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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 615 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P:IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Attanasio, giusta procura a margine del P.IVA_1 ricorso in opposizione;
opponente
E C.F.
( .iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carotenuto, presso il cui studio, in Casamicciola
Terme (NA) alla via Castanito n. 23, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
(C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 pro tempore e (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_4 terzi pignorati avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note ex art. 189 c.p.c. depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società introduceva il Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione, in riferimento alla procedura esecutiva n.
1627/2023 r.g.es.mob., introdotta in forza di due atti di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da
[...]
: n. 034842023000002832001, per un ammontare totale di € 40.042,52 e n. Controparte_1
034842023000002821001, per un ammontare totale di € 39.946,69 euro, entrambi fondati sull'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, relativa a n. 4 cartelle.
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'omessa notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, di cui era venuta a conoscenza solo a seguito dell'avvenuta notificazione di tale atto;
2) la pendenza del giudizio di opposizione n. 897/2023
r.g., dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, avverso la cartella n. 03420200017836915001 del
18/01/2022 (dell'importo di € 22.656,51), di cui era stata disposta la sospensione dell'esecutività; 3) la pendenza del giudizio di opposizione n. 487/2023 r.g., dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, avverso la cartella n. 03420190015132248001 (dell'importo di € 8.024,61), proposto dall'obbligato in solido
, non avendo la società attrice ricevuto la valida notificazione della cartella;
4) l'avvenuta CP_5 impugnazione delle restanti cartelle n. 03420190004562600000 del 05/03/2019 e n.
03420220023457717000 del 21/10/2022, per l'importo totale di € 1.846,43, a seguito dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento;
5) l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto delle cartelle, in quanto afferenti violazioni del Codice della Strada commesse negli anni 2014, 2016, 2017 e
2018, in relazione alle quali non erano stati notificati gli atti presupposti.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia degli atti di pignoramento impugnati e che fosse accertata l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione, Controparte_1 con condanna del concessionario alla restituzione degli importi già pagati dalla . Controparte_6
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione diretta a far valere vizi di regolarità formale della cartella, quali la mancata notifica della stessa o l'omessa indicazione del credito per il quale si procede o dell'autorità a cui ricorrere, dovendosi proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 gg. decorrenti dalla data di notifica dell'atto impugnato;
nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che le cartelle di pagamento sottese al pignoramento erano state regolarmente notificate e che a nulla rilevava la pendenza dei giudizi di opposizione dinanzi ai Giudici di Pace, atteso che solo per la cartella n. 034202000178136915001 era stata disposta la sospensione dell'esecutività; eccepiva, poi, il difetto di legittimazione passiva rispetto alla questione relativa alla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, trattandosi di vizi propri del pagina 2 di 8 rapporto sostanziale imputabili all'ente impositore, e non di vizi intrinseci alla cartella di pagamento notificata o della procedura di riscossione.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e /o rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio il e la i quali deducevano che, Controparte_2 Controparte_4 essendo la debitrice della somma di € 39.946,69 nei confronti della società CP_4 [...]
provvedeva, come previsto ex lege, alla segnalazione prevista dall'art. 48 bis del Parte_1
D.P.R. 602/1973; che, pertanto in data 14/12/2023, provvedeva Controparte_7 alla notifica, nei confronti del Dicastero, di atto pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt.
72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/1973, promosso nei confronti della società opponente, per l'importo di €
40.042,53; che, in ottemperanza all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento,
l'Amministrazione terza pignorata provvedeva alla corresponsione dell'importo di € 39.946,69, in favore dell' , nella propria qualità di debitor debitoris, essendo Controparte_7 tenuta ex lege ad adempiere all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento.
Concludevano chiedendo che fosse accertata l'intervenuta estinzione del debito del
[...]
nei confronti della Società e che, Controparte_8 Parte_1 per l'effetto, fosse tenuta indenne la predetta Amministrazione, in caso di accoglimento dell'opposizione, da qualsiasi pretesa di svincolo e/o restituzione delle somme pignorate, al fine di scongiurare un'illegittima duplicazione di pagamenti in danno dell'Erario.
Espletati gli incombenti di rito, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del
10.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta da
[...] avverso i due atti di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 Parte_1 bis d.P.R. n. 602/1973, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da : Controparte_1
n. 034842023000002832001, per un ammontare totale di € 40.042,52 e n. 034842023000002821001, per un ammontare totale di € 39.946,69 euro, entrambi fondati sull'intimazione di pagamento n. 034
20239013545207000, relativa a n. 4 cartelle.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del pignoramento, ex art. 617 c.p.c., atteso che il ricorso in opposizione è stato tempestivamente depositato dalla
[...] in data 16.12.2023, subito dopo l'avvenuta notificazione dei due atti di Parte_1 pignoramento (risalente all'11 ed al 14 dicembre 2023). pagina 3 di 8 Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
La società opponente ha prodotto, unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la sentenza n.
296/2024, pubblicata in data 18.03.2024 dal Giudice di Pace di Cosenza, con cui è stata annullata la cartella n. 03420200017836915001 del 18/01/2022 per l'importo di € 22.656,51.
Al riguardo, va ribadito che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. (cfr. Cass. Civ., n. 15363 del 13.7.2011).
Nel caso di specie, quindi, in considerazione dell'avvenuto annullamento, in forza di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo ex lege, della cartella di pagamento n.
03420200017836915001, costituente uno dei titoli esecutivi posti a fondamento dei due atti di pignoramento impugnati nel presente giudizio, in riferimento all'importo di € 22.656,51, risulta venuto il diritto dell' di procedere in via esecutiva nei confronti della Controparte_1 debitrice.
Rispetto alle altre tre cartelle sottese al pignoramento, invece, l'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La società opponente ha eccepito l'omessa notificazione delle cartelle n. 03420190015132248001
(dell'importo di € 8.024,61) – rispetto alla quale ha allegato la pendenza del giudizio di opposizione n.
487/2023 r.g., dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, proposto dall'obbligato in solido - , CP_5
n. 03420190004562600000 e n. 03420220023457717000, per l'importo totale di € 1.846,43, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti, in quanto afferenti violazioni del Codice della Strada commesse negli anni 2014, 2016, 2017 e 2018, in relazione alle quali non erano stati notificati gli atti presupposti.
Orbene, l' ha allegato, al proprio fascicolo, le ricevute in formato Controparte_1
“pdf” delle notificazioni eseguite a mezzo pec, nei confronti della Parte_1
sia delle tre cartelle sopra indicate – avvenute, rispettivamente, in data 20.7.2019, 5.3.2019 e
[...]
21.10.2022 – sia dell'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, avvenuta il 28.11.2023.
Orbene, in materia di notificazione delle cartelle, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che “La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005)” e che “Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l'atto è in formato “.pdf”
pagina 4 di 8 anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell'allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m”. (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 20160 del 18.7.2025).
La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato che, nel caso di specie, non si tratta della notifica di un atto in materia civile, amministrativa o stragiudiziale effettuata da un avvocato o da un procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 c.p.c., di cui alla legge 21 gennaio 1994, n.
53, sicché non viene in rilievo la peculiare disciplina di cui agli art. 3 bis e 9, commi 1 bis e 1 ter, di tale fonte, in tema di prova con modalità telematiche o tramite materiale deposito in cancelleria delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna accompagnato dall'attestazione.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (cfr. Cass. n. 23213/2024).
In particolare, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023, n. 6569; Cass.
29/01/2024, n. 2907).
Orbene, nella fattispecie in esame, la società opponente si è limitata a negare di avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento sottese ai due atti di pignoramento impugnati e, a seguito della produzione delle ricevute delle notificazioni eseguite a mezzo pec, in formato “pdf”, nei confronti della ne ha negato solo la valenza probatoria, non essendo stati Parte_1 allegati gli atti in formato ".eml" o ".msg", ma non ha in alcun modo contestato la conformità all'originale della copia analogica del documento informatico.
Consegue che, alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi fornita, da parte del concessionario per la riscossione, la prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento.
Non rileva, poi, la pendenza giudizio di opposizione n. 487/2023 r.g., dinanzi al Giudice di Pace di
Cosenza, proposto dall'obbligato in solido avverso la cartella n. 03420190015132248001 CP_5
(dell'importo di € 8.024,61), non risultando emessi provvedimenti di sospensione dell'esecutività e/o di annullamento della cartella.
pagina 5 di 8 Infine, non appare ammissibile, in questa sede, la questione relativa alla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, che si assume maturata antecedentemente la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, avvenuta il 28.11.2023, in assenza della notifica degli atti presupposti
(verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada), non risultando che sia stata validamente impugnato il predetto atto da parte della società debitrice.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025), “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (cfr. in motivazione: le Sezioni Unite hanno confermato che “il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del
D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817), dunque confermando che l'avviso in parola rientra nel novero di cui all'art. 19 cit. Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n. 22108).
Nel caso di specie, infatti, l'opponente ha allegato un ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, in relazione al credito portato dalle due cartelle n.
03420190004562600000 e n. 03420220023457717000, datato 5.12.2023 e sottoscritto con firma digitale, ma non risulta comprovato né l'avvenuto deposito dell'atto presso la cancelleria del Giudice di
Pace né la pendenza del relativo procedimento.
Si consideri, peraltro, che, avuto riguardo alle date di notificazione delle cartelle, non appare maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti inerenti le violazioni amministrative contestate all'opponente.
In conclusione, l'opposizione proposta dalla società va accolta solo Parte_1 parzialmente, dovendosi riconoscere l'invalidità e l'inefficacia degli atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, n. 034842023000002832001 e n. 034842023000002821001, notificati pagina 6 di 8 in data 11 e 14 dicembre 2023 da limitatamente al credito di € Controparte_1
22.656,51 oggetto della cartella di pagamento n. 03420200017836915001 che è stata annullata in via giurisdizionale, dovendosi, invece, riconoscere la validità e l'efficacia dei suddetti atti di pignoramento, in riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 03420190015132248001, n. 03420190004562600000 e n. 03420220023457717000.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dell'importo di € 22.656,51, proposta dalla società opponente nei confronti dell' per difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'odierna convenuta-opposta.
In particolare, il concessionario per la riscossione è un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento, restando l'ente impositore l'effettivo titolare del credito (cfr. Cass.
Civ., n. 5062 del 16.2.2022).
Consegue che, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o "nuncius" (cfr. Cass. Civ., n. 10634 del
9.5.2017; cfr. anche Cass. Civ., n. 7871/2011: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato”).
Per quanto concerne specificamente la posizione dell'agente della riscossione, la Suprema Corte ha riconosciuto che: “Nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio riscossione, per avere l'attore nuovamente eseguito il pagamento dell'importo erariale - che già aveva assolto - da quello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato passivo è, in qualità di effettivo "accipiens", l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione. Questo, infatti, ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario. Infatti, l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033
c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di causa acquirendi. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza - depositata il 21 maggio 2003 - con cui il g.d.p. aveva condannato la
pagina 7 di 8 società concessionaria alla restituzione dell'indebito preteso a titolo di sanzione per una violazione al
c. strada).” (Cass. n. 16637 del 27.7.2007).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l' ha ricevuto il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 22.656,51, di cui alla cartella n. 03420200017836915001, quale mero destinatario del pagamento delle somme di titolarità dell'ente impositore – nella specie, , come Controparte_6 risulta dall'estratto di ruolo allegato al fascicolo del concessionario per la riscossione – sicchè la domanda di restituzione avanzata dalla società deve essere rigettata. Parte_1
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificarne la compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società Parte_1 nei confronti dell' , del e della Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'invalidità e l'inefficacia degli atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, n. 034842023000002832001 e n.
034842023000002821001, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da Controparte_1
, limitatamente al credito di € 22.656,51 oggetto della cartella di pagamento n.
[...]
03420200017836915001;
2) accerta e dichiara la validità degli atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973, n. 034842023000002832001 e n. 034842023000002821001, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da , in riferimento ai crediti oggetto delle Controparte_1 cartelle n. 03420190015132248001, n. 03420190004562600000 e n. 03420220023457717000;
3) rigetta la domanda di restituzione dell'importo di € 22.656,51 avanzata dalla società
[...] nei confronti dell;
Parte_1 Controparte_1
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 615 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P:IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Attanasio, giusta procura a margine del P.IVA_1 ricorso in opposizione;
opponente
E C.F.
( .iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carotenuto, presso il cui studio, in Casamicciola
Terme (NA) alla via Castanito n. 23, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
(C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 pro tempore e (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_4 terzi pignorati avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note ex art. 189 c.p.c. depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società introduceva il Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione, in riferimento alla procedura esecutiva n.
1627/2023 r.g.es.mob., introdotta in forza di due atti di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da
[...]
: n. 034842023000002832001, per un ammontare totale di € 40.042,52 e n. Controparte_1
034842023000002821001, per un ammontare totale di € 39.946,69 euro, entrambi fondati sull'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, relativa a n. 4 cartelle.
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'omessa notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, di cui era venuta a conoscenza solo a seguito dell'avvenuta notificazione di tale atto;
2) la pendenza del giudizio di opposizione n. 897/2023
r.g., dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, avverso la cartella n. 03420200017836915001 del
18/01/2022 (dell'importo di € 22.656,51), di cui era stata disposta la sospensione dell'esecutività; 3) la pendenza del giudizio di opposizione n. 487/2023 r.g., dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, avverso la cartella n. 03420190015132248001 (dell'importo di € 8.024,61), proposto dall'obbligato in solido
, non avendo la società attrice ricevuto la valida notificazione della cartella;
4) l'avvenuta CP_5 impugnazione delle restanti cartelle n. 03420190004562600000 del 05/03/2019 e n.
03420220023457717000 del 21/10/2022, per l'importo totale di € 1.846,43, a seguito dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento;
5) l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto delle cartelle, in quanto afferenti violazioni del Codice della Strada commesse negli anni 2014, 2016, 2017 e
2018, in relazione alle quali non erano stati notificati gli atti presupposti.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia degli atti di pignoramento impugnati e che fosse accertata l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione, Controparte_1 con condanna del concessionario alla restituzione degli importi già pagati dalla . Controparte_6
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione diretta a far valere vizi di regolarità formale della cartella, quali la mancata notifica della stessa o l'omessa indicazione del credito per il quale si procede o dell'autorità a cui ricorrere, dovendosi proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 gg. decorrenti dalla data di notifica dell'atto impugnato;
nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che le cartelle di pagamento sottese al pignoramento erano state regolarmente notificate e che a nulla rilevava la pendenza dei giudizi di opposizione dinanzi ai Giudici di Pace, atteso che solo per la cartella n. 034202000178136915001 era stata disposta la sospensione dell'esecutività; eccepiva, poi, il difetto di legittimazione passiva rispetto alla questione relativa alla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, trattandosi di vizi propri del pagina 2 di 8 rapporto sostanziale imputabili all'ente impositore, e non di vizi intrinseci alla cartella di pagamento notificata o della procedura di riscossione.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e /o rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio il e la i quali deducevano che, Controparte_2 Controparte_4 essendo la debitrice della somma di € 39.946,69 nei confronti della società CP_4 [...]
provvedeva, come previsto ex lege, alla segnalazione prevista dall'art. 48 bis del Parte_1
D.P.R. 602/1973; che, pertanto in data 14/12/2023, provvedeva Controparte_7 alla notifica, nei confronti del Dicastero, di atto pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt.
72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/1973, promosso nei confronti della società opponente, per l'importo di €
40.042,53; che, in ottemperanza all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento,
l'Amministrazione terza pignorata provvedeva alla corresponsione dell'importo di € 39.946,69, in favore dell' , nella propria qualità di debitor debitoris, essendo Controparte_7 tenuta ex lege ad adempiere all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento.
Concludevano chiedendo che fosse accertata l'intervenuta estinzione del debito del
[...]
nei confronti della Società e che, Controparte_8 Parte_1 per l'effetto, fosse tenuta indenne la predetta Amministrazione, in caso di accoglimento dell'opposizione, da qualsiasi pretesa di svincolo e/o restituzione delle somme pignorate, al fine di scongiurare un'illegittima duplicazione di pagamenti in danno dell'Erario.
Espletati gli incombenti di rito, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del
10.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta da
[...] avverso i due atti di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento, ex art. 72 Parte_1 bis d.P.R. n. 602/1973, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da : Controparte_1
n. 034842023000002832001, per un ammontare totale di € 40.042,52 e n. 034842023000002821001, per un ammontare totale di € 39.946,69 euro, entrambi fondati sull'intimazione di pagamento n. 034
20239013545207000, relativa a n. 4 cartelle.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del pignoramento, ex art. 617 c.p.c., atteso che il ricorso in opposizione è stato tempestivamente depositato dalla
[...] in data 16.12.2023, subito dopo l'avvenuta notificazione dei due atti di Parte_1 pignoramento (risalente all'11 ed al 14 dicembre 2023). pagina 3 di 8 Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
La società opponente ha prodotto, unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la sentenza n.
296/2024, pubblicata in data 18.03.2024 dal Giudice di Pace di Cosenza, con cui è stata annullata la cartella n. 03420200017836915001 del 18/01/2022 per l'importo di € 22.656,51.
Al riguardo, va ribadito che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. (cfr. Cass. Civ., n. 15363 del 13.7.2011).
Nel caso di specie, quindi, in considerazione dell'avvenuto annullamento, in forza di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo ex lege, della cartella di pagamento n.
03420200017836915001, costituente uno dei titoli esecutivi posti a fondamento dei due atti di pignoramento impugnati nel presente giudizio, in riferimento all'importo di € 22.656,51, risulta venuto il diritto dell' di procedere in via esecutiva nei confronti della Controparte_1 debitrice.
Rispetto alle altre tre cartelle sottese al pignoramento, invece, l'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La società opponente ha eccepito l'omessa notificazione delle cartelle n. 03420190015132248001
(dell'importo di € 8.024,61) – rispetto alla quale ha allegato la pendenza del giudizio di opposizione n.
487/2023 r.g., dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, proposto dall'obbligato in solido - , CP_5
n. 03420190004562600000 e n. 03420220023457717000, per l'importo totale di € 1.846,43, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti, in quanto afferenti violazioni del Codice della Strada commesse negli anni 2014, 2016, 2017 e 2018, in relazione alle quali non erano stati notificati gli atti presupposti.
Orbene, l' ha allegato, al proprio fascicolo, le ricevute in formato Controparte_1
“pdf” delle notificazioni eseguite a mezzo pec, nei confronti della Parte_1
sia delle tre cartelle sopra indicate – avvenute, rispettivamente, in data 20.7.2019, 5.3.2019 e
[...]
21.10.2022 – sia dell'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, avvenuta il 28.11.2023.
Orbene, in materia di notificazione delle cartelle, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che “La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005)” e che “Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l'atto è in formato “.pdf”
pagina 4 di 8 anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell'allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m”. (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 20160 del 18.7.2025).
La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato che, nel caso di specie, non si tratta della notifica di un atto in materia civile, amministrativa o stragiudiziale effettuata da un avvocato o da un procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 c.p.c., di cui alla legge 21 gennaio 1994, n.
53, sicché non viene in rilievo la peculiare disciplina di cui agli art. 3 bis e 9, commi 1 bis e 1 ter, di tale fonte, in tema di prova con modalità telematiche o tramite materiale deposito in cancelleria delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna accompagnato dall'attestazione.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (cfr. Cass. n. 23213/2024).
In particolare, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023, n. 6569; Cass.
29/01/2024, n. 2907).
Orbene, nella fattispecie in esame, la società opponente si è limitata a negare di avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento sottese ai due atti di pignoramento impugnati e, a seguito della produzione delle ricevute delle notificazioni eseguite a mezzo pec, in formato “pdf”, nei confronti della ne ha negato solo la valenza probatoria, non essendo stati Parte_1 allegati gli atti in formato ".eml" o ".msg", ma non ha in alcun modo contestato la conformità all'originale della copia analogica del documento informatico.
Consegue che, alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi fornita, da parte del concessionario per la riscossione, la prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento.
Non rileva, poi, la pendenza giudizio di opposizione n. 487/2023 r.g., dinanzi al Giudice di Pace di
Cosenza, proposto dall'obbligato in solido avverso la cartella n. 03420190015132248001 CP_5
(dell'importo di € 8.024,61), non risultando emessi provvedimenti di sospensione dell'esecutività e/o di annullamento della cartella.
pagina 5 di 8 Infine, non appare ammissibile, in questa sede, la questione relativa alla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, che si assume maturata antecedentemente la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, avvenuta il 28.11.2023, in assenza della notifica degli atti presupposti
(verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada), non risultando che sia stata validamente impugnato il predetto atto da parte della società debitrice.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025), “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (cfr. in motivazione: le Sezioni Unite hanno confermato che “il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del
D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817), dunque confermando che l'avviso in parola rientra nel novero di cui all'art. 19 cit. Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n. 22108).
Nel caso di specie, infatti, l'opponente ha allegato un ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 20239013545207000, in relazione al credito portato dalle due cartelle n.
03420190004562600000 e n. 03420220023457717000, datato 5.12.2023 e sottoscritto con firma digitale, ma non risulta comprovato né l'avvenuto deposito dell'atto presso la cancelleria del Giudice di
Pace né la pendenza del relativo procedimento.
Si consideri, peraltro, che, avuto riguardo alle date di notificazione delle cartelle, non appare maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti inerenti le violazioni amministrative contestate all'opponente.
In conclusione, l'opposizione proposta dalla società va accolta solo Parte_1 parzialmente, dovendosi riconoscere l'invalidità e l'inefficacia degli atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, n. 034842023000002832001 e n. 034842023000002821001, notificati pagina 6 di 8 in data 11 e 14 dicembre 2023 da limitatamente al credito di € Controparte_1
22.656,51 oggetto della cartella di pagamento n. 03420200017836915001 che è stata annullata in via giurisdizionale, dovendosi, invece, riconoscere la validità e l'efficacia dei suddetti atti di pignoramento, in riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 03420190015132248001, n. 03420190004562600000 e n. 03420220023457717000.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dell'importo di € 22.656,51, proposta dalla società opponente nei confronti dell' per difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'odierna convenuta-opposta.
In particolare, il concessionario per la riscossione è un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento, restando l'ente impositore l'effettivo titolare del credito (cfr. Cass.
Civ., n. 5062 del 16.2.2022).
Consegue che, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o "nuncius" (cfr. Cass. Civ., n. 10634 del
9.5.2017; cfr. anche Cass. Civ., n. 7871/2011: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato”).
Per quanto concerne specificamente la posizione dell'agente della riscossione, la Suprema Corte ha riconosciuto che: “Nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio riscossione, per avere l'attore nuovamente eseguito il pagamento dell'importo erariale - che già aveva assolto - da quello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato passivo è, in qualità di effettivo "accipiens", l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione. Questo, infatti, ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario. Infatti, l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033
c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di causa acquirendi. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza - depositata il 21 maggio 2003 - con cui il g.d.p. aveva condannato la
pagina 7 di 8 società concessionaria alla restituzione dell'indebito preteso a titolo di sanzione per una violazione al
c. strada).” (Cass. n. 16637 del 27.7.2007).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l' ha ricevuto il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 22.656,51, di cui alla cartella n. 03420200017836915001, quale mero destinatario del pagamento delle somme di titolarità dell'ente impositore – nella specie, , come Controparte_6 risulta dall'estratto di ruolo allegato al fascicolo del concessionario per la riscossione – sicchè la domanda di restituzione avanzata dalla società deve essere rigettata. Parte_1
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificarne la compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società Parte_1 nei confronti dell' , del e della Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'invalidità e l'inefficacia degli atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, n. 034842023000002832001 e n.
034842023000002821001, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da Controparte_1
, limitatamente al credito di € 22.656,51 oggetto della cartella di pagamento n.
[...]
03420200017836915001;
2) accerta e dichiara la validità degli atti di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973, n. 034842023000002832001 e n. 034842023000002821001, notificati in data 11 e 14 dicembre 2023 da , in riferimento ai crediti oggetto delle Controparte_1 cartelle n. 03420190015132248001, n. 03420190004562600000 e n. 03420220023457717000;
3) rigetta la domanda di restituzione dell'importo di € 22.656,51 avanzata dalla società
[...] nei confronti dell;
Parte_1 Controparte_1
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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