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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4735/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Troianiello presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta alla via Gennaro Tescione n. 209
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Michele Marra presso il cui studio elett. dom. in
Caserta alla via Guido Dorso n. 16
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2018 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.11.2010 al 10.01.2018 sebbene formalmente inquadrato in data 02.04.2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, ed inquadramento nel V livello del CCNL Commercio - Terziario;
b) di aver svolto, per l'intero periodo, mansioni di addetto alle vendite delle vetture, riconducibili al superiore III livello del CCNL di categoria;
c) di aver osservato, per l'intera durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
d) che il rapporto cessava in data 10.01.2018 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa;
e) di aver percepito la retribuzione nella misura analiticamente indicata in ricorso e di non aver percepito alcunché a titolo di ore di lavoro supplementare e straordinario prestate, 13^, 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso;
f) di avere percepito, in ogni caso, una paga sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost..
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello III del CCNL Commercio, ovvero, in subordine, nel livello
IV della medesima contrattazione collettiva;
accertare e dichiarare la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni con conseguente diritto alla indennità sostitutiva del preavviso;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 168654,29 (in caso di riconoscimento del III livello) ovvero, in subordine, (in caso di riconoscimento del IV livello), della minor somma di euro 146885,37, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate.
Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva la società convenuta che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Espletata l'attività istruttoria, disposta ed espletata CTU contabile, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso - ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tanto premesso, ed applicando i summenzionati principi alla fattispecie di causa, rileva il Tribunale come, valutate le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata unitamente alla documentazione in atti, parte ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non è riuscita a fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente per il periodo antecedente la formale assunzione.
Ed, infatti, quanto al periodo di svolgimento del rapporto, deve evidenziarsi che, a seguito dell'attività istruttoria svolta, non ha trovato sufficiente ed adeguato riscontro la tesi di parte attrice relativamente alla circostanza dell'inizio del rapporto in data antecedente a quella della formale assunzione avvenuta il 02.04.2012 (cfr. contratto di lavoro, buste paga in atti). Sul punto nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire con precisione la data di inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, dovendosi ritenere le dichiarazioni rese al riguardo assolutamente generiche e non circostanziate. Il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare Testimone_1 alle dipendenze della società convenuta “nel 2011” e che il ricorrente già fosse presente in azienda a quella data. Il teste ha affermato, per quel che qui rileva: “io ho lavorato alle Testimone_2 dipendenze della per tre/quattro anni, dal 2010 al 2014 se non erro. Quando io ho iniziato a CP_1 lavorare il ricorrente non lavorava ancora, venne, se non ricordo male, all'incirca un anno dopo”.
Infine, il teste ha dichiarato sul punto: “…Lavoro alle dipendenze della dal Testimone_3 CP_1
2007, vi lavoro tutt'oggi con mansioni di accettatore vetture …. Il ricorrente ha iniziato a lavorare all'incirca cinque anni dopo di me”.
Orbene, rileva il giudicante che nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni precise e ben circostanziate temporalmente in ordine alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, risultando sul punto le testimonianze del tutto generiche e non in grado di arrecare sufficiente supporto alla tesi attorea.
Pertanto, in assenza di riferimenti temporali precisi e ben delimitati non può ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo antecedente alla data di formale assunzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto affermarsi la sussistenza tra il ricorrente e la società di un rapporto di lavoro di natura subordinata esclusivamente per il periodo dal
02.04.2012 al 10.01.2018.
Il rapporto di lavoro, in relazione al suddetto periodo, risulta provato dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio oltre a non essere contestato dalla convenuta.
Ebbene, con riferimento esclusivamente a tale periodo, per il quale deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dal ricorrente.
Deve rilevarsi che le circostanze controverse tra le parti attengono alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla relativa articolazione temporale nonché alle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, ritenute sussumibili nel superiore livello di inquadramento rivendicato.
Verifichiamo a questo punto le deposizioni testimoniali.
Il teste , escusso all'udienza del 30 marzo 2021, ha dichiarato: “Conosco il Testimone_1 ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme presso la , concessionaria auto sita Controparte_2
a San Leucio. Io ho lavorato dal 2011 al 2015 con mansioni, all'inizio, di operaio generico, ed, in seguito, di magazziniere. Il ricorrente quando io ho iniziato a lavorare già c'era e vi è rimasto per tutto il periodo del mio rapporto di lavoro. Il ricorrente era al reparto vendita, si occupava delle vendite delle autovetture ivi comprese le operazioni di consulenza, faceva visionare la macchina al cliente interessato all'acquisto dando tutti i dettagli della autovettura. Io lavoravo dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì' al venerdì; quando occorreva lavoravo anche il sabato mattina con orario dalle 8.30 alle 13.00. Mi è capitato di lavorare il sabato al massimo cinque/sei volte nel corso di tutto il rapporto di lavoro. Il ricorrente arrivava alle 9 del mattino e andava via alle 13.00; il pomeriggio arrivava alle 15.30 e andava via alle 19.30; il ricorrente lavorava al lunedì al venerdì; spesso lavorava anche il sabato in base alle esigenze della società e delle vendite;
non ricordo di preciso ma penso di aver lavorato qualche volta con il ricorrente il sabato, anzi ricordo un episodio particolare in cui un cliente poteva ritirare la macchina solo il sabato e visto che c'erano delle cose da completare per consegnare l'autovettura sono andato anche io e
c'era anche il ricorrente quale venditore;
non so dire di preciso la data di questo episodio.
Conosco l'orario in cui terminava di lavorare perché tra di noi conoscevamo l'orario di chiusura del reparto vendita, quando io andavo via lui era lì. Io lavoravo nella zona magazzino ricambi, manutenzione e accettazione mentre il ricorrente lavorava nella zona vendita;
ci separava un viale.
E' capitato che io durante l'orario di lavoro mi recassi presso la zona vendita per interagire con il venditore. Ci potevano essere giorni in cui io ed il ricorrente non ci vedevamo e giorni in cui ci vedevamo due o tre giorni. La stima delle vetture usate veniva fatta dal proprietario dell'autovettura unitamente al responsabile della società, sig. ; ciò accadeva Controparte_3 quando la società decideva di acquistare un'auto usata;
la stessa cosa succedeva quando si rivendeva un'auto usata, la stima veniva fatta sempre dal proprietario e dal , mai dagli
CP_1 operai. Non so chi si occupasse delle operazioni di immatricolazione nonché di quelle relative ai passaggi di proprietà per le vendite di vetture usate. Era il Sig. che dava Controparte_3 indicazioni al ricorrente sul lavoro da svolgere. Ho visto personalmente il rivolgersi al
CP_1 ricorrente;
anche a me il Sig. dava indicazioni sul lavoro da svolgere. Il ricorrente
CP_1 aveva una sua postazione con scrivania e computer all'interno del reparto vendita. Nel periodo in cui ho lavorato presso la nel reparto vendite, oltre al ricorrente c'era un altro venditore, il
CP_1
Sig. ; se non ricordo male, il sig. è andato via poco prima di me. Io ho Testimone_2 Tes_2 fruito di ferie nella misura di due settimane l'anno, al massimo tre settimane. Anche il ricorrente ha fruito delle ferie nella mia stessa misura. Le ferie le prendevamo solo nel periodo estivo”.
Il teste , escusso all'udienza del 7 ottobre 2021, ha affermato: “…Conosco il Testimone_2 ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro;
io ho lavorato alle dipendenze della per CP_1 tre/quattro anni, dal 2010 al 2014 se non erro. Quando io ho iniziato a lavorare il ricorrente non lavorava ancora, venne, se non ricordo male, all'incirca un anno dopo;
non ricordo di preciso. Io svolgevo le mansioni di venditore;
mi occupavo della vendita delle auto alla clientela, inserivo le pratiche di finanziamento. Anche il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, anche lui era venditore. In caso di auto usate noi venditori effettuavamo una prima valutazione dell'autovettura tuttavia la decisione sul prezzo finale spettava sempre al titolare ed era lui che lo determinava;
il titolare era il sig. . L'immatricolazione delle vetture ed il passaggio di proprietà Persona_1 lo faceva l'agenzia Ines;
noi portavamo la documentazione in agenzia o ritiravamo le targhe. Io lavoravo la mattina dalle 09.30/10.00 fino alle 13.00 e poi il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30, lavoravo dal lunedì al venerdì; lavoravo qualche volta anche il sabato solo la mattina, terminavo alle ore 13.00. Il ricorrente lavorava nei miei stessi giorni e con il mio stesso orario di lavoro. Io ed il ricorrente avevamo la scrivania di fronte nella stessa stanza. Io ho terminato di lavorare nel
2014, ho scelto io di lasciare la in quanto sono ritornato al mio lavoro di origine. Non ho liti CP_1 pendenti con la società, sono tutt'ora in buoni rapporti. Sul luogo di lavoro c'era sempre il titolare, noi avevamo la nostra autonomia il titolare era comunque sempre presente ed era il nostro referente in quanto noi dovevamo comunque mantenere la linea aziendale. Quando arrivavano auto usate noi non fissavamo in alcun modo il prezzo, non davamo mai cifre, il prezzo lo faceva sempre il dr. . Io godevo di ferie ad agosto nel periodo di chiusura aziendale, erano due o tre CP_1 settimane non ricordo di preciso;
anche il ricorrente andava in ferie nello stesso periodo …”.
Infine, il teste ha affermato: “…Lavoro alle dipendenze della dal 2007, vi Testimone_3 CP_1 lavoro tutt'oggi con mansioni di accettatore vetture. Accetto le vetture che entrano per i tagliandi o che presentano vari problemi o anomalie;
lavoro in officina. Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato anche lui alla il ricorrente era venditore di auto, lui lavorava nel locale vendita CP_1 che era separato dal locale officina dove lavoravo io;
il locale vendita dal locale officina si vede da lontano tramite una vetrata;
distano circa 7/8 metri;
l'ingresso pere entrare in azienda era uno solo;
gli ingressi dei locali vendita ed officina erano poi separati. In caso di auto usate arrivava
l'auto con un prezzo iniziale che era richiesto dal proprietario, l'auto veniva subito portata a noi in officina che valutavamo lo stato d'uso, elaboravamo una scheda e poi si andava dal dr. CP_1 per la decisione sul prezzo finale;
era il sig. che prendeva la decisione sul Controparte_3 prezzo;
i venditori non si occupavano di tale compito. Io lavoro dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì; io non lavoro di sabato. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Conosco tale circostanza in quanto vi era il cartello degli orari fuori al locale della vendita così come noi lo avevamo fuori al locale officina;
io non vedevo il ricorrente tutti i giorni. Il ricorrente ha iniziato a lavorare all'incirca cinque anni dopo di me;
io sono entrato per primo e poi man mano sono arrivati gli altri;
l'altro venditore, il sig. ha iniziato a lavorare un anno prima del ricorrente, se non erro. Non so chi si Tes_2 occupava delle pratiche di finanziamento;
l'immatricolazione delle auto veniva fatta da una agenzia, non so chi si occupava di portare i documenti in agenzia in quanto io lavoravo in officina.
Era il titolare, il sig. che decideva su eventuali sconti da concedere alla clientela. Ho CP_1 sempre usufruito di ferie nel mese di agosto in coincidenza con la chiusura aziendale che era di tre settimane circa. Penso che anche il ricorrente usufruisse di tali giorni di ferie in quanto l'azienda era chiusa. Nulla posso riferire in ordine ad un episodio che avrebbe coinvolto un avvocato, sig.
in quanto non ha riguardato l'assistenza”. Controparte_4
Orbene, prima dell'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, rileva in limine il giudicante come alcun rilievo può essere attribuito alla nota pervenuta all'Ufficio ed acquisita agli atti in data
25 agosto 2022, per quanto ivi indicato riconducibile al teste , in cui testualmente Testimone_2 si legge: “Il sottoscritto …… premesso che in data 7 ottobre 2021 sono stato Testimone_2 chiamato alla prova testimoniale nella causa c/o presso il Tribunale di CP_1 Testimone_4
Santa Maria Capua Vetere Giudice dott.ssa A. Schiavone considerato che la mia deposizione testimoniale è stata viziata da condizioni estranee alla mia volontà frutto di minacce fisiche e psicologiche alla mia persona chiede di essere riascoltato” (cfr. doc. in atti).
A tale nota seguiva l'istanza depositata dal procuratore di parte resistente in data 11.08.2022, più volte reiterata nel corso del processo, con la quale si richiedeva di riconvocare il teste Tes_2
“per essere escusso onde chiarire questa situazione grave e preoccupante”.
[...]
Vanno al riguardo richiamate le motivazioni espresse da questo giudice a verbale di udienza del
18.04.2023.
In primo luogo del tutto generiche e non circostanziate devono ritenersi le affermazioni contenute nella nota in esame;
in secondo luogo, rileva il giudicante come certamente la presente sede non può ritenersi quella deputata all'esperimento di eventuali accertamenti di quanto - sia pur genericamente - affermato nella predetta comunicazione.
Questo giudice, pertanto, non ha ritenuto di procedere ad una nuova escussione del teste in Tes_2 quanto, da un lato, le dichiarazioni degli altri testi escussi già delineavano un quadro coerente e completo idoneo a fondare il convincimento del giudicante. Inoltre l'aver già reso dichiarazioni innanzi al Tribunale sulla vicenda oggetto di causa – a prescindere da quanto dichiarato poi successivamente in tale nota del tutto generica – rappresenta una circostanza tale da minare la genuinità di qualsivoglia successiva dichiarazione resa dal medesimo soggetto.
Fatta tale indispensabile premessa, venendo al vaglio della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto mansioni ascrivibili alla qualifica superiore – livello III (solo in subordine livello IV) - rispetto a quella di inquadramento - livello V – per l'intera durata del rapporto di lavoro, e di avere diritto, per gli effetti, al relativo trattamento economico.
L'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, attribuisce, com'è noto, al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 28 aprile 2015, n. 8589, sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30 ottobre 2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 6 marzo 2007, n. 5128).
Ebbene, appare opportuno riportare testualmente, nei limiti in cui esse interessano, le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa, sia con riferimento alla qualifica di appartenenza del ricorrente, sia a quella in questa sede rivendicata. La declaratoria di cui al livello III del CCNL ctg. prevede che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico – pratica comunque conseguita”; tra i profili esemplificativi, per quel che qui rileva, viene ricompreso “l'addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato”.
La declaratoria relativa al livello IV del CCNL Commercio – Terziario testualmente recita: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche comunque acquisite …. e cioè ….
“Commesso alla vendita al pubblico” nonché “Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero esercizio …: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”.
Infine, la declaratoria relativa al livello V dispone che: “A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite … e cioè … “Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero esercizio …: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci per i primi 18 mesi di servizio”.
Dalla lettura di siffatte declaratorie emerge che il discrimine tra queste è costituito da un maggior grado di specializzazione e competenza propria dei lavoratori appartenenti ai superiori livelli.
Certamente di ausilio, in presenza di declaratorie formulate in termini necessariamente generici, sono le figure esemplificative alle quali il giudicante può fare riferimento al fine dell'operazione di sussunzione delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi appaiono del tutto concordi e sostanzialmente sovrapponibili in relazione ai compiti disimpegnati dal ricorrente durante il periodo di lavoro alle dipendenze della convenuta. Sul punto i testi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno affermato che il era addetto al reparto vendita, occupandosi di tutte le operazioni finalizzate Pt_1 alla vendita delle autovetture, dal rapporto con i clienti, cui faceva visionare le auto descrivendone i dettagli, alle operazioni di consulenza. Quanto alla definizione del prezzo di vendita nonché alle operazioni di stima e valutazione del prezzo delle vetture usate tali compiti erano, viceversa, prerogativa del sig. responsabile aziendale. Tale circostanza è stata Controparte_3 confermata da tutti i testi escussi (cfr. verbali in atti). Orbene le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, per come emergenti dalla documentazione in atti nonché dalla espletata attività istruttoria, possono certamente essere ricondotte al superiore livello IV della contrattazione collettiva di categoria, cui appartengono i lavoratori rientranti sia nel profilo dell'addetto alla vendita al pubblico che dell'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita.
D'altra parte la predetta qualifica (“addetto alle vendite”) - rientrante appunto tra i profili elencati nella declaratoria del IV livello - è espressamente indicata sia nel contratto di lavoro stipulato tra le parti che nelle buste paga in atti.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto inadeguato e non corrispondente ai compiti in concreto disimpegnati dal lavoratore il livello di inquadramento (V) dallo stesso ricevuto al momento dell'assunzione presso la resistente.
Non può viceversa essere riconosciuto il livello III, richiesto in via principale in ricorso, atteso che non è emersa la prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, dei dedotti compiti di stima delle autovetture usate, rientrando tutte le altre mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore, per le motivazioni già su indicate, nell'intermedio IV livello, pure richiesto nell'atto introduttivo.
Quanto all'articolazione temporale della prestazione lavorativa, deve evidenziarsi che, dalla documentazione in atti, emerge che con scrittura privata del 02.04.2012 le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale per n. 20 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro in atti prod.ne parte convenuta).
Orbene, in presenza di un contratto di lavoro part-time, validamente stipulato tra le parti, avente la forma scritta e i requisiti contenutistici richiesti dalla legge (cfr. art. 2 D.lgs n. 61 del 2000) deve ritenersi sia onere del lavoratore, che alleghi l'espletamento di una prestazione lavorativa per un numero di ore settimanali di fatto superiore rispetto a quello indicato nel contratto, fornire la relativa prova.
Valutati gli esiti della espletata prova testimoniale, ritiene il giudicante come il ricorrente abbia assolto il predetto onere della prova, risultando, tuttavia, confermato solo in parte e nei termini di seguito esposti il dedotto maggior orario osservato.
Dalle dichiarazioni dei testi e – complessivamente Testimone_1 Testimone_3 considerate – è emerso lo svolgimento di una attività lavorativa prestata dal ricorrente, per il periodo dal 02.04.2012 al 31.12.2015, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. In particolare, soccorrono alla tesi attorea, sul punto, le dichiarazioni del teste (peraltro sostanzialmente univoche e concordi con Tes_1 quelle rese dal teste di parte resistente che ha confermato, per i giorni su indicati, l'orario Tes_3 di lavoro dedotto in ricorso. Le dichiarazioni rese da tale teste, della cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare - in quanto scevre da contraddizioni nonché provenienti da soggetto del tutto disinteressato agli esiti della lite ed a diretta conoscenza dei fatti narrati, per il periodo su indicato, in quanto collega di lavoro del ricorrente, - appaiono precise e circostanziate nonché sostanzialmente sovrapponibili a quelle rese dagli altri testi escussi. Quanto al successivo periodo, dal 01.01.2016 al 10.01.2018, deve, viceversa, ritenersi provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di una prestazione svolta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, orario quest'ultimo confermato dal teste di parte resistente che, presente sul luogo di lavoro per il periodo in questione, ha confermato, con Tes_3 dichiarazioni lineari e circostanziate, l'osservanza, da parte del , di un orario di lavoro Pt_1 superiore a quello contrattualmente pattuito.
I testi hanno poi riferito di una prestazione lavorativa resa anche di sabato, ma occasionalmente, e comunque, sul punto le dichiarazioni sono risultate del tutto generiche e prive di precisi riferimenti temporali.
Orbene, una volta ritenuta la sussistenza del rapporto subordinato dal 02.04.2012 al 10.01.2018, un orario di lavoro pari a quello su indicato, lo svolgimento di compiti riconducibili al IV livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio - Terziario, competeva al datore, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche (art. 2697, comma 2, c.p.c.), fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso aver percepito (quelle risultanti dai prospetti paga) nonché quelle versate dalla società nel corso del processo (cfr. doc. in atti), nessuna ulteriore prova di pagamento è stata offerta dalla parte convenuta.
Tanto premesso, osserva il giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano direttamente applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL
Commercio - Terziario) espressamente richiamato nella lettera di assunzione e nelle buste paga.
Procedendo quindi ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante al ricorrente per il periodo dal 02.04.2012 al 10.01.2018, avuto riguardo all'inquadramento espressamente richiesto in ricorso e riconosciuto in questa sede (IV livello), andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate al contratto di categoria.
Va pertanto riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati;
va altresì affermato il suo diritto alle differenze dovute per
13^ e 14^ mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al lavoro supplementare risultando provata sia nell'an che nel quantum la protrazione dell'orario lavorativo oltre quello contrattualmente previsto, nella modalità ed in misura pari a quella su analiticamente indicata.
Deve, poi, essere riconosciuta in favore del lavoratore istante la indennità sostitutiva del preavviso.
Al riguardo, il ricorrente ha allegato di essere stato indotto a rassegnare le dimissioni a causa dell'inadempimento datoriale relativo al mancato reiterato pagamento di una retribuzione adeguata all'effettivo orario di lavoro svolto nonché ai compiti dal medesimo lavoratore in concreto disimpegnati per l'intera durata del rapporto intercorso con la convenuta.
Osserva il Tribunale che devono senz'altro qualificarsi come sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore in quanto la mancata corresponsione della retribuzione che configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. (Tribunale
Milano, sez. lav., 04/11/2014).
La giusta causa di dimissioni quindi si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Il contratto di lavoro si risolve cioè - salve la limitazione e la specifica previsione delle ipotesi rescissorie - secondo i principi generali della risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, per colpa della parte gravemente inadempiente nei confronti dell'altra.
Ed è grave l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di corrispondere la retribuzione, che della prestazione personale del lavoratore rappresenta l'immediato ed essenziale corrispettivo, oltre che la fonte di sostentamento del dipendente.
Orbene, ritiene il giudicante, che debba qualificarsi in termini di grave inadempimento anche la mancata corresponsione di una adeguata retribuzione, a fronte di una prestazione svolta con modalità non conformi a quelle contrattualmente pattuite e che implichi per il lavoratore il dispendio di energie di gran lunga superiori a quelle necessarie per l'espletamento della prestazione nei termini originariamente concordati tra le parti;
tanto più laddove tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa – difforme da quella individuata nel contratto di lavoro – per quel che concerne le ore di lavoro svolte nonché le mansioni in concreto espletate, si reiteri - come accaduto nel caso di specie - per un lungo arco temporale, pari all'intera durata del rapporto di lavoro.
Orbene, ritenuta provata la circostanza relativa alla mancata corresponsione, da parte della società convenuta, di una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato, tale evenienza rappresenta, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie, per le ragioni sopra illustrate, un fatto incompatibile con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, legittimante, dunque, le dimissioni per giusta causa del dipendente.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle ferie non godute in assenza di una prova certa dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute va premesso in linea generale che in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti in ordine alla natura di detta indennità. Difatti, secondo una prima posizione della S.C., all'indennità in parola deve riconoscersi natura risarcitoria, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno (cfr, tra le altre, Cass. n. 12580/2003).
Secondo altro orientamento, l'indennità ha carattere retributivo, perché in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (cfr., tra le altre, Cass. n. 6607/2004).
Non manca, infine, una posizione intermedia che riconosce all'indennità, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto essa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 19303/2004).
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura retributiva alla indennità de qua.
Ed invero, a fronte delle molteplici voci di danno potenzialmente connesse al mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva - commisurata com'è noto alla retribuzione giornaliera del lavoratore - mira propriamente a compensare, nell'ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Come è stato esattamente sottolineato in giurisprudenza tale prestazione nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell'arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale;
è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell'intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo di riposo annuale (cfr. Cass. 15776/2002; Cass. 13860/2000).
Dalla riconosciuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie consegue che grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie o riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n. 22751/2004).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere della prova su di sé gravante, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria svolta, la prova in ordine alla circostanza concernente l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite: i testi escussi infatti nulla di preciso hanno saputo riferire sul punto con riguardo alla specifica situazione del ricorrente, rendendo al riguardo dichiarazioni generiche e concernenti la propria posizione lavorativa ma non quella del . Pt_1
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre.
Accolta la domanda rispetto alle spettanze retributive ordinarie e per lavoro supplementare, come sopra esposto, per il quantum debeatur è stata disposta ed espletata in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio. I conteggi dell'ausiliario risultano immuni da vizi ed errori e, pertanto, ad essi può farsi utile riferimento per calcolare il residuo credito in favore dell'istante, considerando il calcolo effettuato con riferimento al periodo di lavoro dal 02.04.2012 al 10.01.2018, in questa sede accertato (cfr. Allegato B elaborato peritale in atti).
Va rigettata la doglianza sollevata dal procuratore di parte resistente con riferimento all'applicazione - ritenuta erronea -, da parte del CTU, delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo per il lavoro supplementare.
Ed, infatti, l'elaborato, in particolare, i conteggi svolti dall'ausiliario ed esplicitati nell'allegato B, appaiono conformi al quesito formulato dal giudicante nonché corretti avuto riguardo alle disposizioni legislative e contrattuali.
Come è noto, in presenza di un contratto parti time stipulato tra le parti (come nel caso in esame), deve qualificarsi in termini di lavoro supplementare quello svolto dal lavoratore oltre l'orario contrattualmente pattuito ma entro l'ordinario orario di lavoro pari alle 40 ore. Correttamente, dunque, il CTU ha applicato le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto de qua.
Deve, pertanto, essere riconosciuta in favore del ricorrente la somma di euro 65.683,49 a titolo di differenze retributive, nonché di euro 4.881,54 a titolo di TFR e di euro 1.222,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In ordine al TFR rileva il Tribunale che correttamente l'ausiliario ha considerato ai fini del relativo computo la somma già a tale titolo versata dalla società in ottemperanza all'ordinanza ex art. 423
c.p.c. resa in corso di giudizio (ordinanza del 01.10.2019). L'importo indicato nell'elaborato peritale è dunque quello ancora dovuto dalla società in favore del ricorrente in ragione degli accertamenti in questa sede svolti.
In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 71787,33 di cui euro 4.881,54 a titolo di TFR.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta del lavoratore. Le deduzioni - peraltro assolutamente generiche - sul punto non hanno trovato alcun conforto nella attività istruttoria, né nella documentazione prodotta, sicché esse sono rimaste confinate su un piano meramente assertivo.
La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ne determina il rigetto.
Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del ridimensionamento delle pretese economiche;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte convenuta e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 71787,33 per le causali in motivazione indicate, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna la parte convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 3700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
e) compensa le spese di lite per la residua metà;
f) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4735/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Troianiello presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta alla via Gennaro Tescione n. 209
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Michele Marra presso il cui studio elett. dom. in
Caserta alla via Guido Dorso n. 16
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2018 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.11.2010 al 10.01.2018 sebbene formalmente inquadrato in data 02.04.2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, ed inquadramento nel V livello del CCNL Commercio - Terziario;
b) di aver svolto, per l'intero periodo, mansioni di addetto alle vendite delle vetture, riconducibili al superiore III livello del CCNL di categoria;
c) di aver osservato, per l'intera durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
d) che il rapporto cessava in data 10.01.2018 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa;
e) di aver percepito la retribuzione nella misura analiticamente indicata in ricorso e di non aver percepito alcunché a titolo di ore di lavoro supplementare e straordinario prestate, 13^, 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso;
f) di avere percepito, in ogni caso, una paga sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost..
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello III del CCNL Commercio, ovvero, in subordine, nel livello
IV della medesima contrattazione collettiva;
accertare e dichiarare la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni con conseguente diritto alla indennità sostitutiva del preavviso;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 168654,29 (in caso di riconoscimento del III livello) ovvero, in subordine, (in caso di riconoscimento del IV livello), della minor somma di euro 146885,37, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate.
Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva la società convenuta che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Espletata l'attività istruttoria, disposta ed espletata CTU contabile, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso - ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tanto premesso, ed applicando i summenzionati principi alla fattispecie di causa, rileva il Tribunale come, valutate le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata unitamente alla documentazione in atti, parte ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non è riuscita a fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente per il periodo antecedente la formale assunzione.
Ed, infatti, quanto al periodo di svolgimento del rapporto, deve evidenziarsi che, a seguito dell'attività istruttoria svolta, non ha trovato sufficiente ed adeguato riscontro la tesi di parte attrice relativamente alla circostanza dell'inizio del rapporto in data antecedente a quella della formale assunzione avvenuta il 02.04.2012 (cfr. contratto di lavoro, buste paga in atti). Sul punto nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire con precisione la data di inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, dovendosi ritenere le dichiarazioni rese al riguardo assolutamente generiche e non circostanziate. Il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare Testimone_1 alle dipendenze della società convenuta “nel 2011” e che il ricorrente già fosse presente in azienda a quella data. Il teste ha affermato, per quel che qui rileva: “io ho lavorato alle Testimone_2 dipendenze della per tre/quattro anni, dal 2010 al 2014 se non erro. Quando io ho iniziato a CP_1 lavorare il ricorrente non lavorava ancora, venne, se non ricordo male, all'incirca un anno dopo”.
Infine, il teste ha dichiarato sul punto: “…Lavoro alle dipendenze della dal Testimone_3 CP_1
2007, vi lavoro tutt'oggi con mansioni di accettatore vetture …. Il ricorrente ha iniziato a lavorare all'incirca cinque anni dopo di me”.
Orbene, rileva il giudicante che nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni precise e ben circostanziate temporalmente in ordine alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, risultando sul punto le testimonianze del tutto generiche e non in grado di arrecare sufficiente supporto alla tesi attorea.
Pertanto, in assenza di riferimenti temporali precisi e ben delimitati non può ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo antecedente alla data di formale assunzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto affermarsi la sussistenza tra il ricorrente e la società di un rapporto di lavoro di natura subordinata esclusivamente per il periodo dal
02.04.2012 al 10.01.2018.
Il rapporto di lavoro, in relazione al suddetto periodo, risulta provato dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio oltre a non essere contestato dalla convenuta.
Ebbene, con riferimento esclusivamente a tale periodo, per il quale deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dal ricorrente.
Deve rilevarsi che le circostanze controverse tra le parti attengono alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla relativa articolazione temporale nonché alle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, ritenute sussumibili nel superiore livello di inquadramento rivendicato.
Verifichiamo a questo punto le deposizioni testimoniali.
Il teste , escusso all'udienza del 30 marzo 2021, ha dichiarato: “Conosco il Testimone_1 ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme presso la , concessionaria auto sita Controparte_2
a San Leucio. Io ho lavorato dal 2011 al 2015 con mansioni, all'inizio, di operaio generico, ed, in seguito, di magazziniere. Il ricorrente quando io ho iniziato a lavorare già c'era e vi è rimasto per tutto il periodo del mio rapporto di lavoro. Il ricorrente era al reparto vendita, si occupava delle vendite delle autovetture ivi comprese le operazioni di consulenza, faceva visionare la macchina al cliente interessato all'acquisto dando tutti i dettagli della autovettura. Io lavoravo dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì' al venerdì; quando occorreva lavoravo anche il sabato mattina con orario dalle 8.30 alle 13.00. Mi è capitato di lavorare il sabato al massimo cinque/sei volte nel corso di tutto il rapporto di lavoro. Il ricorrente arrivava alle 9 del mattino e andava via alle 13.00; il pomeriggio arrivava alle 15.30 e andava via alle 19.30; il ricorrente lavorava al lunedì al venerdì; spesso lavorava anche il sabato in base alle esigenze della società e delle vendite;
non ricordo di preciso ma penso di aver lavorato qualche volta con il ricorrente il sabato, anzi ricordo un episodio particolare in cui un cliente poteva ritirare la macchina solo il sabato e visto che c'erano delle cose da completare per consegnare l'autovettura sono andato anche io e
c'era anche il ricorrente quale venditore;
non so dire di preciso la data di questo episodio.
Conosco l'orario in cui terminava di lavorare perché tra di noi conoscevamo l'orario di chiusura del reparto vendita, quando io andavo via lui era lì. Io lavoravo nella zona magazzino ricambi, manutenzione e accettazione mentre il ricorrente lavorava nella zona vendita;
ci separava un viale.
E' capitato che io durante l'orario di lavoro mi recassi presso la zona vendita per interagire con il venditore. Ci potevano essere giorni in cui io ed il ricorrente non ci vedevamo e giorni in cui ci vedevamo due o tre giorni. La stima delle vetture usate veniva fatta dal proprietario dell'autovettura unitamente al responsabile della società, sig. ; ciò accadeva Controparte_3 quando la società decideva di acquistare un'auto usata;
la stessa cosa succedeva quando si rivendeva un'auto usata, la stima veniva fatta sempre dal proprietario e dal , mai dagli
CP_1 operai. Non so chi si occupasse delle operazioni di immatricolazione nonché di quelle relative ai passaggi di proprietà per le vendite di vetture usate. Era il Sig. che dava Controparte_3 indicazioni al ricorrente sul lavoro da svolgere. Ho visto personalmente il rivolgersi al
CP_1 ricorrente;
anche a me il Sig. dava indicazioni sul lavoro da svolgere. Il ricorrente
CP_1 aveva una sua postazione con scrivania e computer all'interno del reparto vendita. Nel periodo in cui ho lavorato presso la nel reparto vendite, oltre al ricorrente c'era un altro venditore, il
CP_1
Sig. ; se non ricordo male, il sig. è andato via poco prima di me. Io ho Testimone_2 Tes_2 fruito di ferie nella misura di due settimane l'anno, al massimo tre settimane. Anche il ricorrente ha fruito delle ferie nella mia stessa misura. Le ferie le prendevamo solo nel periodo estivo”.
Il teste , escusso all'udienza del 7 ottobre 2021, ha affermato: “…Conosco il Testimone_2 ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro;
io ho lavorato alle dipendenze della per CP_1 tre/quattro anni, dal 2010 al 2014 se non erro. Quando io ho iniziato a lavorare il ricorrente non lavorava ancora, venne, se non ricordo male, all'incirca un anno dopo;
non ricordo di preciso. Io svolgevo le mansioni di venditore;
mi occupavo della vendita delle auto alla clientela, inserivo le pratiche di finanziamento. Anche il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, anche lui era venditore. In caso di auto usate noi venditori effettuavamo una prima valutazione dell'autovettura tuttavia la decisione sul prezzo finale spettava sempre al titolare ed era lui che lo determinava;
il titolare era il sig. . L'immatricolazione delle vetture ed il passaggio di proprietà Persona_1 lo faceva l'agenzia Ines;
noi portavamo la documentazione in agenzia o ritiravamo le targhe. Io lavoravo la mattina dalle 09.30/10.00 fino alle 13.00 e poi il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30, lavoravo dal lunedì al venerdì; lavoravo qualche volta anche il sabato solo la mattina, terminavo alle ore 13.00. Il ricorrente lavorava nei miei stessi giorni e con il mio stesso orario di lavoro. Io ed il ricorrente avevamo la scrivania di fronte nella stessa stanza. Io ho terminato di lavorare nel
2014, ho scelto io di lasciare la in quanto sono ritornato al mio lavoro di origine. Non ho liti CP_1 pendenti con la società, sono tutt'ora in buoni rapporti. Sul luogo di lavoro c'era sempre il titolare, noi avevamo la nostra autonomia il titolare era comunque sempre presente ed era il nostro referente in quanto noi dovevamo comunque mantenere la linea aziendale. Quando arrivavano auto usate noi non fissavamo in alcun modo il prezzo, non davamo mai cifre, il prezzo lo faceva sempre il dr. . Io godevo di ferie ad agosto nel periodo di chiusura aziendale, erano due o tre CP_1 settimane non ricordo di preciso;
anche il ricorrente andava in ferie nello stesso periodo …”.
Infine, il teste ha affermato: “…Lavoro alle dipendenze della dal 2007, vi Testimone_3 CP_1 lavoro tutt'oggi con mansioni di accettatore vetture. Accetto le vetture che entrano per i tagliandi o che presentano vari problemi o anomalie;
lavoro in officina. Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato anche lui alla il ricorrente era venditore di auto, lui lavorava nel locale vendita CP_1 che era separato dal locale officina dove lavoravo io;
il locale vendita dal locale officina si vede da lontano tramite una vetrata;
distano circa 7/8 metri;
l'ingresso pere entrare in azienda era uno solo;
gli ingressi dei locali vendita ed officina erano poi separati. In caso di auto usate arrivava
l'auto con un prezzo iniziale che era richiesto dal proprietario, l'auto veniva subito portata a noi in officina che valutavamo lo stato d'uso, elaboravamo una scheda e poi si andava dal dr. CP_1 per la decisione sul prezzo finale;
era il sig. che prendeva la decisione sul Controparte_3 prezzo;
i venditori non si occupavano di tale compito. Io lavoro dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì; io non lavoro di sabato. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Conosco tale circostanza in quanto vi era il cartello degli orari fuori al locale della vendita così come noi lo avevamo fuori al locale officina;
io non vedevo il ricorrente tutti i giorni. Il ricorrente ha iniziato a lavorare all'incirca cinque anni dopo di me;
io sono entrato per primo e poi man mano sono arrivati gli altri;
l'altro venditore, il sig. ha iniziato a lavorare un anno prima del ricorrente, se non erro. Non so chi si Tes_2 occupava delle pratiche di finanziamento;
l'immatricolazione delle auto veniva fatta da una agenzia, non so chi si occupava di portare i documenti in agenzia in quanto io lavoravo in officina.
Era il titolare, il sig. che decideva su eventuali sconti da concedere alla clientela. Ho CP_1 sempre usufruito di ferie nel mese di agosto in coincidenza con la chiusura aziendale che era di tre settimane circa. Penso che anche il ricorrente usufruisse di tali giorni di ferie in quanto l'azienda era chiusa. Nulla posso riferire in ordine ad un episodio che avrebbe coinvolto un avvocato, sig.
in quanto non ha riguardato l'assistenza”. Controparte_4
Orbene, prima dell'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, rileva in limine il giudicante come alcun rilievo può essere attribuito alla nota pervenuta all'Ufficio ed acquisita agli atti in data
25 agosto 2022, per quanto ivi indicato riconducibile al teste , in cui testualmente Testimone_2 si legge: “Il sottoscritto …… premesso che in data 7 ottobre 2021 sono stato Testimone_2 chiamato alla prova testimoniale nella causa c/o presso il Tribunale di CP_1 Testimone_4
Santa Maria Capua Vetere Giudice dott.ssa A. Schiavone considerato che la mia deposizione testimoniale è stata viziata da condizioni estranee alla mia volontà frutto di minacce fisiche e psicologiche alla mia persona chiede di essere riascoltato” (cfr. doc. in atti).
A tale nota seguiva l'istanza depositata dal procuratore di parte resistente in data 11.08.2022, più volte reiterata nel corso del processo, con la quale si richiedeva di riconvocare il teste Tes_2
“per essere escusso onde chiarire questa situazione grave e preoccupante”.
[...]
Vanno al riguardo richiamate le motivazioni espresse da questo giudice a verbale di udienza del
18.04.2023.
In primo luogo del tutto generiche e non circostanziate devono ritenersi le affermazioni contenute nella nota in esame;
in secondo luogo, rileva il giudicante come certamente la presente sede non può ritenersi quella deputata all'esperimento di eventuali accertamenti di quanto - sia pur genericamente - affermato nella predetta comunicazione.
Questo giudice, pertanto, non ha ritenuto di procedere ad una nuova escussione del teste in Tes_2 quanto, da un lato, le dichiarazioni degli altri testi escussi già delineavano un quadro coerente e completo idoneo a fondare il convincimento del giudicante. Inoltre l'aver già reso dichiarazioni innanzi al Tribunale sulla vicenda oggetto di causa – a prescindere da quanto dichiarato poi successivamente in tale nota del tutto generica – rappresenta una circostanza tale da minare la genuinità di qualsivoglia successiva dichiarazione resa dal medesimo soggetto.
Fatta tale indispensabile premessa, venendo al vaglio della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto mansioni ascrivibili alla qualifica superiore – livello III (solo in subordine livello IV) - rispetto a quella di inquadramento - livello V – per l'intera durata del rapporto di lavoro, e di avere diritto, per gli effetti, al relativo trattamento economico.
L'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, attribuisce, com'è noto, al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 28 aprile 2015, n. 8589, sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30 ottobre 2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 6 marzo 2007, n. 5128).
Ebbene, appare opportuno riportare testualmente, nei limiti in cui esse interessano, le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa, sia con riferimento alla qualifica di appartenenza del ricorrente, sia a quella in questa sede rivendicata. La declaratoria di cui al livello III del CCNL ctg. prevede che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico – pratica comunque conseguita”; tra i profili esemplificativi, per quel che qui rileva, viene ricompreso “l'addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato”.
La declaratoria relativa al livello IV del CCNL Commercio – Terziario testualmente recita: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico – pratiche comunque acquisite …. e cioè ….
“Commesso alla vendita al pubblico” nonché “Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero esercizio …: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”.
Infine, la declaratoria relativa al livello V dispone che: “A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite … e cioè … “Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero esercizio …: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci per i primi 18 mesi di servizio”.
Dalla lettura di siffatte declaratorie emerge che il discrimine tra queste è costituito da un maggior grado di specializzazione e competenza propria dei lavoratori appartenenti ai superiori livelli.
Certamente di ausilio, in presenza di declaratorie formulate in termini necessariamente generici, sono le figure esemplificative alle quali il giudicante può fare riferimento al fine dell'operazione di sussunzione delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi appaiono del tutto concordi e sostanzialmente sovrapponibili in relazione ai compiti disimpegnati dal ricorrente durante il periodo di lavoro alle dipendenze della convenuta. Sul punto i testi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno affermato che il era addetto al reparto vendita, occupandosi di tutte le operazioni finalizzate Pt_1 alla vendita delle autovetture, dal rapporto con i clienti, cui faceva visionare le auto descrivendone i dettagli, alle operazioni di consulenza. Quanto alla definizione del prezzo di vendita nonché alle operazioni di stima e valutazione del prezzo delle vetture usate tali compiti erano, viceversa, prerogativa del sig. responsabile aziendale. Tale circostanza è stata Controparte_3 confermata da tutti i testi escussi (cfr. verbali in atti). Orbene le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, per come emergenti dalla documentazione in atti nonché dalla espletata attività istruttoria, possono certamente essere ricondotte al superiore livello IV della contrattazione collettiva di categoria, cui appartengono i lavoratori rientranti sia nel profilo dell'addetto alla vendita al pubblico che dell'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita.
D'altra parte la predetta qualifica (“addetto alle vendite”) - rientrante appunto tra i profili elencati nella declaratoria del IV livello - è espressamente indicata sia nel contratto di lavoro stipulato tra le parti che nelle buste paga in atti.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto inadeguato e non corrispondente ai compiti in concreto disimpegnati dal lavoratore il livello di inquadramento (V) dallo stesso ricevuto al momento dell'assunzione presso la resistente.
Non può viceversa essere riconosciuto il livello III, richiesto in via principale in ricorso, atteso che non è emersa la prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, dei dedotti compiti di stima delle autovetture usate, rientrando tutte le altre mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore, per le motivazioni già su indicate, nell'intermedio IV livello, pure richiesto nell'atto introduttivo.
Quanto all'articolazione temporale della prestazione lavorativa, deve evidenziarsi che, dalla documentazione in atti, emerge che con scrittura privata del 02.04.2012 le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale per n. 20 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro in atti prod.ne parte convenuta).
Orbene, in presenza di un contratto di lavoro part-time, validamente stipulato tra le parti, avente la forma scritta e i requisiti contenutistici richiesti dalla legge (cfr. art. 2 D.lgs n. 61 del 2000) deve ritenersi sia onere del lavoratore, che alleghi l'espletamento di una prestazione lavorativa per un numero di ore settimanali di fatto superiore rispetto a quello indicato nel contratto, fornire la relativa prova.
Valutati gli esiti della espletata prova testimoniale, ritiene il giudicante come il ricorrente abbia assolto il predetto onere della prova, risultando, tuttavia, confermato solo in parte e nei termini di seguito esposti il dedotto maggior orario osservato.
Dalle dichiarazioni dei testi e – complessivamente Testimone_1 Testimone_3 considerate – è emerso lo svolgimento di una attività lavorativa prestata dal ricorrente, per il periodo dal 02.04.2012 al 31.12.2015, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. In particolare, soccorrono alla tesi attorea, sul punto, le dichiarazioni del teste (peraltro sostanzialmente univoche e concordi con Tes_1 quelle rese dal teste di parte resistente che ha confermato, per i giorni su indicati, l'orario Tes_3 di lavoro dedotto in ricorso. Le dichiarazioni rese da tale teste, della cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare - in quanto scevre da contraddizioni nonché provenienti da soggetto del tutto disinteressato agli esiti della lite ed a diretta conoscenza dei fatti narrati, per il periodo su indicato, in quanto collega di lavoro del ricorrente, - appaiono precise e circostanziate nonché sostanzialmente sovrapponibili a quelle rese dagli altri testi escussi. Quanto al successivo periodo, dal 01.01.2016 al 10.01.2018, deve, viceversa, ritenersi provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di una prestazione svolta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, orario quest'ultimo confermato dal teste di parte resistente che, presente sul luogo di lavoro per il periodo in questione, ha confermato, con Tes_3 dichiarazioni lineari e circostanziate, l'osservanza, da parte del , di un orario di lavoro Pt_1 superiore a quello contrattualmente pattuito.
I testi hanno poi riferito di una prestazione lavorativa resa anche di sabato, ma occasionalmente, e comunque, sul punto le dichiarazioni sono risultate del tutto generiche e prive di precisi riferimenti temporali.
Orbene, una volta ritenuta la sussistenza del rapporto subordinato dal 02.04.2012 al 10.01.2018, un orario di lavoro pari a quello su indicato, lo svolgimento di compiti riconducibili al IV livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio - Terziario, competeva al datore, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche (art. 2697, comma 2, c.p.c.), fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso aver percepito (quelle risultanti dai prospetti paga) nonché quelle versate dalla società nel corso del processo (cfr. doc. in atti), nessuna ulteriore prova di pagamento è stata offerta dalla parte convenuta.
Tanto premesso, osserva il giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano direttamente applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL
Commercio - Terziario) espressamente richiamato nella lettera di assunzione e nelle buste paga.
Procedendo quindi ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante al ricorrente per il periodo dal 02.04.2012 al 10.01.2018, avuto riguardo all'inquadramento espressamente richiesto in ricorso e riconosciuto in questa sede (IV livello), andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate al contratto di categoria.
Va pertanto riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati;
va altresì affermato il suo diritto alle differenze dovute per
13^ e 14^ mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al lavoro supplementare risultando provata sia nell'an che nel quantum la protrazione dell'orario lavorativo oltre quello contrattualmente previsto, nella modalità ed in misura pari a quella su analiticamente indicata.
Deve, poi, essere riconosciuta in favore del lavoratore istante la indennità sostitutiva del preavviso.
Al riguardo, il ricorrente ha allegato di essere stato indotto a rassegnare le dimissioni a causa dell'inadempimento datoriale relativo al mancato reiterato pagamento di una retribuzione adeguata all'effettivo orario di lavoro svolto nonché ai compiti dal medesimo lavoratore in concreto disimpegnati per l'intera durata del rapporto intercorso con la convenuta.
Osserva il Tribunale che devono senz'altro qualificarsi come sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore in quanto la mancata corresponsione della retribuzione che configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. (Tribunale
Milano, sez. lav., 04/11/2014).
La giusta causa di dimissioni quindi si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Il contratto di lavoro si risolve cioè - salve la limitazione e la specifica previsione delle ipotesi rescissorie - secondo i principi generali della risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, per colpa della parte gravemente inadempiente nei confronti dell'altra.
Ed è grave l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di corrispondere la retribuzione, che della prestazione personale del lavoratore rappresenta l'immediato ed essenziale corrispettivo, oltre che la fonte di sostentamento del dipendente.
Orbene, ritiene il giudicante, che debba qualificarsi in termini di grave inadempimento anche la mancata corresponsione di una adeguata retribuzione, a fronte di una prestazione svolta con modalità non conformi a quelle contrattualmente pattuite e che implichi per il lavoratore il dispendio di energie di gran lunga superiori a quelle necessarie per l'espletamento della prestazione nei termini originariamente concordati tra le parti;
tanto più laddove tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa – difforme da quella individuata nel contratto di lavoro – per quel che concerne le ore di lavoro svolte nonché le mansioni in concreto espletate, si reiteri - come accaduto nel caso di specie - per un lungo arco temporale, pari all'intera durata del rapporto di lavoro.
Orbene, ritenuta provata la circostanza relativa alla mancata corresponsione, da parte della società convenuta, di una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato, tale evenienza rappresenta, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie, per le ragioni sopra illustrate, un fatto incompatibile con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, legittimante, dunque, le dimissioni per giusta causa del dipendente.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle ferie non godute in assenza di una prova certa dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute va premesso in linea generale che in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti in ordine alla natura di detta indennità. Difatti, secondo una prima posizione della S.C., all'indennità in parola deve riconoscersi natura risarcitoria, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno (cfr, tra le altre, Cass. n. 12580/2003).
Secondo altro orientamento, l'indennità ha carattere retributivo, perché in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (cfr., tra le altre, Cass. n. 6607/2004).
Non manca, infine, una posizione intermedia che riconosce all'indennità, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto essa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 19303/2004).
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura retributiva alla indennità de qua.
Ed invero, a fronte delle molteplici voci di danno potenzialmente connesse al mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva - commisurata com'è noto alla retribuzione giornaliera del lavoratore - mira propriamente a compensare, nell'ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Come è stato esattamente sottolineato in giurisprudenza tale prestazione nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell'arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale;
è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell'intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo di riposo annuale (cfr. Cass. 15776/2002; Cass. 13860/2000).
Dalla riconosciuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie consegue che grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie o riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n. 22751/2004).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere della prova su di sé gravante, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria svolta, la prova in ordine alla circostanza concernente l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite: i testi escussi infatti nulla di preciso hanno saputo riferire sul punto con riguardo alla specifica situazione del ricorrente, rendendo al riguardo dichiarazioni generiche e concernenti la propria posizione lavorativa ma non quella del . Pt_1
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre.
Accolta la domanda rispetto alle spettanze retributive ordinarie e per lavoro supplementare, come sopra esposto, per il quantum debeatur è stata disposta ed espletata in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio. I conteggi dell'ausiliario risultano immuni da vizi ed errori e, pertanto, ad essi può farsi utile riferimento per calcolare il residuo credito in favore dell'istante, considerando il calcolo effettuato con riferimento al periodo di lavoro dal 02.04.2012 al 10.01.2018, in questa sede accertato (cfr. Allegato B elaborato peritale in atti).
Va rigettata la doglianza sollevata dal procuratore di parte resistente con riferimento all'applicazione - ritenuta erronea -, da parte del CTU, delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo per il lavoro supplementare.
Ed, infatti, l'elaborato, in particolare, i conteggi svolti dall'ausiliario ed esplicitati nell'allegato B, appaiono conformi al quesito formulato dal giudicante nonché corretti avuto riguardo alle disposizioni legislative e contrattuali.
Come è noto, in presenza di un contratto parti time stipulato tra le parti (come nel caso in esame), deve qualificarsi in termini di lavoro supplementare quello svolto dal lavoratore oltre l'orario contrattualmente pattuito ma entro l'ordinario orario di lavoro pari alle 40 ore. Correttamente, dunque, il CTU ha applicato le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto de qua.
Deve, pertanto, essere riconosciuta in favore del ricorrente la somma di euro 65.683,49 a titolo di differenze retributive, nonché di euro 4.881,54 a titolo di TFR e di euro 1.222,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In ordine al TFR rileva il Tribunale che correttamente l'ausiliario ha considerato ai fini del relativo computo la somma già a tale titolo versata dalla società in ottemperanza all'ordinanza ex art. 423
c.p.c. resa in corso di giudizio (ordinanza del 01.10.2019). L'importo indicato nell'elaborato peritale è dunque quello ancora dovuto dalla società in favore del ricorrente in ragione degli accertamenti in questa sede svolti.
In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 71787,33 di cui euro 4.881,54 a titolo di TFR.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta del lavoratore. Le deduzioni - peraltro assolutamente generiche - sul punto non hanno trovato alcun conforto nella attività istruttoria, né nella documentazione prodotta, sicché esse sono rimaste confinate su un piano meramente assertivo.
La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ne determina il rigetto.
Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del ridimensionamento delle pretese economiche;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte convenuta e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 71787,33 per le causali in motivazione indicate, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna la parte convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 3700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
e) compensa le spese di lite per la residua metà;
f) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni