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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7250/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7250/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIELLO ULDERICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AIELLO ULDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AMATO ALESSANDRO già Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P.I. ) con il patrocinio dell'avv. SCIALPI ROBERTA, elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_2 presso il difensore avv. SCIALPI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMELLINI Controparte_4 P.IVA_3
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RAMELLINI GIUSEPPE
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. CAZZATO CP_5 Controparte_6 P.IVA_4
SALVATORE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CAZZATO SALVATORE
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra impugnava la sentenza n. Parte_1
1936/2021, depositata in data 24.09.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da essa istante subìti in seguito alla caduta verificatasi in data
22.09.2017 alle ore 10.30 circa mentre percorreva a piedi Via Liguria nel centro abitato di Taranto.
pagina 1 di 6 A sostegno dei propri assunti, lamentava l'errata valutazione ed interpretazione degli atti di causa da parte del
Giudice di primo grado in quanto era stata offerta piena prova della presenza di una disconnessione (in particolare, di mattonelle rotte in corrispondenza di un 'chiusino' di proprietà di AQP S.p.A.) non visibile e non segnalata.
Ciò premesso, instava per l'accoglimento dell'appello stante la responsabilità dell' Controparte_1 chiedendo la condanna di AQP o “di altra società ritenuta responsabile” al pagamento della somma di euro
4.354,54, oltre rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Ribadiva la richiesta di condanna al pagamento dei compensi legali nella fase stragiudiziale.
L' ritualmente costituito, chiedeva preliminarmente di dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, in caso di mancata conferma della statuizione, chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio, altresì, (già , quale capogruppo Controparte_2 Controparte_3 dell' chiamata in causa nel giudizio di primo grado da AQP S.p.A., per chiedere il rigetto dell'appello CP_7 ribadendo il proprio difetto di legittimazione.
Si costituiva in giudizio anche la società - chiamata in causa nel giudizio di Controparte_4 primo grado a sua volta da - per ribadire la mancanza di responsabilità nella Controparte_3 produzione dell'evento non avendo eseguito lavori su via Liguria in data antecedente alla caduta.
Anche la società chiamata in causa nel giudizio di primo grado da Controparte_8
si costituiva nel presente giudizio ed eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., art. 348 c.p.c. ed art. 345; sempre in via preliminare, ribadiva il proprio difetto di legittimazione non avendo alcun obbligo di custodia delle strade, né di riparazione e/o manutenzione delle stesse.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 02.01.2025 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il
Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione, avendo l'appellante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che siano individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di pagina 2 di 6 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata non trattandosi di impugnazione manifestamente infondata.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. sollevata in modo del tutto generico dalla società Controparte_8
Passando al merito, l'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Giova in diritto osservare che, sia nel caso di responsabilità ex articolo 2043 c.c. sia nel caso di responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c., incombe sull'attore l'onere di fornire la prova rigorosa del nesso causale e del fatto storico. Così si esprime la Giurisprudenza della Suprema Corte sui due profili di responsabilità: “In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 390 del 11/01/2008); parimenti, nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di dimostrare esclusivamente il fatto storico dedotto ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni lamentati, mentre il soggetto che ha le cose in custodia deve fornire la prova del caso fortuito: “La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.”(Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858). Sicché la prova del fatto storico e del nesso causale sono a carico del danneggiato in entrambe le ipotesi, sia che si verta in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., sia che si voglia far valere la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, art. 2051
c.c..
In particolare, quando trova applicazione l'art. 2051 cc – come nel caso di specie -, “la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia
pagina 3 di 6 della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.”(Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858). Il danneggiato è, quindi, tenuto a dimostrare che il danno derivi dalla “cosa” e, più precisamente, che costituisca la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché il pericolo ad esso connaturato.
Invece il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore esterno, dotato di impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
esso può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi prodotta da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (cfr Cass 3703/18) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, connotato da abnormità o da imprevedibilità ed inevitabilità (cfr Cass Sez. U. 20943/22; Cass. n.n.
2480-2481/18).
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato, è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n. 2480-2481/18 e
Cassazione Sez. Unite n. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Ciò premesso, in applicazione dei suddetti principi e valutato il complesso delle risultanze acquisite, il Tribunale ritiene di condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure che ha escluso la responsabilità della società convenuta, oggi appellata, in merito alla causazione dell'evento.
Ed invero, in primo luogo si condivide l'assunto secondo il quale la prova testimoniale espletata non è sufficiente a dimostrare che la sia caduta proprio perché imbattuta nel dislivello reso invisibile dai Pt_1
pagina 4 di 6 volantini pubblicitari sparsi sul manto stradale in quanto la teste , camminando accanto alla Testimone_1
non ha potuto cogliere le modalità di inciampo e, quindi, il fatto che la sia inciampata a causa Pt_1 Pt_1 del tombino.
Inoltre, deve evidenziarsi che l'atto di citazione non fa alcun cenno della presenza di volantini pubblicitari che avrebbero coperto la disconnessione (nell'atto introduttivo di primo grado, infatti, si fa riferimento solo ad una
“insidia non segnalata”) mentre la presenza di carte è stata introdotta quale ulteriore circostanza dalla teste che ha specificato “preciso che il chiusino non si vedeva perché c'erano volantini pubblicitari e carte”; orbene, della presenza di carte non vi è traccia nemmeno nelle foto scattate nell'immediatezza dei fatti dagli Agenti della
Polizia Municipale i quali, intervenuti dopo pochissimo tempo (quando ancora la sig.ra era sui luoghi di Pt_1 causa), hanno redatto la relazione di servizio con allegato fascicolo fotografico da cui si evince la disconnessione per cui è causa e il marciapiede intorno (ripreso anche da lontano) perfettamente pulito, senza la presenza di volantini o altro.
Inoltre, il sinistro, come già rilevato dal primo Giudice, si è verificato in pieno giorno (22.09.2017 alle ore
10:30) e, pertanto, anche a voler ritenere che la disconnessione fosse effettivamente coperta da carte (circostanza che, tuttavia, si esclude), deve evidenziarsi la completa visibilità dell'intero marciapiede, in prima mattina, con conseguente possibilità di evitare di passare proprio sopra i volantini stante l'esistenza di spazio circostante (cfr in un caso analogo Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto - sentenza n. 435/2021 secondo cui
“si ritiene - come ha fatto il primo giudice - che nella situazione di fatto rappresentata, caratterizzata a) dalla completa visibilità dell'intera carreggiata, in prima mattina, b) dalla possibilità di evitare di passare proprio sopra i volantini - sia per l'esistenza di spazio circostante, sia per la presenza del marciapiede che poteva essere utilizzato per poi attraversare la strada in un altro punto, del tutto visibile - e c) dalla presenza di una persona al proprio fianco, che accompagnava e sosteneva la nel percorso, il pedone doveva prestare maggiore Pt_2 prudenza ed attenzione, ed evitare di attraversare la strada passando sopra i volantini, sussistendo valide alternative, sì che la sua condotta si presenta come causa determinante ed esclusiva dell'evento dannoso”.)
Dunque, la presenza di volantini sul manto stradale - rappresentando una situazione di visibile e prevedibile pericolosità perché impedisce di percepire lo stato del manto sottostante – avrebbe dovuto portare il pedone ad evitare di transitare sul quel punto, con la conseguenza che in tale ipotesi la condotta del danneggiato ha interrotto qualsiasi riconducibilità dell'evento alla responsabilità ex art. 2051 della società tenuta alla manutenzione dei tombini [(cfr anche Corte d'appello di Bari sentenza n. 39/2019 secondo cui “Dunque, un pedone di media avvedutezza avrebbe dovuto evitare di percorrere tale zona di strada, a maggior ragione se essa fosse stata completamente ricoperta da volantini e pattume vario, come asserisce l'appellante (volantini e rifiuti dei quali, tuttavia, nelle fotografie, non vi è traccia”)].
Conclusivamente, la sentenza deve essere confermata.
Le spese processuali possono essere interamente compensate in ragione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater pagina 5 di 6 DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate tra tutte le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7250/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIELLO ULDERICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AIELLO ULDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. AMATO ALESSANDRO già Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P.I. ) con il patrocinio dell'avv. SCIALPI ROBERTA, elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_2 presso il difensore avv. SCIALPI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMELLINI Controparte_4 P.IVA_3
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RAMELLINI GIUSEPPE
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. CAZZATO CP_5 Controparte_6 P.IVA_4
SALVATORE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CAZZATO SALVATORE
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra impugnava la sentenza n. Parte_1
1936/2021, depositata in data 24.09.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da essa istante subìti in seguito alla caduta verificatasi in data
22.09.2017 alle ore 10.30 circa mentre percorreva a piedi Via Liguria nel centro abitato di Taranto.
pagina 1 di 6 A sostegno dei propri assunti, lamentava l'errata valutazione ed interpretazione degli atti di causa da parte del
Giudice di primo grado in quanto era stata offerta piena prova della presenza di una disconnessione (in particolare, di mattonelle rotte in corrispondenza di un 'chiusino' di proprietà di AQP S.p.A.) non visibile e non segnalata.
Ciò premesso, instava per l'accoglimento dell'appello stante la responsabilità dell' Controparte_1 chiedendo la condanna di AQP o “di altra società ritenuta responsabile” al pagamento della somma di euro
4.354,54, oltre rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Ribadiva la richiesta di condanna al pagamento dei compensi legali nella fase stragiudiziale.
L' ritualmente costituito, chiedeva preliminarmente di dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, in caso di mancata conferma della statuizione, chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio, altresì, (già , quale capogruppo Controparte_2 Controparte_3 dell' chiamata in causa nel giudizio di primo grado da AQP S.p.A., per chiedere il rigetto dell'appello CP_7 ribadendo il proprio difetto di legittimazione.
Si costituiva in giudizio anche la società - chiamata in causa nel giudizio di Controparte_4 primo grado a sua volta da - per ribadire la mancanza di responsabilità nella Controparte_3 produzione dell'evento non avendo eseguito lavori su via Liguria in data antecedente alla caduta.
Anche la società chiamata in causa nel giudizio di primo grado da Controparte_8
si costituiva nel presente giudizio ed eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., art. 348 c.p.c. ed art. 345; sempre in via preliminare, ribadiva il proprio difetto di legittimazione non avendo alcun obbligo di custodia delle strade, né di riparazione e/o manutenzione delle stesse.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 02.01.2025 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il
Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione, avendo l'appellante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che siano individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di pagina 2 di 6 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata non trattandosi di impugnazione manifestamente infondata.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. sollevata in modo del tutto generico dalla società Controparte_8
Passando al merito, l'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Giova in diritto osservare che, sia nel caso di responsabilità ex articolo 2043 c.c. sia nel caso di responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c., incombe sull'attore l'onere di fornire la prova rigorosa del nesso causale e del fatto storico. Così si esprime la Giurisprudenza della Suprema Corte sui due profili di responsabilità: “In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 390 del 11/01/2008); parimenti, nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di dimostrare esclusivamente il fatto storico dedotto ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni lamentati, mentre il soggetto che ha le cose in custodia deve fornire la prova del caso fortuito: “La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.”(Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858). Sicché la prova del fatto storico e del nesso causale sono a carico del danneggiato in entrambe le ipotesi, sia che si verta in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., sia che si voglia far valere la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, art. 2051
c.c..
In particolare, quando trova applicazione l'art. 2051 cc – come nel caso di specie -, “la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia
pagina 3 di 6 della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.”(Cassazione civile , sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858). Il danneggiato è, quindi, tenuto a dimostrare che il danno derivi dalla “cosa” e, più precisamente, che costituisca la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché il pericolo ad esso connaturato.
Invece il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore esterno, dotato di impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
esso può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi prodotta da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (cfr Cass 3703/18) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, connotato da abnormità o da imprevedibilità ed inevitabilità (cfr Cass Sez. U. 20943/22; Cass. n.n.
2480-2481/18).
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato, è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n. 2480-2481/18 e
Cassazione Sez. Unite n. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Ciò premesso, in applicazione dei suddetti principi e valutato il complesso delle risultanze acquisite, il Tribunale ritiene di condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure che ha escluso la responsabilità della società convenuta, oggi appellata, in merito alla causazione dell'evento.
Ed invero, in primo luogo si condivide l'assunto secondo il quale la prova testimoniale espletata non è sufficiente a dimostrare che la sia caduta proprio perché imbattuta nel dislivello reso invisibile dai Pt_1
pagina 4 di 6 volantini pubblicitari sparsi sul manto stradale in quanto la teste , camminando accanto alla Testimone_1
non ha potuto cogliere le modalità di inciampo e, quindi, il fatto che la sia inciampata a causa Pt_1 Pt_1 del tombino.
Inoltre, deve evidenziarsi che l'atto di citazione non fa alcun cenno della presenza di volantini pubblicitari che avrebbero coperto la disconnessione (nell'atto introduttivo di primo grado, infatti, si fa riferimento solo ad una
“insidia non segnalata”) mentre la presenza di carte è stata introdotta quale ulteriore circostanza dalla teste che ha specificato “preciso che il chiusino non si vedeva perché c'erano volantini pubblicitari e carte”; orbene, della presenza di carte non vi è traccia nemmeno nelle foto scattate nell'immediatezza dei fatti dagli Agenti della
Polizia Municipale i quali, intervenuti dopo pochissimo tempo (quando ancora la sig.ra era sui luoghi di Pt_1 causa), hanno redatto la relazione di servizio con allegato fascicolo fotografico da cui si evince la disconnessione per cui è causa e il marciapiede intorno (ripreso anche da lontano) perfettamente pulito, senza la presenza di volantini o altro.
Inoltre, il sinistro, come già rilevato dal primo Giudice, si è verificato in pieno giorno (22.09.2017 alle ore
10:30) e, pertanto, anche a voler ritenere che la disconnessione fosse effettivamente coperta da carte (circostanza che, tuttavia, si esclude), deve evidenziarsi la completa visibilità dell'intero marciapiede, in prima mattina, con conseguente possibilità di evitare di passare proprio sopra i volantini stante l'esistenza di spazio circostante (cfr in un caso analogo Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto - sentenza n. 435/2021 secondo cui
“si ritiene - come ha fatto il primo giudice - che nella situazione di fatto rappresentata, caratterizzata a) dalla completa visibilità dell'intera carreggiata, in prima mattina, b) dalla possibilità di evitare di passare proprio sopra i volantini - sia per l'esistenza di spazio circostante, sia per la presenza del marciapiede che poteva essere utilizzato per poi attraversare la strada in un altro punto, del tutto visibile - e c) dalla presenza di una persona al proprio fianco, che accompagnava e sosteneva la nel percorso, il pedone doveva prestare maggiore Pt_2 prudenza ed attenzione, ed evitare di attraversare la strada passando sopra i volantini, sussistendo valide alternative, sì che la sua condotta si presenta come causa determinante ed esclusiva dell'evento dannoso”.)
Dunque, la presenza di volantini sul manto stradale - rappresentando una situazione di visibile e prevedibile pericolosità perché impedisce di percepire lo stato del manto sottostante – avrebbe dovuto portare il pedone ad evitare di transitare sul quel punto, con la conseguenza che in tale ipotesi la condotta del danneggiato ha interrotto qualsiasi riconducibilità dell'evento alla responsabilità ex art. 2051 della società tenuta alla manutenzione dei tombini [(cfr anche Corte d'appello di Bari sentenza n. 39/2019 secondo cui “Dunque, un pedone di media avvedutezza avrebbe dovuto evitare di percorrere tale zona di strada, a maggior ragione se essa fosse stata completamente ricoperta da volantini e pattume vario, come asserisce l'appellante (volantini e rifiuti dei quali, tuttavia, nelle fotografie, non vi è traccia”)].
Conclusivamente, la sentenza deve essere confermata.
Le spese processuali possono essere interamente compensate in ragione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater pagina 5 di 6 DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate tra tutte le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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