Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2025 REG.RIC.
N. 00439/2025 REG.RIC.
N. 00440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025 , proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli Avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. R.G. 430 del 2025 :
- dell'informativa antimafia del 3.06.2025 prot. -OMISSIS- con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato che “ sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/201 1” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
… e per la condanna …
dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti, da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
quanto al ricorso n. R.G. 439 del 2025 :
- dell’informativa antimafia del 28.05.2025 prot. -OMISSIS-/Informazioni con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato che “ sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
… e per la condanna …
dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla parte ricorrente, da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
quanto al ricorso n. R.G. 440 del 2025 :
- dell’informativa antimafia del 26.05.2025 prot. -OMISSIS- con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato che “ sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
… e per la condanna …
dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi , da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura – U.T.G di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IN PE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso n. R.G. 430/2025, la società -OMISSIS- S.r.l. e i sig.ri -OMISSIS-, in qualità di comproprietari della società, hanno impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento di interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 3 giugno 2025, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato la sussistenza del “ pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.
Il provvedimento di interdittiva antimafia è fondato su una pluralità di evidenze istruttorie ritenute rilevanti dall’Autorità prefettizia ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda e, segnatamente, i) sul profilo personale di -OMISSIS-, amministratore unico e proprietario del 50% delle quote societarie, con specifico riferimento ai suoi rapporti di parentela e affinità con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista (e in particolare con -OMISSIS-, sul cui spessore criminale ci si soffermerà nel prosieguo), ii) sul profilo personale di -OMISSIS-, proprietario del 50% delle quote societarie, con particolare riferimento ad una segnalazione della Polizia Locale di -OMISSIS- per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed inosservanza delle norme in materia edilizia, ai suoi rapporti di frequentazione con soggetti a vario titolo legati alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista, iii) sul profilo personale di -OMISSIS-, sindaco della società, segnalato in data 24 aprile 2023 dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per inosservanza delle norme in materia edilizia, iv) sulle cointeressenze economiche di -OMISSIS-, vice Presidente della società -OMISSIS- S.r.l. (sedente al medesimo indirizzo della società -OMISSIS- S.r.l.) e socio, fino a 3 febbraio 2020, della -OMISSIS- S.r.l., poi amministrata dalla sorella -OMISSIS-.
Si sono costituiti nel giudizio n. R.G. 430/2025 il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto anche in proprio dall’amministratore della società attinta da interdittiva antimafia, invero non legittimato ad impugnare in proprio il provvedimento; nel merito, essi hanno richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026.
Con ricorso numero n. R.G. 439/2025, la società -OMISSIS- S.r.l. e il sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario della società, hanno impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento di interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato a carico della società la sussistenza del “ pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ”.
Il provvedimento di interdittiva antimafia è fondato su una pluralità di evidenze istruttorie ritenute rilevanti dall’Autorità prefettizia ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda e, segnatamente, i) sul profilo personale di -OMISSIS-, amministratore unico ed unico proprietario di quote societarie, con specifico riferimento ai suoi rapporti di parentela e affinità con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista (e in particolare con -OMISSIS-, sul cui spessore criminale ci si soffermerà nel prosieguo) e alle sue frequentazioni con soggetti a vario titolo legati alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista, iii) sulle cointeressenze economiche di -OMISSIS- con altre società e, in particolare, con quelle a vario titolo gestite anche dai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, iv) sulla segnalazione all’Autorità Giudiziaria del -OMISSIS-, da parte della Polizia Municipale di -OMISSIS-, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e inosservanza delle norme in materia edilizia, v) sui rapporti economico-commerciali della -OMISSIS- S.r.l. con altre società a vario titolo caratterizzate da criticità in ottica antimafia.
Si sono costituiti nel giudizio n. R.G. 439/2025 il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto anche in proprio dall’amministratore della società attinta da interdittiva antimafia, invero non legittimato ad impugnare in proprio il provvedimento; nel merito, essi hanno richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 8 settembre 2025, premettendo che con ordinanza n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025 questo Tribunale, in esito all’istanza cautelare proposta da -OMISSIS- S.r.l. nel ricorso n. R.G. 430/2025, aveva fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare, con richiesta di riunione dei ricorsi R.G. n. 430/2025, n. 439/2025 e n. 440/2025.
Con ricorso numero n. R.G. 440/2025, la -OMISSIS- S.r.l. e la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di proprietaria della società, hanno impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento di interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 26 maggio 2025, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato la sussistenza del “ pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ” nei confronti della -OMISSIS- S.r.l.
Il provvedimento di interdittiva antimafia, dopo aver premesso l’evoluzione della compagine societaria (precisando che “ La -OMISSIS- S.r.l., iscritta dal 07.03.2005 presso la CCIAA dell'-OMISSIS-, (...) all'atto della sua costituzione, vedeva -OMISSIS- in qualità di presidente Cda e consigliere, -OMISSIS-, in qualità di vicepresidente Cda e consigliere e -OMISSIS-, in qualità di consigliere, (...) dal 03.08.2010 veniva attribuita la carica di consigliere a -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-) che diventava amministratore unico della società in argomento in data 01.07.2015, carica durata fino al 07.04.2016 quando ha ceduto la completa gestione alla sorella -OMISSIS- che ne è divenuta l'attuale amministratrice unica ed unica proprietaria del 100% delle quote societarie ”), fonda la prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa su una serie di evidenze istruttorie ritenute rilevanti dall’Autorità prefettizia e, segnatamente, i) sul profilo personale di -OMISSIS-, segnalata, in data 1° ottobre 2020, dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- all’Autorità Giudiziaria per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento ex art. 17 T.U.L.P.S., ii) sui rapporti di parentela e affinità di -OMISSIS- con soggetti connotati da criticità in chiave di prevenzione antimafia, con riferimento particolare, tra l’altro, ai fratelli -OMISSIS-, iii) sul profilo personale di -OMISSIS-, marito convivente di -OMISSIS-, sul cui spessore criminale si dirà nel prosieguo, iv) sul rapporto di parentela di -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, con -OMISSIS- (di cui è cognata), quale sorella di -OMISSIS- detto “-OMISSIS-”, gravato da diverse condanne, tra le quali si evidenziano quelle “ per detenzione di monete falsificate, detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ricettazione continuata, emissione assegni a vuoto, usura, estorsione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere nell'ambito dell'indagine -OMISSIS-, nonché da ultimo condannato, ad anni 13 e mesi 8 di reclusione, per associazione di tipo mafioso, spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate, usura, estorsione, rapina nell'ambito del processo -OMISSIS- ”, v) sulle numerose partecipazioni societarie e cariche sociali di -OMISSIS-, che risulta: - proprietaria del 50% delle quote societarie di -OMISSIS- S.r.l., gestita unitamente al fratello -OMISSIS- e al padre -OMISSIS-; - proprietaria e amministratrice del 100% delle quote societarie della -OMISSIS- S.r.l., cedutale dal marito -OMISSIS- e amministrata fino al 3 dicembre 2024 unitamente alla suocera -OMISSIS-; - proprietaria del 99,5% delle quote societarie della società -OMISSIS- soc. semplice agricola, amministrata unitamente alla suocera -OMISSIS-, proprietaria dello 0,5% delle quote societarie; - titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola -OMISSIS-, con sede legale a -OMISSIS- e unità locale a -OMISSIS-; - proprietaria del 50% delle quote societarie dell'impresa -OMISSIS- società semplice agricola, amministrata unitamente al marito -OMISSIS-, proprietario del 50% delle quote societarie; vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- - Società Cooperativa Agricola, la cui compagine sociale è composta dal nipote -OMISSIS- e dalla società -OMISSIS- S.r.l. -OMISSIS-, la cui amministratrice unica e unica proprietaria di quote societarie è -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, segnalata all’Autorità Giudiziaria per “ riciclaggio (...) , associazione per delinquere, contraffazione di altri pubblici sigilli, uso abusivo di sigilli e strumenti vari, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in documenti informatici e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ”; - amministratrice unica, fino al giorno 10 novembre 2022, della società -OMISSIS- S.r.l. semplificata in liquidazione, di cui deteneva il 50% di quote del capitale sociale, che in data 17 novembre 2022 venivano cedute ad -OMISSIS-, a carico del quale sussistono una pluralità di criticità in chiave di prevenzione antimafia, dettagliatamente circostanziate nel provvedimento interdittivo.
Il quadro indiziario è quindi completato dall’ulteriore rilevante elemento, invero comune a tutte le interdittive di che trattasi, attinente al profilo personale di -OMISSIS-, marito convivente di -OMISSIS- e cognato di -OMISSIS-, con particolare riferimento: i) ai suoi precedenti penali e di polizia (a suo carico sussiste una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, alcune segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo e detenzione di armi, per associazione per delinquere e riciclaggio nell'ambito dell'operazione c.d. “ -OMISSIS- ”, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni); ii) alla circostanza che lo stesso, per sua espressa dichiarazione in occasione di un controllo del territorio, ha affermato di essere diretto al funerale dei fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, imprenditori edili -OMISSIS- assassinati a -OMISSIS- da -OMISSIS- affiliato alla cosca ‘ndranghetista “-OMISSIS-”; iii) alla sua partecipazione al matrimonio di -OMISSIS-, reggente della cosca ‘ndranghetista “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, matrimonio a cui hanno partecipato numerosi soggetti appartenenti al sodalizio criminale ‘ndranghetista, per come emerso nell’indagine c.d. “ -OMISSIS- ”; iv) alla fitta rete di rapporti di parentela e affinità con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista.
Si sono costituiti nel giudizio n. R.G. 440/2025 il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto anche in proprio dall’amministratrice della società attinta da interdittiva antimafia, invero non legittimata ad impugnare in proprio il provvedimento; nel merito, essi hanno richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 8 settembre 2025, premettendo che con ordinanza n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025 questo Tribunale, in esito all’istanza cautelare proposta da -OMISSIS- S.r.l. nel ricorso n. R.G. 430/2025, aveva fissato il merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., le ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare, con richiesta di riunione dei ricorsi R.G. n. 430/2025, n. 439/2025 e n. 440/2025.
Alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2026, la causa (per i tre ricorsi R.G. n. 430/2025, n. 439/2025 e n. 440/2025) è passata in decisione.
DIRITTO
In limine litis , come richiesto dai ricorrenti con adesione dell’Avvocatura dello Stato, può essere disposta la riunione ex art. 70 cod. proc. amm. dei ricorsi in epigrafe indicati per ragioni di connessione, in quanto volti all’impugnativa di atti strettamente collegati, alla luce di questioni giuridiche sostanzialmente coincidenti in un contesto fattuale e territoriale che vede significativi punti di contatto tra i soggetti coinvolti.
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi formulate dall’Avvocatura dello Stato, attesa l’infondatezza nel merito dei gravami.
Il ricorso n. R.G. 430/2025 è affidato ad un unico motivo di diritto con cui si deduce “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 88, 89 bis, 91 e 94 bis del D.lgs. n. 159/2011; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per falso supposto in fatto; travisamento dei fatti; manifesta illogicità, contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria e sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 Legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41, 97, 111 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Dopo una premessa relativa alla storia imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-, i ricorrenti contestano nel merito le evidenze istruttorie su cui si regge l’interdittiva antimafia.
In particolare, con riferimento al profilo di -OMISSIS- , i ricorrenti segnalano che:
- è irrilevante il riferimento alla segnalazione della Polizia Municipale di -OMISSIS-, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed inosservanza delle norme in materia edilizia, trattandosi di una vicenda risoltasi con il pagamento di una contravvenzione;
- sono irrilevanti i riferimenti alle frequentazioni, trattandosi di controlli risalenti nel tempo durante i quali, in ogni caso, il -OMISSIS- veniva trovato in compagnia di un soggetto illo tempore incensurato (-OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, quest’ultimo solo nell’anno 2021 destinatario di un diniego di iscrizione nella White List prefettizia) e di un altro (-OMISSIS-) di cui, invero, era un mero conoscente;
- è irrilevante il fatto che -OMISSIS- sia amministratore della -OMISSIS- S.r.l., destinataria di un’interdittiva antimafia, trattandosi di provvedimento sub iudice ;
- l’estraneità del -OMISSIS- alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista è confermata dal fatto che egli ha denunciato -OMISSIS- (condannato nel processo c.d. “ -OMISSIS- ”) e il fratello -OMISSIS-;
- -OMISSIS- non è mai stato coinvolto in operazioni di frode o di false fatturazioni, né è stato controllato dalla Guardia di Finanza o dalle Forze dell’Ordine, anzi si è sempre attenuto ai protocolli in materia di lotta alla criminalità.
Con riferimento al profilo di -OMISSIS- , i ricorrenti segnalano che:
- pur essendo cugino di -OMISSIS-, ha avuto con lo stesso meri rapporti sporadici, divenuti più assidui solo in occasione dei frequenti ricoveri in ospedale del padre del -OMISSIS-, prima di morire nell’anno 2024;
- pur essendo cugino di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non li ha mai frequentati, tanto più che gli stessi vivono stabilmente a -OMISSIS- dove -OMISSIS- si reca di rado;
- è irrilevante la segnalazione della sorella -OMISSIS- all’Autorità Giudiziaria per “ apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento e violazione ex art. 17 T.U.L.P.S. ”, non avendo avuto alcun seguito giudiziario;
- è irrilevante la circostanza che la sorella sia titolare della -OMISSIS- S.r.l., destinataria di misura interdittiva antimafia, trattandosi di provvedimento sub iudice e tenuto conto anche del fatto che -OMISSIS- e -OMISSIS- sono iscritti alla White List della Prefettura di -OMISSIS-;
- è irrilevante ogni riferimento al marito della sorella, -OMISSIS-, trattandosi di parentela “ ampiamente (ed ingiustamente) enfatizzata dalla Prefettura ”, dal momento che “ -OMISSIS- e -OMISSIS- sono meri conoscenti che non si sono mai frequentati, vista anche la notevole differenza d’età, se non in occasione di eventi quali comunioni, cresime o diciottesimo compleanno dei figli di -OMISSIS- ” e “ non c’è mai stato tra i due alcun rapporto economico ”;
- è irrilevante la parentela con -OMISSIS-, con il quale -OMISSIS- non ha mai avuto rapporti;
Con riferimento al profilo di -OMISSIS- , invocato dal provvedimento prefettizio in quanto marito della sorella -OMISSIS-, i ricorrenti precisano che:
- -OMISSIS- ha costituito nella provincia di -OMISSIS- più società, nessuna delle quali risulta collegata con la criminalità organizzata;
- la condanna a carico del -OMISSIS- non è per bancarotta fraudolenta (come erroneamente indicato nel provvedimento interdittivo) ma per bancarotta semplice;
- -OMISSIS- è stato assolto dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- è priva di rilevanza la segnalazione all’Autorità Giudiziaria del -OMISSIS- per porto abusivo d’armi, in considerazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di -OMISSIS-;
- è irrilevante, ai fini dell’interdittiva antimafia, la presunta partecipazione del -OMISSIS- ai funerali dei fratelli -OMISSIS-, in ragione del fatto che la Corte d’Assise d’Appello di -OMISSIS-, con sentenza definitiva del 2013, ha accertato che la loro uccisione era stata conseguenza di una rissa;
- è falsa la partecipazione del -OMISSIS- al matrimonio di -OMISSIS-, ritenuto reggente della cosca -OMISSIS-, tenuto conto del fatto che “ non risulta che il sig. -OMISSIS- abbia preso parte al matrimonio del sedicente capo-clan, bensì, al più, a quello di un proprio cugino di primo grado ”;
- le dichiarazioni del pentito -OMISSIS-, riprodotte nell’interdittiva antimafia, che attribuiscono a -OMISSIS- sia il concorso in una frode all’AGEA per oltre 26 milioni di euro sia il riciclaggio di somme attraverso società operanti a -OMISSIS- (“-OMISSIS- S.r.l.”, “-OMISSIS- S.r.l.”, “-OMISSIS- S.r.l.”, “-OMISSIS- S.r.l.”), non solo non trovano adeguato riscontro probatorio, ma sono chiaramente contraddette dall’esistenza dei mutui e dei titoli edilizi che attestano la provenienza regolare dei finanziamenti aziendali.
Quanto, poi, al fatto che la società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.s. a socio unico avrebbe sede legale presso lo stesso indirizzo di -OMISSIS- S.r.l., si precisa che in realtà tale società si trova al secondo piano del fabbricato destinato ad uffici, mentre le società della famiglia -OMISSIS- si trovano tutte al quarto piano.
Dopo una minuziosa rassegna giurisprudenziale in tema di interdittive antimafia, e, in particolare, sull’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo, sulla necessità della individuazione degli elementi oggettivi e sintomatici che fondano un quadro indiziario circa la prognosi di permeabilità mafiosa, sullo standard probatorio richiesto per la c.d. prognosi infiltrativa, sul rilievo dei rapporti di parentela e dei rapporti di c.d. frequentazione, sui presupposti del c.d. “contagio” e delle informative “a cascata” e sull’obbligo dell’attento esame della richiesta ex art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i ricorrenti adducono che l’interdittiva antimafia sarebbe carente degli elementi, in fatto e in diritto, necessari a fondarne la legittimità.
In particolare, l’interdittiva si fonderebbe su fatti storici irrilevanti o erroneamente assunti, non sussisterebbe alcuna condanna per reati spia, l’indicazione dei rapporti di parentela sarebbe meramente elencativa e senza alcun valore prognostico di una regia collettiva e clanica dell’impresa, non sarebbe dimostrata la condivisione di un sistema di illegalità, né data la prova che l’infiltrazione mafiosa sia “più probabile che non” e, infine, non sarebbero indicati i presupposti per escludere l’occasionalità dell’agevolazione ai sensi dell’art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Il ricorso numero n. R.G. 439/2025 è affidato ad un unico motivo di ricorso, con cui si deduce “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 88, 89 bis, 91 e 94 bis del D.lgs. n. 159/2011; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per falso supposto in fatto; travisamento dei fatti; manifesta illogicità, contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria e sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt, 3, 7 e 10 Legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41, 97, 111 e 113 Cost. ; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Il ricorso ha struttura analoga a quello precedente e, dopo una premessa relativa alla storia imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-, si contestano nel merito le evidenze istruttorie su cui si regge l’interdittiva antimafia.
In particolare, con riferimento al profilo personale di -OMISSIS- , si deducono le considerazioni già espresse nel ricorso n. R.G. 430/2025 (cui si invia per questioni di economia processuale), aggiungendo che il -OMISSIS-, pur essendo cugino di -OMISSIS-, ha avuto con lo stesso solo rapporti sporadici e, pur essendo cugino di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non li ha mai frequentati, tanto più che gli stessi vivono stabilmente a -OMISSIS- dove egli si reca di rado.
Si rinvia al ricorso n. R.G. 430/2025 anche per le considerazioni in ordine al profilo personale di -OMISSIS- e al profilo personale di -OMISSIS- , nonché per le considerazioni in ordine alla condivisione di sede tra la società -OMISSIS- S.r.l. e la società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.s. a socio unico.
In aggiunta ai rilievi già formulati con il ricorso n. R.G. 430/2025, i ricorrenti deducono l’irrilevanza delle cointeressenze economiche evocate nell’interdittiva, dal momento che non vi sarebbe mai stata una stabile collaborazione tra la -OMISSIS- S.r.l. e le società -OMISSIS- Soc. Coop., -OMISSIS- S.r.l. ed -OMISSIS- A -OMISSIS- S.r.l., riducendosi gli evocati rapporti economico-commerciali alla mera ricezione di sette fatture da parte di società “ coinvolte in accertamenti amministrativi per irregolarità fiscali e/o non inserite in white list ”.
Analogamente all’articolazione censorea di cui al ricorso n. R.G. 430/2025, poi, dopo una minuziosa rassegna giurisprudenziale in tema di interdittive antimafia, e, in particolare, sull’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo, sulla necessità della individuazione degli elementi oggettivi e sintomatici che fondano un quadro indiziario circa la prognosi di permeabilità mafiosa, sullo standard probatorio richiesto per la c.d. prognosi infiltrativa, sul rilievo dei rapporti di parentela e dei rapporti di c.d. frequentazione, sui presupposti del c.d. “contagio” e delle informative “a cascata” e sull’obbligo dell’attento esame della richiesta ex art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i ricorrenti adducono che l’interdittiva antimafia sarebbe carente degli elementi, in fatto e in diritto, necessari a fondarne la legittimità.
In particolare, l’interdittiva si fonderebbe su fatti storici irrilevanti o erroneamente assunti, non sussisterebbe alcuna condanna per reati spia, l’indicazione dei rapporti di parentela sarebbe meramente elencativa, senza alcun valore prognostico di una regia collettiva e clanica dell’impresa, non sarebbe dimostrata la condivisione di un sistema di illegalità, né data la prova che l’infiltrazione mafiosa sia “ più probabile che non ” e, infine, non sarebbero indicati i presupposti per escludere l’occasionalità dell’agevolazione ai sensi dell’art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Il ricorso n. R.G. 440/2025 è affidato ad un unico motivo di ricorso, con cui si deduce “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 88, 89 bis, 91 e 94 bis del D.lgs. n. 159/2011; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per falso supposto in fatto; travisamento dei fatti; manifesta illogicità, contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria e sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41, 97, 111 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Il ricorso ha struttura analoga a quelli precedenti e, dopo una premessa relativa alla storia imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-, si contestano nel merito le evidenze istruttorie su cui si regge l’interdittiva antimafia.
Si rinvia al ricorso n. R.G. 430/2025 per le considerazioni in ordine al profilo personale di -OMISSIS- , ai profili personali dei fratelli -OMISSIS- , al profilo personale di -OMISSIS- .
In aggiunta ai rilievi già formulati con i ricorsi n. R.G. 430/2025 e n. R.G. 439/2025, le ricorrenti deducono l’irrilevanza dei rapporti di parentela citati nel provvedimento di interdittiva antimafia, perché:
- pur essendo cugina di -OMISSIS-, la -OMISSIS- ha avuto con lo stesso solo rapporti sporadici;
- pur essendo cugina di -OMISSIS- e -OMISSIS-, la -OMISSIS- non ha mai conosciuto -OMISSIS- e non ha mai frequentato -OMISSIS-;
- pur essendo parente acquisita di -OMISSIS- (fratello di una zia acquisita), la -OMISSIS- non ha mai avuto alcun rapporto con lui.
Sarebbero, inoltre, irrilevanti le cointeressenze economiche evocate nell’interdittiva, dal momento che -OMISSIS-:
- è proprietaria del 50% delle quote societarie dell’-OMISSIS- S.r.l., società assolutamente trasparente;
- è proprietaria del 99,5% delle quote societarie di -OMISSIS- Soc. Semplice Agricola, amministrata dalla suocera -OMISSIS-, proprietaria dello 0,5% delle quote e rappresentante dell’impresa, non costituendo tale partecipazione societaria alcuna criticità “ anche alla luce di quanto già chiarito sulla persona di -OMISSIS- ”;
- è vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- – Soc. coop. Agricola, nella cui compagine societaria vi sono soggetti destinatari di “segnalazioni”, invero risalenti agli anni 2008 e 2009;
- è stata Amministratrice Unica di -OMISSIS- S.r.l. semplificata in liquidazione, carica cessata il 10 novembre 2022, risultando irrilevante il soggetto cessionario delle quote societarie;
- gestisce, unitamente al marito -OMISSIS-, società iscritte alla White List della Prefettura di -OMISSIS-.
Analogamente, poi, all’articolazione censorea di cui ai ricorsi n. R.G. 430/2025 e n. R.G. 439/2025, dopo una minuziosa rassegna giurisprudenziale in tema di interdittive antimafia, e, in particolare, sull’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo, sulla necessità della individuazione degli elementi oggettivi e sintomatici che fondano un quadro indiziario circa la prognosi di permeabilità mafiosa, sullo standard probatorio richiesto per la c.d. prognosi infiltrativa, sul rilievo dei rapporti di parentela e dei rapporti di c.d. frequentazione, sui presupposti del c.d. “contagio” e delle informative “a cascata” e sull’obbligo dell’attento esame della richiesta ex art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, le ricorrenti adducono che l’interdittiva antimafia sarebbe carente degli elementi, in fatto e in diritto, necessari a fondarne la legittimità.
In particolare, l’interdittiva si fonderebbe su fatti storici irrilevanti o erroneamente assunti, non sussisterebbe alcuna condanna per reati spia, l’indicazione dei rapporti di parentela sarebbe meramente elencativa, senza alcun valore prognostico di una regia collettiva e clanica dell’impresa, non sarebbe dimostrata la condivisione di un sistema di illegalità, né data la prova che l’infiltrazione mafiosa sia “ più probabile che non ” e, infine, non sarebbero indicati i presupposti per escludere l’occasionalità dell’agevolazione ai sensi dell’art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Tali essendo le questioni prospettate in giudizio, ritiene il Collegio che i ricorsi siano infondati, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti interdittivi antimafia.
L’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’Autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614).
D’altra parte, lo stesso legislatore – con l’art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di « eventuali tentativi » di infiltrazione mafiosa « tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate ». Si è precisato, al riguardo, che « eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa » e « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2024, n. 952).
Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391).
L’introduzione di simili misure di prevenzione è stata la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia. La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini, e solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio deve arrestarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3964).
In tale direzione, la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2024, n. 3531).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3263).
Ciò posto, deve ritenersi che il quadro indiziario a fondamento delle avversate determinazioni superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della molteplicità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti.
Il Collegio condivide, e fa propria, la lettura data dall’Avvocatura dello Stato al complesso quadro indiziario risultante dalle tre interdittive antimafia, nella misura in cui la difesa erariale, aderendo all’istanza di riunione dei ricorsi formulata dai ricorrenti, sostiene « l’inerenza dei tre ricorsi alla “medesima vicenda sostanziale”, considerato che le tre società ricorrenti risultano essenzialmente riconducibili ad uno stesso centro di interessi, ossia ai tre fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ».
Secondo tale visione prospettica, quindi, si rileva che le interdittive antimafia in questione sono fondate su una pluralità di evidenze istruttorie a carico del citato “centro di interessi” che, valorizzate unitariamente – e non atomisticamente –, consentono di ritenere “più probabile che non” il pericolo che le imprese soggiacciano a tentativi di infiltrazione mafiosa.
In particolare, con riferimento al profilo di -OMISSIS- , vengono in rilievo più elementi indiziari che, come precisato, devono essere oggetto di una valutazione globale, nel loro complesso, e anche in rapporto agli ulteriori elementi acquisiti a carico degli altri fratelli -OMISSIS- e del -OMISSIS-, oltre alle cointeressenze societarie.
In tale ottica complessiva assumono rilevanza la segnalazione del -OMISSIS- alla Polizia Municipale di -OMISSIS- per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed inosservanza delle norme in materia edilizia, le sue frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, il fatto che due delle società in cui il -OMISSIS- è titolare di quote sono state attinte da provvedimento di interdittiva antimafia, quantunque sub iudice .
Una rilevanza peculiare deve essere, poi, attribuita ai rapporti di parentela e affinità di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- e -OMISSIS- e cognato di -OMISSIS-.
Anche per quanto attiene al profilo personale di -OMISSIS- , devono ritenersi rilevanti i rapporti di parentela e affinità delineati nel provvedimento di interdittiva antimafia, sia quelli con i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, che quelli con il cognato -OMISSIS-, con i cugini -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, e con -OMISSIS-.
In senso analogo, per quanto attiene al profilo personale di -OMISSIS- , si rivelano significativi i rapporti personali invocati nel provvedimento prefettizio, ivi inclusi quelli con -OMISSIS-, con -OMISSIS- e -OMISSIS-, e con -OMISSIS-.
Quanto alla incidenza dei rapporti parentali, giova precisare che, in tema di interdittive antimafia, i concetti di « tentativi di infiltrazione mafiosa » e di « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2024 n. 4588). Viene in rilievo, infatti, la scelta del legislatore di operare un’anticipazione della tutela giuridica, arretrando la difensiva dello Stato rispetto all’anti-Stato alla fase potenziale del mero pericolo, al fine di ampliare lo spettro della tutela preventiva.
In tale ottica di anticipazione della tutela, devono essere considerati come rilevanti tutti i rapporti di parentela e di affinità dei fratelli -OMISSIS- con soggetti gravitanti all’interno di consorterie di stampo ‘ndranghetistico, in quanto – ove letti unitariamente alle altre acquisizioni probatorie – sono idonei a sorreggere la prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda.
Né può essere ritenuta rilevante la circostanza, peraltro meramente asserita, che con alcuni dei “parenti” evocati dall’interdittiva antimafia non vi siano stati rapporti di frequentazione.
Ed infatti con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni criminali di stampo mafioso, la giurisprudenza ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso, ove avvinto da un vincolo di sangue particolarmente stringente, può subire, obtorto collo , l’influenza dell’associazione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 102; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227).
Giova precisare che i rapporti familiari sono particolarmente pervasivi nella criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, che differisce sensibilmente dalle altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, caratterizzandosi per una struttura orizzontale clanica fondata su nuclei familiari (c.d. «‘ndrine») e utilizzando sistemi di reclutamento selettivi prioritariamente fondati sul vincolo di sangue (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
In altri termini, l’influenza della “famiglia” è particolarmente determinante nelle consorterie criminose di matrice ‘ndranghetistica, strutturate secondo un modello clanico e articolate, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché a maggior ragione in una famiglia ‘ndranghetista anche il soggetto che non sia attinto da specifici pregiudizi criminali, purché legato ai congiunti controindicati da uno stretto vincolo di sangue, può subire, nolente, l’influenza, diretta o indiretta, dell’associazione (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
Orbene, nel caso di specie la sostenuta irrilevanza dei legami parentali risulta meramente assertiva e l’indicazione di tutti i legami familiari significativi è dettagliata al fine, demandato dal Legislatore all’Amministrazione, di verificare, a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e libertà delle attività economiche in una fase di “frontiera anticipata”, il pericolo che l’impresa sia esposta, anche nolente, ad un rapporto soggiacente-compiacente. Ciò esclude nel caso di specie l’applicazione di un automatismo tra “familiarità” e oggettiva contiguità o “intraneità” al sistema criminale, atteso che in tale fase preventiva non sono richiesti elementi di avvenuta infiltrazione (di rilievo invece penale), bensì oggettivi elementi di pericolo di esposizione all’influenza mafiosa, come riscontrato nella fattispecie (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 novembre 2025 n. 520).
È irrilevante la circostanza che i fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- non siano indagati in alcun procedimento penale e non siano stati destinatari di sentenze di condanna, e il fatto che -OMISSIS- non sia stato mai coinvolto in operazioni di frode o di false fatturazioni, né mai controllato dalla Guardia di Finanza o dalle Forze dell’Ordine. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 agosto 2021, n. 5493). Ne deriva che non è necessario che si sia instaurato un procedimento penale, né che si sia addivenuti ad una sentenza di condanna, risultando sufficiente che dall’analisi complessiva delle evidenze istruttorie relative agli amministratori e alle società emerga un pericolo di permeabilità mafiosa delle imprese.
Non persuadono le argomentazioni con cui si tenta di sminuire la rilevanza delle acquisizioni probatorie a carico di -OMISSIS-, dal momento che le ragioni addotte a sostegno delle frequentazioni non sono idonee di per sé ad elidere la sussistenza di rapporti tra lo stesso e soggetti contigui alla criminalità di tipo ‘ndranghetistico, dato questo che, unitamente alla pluralità di elementi probatori acquisiti, consente di inferire il pericolo di permeabilità mafiosa delle imprese.
Anche se recentemente si è ribadito che “ per la consolidata giurisprudenza amministrativa basterebbero a fondare i provvedimenti di interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8902; Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230) ” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7232 dell’8 settembre 2025), si deve ritenere che le segnalate frequentazioni costituiscano in ogni caso uno degli “ulteriori elementi” che conducono logicamente a confermare l’esposizione delle società alla contiguità soggiacente-compiacente nei confronti delle organizzazioni criminali: la risalenza nel tempo degli incontri, così definita nei ricorsi, non è argomento conferente alla tesi attorea, atteso che non è richiesto in sede amministrativa preventiva un quadro probatorio o indiziante di correità o collaborazione in attività illecite, bensì è rilevante il rapporto di frequentazione con soggetti che risultino, anche in data successiva ai controlli, collegati alla criminalità organizzata (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 novembre 2025 n. 520).
I controlli effettuati, con soggetti incontestatamente significativi, nel caso di specie non risultano essere il solo elemento considerato dall’Amministrazione che, invece, coerentemente ai principi in materia, ne ha riportato la sussistenza quale indizio convergente all’interno di un articolato motivazionale ampio e dettagliato; pertanto, la censura sull’irrilevanza di tali segnalazioni è inconferente alla tesi attorea.
Il quadro indiziario è inoltre avvalorato dall’ulteriore rilevante elemento, invero comune a tutte le interdittive antimafia di che trattasi, attinente al profilo personale di -OMISSIS- , marito convivente di -OMISSIS- e cognato di -OMISSIS-, con particolare riferimento: i) ai suoi precedenti penali e di polizia (a suo carico sussistono una sentenza di condanna per bancarotta, alcune segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo e detenzione di armi, per associazione per delinquere e riciclaggio nell'ambito dell'operazione c.d. “ -OMISSIS- ”, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni); ii) alla circostanza che lo stesso, per sua espressa dichiarazione in occasione di un controllo del territorio, ha affermato di essere diretto al funerale dei fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, imprenditori edili -OMISSIS- assassinati a -OMISSIS- da -OMISSIS- ritenuto legato alla cosca ‘ndranghetista “-OMISSIS-”; iii) alla sua partecipazione al matrimonio di -OMISSIS-, reggente della cosca ‘ndranghetista “-OMISSIS-”, matrimonio a cui hanno partecipato numerosi soggetti appartenenti al sodalizio criminale, per come emerso nell’indagine c.d. “ -OMISSIS- ”; iv) alla fitta rete di rapporti di parentela e affinità con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista; v) alle dichiarazioni del pentito -OMISSIS-, riprodotte nell’interdittiva antimafia, che attribuiscono a -OMISSIS- sia il concorso in una frode all’AGEA per oltre 26 milioni di euro, sia il riciclaggio di somme attraverso società operanti a -OMISSIS- (“-OMISSIS- S.r.l.”, “-OMISSIS- S.r.l.”, “-OMISSIS- S.r.l.”, “-OMISSIS- S.r.l.”).
Lo spessore del complesso quadro indiziario delineato dal provvedimento prefettizio non può essere scalfito, come pretenderebbe parte ricorrente, dal fatto che il -OMISSIS- è stato condannato non per bancarotta fraudolenta ma per bancarotta semplice e che egli è stato assolto dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e da quello di porto abusivo di armi, trattandosi di elementi non in grado comunque di elidere la consistenza delle acquisizioni probatorie a carico dello stesso.
A completare l’articolata situazione complessiva delineata dalle interdittive antimafia in questione, concorrono poi le cointeressenze economiche riconducibili, a vario titolo, al centro di interessi costituito dai fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ivi comprese quelle segnalate con riferimento al -OMISSIS-.
Vengono in rilievo, infatti, le cointeressenze economiche di -OMISSIS- (con altre società e, in particolare, con quelle a vario titolo gestite anche dai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-), quelle di -OMISSIS- (vice Presidente della società -OMISSIS- S.r.l. e socio, fino al 3 febbraio 2020, della -OMISSIS- S.r.l., poi amministrata dalla sorella -OMISSIS-, moglie convivente del citato -OMISSIS-), oltre che le numerose cointeressenze societarie di -OMISSIS- (proprietaria del 50% delle quote societarie di -OMISSIS- S.r.l., gestita unitamente al fratello -OMISSIS- e al padre -OMISSIS-; proprietaria e amministratrice del 100% delle quote societarie della -OMISSIS- S.r.l., cedutale dal marito -OMISSIS- e amministrata fino al 3 dicembre 2024 unitamente alla suocera -OMISSIS-; proprietaria del 99,5% delle quote societarie della società -OMISSIS- Soc. semplice agricola, amministrata unitamente alla suocera -OMISSIS-, proprietaria dello 0,5% delle quote societarie; titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola -OMISSIS-, con sede legale a -OMISSIS- e unità locale a -OMISSIS-; proprietaria del 50% delle quote societarie dell'impresa -OMISSIS- Società semplice agricola, amministrata unitamente al marito -OMISSIS-, proprietario al 50%; vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- - Società Cooperativa Agricola, la cui compagine sociale è composta dal nipote -OMISSIS- e dalla società -OMISSIS- S.r.l. -OMISSIS-, la cui amministratrice unica ed unica proprietarie di quote societarie è -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, segnalata all’Autorità Giudiziaria per “ riciclaggio (...), associazione per delinquere, contraffazione di altri pubblici sigilli, uso abusivo di sigilli e strumenti vari, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in documenti informatici e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ”; amministratrice unica fino al giorno 10 novembre 2022 della società -OMISSIS- S.r.l. semplificata in liquidazione, di cui deteneva il 50% di quote del capitale sociale, che in data 17 novembre 2022 venivano cedute ad -OMISSIS-, soggetto con una pluralità di criticità in chiave di prevenzione antimafia, dettagliatamente circostanziate nel provvedimento interdittivo) e, infine, le cointeressenze delle stesse società attinte da interdittiva antimafia.
Lo spessore delle rappresentate compartecipazioni economiche, oltre a corroborare l’ipotesi della sussistenza di un unico centro di interessi facente capo ai fratelli -OMISSIS- e al -OMISSIS-, costituisce un elemento aggiuntivo utile a tratteggiare la prognosi di possibile infiltrazione criminosa nelle imprese.
Quanto, poi, alla denunciata carente indicazione dei presupposti per escludere l’occasionalità dell’agevolazione e alla così illegittimamente omessa adozione delle misure di c.d. prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esercizio in senso negativo di tale potere, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell’impresa soggetta a condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo, essendo infatti evidente che, qualora esse integrino oggettivamente una situazione di condizionamento di carattere stabile e strutturale, tale da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi della citata disposizione e comunque da configurare una situazione di soggezione e contiguità mafiose non redimibile, risulta conseguentemente giustificata la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all’applicazione del suddetto regime alternativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025 n. 7195).
Per completezza espositiva, infine, il Collegio richiama, con riferimento alla compatibilità costituzionale del perimetro interpretativo delle ipotesi di pericolo infiltrativo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 giugno 2024 n. 5180, secondo cui: “ Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio (cfr. 18 settembre 2023, n. 8395). Il delicato bilanciamento raggiunto dall'interpretazione di questo Consiglio di Stato è stato avallato dalla Corte costituzionale dapprima con le sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019. Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, infatti, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base "dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione". Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). I principi elaborati dalla Sezione - che, come si è detto, hanno ricevuto un primo avallo dal giudice delle leggi (sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019) - sono stati nuovamente confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), che, sebbene abbia pronunciato con specifico riferimento alla comunicazione antimafia interdittiva che impinge sull'esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, ha ribadito le linee fondanti di tale misura preventiva. Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte - prendendo le mosse da una analisi della giurisprudenza di questa Sezione - ha affermato che il fenomeno mafioso rappresenta un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare - e in primo luogo - per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell'attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana. Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché esse manifestano una grande "adattabilità alle circostanze": variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse. Ha aggiunto la Corte costituzionale che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento. È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura "cautelare e preventiva" (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa. La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici"; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, disposta la riunione dei ricorsi R.G. n. 430/2025, n. 439/2025 e n. 440/2025, il Collegio li rigetta per infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. n. 430/2025, n. 439/2025 e n. 440/2025, riuniti ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., li rigetta.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Ministero dell’Interno e della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- e in complessive € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti e tutte le persone fisiche e giuridiche citate nel provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
IN PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN PE | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.