TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41986/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 13 novembre 2024, con termine di deposito delle memorie di replica al 3.2.2025, e vertente
TRA
, e , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Antonio Valori
ATTORI
E
e , con il patrocinio dell'Avvocato Giorgio Smerilli Controparte_1 CP_2
CONVENUTI
NONCHE'
, e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
con il patrocinio dell'Avvocato Adriano Perica
[...]
CONVENUTI
NONCHE'
, con il patrocinio dell'Avvocato Stefano Ottolenghi Controparte_8
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta, e segnatamente:
1 Per parte attrice
“ Accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni di cui in premessa ed in applicazione delle norme sopra richiamate, la responsabilità solidale e/o individuale della società
[...]
n persona del suo legale rappresentante pro tempore , della società CP_1 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della società in
[...] CP_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la SI.ra , il SI. Controparte_5
, il SI. , il SI. Controparte_6 Controparte_7 [...]
, la SI.ra nella causazione dell'infortunio occorso CP_2 Controparte_8
al sig. , di cui è causa, che ha determinato il decesso del medesimo, e per Parte_4
l'effetto condannare le in solido fra loro la società n persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, la società in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, la società in persona del suo legale CP_4
rappresentante pro tempore, la SI.ra , il SI. Controparte_5 Controparte_6
, il SI. , il SI. , la
[...] Controparte_7 CP_2
SI.ra , al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni Controparte_8
iure proprio non patrimoniali e patrimoniali subìti e subendi dai medesimi quali conseguenza diretta ed immediata di tale illecito, quantificati come sopra, in favore della SI.ra
, per danno non patrimoniale da perdita parentale in €. 294.201 e per Parte_1 danno patrimoniale in €. 6.000,00, in favore di per danno non Parte_3 patrimoniale da perdita parentale in €. 284.394,30 ed in favore di in €. Parte_2
392.268,00 per danno non patrimoniale da perdita parentale, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN €. 976.863,30 o comunque quantificati nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute eque e di giustizia dal Ill.mo Giudice adito, con eventuale ricorso, ove ritenuto opportuno per tutte o per talune voci di danno, anche a determinazione in via equitativa, ex art. 1226 e 2056 c.c., di tali crediti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dal dì dell'illecito ( 24.01.2018). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per ed Controparte_1 CP_2
“Voglia l' On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e per l'effetto estrometterlo CP_2
dal presente giudizio;
in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti della e di perché infondata in fatto e Controparte_1 CP_2
in diritto;
in subordine: rigettare la domanda di condanna in solido dei convenuti, riducendo
2 la responsabilità della e del suo legale rappresentante alla misura Controparte_1
percentuale ritenuta di giustizia;
ridurre le richieste risarcitorie nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, in ragione del concorso di colpa del de cuius;
in via riconvenzionale: nel denegato caso in cui dovesse essere accolta la domanda formulata dagli attori nei confronti della e/o il sig. , condannare il SI. Controparte_1 CP_2 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la
[...] [...]
ed il SI. , per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in CP_1 CP_2 favore della parte attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Per , e CP_3 CP_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_10
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) rigettare la domanda formulata dagli attori per il risarcimento dei danni da fatto illecito imputabile ai convenuti poiché infondata in fatto e diritto;
b) condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti con il presente atto.”
Per Controparte_8
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per Controparte_8
l'effetto estrometterla dal presente giudizio;
- NEL MERITO, rigettare la domanda di parte attrice spiegata nei confronti della convenuta perché infondata in fatto Controparte_8
ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, ridurre le richieste risarcitorie nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 e rispettivamente moglie e figli del Parte_1 Parte_2 Parte_3
signor hanno convenuto in giudizio la la Parte_4 Controparte_1 CP_3
la , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_8
– quantificati complessivamente in Euro 976.863,30 – subiti a causa del decesso del proprio congiunto avvenuto in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in Palestrina in data 22 gennaio 2018.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
3 - la sig.ra proprietaria degli immobili, aveva concluso con la Controparte_8 CP_1 un contratto d'appalto, commissionando alla suddetta società l'esecuzione di lavori di
[...]
demolizione e ricostruzione del suo edificio, sito in Palestrina, Via Pedemontana/Via della
Stella;
- la – il cui legale rappresentante è il SI. - aveva Controparte_1 CP_2 subappaltato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio alla CP_3
sottoscrivendo il relativo contratto di appalto;
[...]
- a propria volta, la – il cui legale rappresentante era all'epoca dei fatti la SI.ra CP_3
– aveva subappaltato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione alla Controparte_5
il cui legale rappresentante – all'epoca dei fatti - era sempre la medesima SI.ra CP_4
Controparte_5
- il sig. aveva ricoperto la carica di responsabile tecnico del Controparte_6
cantiere;
- il SI. assunto dalla in data 13.12.2017 con contratto di lavoro Parte_4 CP_4
subordinato a tempo determinato e mansioni di operaio edile e carpentiere, era stato adibito dalla società a svolgere la propria attività lavorativa presso il suddetto cantiere edile sito in
Palestrina;
- dagli atti del procedimento penale e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti era emerso che il giorno 22.01.2018, verso le ore 13.15, il SI. mentre era Parte_4
impegnato a svolgere lavori di carpenteria posizionato su una trave innalzata che stava armando, si era sporto per prendere un'aletta di legno dal collega ma, poiché era privo Testimone_1
di casco e mezzi protezione (quali imbragature e corde per evitare il rischio di cadute nel vuoto), aveva perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto da un'altezza di circa cinque metri, cadendo di testa sul cemento della pavimentazione del piano interrato;
- erano giunti sul posto gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il servizio di eliambulanza;
- mediante la suddetta eliambulanza il sig. era stato trasportato presso il P.S. Pt_4 dell'Ospedale Umberto I di Roma, ove era sopravvenuto il suo decesso, in ragione delle lesioni subite, in data 24.1.2018;
- nell'immediatezza e sul luogo dell'infortunio, i Carabinieri, con l'ausilio del personale dell' della , avevano svolto accertamenti e rilievi fotografici, Controparte_11 Pt_5 sottoponendo d'urgenza a sequestro penale preventivo l'area del cantiere – provvedimento poi convalidato dal GIP presso il Tribunale di Tivoli, Dott.ssa in data 29.01.2018 Persona_1
4 – e procedendo all'assunzione di sommarie informazioni da parte degli altri operai presenti sul posto;
- il personale ispettivo dell' aveva redatto diversi verbali di accertamento delle Pt_6
violazioni, individuando quali responsabili la sig.ra. vuoi quale legale Controparte_5
rappresentante della vuoi quale legale rappresentante della Commi RL (cariche CP_4
entrambe ricoperte dalla predetta), il sig. , dirigente della Controparte_6 CP_4
e responsabile del cantiere, ed il sig. legale rappresentante della
[...] CP_2 [...]
CP_1
- a fronte delle indagini espletate nel corso del procedimento penale distinto al nr. 427/2018
Registro notizie di reato – nel cui ambito risultavano indagati la SI.ra ed il SI. Controparte_5
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli aveva Controparte_6 provveduto alla notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ai due imputati per il reato p. e p. dall'art. 113, 589, commi 1 e 2, c.p.c. perché, in cooperazione colposa tra loro, cagionavano la morte di per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella Parte_4
violazione delle norme di cui agli artt. 18 comma 1 lett. C) e G), 122 comma 1 e 159 comma 2, del D.LGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, nelle rispettive qualità, omettevano di far installare adeguate opere provvisionali e adottare precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere di Via Pedemontana, così determinando la caduta nel vuoto di Parte_4
che lavorava (senza alcuna protezione) su una trave nella parte superiore innalzata del
[...]
cantiere;
- all'esito, con sentenza n. 71/2019 ex art. 444 cpp, depositata in data 20.02.2019, il Tribunale di Tivoli aveva applicato a e la pena di un anno Controparte_5 Controparte_6
e quattro mesi di reclusione;
- l'infortunio sul lavoro in questione doveva essere ascritto a tutti i convenuti, essendosi verificato per concorrente responsabilità degli stessi;
- la responsabilità dei signori e era stata Controparte_5 Controparte_6
pacificamente accertata dai verbali di contestazione elevati dalla nonché dalla Parte_7
sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale penale di Tivoli;
- la responsabilità andava estesa anche alla in quanto Società datrice di lavoro del CP_4
sig. nonché di e;
Pt_4 Controparte_5 Controparte_6
- era altresì responsabile civile dell'infortunio anche la la quale aveva subappaltato CP_3
l'esecuzione dei lavori alla ed aveva designato quale Responsabile del Servizio di CP_4
5 Prevenzione e Protezione l'Ing. , socio sia della stessa che Controparte_7 CP_3
della CP_4
- ed infatti il responsabile del servizio di prevenzione e protezione era da ritenersi responsabile per aver omesso di individuare le carenze delle misure di protezione, a seguito delle quali si era verificato l'infortunio sul lavoro;
- altresì responsabile civilmente dell'infortunio mortale doveva ritenersi la Controparte_1
a cui la SI.ra proprietaria del bene, aveva conferito in appalto l'esecuzione dei CP_8 lavori, la quale a sua volta aveva subappaltato l'esecuzione dei medesimi lavori alla MM
Srl;
- in particolare, la da un lato, non aveva mai proceduto alla nomina del Controparte_1 coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dall'altro, non aveva verificato, all'atto dell'affidamento dei lavori e nel corso dell'esecuzione degli stessi, l'idoneità tecnico professionale della e della per l'esecuzione dei lavori commissionati, CP_3 CP_4 non acquisendone la necessaria documentazione prevista dall'allegato XVII del Decreto
Legislativo n. 81/2008;
- sussisteva, altresì, accanto alla responsabilità della la responsabilità del Controparte_1
SI. il quale, nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta società, CP_2
aveva omesso di procedere alla nomina del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, visto che tale grave omissione aveva comportato appunto la mancata verifica dell'applicazione, da parte delle imprese e delle disposizioni loro pertinenti contenute nel CP_3 CP_4
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
la mancata verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto dalle imprese esecutrici, non consentendone quindi il controllo di coerenza con il P.S.C.; il mancato adeguamento dello stesso PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e tutto ciò a scapito della sicurezza sul luogo di lavoro e della salute dei lavoratori addetti al cantiere di Palestrina;
- era, infine, da ritenersi responsabile civilmente dell'infortunio mortale occorso al SI. Pt_4
la SI.ra proprietaria del bene, la quale aveva conferito in appalto Controparte_8
l'esecuzione dei lavori presso l'immobile di Palestrina alla stante Controparte_1
l'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- gli attori avevano riportato in conseguenza del decesso del proprio congiunto un danno non patrimoniale che, in applicazione dei parametri di cui alla tabella in uso presso il Tribunale di
Roma, poteva essere quantificato in Euro 294.201,00 per Euro 284.394,30 Parte_1
per ed Euro 392.268,00 per (con aumento equitativo, quanto Parte_3 Parte_2
6 a quest'ultimo, stanti le sue particolari condizioni e la significativa intensità del legame con il padre);
- la sig.ra aveva altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per le esequie Parte_1
del de cuius, nella misura complessiva di euro 6.000,00.
1.2 La la i sig.ri , CP_3 CP_4 Controparte_6 Controparte_7
e si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda attorea,
[...] Controparte_5
contestando:
- la sussistenza di responsabilità civile per difetto di nesso causale tra il fatto illecito e l'infortunio;
- la limitata efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di
Tivoli, gravando sugli attori l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
- la quantificazione delle poste risarcitorie siccome indicate dagli attori nel libello introduttivo.
1.3 La ed il sig. si sono costituiti in giudizio contestando Controparte_1 CP_2
integralmente la domanda attorea e deducendo che:
- in data 1° settembre 2017 la e la sig.ra avevano Controparte_1 Controparte_8
sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, con il quale la seconda si era impegnata a cedere alla Società l'immobile sito in Palestrina, teatro del tragico infortunio;
- con la sottoscrizione del menzionato contratto, la sig.ra aveva immesso CP_8
anticipatamente nel possesso del bene la autorizzandola contestualmente Controparte_1 ad iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio;
- non avendo mezzi propri e capacità tecniche, la Società aveva appaltato i lavori alla CP_3
delegando ogni onere relativo alla gestione della sicurezza alla società appaltatrice nonché
[...]
al suo Responsabile dei Lavori, sig. ; Controparte_6
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta al sig. in proprio, dal momento CP_2
che lo stesso aveva legittimamente speso il nome della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lo legava all'ente. Ne conseguiva che la responsabilità per le azioni poste in essere da in qualità amministratore della CP_2 Controparte_1 doveva ricadere esclusivamente su quest'ultima;
- neppure poteva essere ritenuta responsabile la Società per l'omesso controllo circa l'affidabilità dell'impresa appaltatrice. Il signor infatti, nella sua qualità di legale CP_2
rappresentante della aveva eseguito tutti i controlli di legge e aveva Controparte_1 acquisito la documentazione prevista. Peraltro, era noto che la era un'impresa, CP_3
7 costituita da molti anni, operante sul mercato da tempo e affidabile sotto il profilo tecnico / organizzativo;
- inoltre, la sig.ra non aveva conferito in appalto l'esecuzione dei lavori presso CP_8
l'immobile di Palestrina alla ma aveva solo promesso in vendita Controparte_1
l'immobile alla Società, la quale successivamente aveva commissionato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio alla MM S.r.l. Pertanto, la Controparte_1 non era “impresa affidataria dei lavori” e, conseguentemente, non era gravata dagli obblighi che il D. Lgs. 81/08 prevede in capo a tale soggetto;
- la di contro, aveva rivestito la qualità di committente, e rispetto a tale sua Controparte_1 veste non risultava provato il nesso causale tra l'asserita colpevole omissione della Società ed il nefasto evento;
- infatti, la committente: aveva accuratamente verificato l'idoneità tecnica dell'impresa affidataria dei lavori e nominato le figure previste dalla legge;
aveva nominato un soggetto preposto alla cura dell'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
aveva nominato un soggetto titolare dell'organizzazione e della disciplina di cantiere;
non aveva riservato per sé alcun potere tecnico-organizzativo; non aveva mai impartito direttive ai lavoratori, né organizzato il lavoro, né si era mai ingerita nell'esecuzione dei lavori appaltati.
La parte ha, inoltre, contestato, la quantificazione del danno non patrimoniale siccome indicata dagli attori nell'atto introduttivo, il preesistente stato patologico del sig. la mancata Pt_4
prova circa la pretesa personalizzazione del danno ed il concorso del danneggiato nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., contestando infine la sussistenza dei presupposti per una condanna in solido, ma chiedendo che l'eventuale condanna fosse proporzionata al grado della colpa ravvisabile in capo ai singoli soggetti ed all'entità delle conseguenze che ne erano derivate.
La parte ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti della e del sig. per il caso in cui la CP_3 Controparte_6 Controparte_1
stessa o il sig. fossero stati dichiarati responsabili dei danni subiti dagli attori, CP_2 richiamando il disposto di cui all'art. 17 del contratto di appalto.
1.4 Si è, infine, costituita la sig.ra la quale ha contestato integralmente la Controparte_8
domanda avanzata dagli attori, deducendo che:
- in data 1° settembre 2017 aveva sottoscritto con la un contratto preliminare Controparte_1
di compravendita con il quale si era obbligata a cedere alla Società il proprio immobile sito in
Palestrina alla Via della Stella snc;
8 - per effetto del menzionato contratto, la sig.ra ha immesso anticipatamente nel CP_8 possesso dell'immobile la autorizzandola contestualmente a procedere alla Controparte_1
demolizione e ricostruzione dello stesso;
- dunque, sin dal 1° settembre 2017, la sig.ra aveva perso la detenzione e la custodia CP_8 dell'immobile, entrambe trasferite alla per effetto del contratto Controparte_1
preliminare di compravendita sottoscritto;
- la SI.ra non aveva commissionato i lavori edili in occasione dei quali si era CP_8
verificato il fatale sinistro in danno del sig. Pt_4
La difesa della sig.ra ha poi contestato la richiesta risarcitoria degli attori ed eccepito CP_8
il concorso colposo del defunto nella causazione del danno, ex art. 1227 co. 2 c.c., per non avere lo stesso indossato il dispositivo di protezione individuale fornitogli.
1.5 La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e quindi trattenuta in decisione.
2. Sul sinistro e sulle responsabilità
La sig.ra - proprietaria dell'immobile sito in Palestrina, Via Controparte_8
Pedemontana/Via della Stella, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 12, part. 796 sub 1 e 2 - avendo presentato al comune di Palestrina la SCIA prot. 9477 del 13.7.2016, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con contratto preliminare dell'1.9.2017 ha promesso in vendita alla l'edificio da edificarsi Controparte_1
a cure spese del promissario acquirente, con la previsione che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato stipulato nel termine di 90 giorni dal completamento dell'edificio, il tutto al prezzo di 120.000 € da versarsi alla stipula del definitivo.
Successivamente, in data 8.11.2017, la ha concluso con la MM RL il Controparte_1 contratto di appalto relativo alle opere di demolizione e ricostruzione. In tale contratto, all'art. 5, la a nominato responsabile di cantiere l'ingegner , CP_3 Controparte_6
cui è stato devoluto il compito di curare l'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro.
Le opere già citate sono state poi subappaltate dalla MM RL (a ciò autorizzata, cfr. art. 4 del contratto di appalto con la alla Controparte_1 CP_4
Tanto premesso, va aggiunto che - assunto dalla in data Parte_4 CP_4
13.12.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e mansioni di operaio edile e carpentiere – stava lavorando, senza indossare il casco protettivo, sul cantiere oggetto di causa, quando, in data 22.1.2018, mentre si trovava al piano terra dell'edificio, su di una trave della parte superiore innalzata che stava armando con tavole di legno per preparare il solaio alla successiva gettata di cemento, perdeva l'equilibrio e cadeva nel vuoto fino a giungere al suolo
9 del sottostante piano interrato, precipitando da 3 metri di altezza e sbattendo la testa. Veniva quindi trasportato in ospedale, dove decedeva in data 24 gennaio 2018 (cfr. documentazione medica, nonché dichiarazioni rilasciate, in sede di sommarie informazioni, nel procedimento penale conseguente, dagli altri operai presenti in cantiere, Testimone_1 Controparte_12
e , tutti dipendenti della nonché accertamenti urgenti eseguiti dalla Persona_2 CP_4
PG nell'immediatezza dei fatti).
Va aggiunto che, come detto, il sig. non aveva il casco protettivo, e che, benché le Pt_4
lavorazioni in corso si svolgessero in altezza, non erano state installate opere provvisionali né adottate precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative, e ciò in violazione dell'art. 122 D. Lgs n. 81/2008, il quale prescrive che “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature
o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII”. Al riguardo, infatti, come specificato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale sez. IV,
23/11/2021, n.5128): “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per "lavoro in quota", ai sensi dell'art. 122 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, deve intendersi ogni attività che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile, pur se il lavoratore operi su superfici piane e contenute da parapetti, ogniqualvolta sussista il rischio di caduta per la conformazione della struttura o di una sua parte”.
Seguivano i seguenti verbali, redatti dal personale ispettivo dell' , intervenuto Parte_8 sul luogo dell'infortunio:
a) in data 22.01.2018 verbale di accertamento delle violazioni, nei confronti della sig.ra CP_5
– legale rappresentante della – in ordine al reato previsto dall'art. 122, comma
[...] CP_4
1, e dall'art. 159, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008, atteso che non aveva provveduto a far installare adeguate opere provvisionali ed a far adottare precauzioni atte ad eliminare pericoli di cadute nel vuoto di persone;
b) in data 07.02.2018, verbale di accertamento di violazioni nei confronti della medesima SI.ra
– legale rappresentante della – in ordine ai reati previsti dall'art. 18, Controparte_5 CP_4 comma 1, lettera g, e dall'art. 55, comma 5, lettera e, del Decreto Legislativo 81/2008, per non aver inviato i lavoratori – tra cui il SI. – alla visita medica prima di iniziare Pt_4 effettivamente l'attività lavorativa, nonché in ordine ai reati previsti dall'art. 37, comma 1, e dall'art. 55, comma 5, lettera c, per non aver assicurato a ciascun lavoratore una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza;
10 c) sempre in data 07.02.2018 verbale di accertamento di violazioni nei confronti del SI.
– dirigente della e responsabile del cantiere - in ordine Controparte_6 CP_4 ai reati previsti dall'art. 18, comma 1, lettera c, e dall'art. 55, comma 5, lettera c del Decreto
Legislativo 81/2008 per non aver considerato, nell'affidare gli incarichi ai lavoratori, le loro effettive capacità e condizioni in relazione alle condizioni di salute e sicurezza, nonché in ordine ai reati previsti dall'art. 118, comma 1, e dall'art. 159, comma 2, lettera a, per non aver provveduto alle misure di sicurezza, già previste nel piano operativo di sicurezza – quali armatura di sostegno e/o di consolidamento del terreno – con particolare riferimento alla presenza del terreno di risulta presente sul ciglio dello scavo;
d) in data 12.02.2018 verbale di accertamento nei confronti del sig. – quale CP_2 legale rappresentante della – in ordine ai reati di cui all'art. 90, commi 4 e Controparte_1
9 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nomina obbligatoria nell'ipotesi in cui la lavorazione venga eseguita da più imprese.
e per non aver verificato, all'atto di affidamento dei lavori all'impresa esecutrice, l'idoneità tecnico professionale della stessa impresa, non acquisendo la necessaria documentazione quale iscrizione CCIAA, DURC, POS, la dichiarazione inerente provvedimenti di sospensione/interdittivi, e non tenendo conto della disponibilità da parte dell'impresa esecutrice di adeguate risorse umane in relazione alle opere da realizzare;
e) in data 05.03.2018 verbale di accertamento di violazioni nei confronti della sig.ra CP_5
– legale rappresentante della – in ordine al reato di cui all'art. 97, comma
[...] CP_3
3, e punito dall'art. 159, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 81/20018, per non aver coordinato gli interventi da mettere in atto sul cantiere come richiamati dagli artt. 95 e 96 del medesimo testo normativo, soprattutto nelle fasi lavorative più cruciali, e per non aver verificato la conformità del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice.
All'esito delle indagini espletate nel corso del procedimento penale, è stata emessa la sentenza n. 71/2019 di applicazione della pena ex art. 444 cpp, con la quale il Tribunale di Tivoli ha applicato a e la pena di 1 anno e 4 mesi di Controparte_5 Controparte_6 reclusione, per il reato p. e p. dall'art. 113, 589, commi 1 e 2, c.p.c. perché, in cooperazione colposa tra loro, cagionavano la morte di per colpa consistita in negligenza, Controparte_13
imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme di cui agli artt. 18 comma 1 lett. C) e G),
122 comma 1 e 159 comma 2, del D.LGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, nelle rispettive qualità, omettevano di far installare adeguate opere provvisionali e adottare precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere di Via Pedemontana, così determinando la
11 caduta nel vuoto di che lavorava (senza alcuna protezione) su una trave nella Parte_4
parte superiore innalzata del cantiere.
Nella motivazione si legge “Osserva il giudicante che dall'attività di indagine e dal contenuto complessivo della raccolta probatoria non emerga alcun elemento in grado di fondare una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cpp;
in particolare sulla scorta della cnr 84/1-2018 del 23.1.2018 dei CC della Stazione di Palestrina con atti allegati e seguiti, certa appare la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto;
parimenti del tutto corretta appare la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dalle parti sulla scorta dei verbali di sit, nonché della relazione medico-legale redatta dal consulente del PM, Dott. ”. Persona_3
Tanto premesso, deve escludersi il concorso di colpa del lavoratore, atteso che (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/09/2021, n.25597) “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa”.
Tanto basta ad escludere il concorso di colpa del lavoratore, per non aver indossato il casco protettivo, specie nell'ipotesi, qual è quella su judice, nella quale nessuna parola le parti convenute hanno speso in ordine alla formazione impartita al dipendente, anche per informarlo sui rischi lavorativi, ed essendo peraltro comunque mancata predisposizione delle procedure di sicurezza in ordine ai lavori da eseguirsi in quota (cfr. anche Cass. ord. n. 8988/2020: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante”).
Orbene, e venendo alla posizione dei singoli convenuti, la domanda deve essere preliminarmente respinta nei confronti di la quale non risulta essere stata Controparte_8
12 committente dei contratti di appalto, ed alla quale, quindi, non possono applicarsi le relative norme del D. Lgs n. 81/2008.
A riguardo, infatti, la signora risulta essere esclusivamente proprietaria Controparte_8
dell'immobile, promesso in vendita alla a mezzo di contratto preliminare ad Controparte_1
effetti anticipati, con immissione della parte promissaria acquirente nella detenzione del bene.
Inammissibile mutatio libelli deve inoltre ritenersi la domanda, formulata nelle sole comparse conclusionali, con la quale la parte attrice chiede di accertarsi la responsabilità della predetta signora non in ragione della violazione della normativa relativa alla sicurezza sul CP_8
lavoro (causa petendi spesa nell'atto introduttivo, e mai modificata fino al deposito delle comparse ex articolo 190 cpc), bensì ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Venendo alla posizione di e , deve rilevarsi che Controparte_5 Controparte_6
nei confronti di questi, la prima nella qualità di legale rappresentate della ed il secondo CP_14
quale dirigente e responsabile di cantiere, è stata emessa sentenza di condanna n. 71/2019 ex art. 444 cpp, in quanto “cagionavano la morte di per colpa consistita in Parte_4
negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme di cui agli artt. 18 comma 1 lett. C) e G), 122 comma 1 e 159 comma 2, del D.LGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, nelle rispettive qualità, omettevano di far installare adeguate opere provvisionali e adottare precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere di Via Pedemontana, così determinando la caduta nel vuoto di che lavorava (senza alcuna Parte_4 protezione) su una trave nella parte superiore innalzata del cantiere”.
Al riguardo, va evidenziato che, sebbene la sentenza penale di patteggiamento non abbia efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, essa, cionondimeno, ha natura di elemento di prova di cui il giudice civile tiene conto in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova, e ferma la possibilità delle parti di contestare, nel giudizio civile, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 ed ordinanza n. 2897 del 31/01/2024). A ciò va aggiunto, che tale elemento probatorio deve ritenersi particolarmente rilevante, atteso che “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede”.
13 Nel caso di specie, le parti convenute si sono limitate ad argomentare in ordine all'inefficacia della sentenza nel presente giudizio, non sollevando nessuna specifica contestazione in ordine ai fatti accertati in sede penale.
Peraltro, risulta che:
a) era legale rappresentante della datrice di lavoro del sig. Controparte_5 CP_14 Pt_4
b) in tale veste, aveva affidato le mansioni al sig. senza tenere conto Controparte_5 Pt_4
delle sue capacità e condizioni in rapporto alla salute e alla sicurezza (cfr. art. 18, comma 1 lett.
c) del D. Lgs n. 81/2008), peraltro adibendolo ad attività che dovevano svolgersi in quota senza rispettare le cautele del già citato art. 122 D. Lgs n. 81/2008; né risulta che il lavoratore sia stato formato ed informato in ordine ai rischi dell'attività;
c) era stato nominato “responsabile di cantiere” dalla Controparte_6 CP_3
[...
la quale gli aveva affidato l'incarico di curare l'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro;
il predetto era peraltro il soggetto che ordinariamente si recava in cantiere a seguire i lavori (cfr. dichiarazioni rilasciate in sede di ss.ii. dagli altri operai presenti in cantiere);
d) al sig. è quindi ugualmente imputabile la condotta di aver Controparte_6 consentito l'esecuzione dei lavori noncurante della circostanza della mancanza di adeguate opere provvisionali, ovvero altre precauzioni, volte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere, omissione che si pone in nesso eziologico con la caduta nel vuoto di che lavorava, senza alcuna protezione, su una Parte_4
trave nella parte superiore innalzata del cantiere.
Ugualmente responsabile è poi la datrice di lavoro del sig. (oltre che dei CP_14 Pt_4
sig.ri e , del cui operato risponde quindi a mente Controparte_5 Controparte_6 dell'art. 2049 c.c.), sia a fronte della violazione delle già citate disposizioni di cui al D. Lgs n.
81/2008, sia, comunque, per la violazione dell'art. 2087 c.c., avendo la società omesso di far installare adeguate opere provvisionali volte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto, rischio concretizzatosi con riferimento al sig. il quale peraltro aveva in corso Parte_4
l'attività lavorativa senza alcuna protezione e senza aver ricevuto alcuna formazione in materia di rischi connessi alle lavorazioni che stava eseguendo.
La responsabilità deve essere riconosciuta anche con riferimento al sig. , Controparte_7
nominato dalla quale Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione CP_3
(circostanza non contestata, e comunque desumibile dall'esame del doc. 29 all. alla citazione, recante stralcio del POS).
14 Al riguardo, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 33 D. lgs n. 81/2008, al RSPP sono affidati i compiti relativi all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza. Egli è tenuto ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure, oltre alle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Il RSPP deve poi proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
È evidente che il sig. , non avendo egli mai rilevato le criticità ed i rischi Controparte_7
per la sicurezza nello svolgimento di attività edilizia in quota in assenza di opere o accorgimenti precauzionali che scongiurassero la possibilità di caduta nel vuoto, deve considerarsi responsabile dell'evento.
Venendo poi alla posizione di MM RL, deve rilevarsi che:
- la predetta società era l'originaria affidataria dei lavori, concessi poi in subappalto alla CP_14
[...
- la risponde, ex art. 2049 c.c., dei fatti imputabili alla condotta (anche omissiva) CP_3
del sig. , atteso che ai fini della configurabilità della responsabilità ex Controparte_7
art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile “ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo” (cfr. Cass. Ord. n. 28852/2021);
- peraltro, il sig. (che pure risulta dipendente della era Controparte_6 CP_14
stato nominato responsabile di cantiere dalla sicché tale ultima società ugualmente CP_3 risponde dei danni eziologicamente determinati dalla condotta del medesimo, ai sensi dell'art. 2049 c.c. (sotto il profilo della responsabilità della per l'operato del responsabile di CP_3
cantiere, è da evidenziarsi che, all'articolo 17 comma 2 del contratto di appalto, viene sottolineata tale responsabilità della società preponente per l'operato del responsabile, sebbene tale clausola, visto che oggetto di convenzione erano esclusivamente i rapporti tra CP_15
e abbia ad oggetto solo la responsabilità verso il committente);
[...] CP_3
- la infine, ha concesso in subappalto le opere alla senza che in alcun CP_3 CP_14
modo risulti che il contrato di subappalto sia stato preceduto dalla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, evidenziandosi, peraltro, che “l'obbligo di verifica di cui all'articolo 90, lettera a) del Dlgs n.
81 del 2008 non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo” (cfr. Cass. sent. n.
23843/2024). Al riguardo, infatti, merita sottolinearsi (cfr. visura camerale in atti, doc. 34 all.
15 alla citazione) che la pur costituita in data 20 /04/2015 ed iscritta al registro delle CP_14
imprese successivo 29/04/2015, aveva iniziato ad esercitare attività d'impresa solo in data
21/04/2017, pochi mesi prima del contratto d'appalto (relativo a complesse opere di demolizione e ricostruzione del fabbricato), ed aveva un capitale sociale di soli 800,00 euro.
Venendo poi alla posizione della committente dei lavori di cui all'iniziale Controparte_1
contratto di appalto con la MM RL, deve evidenziarsi che non risulta che la società (peraltro non equiparabile ad un mero committente privato privo di specifiche competenze, operando la predetta nel settore vuoi immobiliare, sotto il profilo della gestione Controparte_1 economica a mezzo di locazione, vuoi nel campo dell'edilizia, quanto alle attività di costruzione, trasformazione e ristrutturazione, cfr. visura camerale in atti) abbia in concreto verificato, prima dell'affidamento dei lavori, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice (ed infatti la citata società, in ordine ai controlli a tal fine eseguiti, nulla dice, in concreto e nello specifico, nelle sue argomentazioni difensive).
Quel che tuttavia porta indiscutibilmente ad affermare la responsabilità della CP_1
è l'inadempimento all'obbligo, imposto dall'art. 90, comma 4, del D.Lgs 81/2008, di
[...]
procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori (CSE), nomina che è obbligatoria per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche operanti in subappalto.
Premesso che per la prima volta nella comparsa conclusionale la ha Controparte_1
contestato la sussistenza del predetto obbligo, deve tuttavia rilevarsi che:
- l'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza vi è in ogni caso in cui sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, anche operanti in subappalto (nel caso di specie, l'originaria impresa appaltatrice ha affidato le opere in subappalto alla CP_3
; CP_14
- già al momento della conclusione del contratto d'appalto originario era prevista la presenza di più imprese, come può desumersi, da un lato, dalla lettura dell'articolo 4 - nel quale la committente autorizzava l'appaltatrice l subappalto delle fasi Controparte_1 CP_3
di lavoro che avesse ritenuto più opportuno non eseguire in via diretta – e, dall'altro, dall'esame dell'art.
5 - nel quale, sotto la voce “obblighi e oneri di committente” si specificava che le attività svolte da terzi per incarico del committente avrebbero dovuto essere previamente concordate con l'appaltatore, in ciò rendendosi manifesta la circostanza che la presenza contemporanea di più imprese sul cantiere era evenienza regolata già in sede contrattuale.
Deve poi rilevarsi che (cfr. Cass. sent. n. 25738/2023) “In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza
16 finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c.” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento. Il caso è quindi del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio). Nello stesso senso, cfr. anche Cassazione penale sez. IV,
18/04/2013, n.31296: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare
l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per lesioni colpose di un lavoratore, caduto mentre posizionava pannelli su un tetto di un edificio sul presupposto che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto impedire l'evento).”).
Ove quindi fosse stato nominato il coordinatore per la sicurezza, questi, nell'espletamento delle attività a lui normative demandate, avrebbe rilevato che erano in corso lavori in quota senza che fossero state approntate adeguate misure precauzionali volte ad evitare il pericolo di caduta dall'alto, palesando la necessità di approntare diversamente il cantiere, condotta che avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, evitato l'evento.
Di tale responsabilità omissiva risponde quindi la (dovendosi aggiungere, Controparte_1
per completezza, stanti le argomentazioni difensive svolte dalla società convenuta, che la nomina, da parte dell'impresa appaltatrice, di un “responsabile del cantiere”, non può ritenersi quale adempimento dell'obbligo di nomina del coordinatore, né vale a ritenere che
[...]
avesse assunto la veste di responsabile per la sicurezza su incarico della Controparte_6
. Controparte_1
Non esclude la responsabilità la circostanza che la abbia (cfr. art. 17 del Controparte_1
contratto) delegato ogni onere, relativo alla gestione della sicurezza, alla società appaltatrice,
17 essendo palese che gli obblighi imposti sul committente dalla normativa di cui al D. Lgs n.
81/2008 non possono essere elusi con la semplice delega ad altro soggetto.
Deve poi aggiungersi che, all'interno dell'organizzazione societaria, nello specifico, il soggetto che avrebbe dovuto provvedere in concreto a tale nomina era il legale rappresentante della sig. Controparte_1 CP_2
Al riguardo, non è inutile sottolineare che, nel verbale di accertamento del 12.02.2018, la condotta consistente nell'omissione della nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori era stata ascritta, personalmente, al sig. soggetto al quale, all'evidenza, tale CP_2
nomina competeva, essendo il legale rappresentante della Peraltro, nel Controparte_1 presente giudizio, mai il sig. ha argomentato che, nell'ambito della compagine societaria, CP_2
a fronte della distribuzione interna dei compiti, la nomina del coordinatore avrebbe dovuto essere di competenza di altro soggetto. Il sig. , quindi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., risponde CP_2 della sua omissione, che si pone in nesso eziologico con l'evento per cui è causa (ferma la responsabilità, solidale e diretta, anche della . Controparte_1
In conclusione, quindi, risulta accertata la responsabilità concorrente della Controparte_1
della della oltre che dei sig.ri CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, ed
[...] Controparte_7 CP_2
3. Sulla liquidazione del danno
Gli attori hanno avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Relativamente al danno da perdita del congiunto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vincolo affettivo, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ed, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla
18 rilevando né che la vittima ed il ER non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e ER fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. sent. n. 22397/2022).
Al riguardo, (cfr. Cass. sent. n. 4571/2023) il danno da perdita rapporto parentale costituisce danno-conseguenza che, come tale, va provato, non essendo qualificabile come danno «in re ipsa». Tale prova, tuttavia può essere offerta ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare. Trattandosi, poi, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e ER.
Nel caso di specie, e (rispettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
moglie e figli del sig. hanno prodotto agli atti un certificato storico di stato Parte_4
di famiglia da cui risulta provato il vincolo parentale sussistente tra gli stessi e, dunque, la loro legittimazione attiva rispetto alla domanda avanzata. Stante lo stretto vincolo di parentela, il danno in parola può essere presunto.
Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela (potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto (in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto ER), dell'età della vittima (essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto ER (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante), nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il ER rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - al 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere così valutato:
19 di 54 anni, moglie del deceduto, convivente (20 punti per relazione parentela;
Parte_1
2,5 punti per età vittima, di 53 anni;
2,5 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza =
29 punti x Euro € 11.549,20): tot. Euro 334.926,80;
di 20 anni, figlio del deceduto, convivente (18 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_2
punti per età vittima, di 53 anni;
4,5 punti per età del congiunto;
4 punti per la convivenza = 29 punti x Euro € 11.549,20): tot. Euro 334.926,80. Non vi è prova delle specifiche circostanze in relazione alle quali, con riferimento alla posizione di viene richiesto un aumento Parte_2
equitativo degli importi in parola;
di anni 23, figlio del deceduto, convivente (18 punti per relazione parentela;
Parte_3
2,5 punti per età vittima, di 53 anni;
4 punti per età del congiunto;
4 punti per la convivenza =
28,5 punti x Euro € 11.549,20): tot. Euro 329.152,20
Sono poi documentate le spese per le onoranze funebri della moglie per euro Parte_1
6.000,00, sicché anche la relativa domanda è fondata.
Il risarcimento rispettivamente liquidabile è quindi pari a
- Euro 340.926,80 (euro 334.926,80 + euro 6.000,00) in favore di Parte_1
- Euro 334.926,80 in favore di Parte_2
- Euro 329.152,20 in favore di Parte_3
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale
Al pagamento degli importi in parola devono essere condannati, con vincolo di , la CP_16
la la Controparte_1 CP_3 CP_17 Controparte_5 Controparte_6
, ed (cfr. Cass. sentenza n. 11116 del 27/04/2021:
[...] Controparte_7 CP_2
“In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo
20 di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento.(Nella specie, relativa all'infortunio occorso al dipendente di un'impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell'altezza di circa tre metri posto all'interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell'intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo)”.
4. Sulla domanda riconvenzionale di garanzia avanzata dalla e dal sig. Controparte_1
CP_2
La ed il sig. sig. hanno chiesto, in via subordinata, di essere Controparte_1 CP_2
garantiti dalla dal sig. per il caso in cui la CP_3 Controparte_6 [...]
stessa o il sig. fossero stati dichiarati responsabili dei danni subiti CP_1 CP_2 dagli attori, richiamando il disposto di cui all'art. 17 del contratto di appalto e sostenendo che, in base a tale clausola, doveva ritenersi che la società avesse affidato la cura dell'osservanza Co della normativa antinfortunistica e gli altri oneri relativi alla sicurezza alla MM e al
Responsabile del Cantiere, Ing. . Controparte_6
La domanda non può essere accolta.
Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 17 del contratto di appalto “1. L'appaltatore affida la Responsabilità del Cantiere all'Ing. .
2. L'Appaltatore Controparte_6 rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono: a) l'organizzazione e la gestione del cantiere;
b) la cura dell'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.”
Tale disposizione non giustifica la domanda riconvenzionale, atteso che alla CP_1
ed al sig. sono state addebitate condotte (mancata nomina del coordinatore
[...] CP_2 per la sicurezza) non delegabili all'impresa appaltatrice.
21 Né la circostanza che la abbia nominato responsabile del cantiere l'ing. CP_3 [...]
può in alcun modo interpretarsi come nomina, da parte del committente, Controparte_6
della diversa figura del responsabile dei lavori.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con aumento ex art. ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 in ragione del numero delle parti e tenuto conto della complessità dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Lo scaglione e le maggiorazioni vengono calcolati tenuto conto che (cfr. Cassazione civile sez.
III, 17/04/2024, n.10367) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
Spese compensate nei soli rapporti tra la ed da un lato, e la Controparte_1 CP_2
e , dall'altro, non avendo la domanda CP_3 Controparte_6 riconvenzionale trasversale determinato aggravio per l'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di;
Controparte_8
2) in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, ed condanna la la la
[...] Controparte_7 CP_2 Controparte_1 CP_3
, ed CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_2
in solido, a pagare le seguenti somme, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo:
- Euro 340.926,80 in favore di Parte_1
- Euro 334.926,80 in favore di Parte_2
22 - Euro 329.152,20 in favore di Parte_3
3) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla e da nei Controparte_1 CP_2
confronti della e di;
CP_3 Controparte_6
4) condanna , e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_8
le spese di lite che liquida, in 16.000,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge;
5) condanna la la , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, la e in solido a rifondere agli attori le spese di lite CP_7 Controparte_1 CP_2
che liquida, in 30.000,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre a
1.713,00 euro a titolo di rimborso per spese non imponibili;
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra la ed da un lato, e la Controparte_1 CP_2
e , dall'altro. CP_3 Controparte_6
Roma, 28.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41986/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 13 novembre 2024, con termine di deposito delle memorie di replica al 3.2.2025, e vertente
TRA
, e , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Antonio Valori
ATTORI
E
e , con il patrocinio dell'Avvocato Giorgio Smerilli Controparte_1 CP_2
CONVENUTI
NONCHE'
, e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
con il patrocinio dell'Avvocato Adriano Perica
[...]
CONVENUTI
NONCHE'
, con il patrocinio dell'Avvocato Stefano Ottolenghi Controparte_8
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta, e segnatamente:
1 Per parte attrice
“ Accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni di cui in premessa ed in applicazione delle norme sopra richiamate, la responsabilità solidale e/o individuale della società
[...]
n persona del suo legale rappresentante pro tempore , della società CP_1 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della società in
[...] CP_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la SI.ra , il SI. Controparte_5
, il SI. , il SI. Controparte_6 Controparte_7 [...]
, la SI.ra nella causazione dell'infortunio occorso CP_2 Controparte_8
al sig. , di cui è causa, che ha determinato il decesso del medesimo, e per Parte_4
l'effetto condannare le in solido fra loro la società n persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, la società in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, la società in persona del suo legale CP_4
rappresentante pro tempore, la SI.ra , il SI. Controparte_5 Controparte_6
, il SI. , il SI. , la
[...] Controparte_7 CP_2
SI.ra , al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni Controparte_8
iure proprio non patrimoniali e patrimoniali subìti e subendi dai medesimi quali conseguenza diretta ed immediata di tale illecito, quantificati come sopra, in favore della SI.ra
, per danno non patrimoniale da perdita parentale in €. 294.201 e per Parte_1 danno patrimoniale in €. 6.000,00, in favore di per danno non Parte_3 patrimoniale da perdita parentale in €. 284.394,30 ed in favore di in €. Parte_2
392.268,00 per danno non patrimoniale da perdita parentale, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN €. 976.863,30 o comunque quantificati nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute eque e di giustizia dal Ill.mo Giudice adito, con eventuale ricorso, ove ritenuto opportuno per tutte o per talune voci di danno, anche a determinazione in via equitativa, ex art. 1226 e 2056 c.c., di tali crediti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dal dì dell'illecito ( 24.01.2018). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per ed Controparte_1 CP_2
“Voglia l' On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e per l'effetto estrometterlo CP_2
dal presente giudizio;
in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti della e di perché infondata in fatto e Controparte_1 CP_2
in diritto;
in subordine: rigettare la domanda di condanna in solido dei convenuti, riducendo
2 la responsabilità della e del suo legale rappresentante alla misura Controparte_1
percentuale ritenuta di giustizia;
ridurre le richieste risarcitorie nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, in ragione del concorso di colpa del de cuius;
in via riconvenzionale: nel denegato caso in cui dovesse essere accolta la domanda formulata dagli attori nei confronti della e/o il sig. , condannare il SI. Controparte_1 CP_2 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la
[...] [...]
ed il SI. , per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in CP_1 CP_2 favore della parte attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Per , e CP_3 CP_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_10
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) rigettare la domanda formulata dagli attori per il risarcimento dei danni da fatto illecito imputabile ai convenuti poiché infondata in fatto e diritto;
b) condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti con il presente atto.”
Per Controparte_8
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per Controparte_8
l'effetto estrometterla dal presente giudizio;
- NEL MERITO, rigettare la domanda di parte attrice spiegata nei confronti della convenuta perché infondata in fatto Controparte_8
ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, ridurre le richieste risarcitorie nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 e rispettivamente moglie e figli del Parte_1 Parte_2 Parte_3
signor hanno convenuto in giudizio la la Parte_4 Controparte_1 CP_3
la , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_8
– quantificati complessivamente in Euro 976.863,30 – subiti a causa del decesso del proprio congiunto avvenuto in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in Palestrina in data 22 gennaio 2018.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
3 - la sig.ra proprietaria degli immobili, aveva concluso con la Controparte_8 CP_1 un contratto d'appalto, commissionando alla suddetta società l'esecuzione di lavori di
[...]
demolizione e ricostruzione del suo edificio, sito in Palestrina, Via Pedemontana/Via della
Stella;
- la – il cui legale rappresentante è il SI. - aveva Controparte_1 CP_2 subappaltato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio alla CP_3
sottoscrivendo il relativo contratto di appalto;
[...]
- a propria volta, la – il cui legale rappresentante era all'epoca dei fatti la SI.ra CP_3
– aveva subappaltato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione alla Controparte_5
il cui legale rappresentante – all'epoca dei fatti - era sempre la medesima SI.ra CP_4
Controparte_5
- il sig. aveva ricoperto la carica di responsabile tecnico del Controparte_6
cantiere;
- il SI. assunto dalla in data 13.12.2017 con contratto di lavoro Parte_4 CP_4
subordinato a tempo determinato e mansioni di operaio edile e carpentiere, era stato adibito dalla società a svolgere la propria attività lavorativa presso il suddetto cantiere edile sito in
Palestrina;
- dagli atti del procedimento penale e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti era emerso che il giorno 22.01.2018, verso le ore 13.15, il SI. mentre era Parte_4
impegnato a svolgere lavori di carpenteria posizionato su una trave innalzata che stava armando, si era sporto per prendere un'aletta di legno dal collega ma, poiché era privo Testimone_1
di casco e mezzi protezione (quali imbragature e corde per evitare il rischio di cadute nel vuoto), aveva perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto da un'altezza di circa cinque metri, cadendo di testa sul cemento della pavimentazione del piano interrato;
- erano giunti sul posto gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il servizio di eliambulanza;
- mediante la suddetta eliambulanza il sig. era stato trasportato presso il P.S. Pt_4 dell'Ospedale Umberto I di Roma, ove era sopravvenuto il suo decesso, in ragione delle lesioni subite, in data 24.1.2018;
- nell'immediatezza e sul luogo dell'infortunio, i Carabinieri, con l'ausilio del personale dell' della , avevano svolto accertamenti e rilievi fotografici, Controparte_11 Pt_5 sottoponendo d'urgenza a sequestro penale preventivo l'area del cantiere – provvedimento poi convalidato dal GIP presso il Tribunale di Tivoli, Dott.ssa in data 29.01.2018 Persona_1
4 – e procedendo all'assunzione di sommarie informazioni da parte degli altri operai presenti sul posto;
- il personale ispettivo dell' aveva redatto diversi verbali di accertamento delle Pt_6
violazioni, individuando quali responsabili la sig.ra. vuoi quale legale Controparte_5
rappresentante della vuoi quale legale rappresentante della Commi RL (cariche CP_4
entrambe ricoperte dalla predetta), il sig. , dirigente della Controparte_6 CP_4
e responsabile del cantiere, ed il sig. legale rappresentante della
[...] CP_2 [...]
CP_1
- a fronte delle indagini espletate nel corso del procedimento penale distinto al nr. 427/2018
Registro notizie di reato – nel cui ambito risultavano indagati la SI.ra ed il SI. Controparte_5
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli aveva Controparte_6 provveduto alla notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ai due imputati per il reato p. e p. dall'art. 113, 589, commi 1 e 2, c.p.c. perché, in cooperazione colposa tra loro, cagionavano la morte di per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella Parte_4
violazione delle norme di cui agli artt. 18 comma 1 lett. C) e G), 122 comma 1 e 159 comma 2, del D.LGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, nelle rispettive qualità, omettevano di far installare adeguate opere provvisionali e adottare precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere di Via Pedemontana, così determinando la caduta nel vuoto di Parte_4
che lavorava (senza alcuna protezione) su una trave nella parte superiore innalzata del
[...]
cantiere;
- all'esito, con sentenza n. 71/2019 ex art. 444 cpp, depositata in data 20.02.2019, il Tribunale di Tivoli aveva applicato a e la pena di un anno Controparte_5 Controparte_6
e quattro mesi di reclusione;
- l'infortunio sul lavoro in questione doveva essere ascritto a tutti i convenuti, essendosi verificato per concorrente responsabilità degli stessi;
- la responsabilità dei signori e era stata Controparte_5 Controparte_6
pacificamente accertata dai verbali di contestazione elevati dalla nonché dalla Parte_7
sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale penale di Tivoli;
- la responsabilità andava estesa anche alla in quanto Società datrice di lavoro del CP_4
sig. nonché di e;
Pt_4 Controparte_5 Controparte_6
- era altresì responsabile civile dell'infortunio anche la la quale aveva subappaltato CP_3
l'esecuzione dei lavori alla ed aveva designato quale Responsabile del Servizio di CP_4
5 Prevenzione e Protezione l'Ing. , socio sia della stessa che Controparte_7 CP_3
della CP_4
- ed infatti il responsabile del servizio di prevenzione e protezione era da ritenersi responsabile per aver omesso di individuare le carenze delle misure di protezione, a seguito delle quali si era verificato l'infortunio sul lavoro;
- altresì responsabile civilmente dell'infortunio mortale doveva ritenersi la Controparte_1
a cui la SI.ra proprietaria del bene, aveva conferito in appalto l'esecuzione dei CP_8 lavori, la quale a sua volta aveva subappaltato l'esecuzione dei medesimi lavori alla MM
Srl;
- in particolare, la da un lato, non aveva mai proceduto alla nomina del Controparte_1 coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dall'altro, non aveva verificato, all'atto dell'affidamento dei lavori e nel corso dell'esecuzione degli stessi, l'idoneità tecnico professionale della e della per l'esecuzione dei lavori commissionati, CP_3 CP_4 non acquisendone la necessaria documentazione prevista dall'allegato XVII del Decreto
Legislativo n. 81/2008;
- sussisteva, altresì, accanto alla responsabilità della la responsabilità del Controparte_1
SI. il quale, nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta società, CP_2
aveva omesso di procedere alla nomina del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, visto che tale grave omissione aveva comportato appunto la mancata verifica dell'applicazione, da parte delle imprese e delle disposizioni loro pertinenti contenute nel CP_3 CP_4
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
la mancata verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto dalle imprese esecutrici, non consentendone quindi il controllo di coerenza con il P.S.C.; il mancato adeguamento dello stesso PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e tutto ciò a scapito della sicurezza sul luogo di lavoro e della salute dei lavoratori addetti al cantiere di Palestrina;
- era, infine, da ritenersi responsabile civilmente dell'infortunio mortale occorso al SI. Pt_4
la SI.ra proprietaria del bene, la quale aveva conferito in appalto Controparte_8
l'esecuzione dei lavori presso l'immobile di Palestrina alla stante Controparte_1
l'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- gli attori avevano riportato in conseguenza del decesso del proprio congiunto un danno non patrimoniale che, in applicazione dei parametri di cui alla tabella in uso presso il Tribunale di
Roma, poteva essere quantificato in Euro 294.201,00 per Euro 284.394,30 Parte_1
per ed Euro 392.268,00 per (con aumento equitativo, quanto Parte_3 Parte_2
6 a quest'ultimo, stanti le sue particolari condizioni e la significativa intensità del legame con il padre);
- la sig.ra aveva altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per le esequie Parte_1
del de cuius, nella misura complessiva di euro 6.000,00.
1.2 La la i sig.ri , CP_3 CP_4 Controparte_6 Controparte_7
e si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda attorea,
[...] Controparte_5
contestando:
- la sussistenza di responsabilità civile per difetto di nesso causale tra il fatto illecito e l'infortunio;
- la limitata efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di
Tivoli, gravando sugli attori l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
- la quantificazione delle poste risarcitorie siccome indicate dagli attori nel libello introduttivo.
1.3 La ed il sig. si sono costituiti in giudizio contestando Controparte_1 CP_2
integralmente la domanda attorea e deducendo che:
- in data 1° settembre 2017 la e la sig.ra avevano Controparte_1 Controparte_8
sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, con il quale la seconda si era impegnata a cedere alla Società l'immobile sito in Palestrina, teatro del tragico infortunio;
- con la sottoscrizione del menzionato contratto, la sig.ra aveva immesso CP_8
anticipatamente nel possesso del bene la autorizzandola contestualmente Controparte_1 ad iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio;
- non avendo mezzi propri e capacità tecniche, la Società aveva appaltato i lavori alla CP_3
delegando ogni onere relativo alla gestione della sicurezza alla società appaltatrice nonché
[...]
al suo Responsabile dei Lavori, sig. ; Controparte_6
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta al sig. in proprio, dal momento CP_2
che lo stesso aveva legittimamente speso il nome della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lo legava all'ente. Ne conseguiva che la responsabilità per le azioni poste in essere da in qualità amministratore della CP_2 Controparte_1 doveva ricadere esclusivamente su quest'ultima;
- neppure poteva essere ritenuta responsabile la Società per l'omesso controllo circa l'affidabilità dell'impresa appaltatrice. Il signor infatti, nella sua qualità di legale CP_2
rappresentante della aveva eseguito tutti i controlli di legge e aveva Controparte_1 acquisito la documentazione prevista. Peraltro, era noto che la era un'impresa, CP_3
7 costituita da molti anni, operante sul mercato da tempo e affidabile sotto il profilo tecnico / organizzativo;
- inoltre, la sig.ra non aveva conferito in appalto l'esecuzione dei lavori presso CP_8
l'immobile di Palestrina alla ma aveva solo promesso in vendita Controparte_1
l'immobile alla Società, la quale successivamente aveva commissionato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio alla MM S.r.l. Pertanto, la Controparte_1 non era “impresa affidataria dei lavori” e, conseguentemente, non era gravata dagli obblighi che il D. Lgs. 81/08 prevede in capo a tale soggetto;
- la di contro, aveva rivestito la qualità di committente, e rispetto a tale sua Controparte_1 veste non risultava provato il nesso causale tra l'asserita colpevole omissione della Società ed il nefasto evento;
- infatti, la committente: aveva accuratamente verificato l'idoneità tecnica dell'impresa affidataria dei lavori e nominato le figure previste dalla legge;
aveva nominato un soggetto preposto alla cura dell'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
aveva nominato un soggetto titolare dell'organizzazione e della disciplina di cantiere;
non aveva riservato per sé alcun potere tecnico-organizzativo; non aveva mai impartito direttive ai lavoratori, né organizzato il lavoro, né si era mai ingerita nell'esecuzione dei lavori appaltati.
La parte ha, inoltre, contestato, la quantificazione del danno non patrimoniale siccome indicata dagli attori nell'atto introduttivo, il preesistente stato patologico del sig. la mancata Pt_4
prova circa la pretesa personalizzazione del danno ed il concorso del danneggiato nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., contestando infine la sussistenza dei presupposti per una condanna in solido, ma chiedendo che l'eventuale condanna fosse proporzionata al grado della colpa ravvisabile in capo ai singoli soggetti ed all'entità delle conseguenze che ne erano derivate.
La parte ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti della e del sig. per il caso in cui la CP_3 Controparte_6 Controparte_1
stessa o il sig. fossero stati dichiarati responsabili dei danni subiti dagli attori, CP_2 richiamando il disposto di cui all'art. 17 del contratto di appalto.
1.4 Si è, infine, costituita la sig.ra la quale ha contestato integralmente la Controparte_8
domanda avanzata dagli attori, deducendo che:
- in data 1° settembre 2017 aveva sottoscritto con la un contratto preliminare Controparte_1
di compravendita con il quale si era obbligata a cedere alla Società il proprio immobile sito in
Palestrina alla Via della Stella snc;
8 - per effetto del menzionato contratto, la sig.ra ha immesso anticipatamente nel CP_8 possesso dell'immobile la autorizzandola contestualmente a procedere alla Controparte_1
demolizione e ricostruzione dello stesso;
- dunque, sin dal 1° settembre 2017, la sig.ra aveva perso la detenzione e la custodia CP_8 dell'immobile, entrambe trasferite alla per effetto del contratto Controparte_1
preliminare di compravendita sottoscritto;
- la SI.ra non aveva commissionato i lavori edili in occasione dei quali si era CP_8
verificato il fatale sinistro in danno del sig. Pt_4
La difesa della sig.ra ha poi contestato la richiesta risarcitoria degli attori ed eccepito CP_8
il concorso colposo del defunto nella causazione del danno, ex art. 1227 co. 2 c.c., per non avere lo stesso indossato il dispositivo di protezione individuale fornitogli.
1.5 La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e quindi trattenuta in decisione.
2. Sul sinistro e sulle responsabilità
La sig.ra - proprietaria dell'immobile sito in Palestrina, Via Controparte_8
Pedemontana/Via della Stella, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 12, part. 796 sub 1 e 2 - avendo presentato al comune di Palestrina la SCIA prot. 9477 del 13.7.2016, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con contratto preliminare dell'1.9.2017 ha promesso in vendita alla l'edificio da edificarsi Controparte_1
a cure spese del promissario acquirente, con la previsione che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato stipulato nel termine di 90 giorni dal completamento dell'edificio, il tutto al prezzo di 120.000 € da versarsi alla stipula del definitivo.
Successivamente, in data 8.11.2017, la ha concluso con la MM RL il Controparte_1 contratto di appalto relativo alle opere di demolizione e ricostruzione. In tale contratto, all'art. 5, la a nominato responsabile di cantiere l'ingegner , CP_3 Controparte_6
cui è stato devoluto il compito di curare l'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro.
Le opere già citate sono state poi subappaltate dalla MM RL (a ciò autorizzata, cfr. art. 4 del contratto di appalto con la alla Controparte_1 CP_4
Tanto premesso, va aggiunto che - assunto dalla in data Parte_4 CP_4
13.12.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e mansioni di operaio edile e carpentiere – stava lavorando, senza indossare il casco protettivo, sul cantiere oggetto di causa, quando, in data 22.1.2018, mentre si trovava al piano terra dell'edificio, su di una trave della parte superiore innalzata che stava armando con tavole di legno per preparare il solaio alla successiva gettata di cemento, perdeva l'equilibrio e cadeva nel vuoto fino a giungere al suolo
9 del sottostante piano interrato, precipitando da 3 metri di altezza e sbattendo la testa. Veniva quindi trasportato in ospedale, dove decedeva in data 24 gennaio 2018 (cfr. documentazione medica, nonché dichiarazioni rilasciate, in sede di sommarie informazioni, nel procedimento penale conseguente, dagli altri operai presenti in cantiere, Testimone_1 Controparte_12
e , tutti dipendenti della nonché accertamenti urgenti eseguiti dalla Persona_2 CP_4
PG nell'immediatezza dei fatti).
Va aggiunto che, come detto, il sig. non aveva il casco protettivo, e che, benché le Pt_4
lavorazioni in corso si svolgessero in altezza, non erano state installate opere provvisionali né adottate precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative, e ciò in violazione dell'art. 122 D. Lgs n. 81/2008, il quale prescrive che “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature
o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII”. Al riguardo, infatti, come specificato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale sez. IV,
23/11/2021, n.5128): “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per "lavoro in quota", ai sensi dell'art. 122 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, deve intendersi ogni attività che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile, pur se il lavoratore operi su superfici piane e contenute da parapetti, ogniqualvolta sussista il rischio di caduta per la conformazione della struttura o di una sua parte”.
Seguivano i seguenti verbali, redatti dal personale ispettivo dell' , intervenuto Parte_8 sul luogo dell'infortunio:
a) in data 22.01.2018 verbale di accertamento delle violazioni, nei confronti della sig.ra CP_5
– legale rappresentante della – in ordine al reato previsto dall'art. 122, comma
[...] CP_4
1, e dall'art. 159, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008, atteso che non aveva provveduto a far installare adeguate opere provvisionali ed a far adottare precauzioni atte ad eliminare pericoli di cadute nel vuoto di persone;
b) in data 07.02.2018, verbale di accertamento di violazioni nei confronti della medesima SI.ra
– legale rappresentante della – in ordine ai reati previsti dall'art. 18, Controparte_5 CP_4 comma 1, lettera g, e dall'art. 55, comma 5, lettera e, del Decreto Legislativo 81/2008, per non aver inviato i lavoratori – tra cui il SI. – alla visita medica prima di iniziare Pt_4 effettivamente l'attività lavorativa, nonché in ordine ai reati previsti dall'art. 37, comma 1, e dall'art. 55, comma 5, lettera c, per non aver assicurato a ciascun lavoratore una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza;
10 c) sempre in data 07.02.2018 verbale di accertamento di violazioni nei confronti del SI.
– dirigente della e responsabile del cantiere - in ordine Controparte_6 CP_4 ai reati previsti dall'art. 18, comma 1, lettera c, e dall'art. 55, comma 5, lettera c del Decreto
Legislativo 81/2008 per non aver considerato, nell'affidare gli incarichi ai lavoratori, le loro effettive capacità e condizioni in relazione alle condizioni di salute e sicurezza, nonché in ordine ai reati previsti dall'art. 118, comma 1, e dall'art. 159, comma 2, lettera a, per non aver provveduto alle misure di sicurezza, già previste nel piano operativo di sicurezza – quali armatura di sostegno e/o di consolidamento del terreno – con particolare riferimento alla presenza del terreno di risulta presente sul ciglio dello scavo;
d) in data 12.02.2018 verbale di accertamento nei confronti del sig. – quale CP_2 legale rappresentante della – in ordine ai reati di cui all'art. 90, commi 4 e Controparte_1
9 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nomina obbligatoria nell'ipotesi in cui la lavorazione venga eseguita da più imprese.
e per non aver verificato, all'atto di affidamento dei lavori all'impresa esecutrice, l'idoneità tecnico professionale della stessa impresa, non acquisendo la necessaria documentazione quale iscrizione CCIAA, DURC, POS, la dichiarazione inerente provvedimenti di sospensione/interdittivi, e non tenendo conto della disponibilità da parte dell'impresa esecutrice di adeguate risorse umane in relazione alle opere da realizzare;
e) in data 05.03.2018 verbale di accertamento di violazioni nei confronti della sig.ra CP_5
– legale rappresentante della – in ordine al reato di cui all'art. 97, comma
[...] CP_3
3, e punito dall'art. 159, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 81/20018, per non aver coordinato gli interventi da mettere in atto sul cantiere come richiamati dagli artt. 95 e 96 del medesimo testo normativo, soprattutto nelle fasi lavorative più cruciali, e per non aver verificato la conformità del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice.
All'esito delle indagini espletate nel corso del procedimento penale, è stata emessa la sentenza n. 71/2019 di applicazione della pena ex art. 444 cpp, con la quale il Tribunale di Tivoli ha applicato a e la pena di 1 anno e 4 mesi di Controparte_5 Controparte_6 reclusione, per il reato p. e p. dall'art. 113, 589, commi 1 e 2, c.p.c. perché, in cooperazione colposa tra loro, cagionavano la morte di per colpa consistita in negligenza, Controparte_13
imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme di cui agli artt. 18 comma 1 lett. C) e G),
122 comma 1 e 159 comma 2, del D.LGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, nelle rispettive qualità, omettevano di far installare adeguate opere provvisionali e adottare precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere di Via Pedemontana, così determinando la
11 caduta nel vuoto di che lavorava (senza alcuna protezione) su una trave nella Parte_4
parte superiore innalzata del cantiere.
Nella motivazione si legge “Osserva il giudicante che dall'attività di indagine e dal contenuto complessivo della raccolta probatoria non emerga alcun elemento in grado di fondare una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cpp;
in particolare sulla scorta della cnr 84/1-2018 del 23.1.2018 dei CC della Stazione di Palestrina con atti allegati e seguiti, certa appare la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto;
parimenti del tutto corretta appare la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dalle parti sulla scorta dei verbali di sit, nonché della relazione medico-legale redatta dal consulente del PM, Dott. ”. Persona_3
Tanto premesso, deve escludersi il concorso di colpa del lavoratore, atteso che (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/09/2021, n.25597) “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa”.
Tanto basta ad escludere il concorso di colpa del lavoratore, per non aver indossato il casco protettivo, specie nell'ipotesi, qual è quella su judice, nella quale nessuna parola le parti convenute hanno speso in ordine alla formazione impartita al dipendente, anche per informarlo sui rischi lavorativi, ed essendo peraltro comunque mancata predisposizione delle procedure di sicurezza in ordine ai lavori da eseguirsi in quota (cfr. anche Cass. ord. n. 8988/2020: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante”).
Orbene, e venendo alla posizione dei singoli convenuti, la domanda deve essere preliminarmente respinta nei confronti di la quale non risulta essere stata Controparte_8
12 committente dei contratti di appalto, ed alla quale, quindi, non possono applicarsi le relative norme del D. Lgs n. 81/2008.
A riguardo, infatti, la signora risulta essere esclusivamente proprietaria Controparte_8
dell'immobile, promesso in vendita alla a mezzo di contratto preliminare ad Controparte_1
effetti anticipati, con immissione della parte promissaria acquirente nella detenzione del bene.
Inammissibile mutatio libelli deve inoltre ritenersi la domanda, formulata nelle sole comparse conclusionali, con la quale la parte attrice chiede di accertarsi la responsabilità della predetta signora non in ragione della violazione della normativa relativa alla sicurezza sul CP_8
lavoro (causa petendi spesa nell'atto introduttivo, e mai modificata fino al deposito delle comparse ex articolo 190 cpc), bensì ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Venendo alla posizione di e , deve rilevarsi che Controparte_5 Controparte_6
nei confronti di questi, la prima nella qualità di legale rappresentate della ed il secondo CP_14
quale dirigente e responsabile di cantiere, è stata emessa sentenza di condanna n. 71/2019 ex art. 444 cpp, in quanto “cagionavano la morte di per colpa consistita in Parte_4
negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme di cui agli artt. 18 comma 1 lett. C) e G), 122 comma 1 e 159 comma 2, del D.LGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, nelle rispettive qualità, omettevano di far installare adeguate opere provvisionali e adottare precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere di Via Pedemontana, così determinando la caduta nel vuoto di che lavorava (senza alcuna Parte_4 protezione) su una trave nella parte superiore innalzata del cantiere”.
Al riguardo, va evidenziato che, sebbene la sentenza penale di patteggiamento non abbia efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, essa, cionondimeno, ha natura di elemento di prova di cui il giudice civile tiene conto in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova, e ferma la possibilità delle parti di contestare, nel giudizio civile, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 ed ordinanza n. 2897 del 31/01/2024). A ciò va aggiunto, che tale elemento probatorio deve ritenersi particolarmente rilevante, atteso che “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede”.
13 Nel caso di specie, le parti convenute si sono limitate ad argomentare in ordine all'inefficacia della sentenza nel presente giudizio, non sollevando nessuna specifica contestazione in ordine ai fatti accertati in sede penale.
Peraltro, risulta che:
a) era legale rappresentante della datrice di lavoro del sig. Controparte_5 CP_14 Pt_4
b) in tale veste, aveva affidato le mansioni al sig. senza tenere conto Controparte_5 Pt_4
delle sue capacità e condizioni in rapporto alla salute e alla sicurezza (cfr. art. 18, comma 1 lett.
c) del D. Lgs n. 81/2008), peraltro adibendolo ad attività che dovevano svolgersi in quota senza rispettare le cautele del già citato art. 122 D. Lgs n. 81/2008; né risulta che il lavoratore sia stato formato ed informato in ordine ai rischi dell'attività;
c) era stato nominato “responsabile di cantiere” dalla Controparte_6 CP_3
[...
la quale gli aveva affidato l'incarico di curare l'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro;
il predetto era peraltro il soggetto che ordinariamente si recava in cantiere a seguire i lavori (cfr. dichiarazioni rilasciate in sede di ss.ii. dagli altri operai presenti in cantiere);
d) al sig. è quindi ugualmente imputabile la condotta di aver Controparte_6 consentito l'esecuzione dei lavori noncurante della circostanza della mancanza di adeguate opere provvisionali, ovvero altre precauzioni, volte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto di persone durante le fasi lavorative presso il cantiere, omissione che si pone in nesso eziologico con la caduta nel vuoto di che lavorava, senza alcuna protezione, su una Parte_4
trave nella parte superiore innalzata del cantiere.
Ugualmente responsabile è poi la datrice di lavoro del sig. (oltre che dei CP_14 Pt_4
sig.ri e , del cui operato risponde quindi a mente Controparte_5 Controparte_6 dell'art. 2049 c.c.), sia a fronte della violazione delle già citate disposizioni di cui al D. Lgs n.
81/2008, sia, comunque, per la violazione dell'art. 2087 c.c., avendo la società omesso di far installare adeguate opere provvisionali volte ad eliminare il pericolo di cadute nel vuoto, rischio concretizzatosi con riferimento al sig. il quale peraltro aveva in corso Parte_4
l'attività lavorativa senza alcuna protezione e senza aver ricevuto alcuna formazione in materia di rischi connessi alle lavorazioni che stava eseguendo.
La responsabilità deve essere riconosciuta anche con riferimento al sig. , Controparte_7
nominato dalla quale Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione CP_3
(circostanza non contestata, e comunque desumibile dall'esame del doc. 29 all. alla citazione, recante stralcio del POS).
14 Al riguardo, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 33 D. lgs n. 81/2008, al RSPP sono affidati i compiti relativi all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza. Egli è tenuto ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure, oltre alle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Il RSPP deve poi proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
È evidente che il sig. , non avendo egli mai rilevato le criticità ed i rischi Controparte_7
per la sicurezza nello svolgimento di attività edilizia in quota in assenza di opere o accorgimenti precauzionali che scongiurassero la possibilità di caduta nel vuoto, deve considerarsi responsabile dell'evento.
Venendo poi alla posizione di MM RL, deve rilevarsi che:
- la predetta società era l'originaria affidataria dei lavori, concessi poi in subappalto alla CP_14
[...
- la risponde, ex art. 2049 c.c., dei fatti imputabili alla condotta (anche omissiva) CP_3
del sig. , atteso che ai fini della configurabilità della responsabilità ex Controparte_7
art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile “ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo” (cfr. Cass. Ord. n. 28852/2021);
- peraltro, il sig. (che pure risulta dipendente della era Controparte_6 CP_14
stato nominato responsabile di cantiere dalla sicché tale ultima società ugualmente CP_3 risponde dei danni eziologicamente determinati dalla condotta del medesimo, ai sensi dell'art. 2049 c.c. (sotto il profilo della responsabilità della per l'operato del responsabile di CP_3
cantiere, è da evidenziarsi che, all'articolo 17 comma 2 del contratto di appalto, viene sottolineata tale responsabilità della società preponente per l'operato del responsabile, sebbene tale clausola, visto che oggetto di convenzione erano esclusivamente i rapporti tra CP_15
e abbia ad oggetto solo la responsabilità verso il committente);
[...] CP_3
- la infine, ha concesso in subappalto le opere alla senza che in alcun CP_3 CP_14
modo risulti che il contrato di subappalto sia stato preceduto dalla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, evidenziandosi, peraltro, che “l'obbligo di verifica di cui all'articolo 90, lettera a) del Dlgs n.
81 del 2008 non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo” (cfr. Cass. sent. n.
23843/2024). Al riguardo, infatti, merita sottolinearsi (cfr. visura camerale in atti, doc. 34 all.
15 alla citazione) che la pur costituita in data 20 /04/2015 ed iscritta al registro delle CP_14
imprese successivo 29/04/2015, aveva iniziato ad esercitare attività d'impresa solo in data
21/04/2017, pochi mesi prima del contratto d'appalto (relativo a complesse opere di demolizione e ricostruzione del fabbricato), ed aveva un capitale sociale di soli 800,00 euro.
Venendo poi alla posizione della committente dei lavori di cui all'iniziale Controparte_1
contratto di appalto con la MM RL, deve evidenziarsi che non risulta che la società (peraltro non equiparabile ad un mero committente privato privo di specifiche competenze, operando la predetta nel settore vuoi immobiliare, sotto il profilo della gestione Controparte_1 economica a mezzo di locazione, vuoi nel campo dell'edilizia, quanto alle attività di costruzione, trasformazione e ristrutturazione, cfr. visura camerale in atti) abbia in concreto verificato, prima dell'affidamento dei lavori, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice (ed infatti la citata società, in ordine ai controlli a tal fine eseguiti, nulla dice, in concreto e nello specifico, nelle sue argomentazioni difensive).
Quel che tuttavia porta indiscutibilmente ad affermare la responsabilità della CP_1
è l'inadempimento all'obbligo, imposto dall'art. 90, comma 4, del D.Lgs 81/2008, di
[...]
procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori (CSE), nomina che è obbligatoria per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche operanti in subappalto.
Premesso che per la prima volta nella comparsa conclusionale la ha Controparte_1
contestato la sussistenza del predetto obbligo, deve tuttavia rilevarsi che:
- l'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza vi è in ogni caso in cui sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, anche operanti in subappalto (nel caso di specie, l'originaria impresa appaltatrice ha affidato le opere in subappalto alla CP_3
; CP_14
- già al momento della conclusione del contratto d'appalto originario era prevista la presenza di più imprese, come può desumersi, da un lato, dalla lettura dell'articolo 4 - nel quale la committente autorizzava l'appaltatrice l subappalto delle fasi Controparte_1 CP_3
di lavoro che avesse ritenuto più opportuno non eseguire in via diretta – e, dall'altro, dall'esame dell'art.
5 - nel quale, sotto la voce “obblighi e oneri di committente” si specificava che le attività svolte da terzi per incarico del committente avrebbero dovuto essere previamente concordate con l'appaltatore, in ciò rendendosi manifesta la circostanza che la presenza contemporanea di più imprese sul cantiere era evenienza regolata già in sede contrattuale.
Deve poi rilevarsi che (cfr. Cass. sent. n. 25738/2023) “In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza
16 finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c.” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento. Il caso è quindi del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio). Nello stesso senso, cfr. anche Cassazione penale sez. IV,
18/04/2013, n.31296: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare
l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per lesioni colpose di un lavoratore, caduto mentre posizionava pannelli su un tetto di un edificio sul presupposto che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto impedire l'evento).”).
Ove quindi fosse stato nominato il coordinatore per la sicurezza, questi, nell'espletamento delle attività a lui normative demandate, avrebbe rilevato che erano in corso lavori in quota senza che fossero state approntate adeguate misure precauzionali volte ad evitare il pericolo di caduta dall'alto, palesando la necessità di approntare diversamente il cantiere, condotta che avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, evitato l'evento.
Di tale responsabilità omissiva risponde quindi la (dovendosi aggiungere, Controparte_1
per completezza, stanti le argomentazioni difensive svolte dalla società convenuta, che la nomina, da parte dell'impresa appaltatrice, di un “responsabile del cantiere”, non può ritenersi quale adempimento dell'obbligo di nomina del coordinatore, né vale a ritenere che
[...]
avesse assunto la veste di responsabile per la sicurezza su incarico della Controparte_6
. Controparte_1
Non esclude la responsabilità la circostanza che la abbia (cfr. art. 17 del Controparte_1
contratto) delegato ogni onere, relativo alla gestione della sicurezza, alla società appaltatrice,
17 essendo palese che gli obblighi imposti sul committente dalla normativa di cui al D. Lgs n.
81/2008 non possono essere elusi con la semplice delega ad altro soggetto.
Deve poi aggiungersi che, all'interno dell'organizzazione societaria, nello specifico, il soggetto che avrebbe dovuto provvedere in concreto a tale nomina era il legale rappresentante della sig. Controparte_1 CP_2
Al riguardo, non è inutile sottolineare che, nel verbale di accertamento del 12.02.2018, la condotta consistente nell'omissione della nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori era stata ascritta, personalmente, al sig. soggetto al quale, all'evidenza, tale CP_2
nomina competeva, essendo il legale rappresentante della Peraltro, nel Controparte_1 presente giudizio, mai il sig. ha argomentato che, nell'ambito della compagine societaria, CP_2
a fronte della distribuzione interna dei compiti, la nomina del coordinatore avrebbe dovuto essere di competenza di altro soggetto. Il sig. , quindi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., risponde CP_2 della sua omissione, che si pone in nesso eziologico con l'evento per cui è causa (ferma la responsabilità, solidale e diretta, anche della . Controparte_1
In conclusione, quindi, risulta accertata la responsabilità concorrente della Controparte_1
della della oltre che dei sig.ri CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, ed
[...] Controparte_7 CP_2
3. Sulla liquidazione del danno
Gli attori hanno avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Relativamente al danno da perdita del congiunto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vincolo affettivo, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ed, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla
18 rilevando né che la vittima ed il ER non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e ER fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. sent. n. 22397/2022).
Al riguardo, (cfr. Cass. sent. n. 4571/2023) il danno da perdita rapporto parentale costituisce danno-conseguenza che, come tale, va provato, non essendo qualificabile come danno «in re ipsa». Tale prova, tuttavia può essere offerta ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare. Trattandosi, poi, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e ER.
Nel caso di specie, e (rispettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
moglie e figli del sig. hanno prodotto agli atti un certificato storico di stato Parte_4
di famiglia da cui risulta provato il vincolo parentale sussistente tra gli stessi e, dunque, la loro legittimazione attiva rispetto alla domanda avanzata. Stante lo stretto vincolo di parentela, il danno in parola può essere presunto.
Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela (potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto (in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto ER), dell'età della vittima (essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto ER (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante), nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il ER rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - al 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere così valutato:
19 di 54 anni, moglie del deceduto, convivente (20 punti per relazione parentela;
Parte_1
2,5 punti per età vittima, di 53 anni;
2,5 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza =
29 punti x Euro € 11.549,20): tot. Euro 334.926,80;
di 20 anni, figlio del deceduto, convivente (18 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_2
punti per età vittima, di 53 anni;
4,5 punti per età del congiunto;
4 punti per la convivenza = 29 punti x Euro € 11.549,20): tot. Euro 334.926,80. Non vi è prova delle specifiche circostanze in relazione alle quali, con riferimento alla posizione di viene richiesto un aumento Parte_2
equitativo degli importi in parola;
di anni 23, figlio del deceduto, convivente (18 punti per relazione parentela;
Parte_3
2,5 punti per età vittima, di 53 anni;
4 punti per età del congiunto;
4 punti per la convivenza =
28,5 punti x Euro € 11.549,20): tot. Euro 329.152,20
Sono poi documentate le spese per le onoranze funebri della moglie per euro Parte_1
6.000,00, sicché anche la relativa domanda è fondata.
Il risarcimento rispettivamente liquidabile è quindi pari a
- Euro 340.926,80 (euro 334.926,80 + euro 6.000,00) in favore di Parte_1
- Euro 334.926,80 in favore di Parte_2
- Euro 329.152,20 in favore di Parte_3
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale
Al pagamento degli importi in parola devono essere condannati, con vincolo di , la CP_16
la la Controparte_1 CP_3 CP_17 Controparte_5 Controparte_6
, ed (cfr. Cass. sentenza n. 11116 del 27/04/2021:
[...] Controparte_7 CP_2
“In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo
20 di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento.(Nella specie, relativa all'infortunio occorso al dipendente di un'impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell'altezza di circa tre metri posto all'interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell'intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo)”.
4. Sulla domanda riconvenzionale di garanzia avanzata dalla e dal sig. Controparte_1
CP_2
La ed il sig. sig. hanno chiesto, in via subordinata, di essere Controparte_1 CP_2
garantiti dalla dal sig. per il caso in cui la CP_3 Controparte_6 [...]
stessa o il sig. fossero stati dichiarati responsabili dei danni subiti CP_1 CP_2 dagli attori, richiamando il disposto di cui all'art. 17 del contratto di appalto e sostenendo che, in base a tale clausola, doveva ritenersi che la società avesse affidato la cura dell'osservanza Co della normativa antinfortunistica e gli altri oneri relativi alla sicurezza alla MM e al
Responsabile del Cantiere, Ing. . Controparte_6
La domanda non può essere accolta.
Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 17 del contratto di appalto “1. L'appaltatore affida la Responsabilità del Cantiere all'Ing. .
2. L'Appaltatore Controparte_6 rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono: a) l'organizzazione e la gestione del cantiere;
b) la cura dell'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.”
Tale disposizione non giustifica la domanda riconvenzionale, atteso che alla CP_1
ed al sig. sono state addebitate condotte (mancata nomina del coordinatore
[...] CP_2 per la sicurezza) non delegabili all'impresa appaltatrice.
21 Né la circostanza che la abbia nominato responsabile del cantiere l'ing. CP_3 [...]
può in alcun modo interpretarsi come nomina, da parte del committente, Controparte_6
della diversa figura del responsabile dei lavori.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con aumento ex art. ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 in ragione del numero delle parti e tenuto conto della complessità dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Lo scaglione e le maggiorazioni vengono calcolati tenuto conto che (cfr. Cassazione civile sez.
III, 17/04/2024, n.10367) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
Spese compensate nei soli rapporti tra la ed da un lato, e la Controparte_1 CP_2
e , dall'altro, non avendo la domanda CP_3 Controparte_6 riconvenzionale trasversale determinato aggravio per l'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di;
Controparte_8
2) in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, ed condanna la la la
[...] Controparte_7 CP_2 Controparte_1 CP_3
, ed CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_2
in solido, a pagare le seguenti somme, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo:
- Euro 340.926,80 in favore di Parte_1
- Euro 334.926,80 in favore di Parte_2
22 - Euro 329.152,20 in favore di Parte_3
3) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla e da nei Controparte_1 CP_2
confronti della e di;
CP_3 Controparte_6
4) condanna , e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_8
le spese di lite che liquida, in 16.000,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge;
5) condanna la la , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, la e in solido a rifondere agli attori le spese di lite CP_7 Controparte_1 CP_2
che liquida, in 30.000,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre a
1.713,00 euro a titolo di rimborso per spese non imponibili;
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra la ed da un lato, e la Controparte_1 CP_2
e , dall'altro. CP_3 Controparte_6
Roma, 28.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
23