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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 603 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 603 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
BOTTAZZOLI FEDERICO e CLAUDIA MERENDA
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2 C.F._2
BOTTAZZOLI FEDERICO e CLAUDIA MERENDA
Comunicati gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 20/02/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28.05.1977 in Pellezzano (SA) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pellezzano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1977 Parte 2 Serie A n 14.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pellezzano (SA) il 28.05.1977 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Pellezzano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1977 Parte 2 Serie A n 14.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti continueranno a vivere separate portandosi reciproco rispetto;
2) a titolo di assegno divorzile il sig. corrisponderà mensilmente, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, alla sig.ra la somma pari ad euro 867,33, con rivalutazione Parte_2
Istat annuale;
3) le parti hanno rilasciato reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Pellezzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 31.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 603 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
BOTTAZZOLI FEDERICO e CLAUDIA MERENDA
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2 C.F._2
BOTTAZZOLI FEDERICO e CLAUDIA MERENDA
Comunicati gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 20/02/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28.05.1977 in Pellezzano (SA) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pellezzano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1977 Parte 2 Serie A n 14.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pellezzano (SA) il 28.05.1977 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Pellezzano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1977 Parte 2 Serie A n 14.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti continueranno a vivere separate portandosi reciproco rispetto;
2) a titolo di assegno divorzile il sig. corrisponderà mensilmente, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, alla sig.ra la somma pari ad euro 867,33, con rivalutazione Parte_2
Istat annuale;
3) le parti hanno rilasciato reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Pellezzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 31.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai