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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 66/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del gi sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Soffritti, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n. 66/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
e, dall'avv. Federico Soffritti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, il ricorrente, già dipendente di Telecom Italia s.p.a. iscritto alla gestione Fondo telefonici e titolare della pensione di vecchiaia numero da ottobre 2009, ha agito in giudizio nei confronti Numero_1 dell' al fine di ottenere la riliquidazione della pensione, procedendo al suo calcolo in base ad una nuova ricostruzione della pensione virtuale, che tenga conto di tutte le voci e non solo di quelle pertinenti al c.d. fondo telefonici, e in base ad una rinnovata individuazione del tetto con conseguente condanna dell' CP_2
a pagare i ratei futuri secondo la nuova ricostruzione e a versare le differenze relative ai ratei versati e quelli spettanti.
* 2. L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970. Pensionato dal 2001, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto. L' ha inoltre eccepito l'indeterminatezza della domanda. La sua CP_2 architettura, infatti, si risolverebbe in mere ipotesi non suffragate da elementi di fatto concreti, utili a identificare quali elementi retributivi non siano stati considerati ai fini del calcolo della sua pensione. Inoltre, non sarebbe chiaramente espresso nemmeno l'assunto per cui il preteso errore procedimentale dell' CP_2 avrebbe determinato una liquidazione inferiore a quella spettante, onde l'infondatezza del ricorso. L' dopo aver chiarito che per il periodo successivo al 01.01.1997 avrebbe applicato esattamente il criterio rivendicato nel ricorso, ha aggiunto che il suo operato, rispetto ai periodi antecedenti al 01.01.1997, sarebbe del tutto giustificato, perché ciò corrisponde alle diverse aliquote e basi imponibili relative a Fondo Telefonici ed Detto altrimenti, secondo l' la pretesa di Pt_2 veder adeguati i calcoli anche per il periodo anteriore al 01.01.1997 non tiene indebitamente conto del fatto che, per chi si trovi nella posizione del ricorrente, nessuno ha versato i contributi ulteriori relativi alla gestione Ago, ciò che comporterebbe una liquidazione della pensione in difetto dei necessari e corrispondenti versamenti contributivi che concorrono a formare la provvista. Infine, l' ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha precisato che la sua domanda di condanna rispetto ai ratei già liquidati è da intendersi limitata a quelli maturati entro il triennio anteriore al deposito del ricorso. Per il resto, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere una ricostruzione della fattispecie. 4.1.
Considerato che
i Fondi speciali, tra i quali il Fondo Telefonici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 658 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo telefonici. La questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo telefonici che, come il ricorrente, vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per costoro, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo. Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2, d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che «l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996». È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
4.2. La Corte di cassazione, allorché si è occupata dell'affine vicenda relativa al calcolo della pensione del Fondo Elettrici, la cui disciplina ha un tenore letterale sovrapponibile, specie rispetto alla soprastante lett. a), e che per questo offre spunti interpretativi del tutto applicabili al caso del Fondo Telefonici, < pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto [cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008]. 4.3. È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione.
* 5. Chiariti questi aspetti, va chiarito che all'esame della domanda non osta l'eccezione di decadenza formulata dall' L'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione». L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Nell'interpretare tale norma, la Corte di cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022]. Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» [Cass., n. 123/2022]. Ciò posto, va osservato che lo stesso ricorrente ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti CP_1 della decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, decreto-legge n. 98 del 2011 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. [cfr., Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 28416/2020].
* 6. Passando così al merito, va chiarito preliminarmente un aspetto, ovverossia quello attinente all'operato dell' rispetto ai periodi successivi al 01.01.1997. I dubbi in proposito emergono in ragione della vaghezza e ambiguità del ricorso sul punto, vaghezza che la parte ricorrente non ha inteso superare nemmeno in sede di discussione orale. Tuttavia, in tale contesto, l' ha rappresentato che «l'estratto contribuivo, dal 01.01.1997, conferma che la retribuzione imponibile coincide con il mod. O1M depositato dal ricorrente, sicché è provato che dal 01.01.1997 il criterio applicato è quello oggetto di rivendicazione»1 e il ricorrente non ha formulato alcuna replica. In mancanza di specifiche contestazioni, cui il ricorrente era onerato [Cass., n. 8647/2016], la difesa dell' è da ritenersi fondata. D'altra parte, confrontando il mod. 01M depositato dal ricorrente relativo al 1997 e l'estratto contributo posto a disposizione dall' risulta che, per quell'anno, la retribuzione rilevante coincide. Così delimitato il thema decidendum, bisogna perciò concentrarsi sul fatto che l' nel calcolare il c.d. , abbia fatto riferimento alla retribuzione Parte_3 pensionabile AGO solo rispetto al periodo successivo al 01.01.1997, considerando per il pregresso la diversa (e inferiore) retribuzione pensionabile del Fondo telefonici. Ne deriverebbe un'indebita riduzione del c.d. e, potenzialmente, Parte_3 della pensione liquidata all'esito del procedimento bifasico sopra descritto. Sul punto l' non ha formulato deduzioni atte a confutare l'assunto secondo cui avrebbe calcolato il c.d. nei termini che il ricorrente addita come Parte_3 erronei. S'è, piuttosto, limitato a sostenere che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta. Al contempo, l' non ha negato CP_2
d'aver operato con le modalità censurate nel ricorso, difendendo piuttosto la sua condotta, anche in ragione del fatto che, per il periodo anteriore al 01.01.1997, mancano i versamenti dei contributi ulteriori relativi alla gestione Ago, ciò che comporterebbe una liquidazione della pensione in difetto della necessaria provvista contributiva. In questo quadro, si ritiene che, la posizione assunta dall' sul modus CP_1 procedendi impiegato per il calcolo della pensione renda pacifica la descrizione delle modalità formulata dal ricorrente.
6.1. Che l'operato dell' non sia corretto è stato chiarito, da tempo, anche in sede di legittimità, con indicazioni relative al Fondo elettrici, del tutto applicabili anche al caso del Fondo telefonici [cfr., in merito, anche Trib. Milano, n. 4008/2024; C. App. Milano, n. 1195/2023]. Secondo la Corte, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 562 del 1996, «contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. CP_1
562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)1'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) 1'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» [Cass., n. 12624/2014].
6.2. Nel suo ricorso introduttivo, il pensionato ha prospettato possibili conseguenze negative dello schema procedimentale impiegato dall' . CP_2
È vero che egli ha prefigurato solo in termini ipotetici le conseguenze negative che questo errore può aver determinato nella liquidazione della sua pensione, ma va considerato che, a fronte di un dettato normativo che impone all' un dato modus procedendi, l'onere della prova d'averlo rispettato e, in generale, della mancanza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato, incombe proprio allo stesso Ente, tenuto in tal modo a paralizzare la lesione prospettata dal ricorrente. L'esame che precede, assorbente d'ogni ulteriore questione, conduce all'accoglimento del ricorso.
6.3. Non osta a questa conclusione l'assunto dell' secondo cui una siffatta soluzione non terrebbe conto della mancanza della corrispondente provvista contributiva. La pronuncia di legittimità testé menzionata, nel rigettare il ricorso dell' in cui era esplicitamente proposta la stessa argomentazione fatta valere dall'Ente in questo giudizio, ha chiarito l'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 562 del 1996, di tenore analogo a quello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. 658 del 1996, contemplando per il calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della I. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro «la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni… dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione». In particolare, ha aggiunto che «il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento "alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti" ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione».
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della mancanza d'istruttoria, della stratificazione della questione affrontata, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a., nei limiti di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 886,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Federico Soffritti. Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 24.03.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del gi sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Soffritti, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n. 66/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
e, dall'avv. Federico Soffritti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, il ricorrente, già dipendente di Telecom Italia s.p.a. iscritto alla gestione Fondo telefonici e titolare della pensione di vecchiaia numero da ottobre 2009, ha agito in giudizio nei confronti Numero_1 dell' al fine di ottenere la riliquidazione della pensione, procedendo al suo calcolo in base ad una nuova ricostruzione della pensione virtuale, che tenga conto di tutte le voci e non solo di quelle pertinenti al c.d. fondo telefonici, e in base ad una rinnovata individuazione del tetto con conseguente condanna dell' CP_2
a pagare i ratei futuri secondo la nuova ricostruzione e a versare le differenze relative ai ratei versati e quelli spettanti.
* 2. L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970. Pensionato dal 2001, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto. L' ha inoltre eccepito l'indeterminatezza della domanda. La sua CP_2 architettura, infatti, si risolverebbe in mere ipotesi non suffragate da elementi di fatto concreti, utili a identificare quali elementi retributivi non siano stati considerati ai fini del calcolo della sua pensione. Inoltre, non sarebbe chiaramente espresso nemmeno l'assunto per cui il preteso errore procedimentale dell' CP_2 avrebbe determinato una liquidazione inferiore a quella spettante, onde l'infondatezza del ricorso. L' dopo aver chiarito che per il periodo successivo al 01.01.1997 avrebbe applicato esattamente il criterio rivendicato nel ricorso, ha aggiunto che il suo operato, rispetto ai periodi antecedenti al 01.01.1997, sarebbe del tutto giustificato, perché ciò corrisponde alle diverse aliquote e basi imponibili relative a Fondo Telefonici ed Detto altrimenti, secondo l' la pretesa di Pt_2 veder adeguati i calcoli anche per il periodo anteriore al 01.01.1997 non tiene indebitamente conto del fatto che, per chi si trovi nella posizione del ricorrente, nessuno ha versato i contributi ulteriori relativi alla gestione Ago, ciò che comporterebbe una liquidazione della pensione in difetto dei necessari e corrispondenti versamenti contributivi che concorrono a formare la provvista. Infine, l' ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha precisato che la sua domanda di condanna rispetto ai ratei già liquidati è da intendersi limitata a quelli maturati entro il triennio anteriore al deposito del ricorso. Per il resto, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere una ricostruzione della fattispecie. 4.1.
Considerato che
i Fondi speciali, tra i quali il Fondo Telefonici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 658 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo telefonici. La questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo telefonici che, come il ricorrente, vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per costoro, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo. Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2, d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che «l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996». È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
4.2. La Corte di cassazione, allorché si è occupata dell'affine vicenda relativa al calcolo della pensione del Fondo Elettrici, la cui disciplina ha un tenore letterale sovrapponibile, specie rispetto alla soprastante lett. a), e che per questo offre spunti interpretativi del tutto applicabili al caso del Fondo Telefonici, < pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto [cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008]. 4.3. È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione.
* 5. Chiariti questi aspetti, va chiarito che all'esame della domanda non osta l'eccezione di decadenza formulata dall' L'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione». L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Nell'interpretare tale norma, la Corte di cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022]. Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» [Cass., n. 123/2022]. Ciò posto, va osservato che lo stesso ricorrente ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti CP_1 della decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, decreto-legge n. 98 del 2011 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. [cfr., Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 28416/2020].
* 6. Passando così al merito, va chiarito preliminarmente un aspetto, ovverossia quello attinente all'operato dell' rispetto ai periodi successivi al 01.01.1997. I dubbi in proposito emergono in ragione della vaghezza e ambiguità del ricorso sul punto, vaghezza che la parte ricorrente non ha inteso superare nemmeno in sede di discussione orale. Tuttavia, in tale contesto, l' ha rappresentato che «l'estratto contribuivo, dal 01.01.1997, conferma che la retribuzione imponibile coincide con il mod. O1M depositato dal ricorrente, sicché è provato che dal 01.01.1997 il criterio applicato è quello oggetto di rivendicazione»1 e il ricorrente non ha formulato alcuna replica. In mancanza di specifiche contestazioni, cui il ricorrente era onerato [Cass., n. 8647/2016], la difesa dell' è da ritenersi fondata. D'altra parte, confrontando il mod. 01M depositato dal ricorrente relativo al 1997 e l'estratto contributo posto a disposizione dall' risulta che, per quell'anno, la retribuzione rilevante coincide. Così delimitato il thema decidendum, bisogna perciò concentrarsi sul fatto che l' nel calcolare il c.d. , abbia fatto riferimento alla retribuzione Parte_3 pensionabile AGO solo rispetto al periodo successivo al 01.01.1997, considerando per il pregresso la diversa (e inferiore) retribuzione pensionabile del Fondo telefonici. Ne deriverebbe un'indebita riduzione del c.d. e, potenzialmente, Parte_3 della pensione liquidata all'esito del procedimento bifasico sopra descritto. Sul punto l' non ha formulato deduzioni atte a confutare l'assunto secondo cui avrebbe calcolato il c.d. nei termini che il ricorrente addita come Parte_3 erronei. S'è, piuttosto, limitato a sostenere che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta. Al contempo, l' non ha negato CP_2
d'aver operato con le modalità censurate nel ricorso, difendendo piuttosto la sua condotta, anche in ragione del fatto che, per il periodo anteriore al 01.01.1997, mancano i versamenti dei contributi ulteriori relativi alla gestione Ago, ciò che comporterebbe una liquidazione della pensione in difetto della necessaria provvista contributiva. In questo quadro, si ritiene che, la posizione assunta dall' sul modus CP_1 procedendi impiegato per il calcolo della pensione renda pacifica la descrizione delle modalità formulata dal ricorrente.
6.1. Che l'operato dell' non sia corretto è stato chiarito, da tempo, anche in sede di legittimità, con indicazioni relative al Fondo elettrici, del tutto applicabili anche al caso del Fondo telefonici [cfr., in merito, anche Trib. Milano, n. 4008/2024; C. App. Milano, n. 1195/2023]. Secondo la Corte, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 562 del 1996, «contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. CP_1
562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)1'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) 1'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» [Cass., n. 12624/2014].
6.2. Nel suo ricorso introduttivo, il pensionato ha prospettato possibili conseguenze negative dello schema procedimentale impiegato dall' . CP_2
È vero che egli ha prefigurato solo in termini ipotetici le conseguenze negative che questo errore può aver determinato nella liquidazione della sua pensione, ma va considerato che, a fronte di un dettato normativo che impone all' un dato modus procedendi, l'onere della prova d'averlo rispettato e, in generale, della mancanza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato, incombe proprio allo stesso Ente, tenuto in tal modo a paralizzare la lesione prospettata dal ricorrente. L'esame che precede, assorbente d'ogni ulteriore questione, conduce all'accoglimento del ricorso.
6.3. Non osta a questa conclusione l'assunto dell' secondo cui una siffatta soluzione non terrebbe conto della mancanza della corrispondente provvista contributiva. La pronuncia di legittimità testé menzionata, nel rigettare il ricorso dell' in cui era esplicitamente proposta la stessa argomentazione fatta valere dall'Ente in questo giudizio, ha chiarito l'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 562 del 1996, di tenore analogo a quello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. 658 del 1996, contemplando per il calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della I. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro «la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni… dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione». In particolare, ha aggiunto che «il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento "alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti" ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione».
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della mancanza d'istruttoria, della stratificazione della questione affrontata, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a., nei limiti di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 886,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Federico Soffritti. Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 24.03.2025.