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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/08/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 650 2024
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Montana Marcello Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Omodei Zorini Carla Maria Emilia e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di addebito Controparte_2
n. 596 20240000065060000;
DICHIARA esecutivo l'avviso di addebito n. 596 20240000065060000; CP_ CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e con esclusione di iva e cpa;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 CP_ 20240000065060000 del 24 gennaio 2024, notificato il 2 febbraio 2024, con cui l ha intimato il pagamento della somma di € 12.316,92 per l'indebita fruizione dello sgravio contributivo (c.d
Esonero contributivo Under 36) previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 2021 ed il mese di agosto dell'anno 2023. CP_ A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dall' sussistevano le condizioni per beneficiare dello sgravio contributivo posto che il dipendente T_
, di età inferiore a 36 anni, stando alle indicazioni contenute nella scheda anagrafico-
[...] professionale del lavoratore rilasciata dal Centro per l'impiego, non risultava essere stato mai assunto in precedenza a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali motivi la ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e, nel merito, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza CP_ della pretesa dell' CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione rappresentando che l'avviso di addebito, emesso a seguito della diffida prot. N.
5502.18/10/2023.0119402, trae origine dalla verifica effettuata sulla posizione del dipendente
, per il quale, data la precedente assunzione presso l'azienda Costruzioni Bisconti Parte_2
S.a.s. e la G&C srl, non era possibile usufruire dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021.
Disposta la sospensione dell'esecutività del titolo, la causa, sulla base delle prove documentali offerte dalle parti, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 agosto 2025 ed il
Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto dalla non è meritevole di accoglimento. Parte_3
Giova ricordare, in diritto, che, al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto un'agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori con meno di 36 anni di età e che non sono mai stati occupati in precedenza a tempo indeterminato.
Il beneficio consiste in un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti fino ad un massimo di euro 6.000,00 annui e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per determinate regioni).
I datori di lavoro che possono usufruire dello sgravio sono tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione per le imprese operanti nel settore finanziario e per i datori di lavoro domestico.
I rapporti di lavoro incentivati sono: i nuovi contratti a tempo indeterminato;
le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l'utilizzatore a tempo determinato. Risultano, esclusi, invece i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, le prestazioni di lavoro occasionale, i contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prosecuzioni di contratto al termine dell'apprendistato e le assunzioni ai sensi dell'art. 1, commi 106 e 108, della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205. Relativamente al riparto dell'onere probatorio nelle controversie vertenti su sgravi contributivi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto che “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass. 1157/18). Pertanto “grava sull'impresa, che — in deroga all'ordinario obbligo contributivo — invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc.), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo”.
Nella specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione sulla posizione contributiva del dipendente (classe 1987), assunto a tempo indeterminato dalla Parte_2 società ricorrente in data 11 ottobre 2021 con la qualifica di manovale edile (cfr comunicazione unilav di cui al doc. 6). CP_ A riguardo, si evidenzia che l' ha prodotto due documenti che dimostrano inequivocabilmente che era stato già assunto a tempo indeterminato prima dell'instaurazione del rapporto Parte_2 di lavoro con la società ricorrente.
Il primo elemento è rappresentato dall'estratto della pagina web della utility messa a disposizione dell'istituto allo specifico fine di consentire ai datori di lavoro la verifica della sussistenza o meno di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato intrattenuti dai lavoratori assunti.
Ed infatti, la ricerca effettuata utilizzando il codice fiscale del lavoratore Parte_2
) ha restituito, in corrispondenza della casella “Assenza di rapporti a tempo C.F._1 indeterminato nelle comunicazioni obbligatorie” e della casella “Assenza di rapporti a tempo CP_ indeterminato nei flussi retributivi dell' , il risultato “La verifica ha avuto complessivamente esito Negativo. Per il codice fiscale indicato risulta presente un rapporto a tempo indeterminato instaurato prima del 01/01/2018”. CP_ Il secondo elemento di prova è rappresentato dal modello Unilav trasmesso all' dalla Costruzioni
Bisconti s.a.s. da cui risulta che dal 29 maggio 2008 fino al 24 luglio 2008 Parte_2
( ) ha lavorato alle dipendenze della società come manovale edile in forza di C.F._1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Risulta, quindi, comprovato il fatto oggettivo della precedente assunzione a tempo indeterminato, che non consentiva alla ricorrente di accedere all'esonero contributivo c.d. Under 36.
In tale contesto, le contrarie risultanze della scheda anagrafico-professionale di Parte_2 prodotta dal ricorrente all'allegato 1, in cui non sono menzionati nè il rapporto di lavoro con la ditta
Costruzioni Bisconti s.a.s, né altri precedenti rapporti, come quello con la Sicilsado spa e la G&C srl CP_ (cfr estratto contributivo di cui all'allegato 7 dell' non possono essere certo valorizzate al fine di escludere la sussistenza di un'assunzione a tempo interminato che, nei fatti, vi è stata.
Semmai il documento, evidentemente incompleto, potrebbe essere utilizzato come indice della buona fede del ricorrente, idonea ad impedire l'assoggettamento a sanzioni amministrative. CP_ Tuttavia, a ben vedere, tale profilo si palesa irrilevante posto che l non ha preteso somme a titolo di sanzioni amministrative ma solo a titolo di capitale, di interessi di mora e sanzioni civili ex art. 116 comma VIII, lett. a), legge 388/00, sulla base dell'oggettività dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva, emergente a seguito del disconoscimento dello sgravio. CP_ Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che l' ha pieno diritto di pretendere il pagamento dell'importo risultante dall'avviso di addebito n. 596 20240000065060000, che va quindi confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 650 2024
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Montana Marcello Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Omodei Zorini Carla Maria Emilia e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di addebito Controparte_2
n. 596 20240000065060000;
DICHIARA esecutivo l'avviso di addebito n. 596 20240000065060000; CP_ CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e con esclusione di iva e cpa;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 CP_ 20240000065060000 del 24 gennaio 2024, notificato il 2 febbraio 2024, con cui l ha intimato il pagamento della somma di € 12.316,92 per l'indebita fruizione dello sgravio contributivo (c.d
Esonero contributivo Under 36) previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 2021 ed il mese di agosto dell'anno 2023. CP_ A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dall' sussistevano le condizioni per beneficiare dello sgravio contributivo posto che il dipendente T_
, di età inferiore a 36 anni, stando alle indicazioni contenute nella scheda anagrafico-
[...] professionale del lavoratore rilasciata dal Centro per l'impiego, non risultava essere stato mai assunto in precedenza a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali motivi la ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e, nel merito, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza CP_ della pretesa dell' CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione rappresentando che l'avviso di addebito, emesso a seguito della diffida prot. N.
5502.18/10/2023.0119402, trae origine dalla verifica effettuata sulla posizione del dipendente
, per il quale, data la precedente assunzione presso l'azienda Costruzioni Bisconti Parte_2
S.a.s. e la G&C srl, non era possibile usufruire dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021.
Disposta la sospensione dell'esecutività del titolo, la causa, sulla base delle prove documentali offerte dalle parti, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 agosto 2025 ed il
Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto dalla non è meritevole di accoglimento. Parte_3
Giova ricordare, in diritto, che, al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto un'agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori con meno di 36 anni di età e che non sono mai stati occupati in precedenza a tempo indeterminato.
Il beneficio consiste in un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti fino ad un massimo di euro 6.000,00 annui e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per determinate regioni).
I datori di lavoro che possono usufruire dello sgravio sono tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione per le imprese operanti nel settore finanziario e per i datori di lavoro domestico.
I rapporti di lavoro incentivati sono: i nuovi contratti a tempo indeterminato;
le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l'utilizzatore a tempo determinato. Risultano, esclusi, invece i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, le prestazioni di lavoro occasionale, i contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prosecuzioni di contratto al termine dell'apprendistato e le assunzioni ai sensi dell'art. 1, commi 106 e 108, della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205. Relativamente al riparto dell'onere probatorio nelle controversie vertenti su sgravi contributivi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto che “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass. 1157/18). Pertanto “grava sull'impresa, che — in deroga all'ordinario obbligo contributivo — invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc.), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo”.
Nella specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione sulla posizione contributiva del dipendente (classe 1987), assunto a tempo indeterminato dalla Parte_2 società ricorrente in data 11 ottobre 2021 con la qualifica di manovale edile (cfr comunicazione unilav di cui al doc. 6). CP_ A riguardo, si evidenzia che l' ha prodotto due documenti che dimostrano inequivocabilmente che era stato già assunto a tempo indeterminato prima dell'instaurazione del rapporto Parte_2 di lavoro con la società ricorrente.
Il primo elemento è rappresentato dall'estratto della pagina web della utility messa a disposizione dell'istituto allo specifico fine di consentire ai datori di lavoro la verifica della sussistenza o meno di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato intrattenuti dai lavoratori assunti.
Ed infatti, la ricerca effettuata utilizzando il codice fiscale del lavoratore Parte_2
) ha restituito, in corrispondenza della casella “Assenza di rapporti a tempo C.F._1 indeterminato nelle comunicazioni obbligatorie” e della casella “Assenza di rapporti a tempo CP_ indeterminato nei flussi retributivi dell' , il risultato “La verifica ha avuto complessivamente esito Negativo. Per il codice fiscale indicato risulta presente un rapporto a tempo indeterminato instaurato prima del 01/01/2018”. CP_ Il secondo elemento di prova è rappresentato dal modello Unilav trasmesso all' dalla Costruzioni
Bisconti s.a.s. da cui risulta che dal 29 maggio 2008 fino al 24 luglio 2008 Parte_2
( ) ha lavorato alle dipendenze della società come manovale edile in forza di C.F._1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Risulta, quindi, comprovato il fatto oggettivo della precedente assunzione a tempo indeterminato, che non consentiva alla ricorrente di accedere all'esonero contributivo c.d. Under 36.
In tale contesto, le contrarie risultanze della scheda anagrafico-professionale di Parte_2 prodotta dal ricorrente all'allegato 1, in cui non sono menzionati nè il rapporto di lavoro con la ditta
Costruzioni Bisconti s.a.s, né altri precedenti rapporti, come quello con la Sicilsado spa e la G&C srl CP_ (cfr estratto contributivo di cui all'allegato 7 dell' non possono essere certo valorizzate al fine di escludere la sussistenza di un'assunzione a tempo interminato che, nei fatti, vi è stata.
Semmai il documento, evidentemente incompleto, potrebbe essere utilizzato come indice della buona fede del ricorrente, idonea ad impedire l'assoggettamento a sanzioni amministrative. CP_ Tuttavia, a ben vedere, tale profilo si palesa irrilevante posto che l non ha preteso somme a titolo di sanzioni amministrative ma solo a titolo di capitale, di interessi di mora e sanzioni civili ex art. 116 comma VIII, lett. a), legge 388/00, sulla base dell'oggettività dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva, emergente a seguito del disconoscimento dello sgravio. CP_ Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che l' ha pieno diritto di pretendere il pagamento dell'importo risultante dall'avviso di addebito n. 596 20240000065060000, che va quindi confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.