Sentenza 7 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2021, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2021
N. 00023/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01218/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin e Maria Chiara De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
- del provvedimento della -OMISSIS-, -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS- notificato a mani dell’interessato in data -OMISSIS- avente ad oggetto: “Richiesta porto di fucile. Inammissibilità”;
- di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti al precedente connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone che, con decreto del -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile, in seguito all’emersione di due pregiudizi penali, entrambi inerenti a violazioni della disciplina dell’attività venatoria, definiti, quanto al primo, con decreto penale di condanna emesso nel -OMISSIS-, e, quanto al secondo, risalente al -OMISSIS- (e successivo all’ultimo rinnovo della licenza), con oblazione.
I due precedenti penali, complessivamente considerati, avrebbero testimoniato la sussistenza di una condizione di inaffidabilità a carico del ricorrente, tale da non consentire di escludere la possibilità dell’abuso o dell’uso illecito delle armi da questi detenute.
Il provvedimento questorile veniva contestato in via amministrativa avanti il -OMISSIS-, che, con decreto del -OMISSIS-, respingeva il ricorso gerarchico. Tali atti non erano ulteriormente impugnati in sede giurisdizionale.
Egli spiega inoltre di avere presentato, in data -OMISSIS-, una nuova istanza, volta a conseguire il rilascio del titolo non rinnovato.
L’istanza veniva dichiarata inammissibile (e sostanzialmente respinta) dal -OMISSIS-, con la comunicazione in epigrafe descritta, perché sarebbe “ risulta [to] attuale un provvedimento di diniego in data 18.9.2019, in ragione di condanna per un duplice episodio di illegalità in ambito venatorio in conformità dell’art. 43 TULPS senza che siano stati presentati nuovi elementi di valutazione ”.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento, il ricorrente propone i seguenti motivi di censura:
- (1) Vizio di violazione di legge: violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del complesso normativo di cui agli Articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ;
- (2) Correlato vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’inesistenza e del travisamento dei presupposti fattuali legittimanti l’adozione del provvedimento impugnato, nonché riscontrabile nelle figure sintomatiche della non congrua istruttoria e della insufficiente motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifeste .
Sotto le rubriche (1) e (2) , si osserva che i pregiudizi penali a carico del ricorrente non sarebbero idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità preclusivo del rilascio dell’autorizzazione al porto delle armi; a comprova, si osserva che la contravvenzione definita con decreto penale, ancora nel -OMISSIS-, risulterebbe depenalizzata e che la più recente violazione, estinta a seguito di oblazione, avrebbe per oggetto una condotta di caccia (l’impiego illecito di un richiamo acustico) cui è estranea qualsiasi ipotesi di utilizzo delle armi; sarebbe inoltre mancata un’autonoma valutazione dei fatti, oggetto delle presupposte vicende penali, al fine di corroborare l’avversato giudizio di inaffidabilità;
- (3) Ulteriore vizio di violazione di legge: violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell’Articolo 43, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e difetto di motivazione del provvedimento questorile impugnato ;
- (4) Vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica del difetto di motivazione (sotto altro e distinto profilo) e dell’indebita applicazione dei principi giuridici afferenti alla diversa fattispecie di cui all’Articolo 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Vizio di violazione di legge: violazione dell’Articolo 43, ultimo comma ultima parte, del R.D. n. 773/1931 .
Sotto le rubriche (3) e (4) , si rileva che l’Amministrazione avrebbe dovuto provare l’assenza, in capo al ricorrente (persona incensurata), del requisito della buona condotta; si sostiene, nuovamente, che i due pregiudizi penali, rilevati in capo al ricorrente, non sarebbero idonei (perché assai lievi e comunque risalenti nel tempo) a sorreggere il diniego opposto al rilascio della licenza di porto di fucile;
- (5) Vizio di violazione di legge: violazione dell’Articolo 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione ed atipicità del provvedimento amministrativo impugnato ; si contesta il rinvio, sotto l’aspetto motivazionale, al precedente (e non impugnato) provvedimento di diniego opposto all’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare corso, in questa sede, ad una nuova istruttoria.
3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha insistito per la reiezione del gravame.
4. Chiamata all’udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
5. L’impugnazione deve essere respinta nel merito, anche a prescindere dall’emersione di possibili profili di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui esso pare volto a sollecitare la rivisitazione, da parte di questo Tribunale, del pregresso provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del porto d’armi, divenuto ormai inoppugnabile.
6. Le censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
Il Collegio deve innanzitutto premettere che il potere di vietare la detenzione delle armi è connotato da ampia discrezionalità, in ragione delle particolari finalità per le quali è costituito, connesse alla preventiva tutela dell'ordine pubblico.
Nella presente fattispecie, l’esercizio di tale potere risulta pienamente giustificato, secondo una logica precauzionale (del tutto connaturale ai provvedimenti di pubblica sicurezza) e indipendentemente dalla definizione dei procedimenti penali che hanno coinvolto l’imputato. Deve infatti ritenersi che i medesimi fatti, oggetto delle originarie imputazioni, precludano, anche se risalenti, l’auspicato ripristino dell’autorizzazione, in quanto idonei, se valutati nel loro complessivo disvalore, a fondare un giudizio prognostico sfavorevole riguardante la futura condotta dell’interessato e la possibile incidenza di questa sull’ordine pubblico, sulla tranquilla convivenza civile e sull’incolumità delle persone (vd. Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016).
Ne consegue che, al di là della professione di incensuratezza del ricorrente (il quale tuttavia non disconosce affatto l’esistenza dei pregiudizi penali a proprio carico e la loro specifica attinenza all’ambito venatorio, limitandosi a ritenerli lievi o risalenti), la sostanziale reiterazione del provvedimento preventivo, al di là del nomen iuris prescelto (rigetto ovvero declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio del porto d’armi), appare adeguatamente sostenuta (specie in assenza di una ben più pregnante pronuncia riabilitativa) dall’assoluta identità del quadro istruttorio già esaminato dall’Amministrazione (non sconfessato da alcuna ulteriore allegazione) e posto alla base del precedente decreto con cui veniva denegata l’istanza di rinnovo della licenza.
Riemerge, pertanto, una non superata situazione di inaffidabilità, a carico del ricorrente, la quale si dimostra di per sé impeditiva del porto delle armi, benché al solo uso venatorio, non consentendo al momento di escluderne un utilizzo improprio.
Inaffidabilità che, nel caso in esame, appare connotata da una condizione di persistente allontanamento dalla corretta pratica dell’attività venatoria, capace di vanificare (considerati l’ancor breve tempo trascorso dalla commissione dell’ultima violazione contestata – l’utilizzo illecito di richiami - e l’assenza di evidenti segnali di resipiscenza) il rapporto fiduciario che deve sempre sussistere fra l’Amministrazione competente e il beneficiario dell’autorizzazione di polizia.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere quindi respinto.
8. Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei Magistrati:
AD Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | AD Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.