Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 146 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Luca Agostino Ninone;
– attore –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], con CP_1
l'avv. DI CARLO FILIPPO;
– convenuto –
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. in proprio e quale procuratore di
[...]
, rappresentato e difeso Controparte_3
dall'Avv. Antonino Rizzo;
– convenuto –
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
E
in persona del e legale Controparte_4 CP_5
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1, PEC:
Email_1
– convenuto contumace –
E
Camera di Commercio di Trapani;
– convenuto contumace –
e
Controparte_6
– convenuto contumace –
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 27.5.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.01.2022, notificato in pari data, l'
[...]
, in qualità di creditore procedente, introduceva Parte_1
il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (n. 146/2023 R.G.) a seguito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (n. 342-1/22 R.G. Esec.)
promossa da e del provvedimento del 06.12.2022 con CP_1
cui il G.E. accoglieva l'istanza del predetto di sospensione CP_1
dell'esecuzione introdotta col pignoramento notificatogli in data
07.06.2022, limitatamente all'importo di € 220.629,20, rigettandola per il resto.
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 146/23
Il creditore procedente chiedeva, in particolare:
“1) Preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione inerente i crediti
di natura tributaria e camerale portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
29920060027518716000; 29920070026764684000;
29920100005799908000; 29920110002862909000;
29920120001140667000; 29920120002435900001;
29920120022669763000; 29920130002617835001;
29920140020117784000; 29920160023587559001;
2992017005222062001 29920170010978560000;
29920170014173619000; 29920180010508384000;
29920190005025718000;
2) Ritenere e dichiarare la validità ed efficacia, dell'esecuzione e
dell'atto di pignoramento presso terzi, in quanto, non risulta maturata la
prescrizione per gli atti prodromici e successivi posti a fondamento dello
stesso ed indebitamente sospesi dal G.E. nella fase cautelare;
3) Dichiarare validi ed efficaci i crediti iscritti a ruolo e per gli effetti
dichiarare la legittimità della procedura esecutiva intrapresa da CP_7
4) In via del tutto subordinata, ritenere validi ed efficaci i crediti
dichiarati non prescritti, limitando l'efficacia del pignoramento e della
procedura esecutiva alla parte dei crediti e delle cartelle ritenute valide ed
efficaci;
5) Annullare e/o ridurre la condanna alle spese disposta dal G.E. nel
provvedimento del 06.12.2022, con diritto di rivalsa per le somme
eventualmente corrisposte;
6) Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 146/23
CP_ Si costituivano in giudizio l'opponente e l (sia CP_1
quale soggetto terzo presso il quale è stato effettuato il pignoramento, sia quale titolare di parte dei crediti oggetto di esecuzione esattoriale),
eccependo, per ciò che concerne le cartelle incorporanti i crediti previdenziali, che il giudizio rientrava nella competenza funzionale del
Giudice del lavoro (art. 618 bis c.p.c.) e andava introdotto nelle forme del rito lavoro, dovendosi pertanto ritenere inammissibile. Il CP_1
eccepiva pure l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Palermo in applicazione del c.d. foro erariale,
reiterava l'eccezione di prescrizione già proposta nella fase sommaria per i crediti portati dalle cartelle impugnate.
Con provvedimento del 16.07.2023 il Giudice Istruttore disponeva la formazione di autonomo fascicolo da parte della cancelleria, con inserimento della relativa documentazione, per la prosecuzione del giudizio relativo alle cartelle nr. 29920030018632823000;
29920050023987056000; 29920050026163862000;
29920050030209160000 29920060009640371000;
29920060017299935000 29920060022826559000;
29920070014983006000 29920070018101334000;
29920080001355855000 299200800208908907000;
29920080022548333000, dinanzi al Giudice del lavoro con conseguente separazione delle cause.
La causa veniva dunque discussa mediante scambio di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Va innanzitutto pronunciato il difetto di giurisdizione con riferimento
- 4 - Tribunale di Trapani
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ai crediti di natura tributaria e camerale portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
29920060027518716000;
29920070026764684000;
29920100005799908000;
29920110002862909000;
29920120001140667000;
29920120002435900001;
29920120022669763000;
29920130002617835001;
29920140020117784000;
29920160023587559001;
2992017005222062001;
29920170010978560000;
29920170014173619000;
29920180010508384000; 29920190005025718000.
Ciò condividendo la motivazione del Giudice dell'Esecuzione nella fase sommaria ed in considerazione del fatto che tutte le parti costituite hanno in definitiva aderito a tale pronuncia.
Ciò posto, l'odierno giudizio ha ad oggetto la residua cartella esattoriale n. 29920120005897015000 di € 514,28, per contravvenzione al codice dalla strada, asseritamente notificata in data 24.5.2012, anche in considerazione del provvedimento di discarico per la cartella n.
29920140011862927000 di € 784,85, intervenuto in corso di giudizio.
Con riferimento al credito portato da tale cartella, l' non risulta CP_
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legittimato passivo, legittimazione che spetta ad ed alla CP_7 CP_4
in base alla natura del credito portato dalla cartella.
[...]
Va poi rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
adito, non potendosi applicare il disposto dell'art. 25 cpc, trattandosi di opposizione all'esecuzione e conseguente riferimento all'art. 27 cpc.
Ciò posto, con riferimento alla cartella in esame, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a far tempo dall'avviso di intimazione intervenuto in data 21.12.2015 alla notificazione dell'avviso n. 29920229001790667, in data 23.05.2022, e ciò anche computando i
311 giorni di sospensione ex artt. 37, c. 2 D.L. 18/20 e 11, c. 9 D.L.
183/20, applicabili al caso di specie.
In definitiva, con riferimento a tale ultima cartella, l'opposizione va accolta, dichiarando prescritto il credito ivi portato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate in considerazione dell'accoglimento della richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative ai carichi tributari e camerali e all'accoglimento dell'opposizione per la residua cartella, peraltro di valore non ingente, rispetto al carico complessivo iscritto a ruolo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione o difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento inerente i crediti di natura tributaria e camerale portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
29920060027518716000; 29920070026764684000;
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29920100005799908000; 29920110002862909000;
29920120001140667000; 29920120002435900001;
29920120022669763000; 29920130002617835001;
29920140020117784000; 29920160023587559001;
2992017005222062001 29920170010978560000;
29920170014173619000; 29920180010508384000;
29920190005025718000;
- accoglie l'opposizione proposta dal debitore con riferimento alla cartella n. 29920120005897015000 di € 514,28, per contravvenzione al codice dalla strada, dichiarando prescritto il credito ivi portato.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Trapani in data 13/06/2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile