Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1951, n. 54
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 marzo 1951
Art. 4.
Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
lire 50.000.000 nell'esercizio 1950-51
lire 150.000.000 nell'esercizio 1951-52
lire 350.000.000 nell'esercizio 1952-53
lire 450.000.000 nell'esercizio 1953-54
lire 450.000.000 nell'esercizio 1954-55
lire 250.000.000 nell'esercizio 1955-56
lire 100.000.000 nell'esercizio 1956-57

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:
lire 100.000.000 nell'esercizio 1950-51
lire 850.000.000 nell'esercizio 1951-52
lire 700.000.000 nell'esercizio 1952-53
lire 150.000.000 nell'esercizio 1953-54

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici. Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.
Le somme eventualmente non utilizzate in un esercizio, andranno in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.
Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 da stanziare nell'esercizio finanziario 1950-51, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).
Entrata in vigore il 8 marzo 1951