Art. 10. Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio.
Le navi di nuova costruzione, ammesse ai benefici del capo II della presente legge, sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di anni cinque dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza, determinati con decreto del Presidente dei Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.
Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione o il noleggio obbligatorio potranno essere disposti, nel quinquennio sopra indicato, soltanto in caso di guerra.
Le navi di nuova costruzione, ammesse ai benefici del capo II della presente legge, sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di anni cinque dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza, determinati con decreto del Presidente dei Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.
Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione o il noleggio obbligatorio potranno essere disposti, nel quinquennio sopra indicato, soltanto in caso di guerra.