del rischio prima della presentazione del piano operativo di bonifica).
D’altra parte, va rilevato che l’impugnata determinazione comunale non si limita ad approvare il piano di caratterizzazione presentato dall’odierna ricorrente in quanto non in contrasto con le modifiche/integrazioni proposte da -BETA-e -OMEGA- con proprio documento del -OMISSIS-, ma impone anche il rispetto di ulteriori prescrizioni stabilite in via diretta dal Comune (punto 3 del dispositivo) e per relationem alla nota della Provincia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (punto 1 del dispositivo), che non sono tuttavia oggetto di impugnativa da parte dell’odierna ricorrente, pur comportando anch’esse una modifica della proposta inizialmente presentata da quest’ultima.
8.2. Né può convenirsi con la ricorrente che le “ prescrizioni integrative ” cui fa riferimento l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 siano solo quelle direttamente dettate dall’Amministrazione (mentre qui si tratterebbe di quelle proposte da soggetti privati) e che debbano essere solo quelle strettamente necessarie perché imposte dalla legge (sottintendendosi, quindi, che quelle qui in esame non rientrino in tale categoria).
Sotto il primo profilo, infatti, le proposte di modifica/integrazione al piano di caratterizzazione di cui si discute, seppur provenienti da altri soggetti privati (di cui, peraltro, la ricorrente non ha contestato la legittima partecipazione al procedimento amministrativo), sono state comunque criticamente valutate e ritenute accoglibili da tutti gli enti coinvolti, con pareri che sono stati espressamente richiamati e fatti propri dall’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato (parere Provincia prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, parere ARPA prot. n. -OMISSIS-e parere ASL -OMISSIS- -OMISSIS-: cfr. pagg. 5-7 del doc. 1 parte ricorrente).
Sotto il secondo profilo, invece, deve rammentarsi che il piano di caratterizzazione costituisce il documento che identifica “ l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito ” (cfr. Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006). Tale piano ha, pertanto, una chiara funzione istruttoria nella complessiva sequenza procedimentale delle operazioni di bonifica dei siti potenzialmente contaminati, poiché, tenendo conto dei dati storici e ricostruite le attività produttive (eventualmente) svolte, elabora un modello concettuale del sito e predispone un relativo piano di indagini finalizzato a rappresentare lo stato di effettiva contaminazione delle matrici ambientali indagate (suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee), in modo propedeutico alle successive fasi dell’analisi del rischio e, in caso di superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio, dell’elaborazione ed esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10/04/2019, n. 2346; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 07/10/2024, n. 994).
Ne consegue che l’individuazione dello specifico contenuto del singolo piano di caratterizzazione, pur dovendo rispondere ai “ criteri generali ” indicati dall’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006, dipende evidentemente dalle concrete caratteristiche del sito potenzialmente contaminato e dalla natura (quantitativa e qualitativa) della sua potenziale contaminazione, cosicché le prescrizioni dettate dalle autorità competenti non possono considerarsi a contenuto rigidamente vincolato e imposto direttamente dalla legge (come parrebbe suggerire la censura della ricorrente), ma sono piuttosto espressione di valutazioni tecnico-scientifiche ampiamente discrezionali, che le rendono sindacabili in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o manifestamente illogici e contraddittori (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 07/10/2024, n. 994).
8.3. A tale riguardo, tuttavia, la ricorrente non ha nemmeno chiarito quali siano le concrete modifiche/integrazioni proposte da -BETA-e -OMEGA- (ed accolte dall’Amministrazione) che essa contesta, né ha spiegato per quali ragioni le stesse, da sole o in combinazione con le previsioni del piano originariamente presentato, porterebbero ad esiti manifestamente arbitrari, irragionevoli o contradditori, o anche solo inutilmente e/o insostenibilmente aggravatori degli oneri di indagine.
Anzi, a ben vedere, la ricorrente nemmeno deduce censure “sostanziali” di questo tipo, poiché si limita a sostenere, sul piano meramente metodologico, che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto apportare al piano da essa presentato alcuna delle modifiche proposte da -BETA-e -OMEGA- (a prescindere dal loro contenuto) e che, comunque, avrebbe dovuto motivare sulla non rispondenza o completezza del piano originario rispetto ai requisiti previsti di cui all'Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006 e sulla conseguente necessità di apportare le modifiche/integrazioni proposte dalle altre società individuate come corresponsabili della contaminazione.
Anche sotto tale angolo prospettivo la doglianza attorea resta tuttavia infondata, in quanto il contributo di -BETA-e -OMEGA- alla definizione del contenuto del piano di caratterizzazione e delle relative prescrizioni è pienamente ragionevole e giustificato dal fatto che, sebbene il relativo procedimento amministrativo fosse stato inizialmente introdotto da -ALFA- ai sensi dell’art. 245 del D. lgs. 152/2006 (quale soggetto non colpevole), le predette società sono state nel frattempo individuate come corresponsabili (assieme alla proponente) della contaminazione, dunque come soggetti anch’essi onerati di provvedere alle procedure di bonifica e di assumersene i relativi costi (anche rispetto al propedeutico piano di caratterizzazione). Non risulta, pertanto, irragionevole ed arbitrario che, in presenza di una proposta di piano di caratterizzazione già presentata da uno dei corresponsabili, l’amministrazione abbia stimolato la partecipazione attiva anche degli altri al procedimento già avviato, ricercando, prima, una possibile condivisione del piano tra tutti i soggetti ritenuti responsabili della contaminazione e valutando, poi (stante l’impossibilità di un accordo tra questi ultimi), l’accoglibilità di alcune modifiche/integrazioni richieste da -BETA-e -OMEGA- su limitati e specifici profili del piano di -ALFA-, il tutto nell’ottica di una quanto più possibile condivisa, completa, unitaria ed adeguata pianificazione della caratterizzazione da svolgere.
D’altra parte, tale approccio metodologico è diretta conseguenza di quanto già stabilito dalla determinazione provinciale n. -OMISSIS- la quale, con disposizione non impugnata dalla ricorrente nel precedente giudizio R.G. n.-OMISSIS-, ha diffidato -BETA-e -OMEGA- a presentare “ eventuali integrazioni al Piano di Caratterizzazione presentato da -GAMMA- S.p.A. [ora, -ALFA-, n.d.r.], al fine di pervenire alla valutazione di un’unica proposta progettuale ”.
Tant’è vero che, anche nell’ambito del procedimento amministrativo conclusosi col provvedimento comunale oggetto della presente impugnativa, l’odierna ricorrente non ha mai contestato la possibilità di una interpolazione tra la propria proposta originaria del piano di caratterizzazione e le integrazioni/modifiche richieste dalle altre due società frattanto individuate come corresponsabili. Anzi, come si ricava dalla lettura del gravato provvedimento finale, -ALFA- ha modificato due volte la sua proposta iniziale “Rev0”, presentando una nuova versione “Rev1” ed una ulteriore versione “Rev2”, in entrambi i casi proprio per superare le obiezioni di -BETA-e cercare di pervenire ad un documento condiviso con quest’ultima e con -OMEGA-; nuove versioni progettuali che, tuttavia, -BETA-ha continuato a ritenere non pienamente soddisfacenti (cfr. pagg. 3 e 4 del doc. 1 parte ricorrente), determinando così il Comune ad assumere come base di riferimento la versione “Rev1” del piano di caratterizzazione -ALFA-, chiedendo però a -BETA-e -OMEGA- di indicare quali fossero, a loro avviso, le specifiche parti del predetto piano da modificare e/o integrare.
Non può pertanto accogliersi la tesi della ricorrente, propugnata solo in questa sede giudiziale, secondo cui la propria proposta di piano di caratterizzazione non fosse in alcun modo modificabile ed integrabile con le richieste avanzate da -BETA-e -OMEGA-, a prescindere dal loro concreto contenuto.
8.4. Né può rinvenirsi un difetto motivazionale del provvedimento impugnato nel senso indicato dalla ricorrente, posto che lo stesso riporta le ragioni tecniche che hanno portato l’Amministrazione a prendere a riferimento, come piano di caratterizzazione, la versione “Rev 1” (già presentata da NCN in asserita condivisione con le altre società corresponsabili) integrandola con le proposte di modifica formulate da -BETA-e -OMEGA- (sulla cui accoglibilità si sono espressi i richiamati pareri della Provincia, di ARPA e dell’ASL con valutazioni tecnico-discrezionali avallate dal Comune e che non sono oggetto di specifiche contestazioni da parte della ricorrente, difettando così il Collegio di elementi per poter dubitare della loro ragionevolezza e coerenza).
9. Il terzo motivo del ricorso principale deduce, invece, l’illegittimità della gravata determina comunale di approvazione del piano di caratterizzazione in via derivata dall’illegittimità della presupposta determinazione provinciale n. -OMISSIS- di individuazione della corresponsabilità tra la ricorrente, -BETA-e -OMEGA- per la contaminazione della falda acquifera.
A tale riguardo, la ricorrente ripropone le stesse doglianze già formulate nel precedente ricorso avverso la predetta determinazione provinciale (R.G. n.-OMISSIS-), che tuttavia questo TAR ha già respinto con sentenza n. 879/2024, alla quale pertanto non può che rinviarsi anche ai fini del rigetto del presente motivo di ricorso.
10. Con l’unica doglianza autonoma risultante dai plurimi motivi aggiunti proposti (quella contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti), la ricorrente sostiene infine che sarebbe stato illegittimo averle imposto, senza alcuna istruttoria e motivazione sul punto, di integrare il piano di caratterizzazione anche con riferimento al riscontrato inquinamento da idrocarburi della falda, rispetto al quale essa non sarebbe responsabile e nemmeno la Provincia l’avrebbe previamente qualificata come tale con apposito provvedimento ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006.
Anche tale censura è infondata.
Il ritrovamento, nel corso dell’esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione, di un’ulteriore sostanza inquinante della stessa matrice ambientale (nel caso di specie, la falda sotterranea) rende del tutto ragionevole ed anzi doveroso estendere l’indagine anche a tale nuova sostanza, proprio perché l’esecuzione del piano di caratterizzazione è già stata avviata ed è finalizzata ad offrire una fotografia quanto più possibile completa ed attendibile dell’effettivo stato di contaminazione del sito, che sia effettivamente propedeutica ed utile per i successivi passaggi procedurali e, se necessario, anche per l’individuazione dei più idonei e risolutivi interventi di ripristino ambientale (finalità che potrebbe essere pregiudicata dall’esecuzione ab origine di un piano di caratterizzazione incompleto).
D’altra parte, la ricorrente ha assunto spontaneamente ex art. 245 del D. Lgs. 245/2006 l’iniziativa di presentare ed eseguire il piano di caratterizzazione delle acque di falda, pur sostenendo di non essere responsabile della contaminazione già nota da solventi clorurati (anche se la successiva determinazione provinciale n. -OMISSIS- avrebbe poi accertato una sua corresponsabilità a tale riguardo). Di conseguenza, la richiesta di estensione della caratterizzazione al riscontrato inquinamento da idrocarburi non presuppone né comporta il riconoscimento di una responsabilità (o corresponsabilità) in capo all’odierna ricorrente anche per tale nuova sostanza inquinante frattanto ritrovata a seguito delle prime indagini, ricollegandosi piuttosto all’obbligo volontariamente assunto da parte di quest’ultima di eseguire il piano di caratterizzazione ed all’esigenza che lo stesso sia pertanto eseguito in modo completo. Il che lascia comunque impregiudicati sia il potere/dovere da parte della Provincia di accertare le responsabilità riguardo a tale nuova contaminazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/09/2020, n. 5445; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 24/01/2022, n. 156), sia la possibilità per la ricorrente di rivalersi nei confronti del diverso soggetto che dovesse essere eventualmente individuato dall’Amministrazione provinciale come effettivo responsabile di tale ulteriore inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/09/2020, n. 5445; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18/11/2024, n. 1177).
11. L’infondatezza dei predetti motivi di ricorso comporta il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, anche della domanda di risarcimento del danno.
12. In definitiva, devono essere respinti il ricorso principale ed il primo, terzo, quarto e quinto ricorso per motivi aggiunti; mentre, rispetto al secondo ricorso per motivi aggiunti, in parte, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere (primo motivo) e, nella restante parte, deve disporsi il rigetto.
13. Le particolarità e la parziale novità delle questioni trattate inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da successivi motivi aggiunti, in parte, dichiara la cessata materia del contendere e, in parte, lo respinge, il tutto nei sensi meglio indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.