Sentenza 15 febbraio 2017
Massime • 1
È illegittima l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio nei confronti di persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, stante il divieto previsto dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio nei confronti di un sindaco, precisando che il divieto opera sia nella fase genetica, sia in caso di sostituzione di una misura coercitiva in precedenza adottata).
Commentari • 17
- 1. Quotidiano giuridicoRedazione · https://ildiritto.it/ · 21 marzo 2025
- 2. Affidamento in prova all'estero: la Cassazione apre alla possibilitàRedazione · https://ildiritto.it/ · 11 marzo 2025
Notifiche alla persona offesa: disciplina La disciplina delle notifiche degli atti processuali alla persona offesa dal reato è contenuto negli articoli 153 bis e 154 c.p.p., come modificati dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150 del 2022). Dalle norme emerge una netta distinzione disciplinare relativa alla notifica a seconda che la persona offesa abbia o meno sporto querela. L'obiettivo primario delle modifiche apportare dal Riforma è duplice: agevolare le comunicazioni tra l'autorità giudiziaria e la persona offesa; responsabilizzare quest'ultima, soprattutto quando la procedibilità dell'azione penale dipende dalla sua volontà, ossia per i reati perseguibili a querela. Obbligo di …
Leggi di più… - 3. Il sequestro preventivoRedazione · https://ildiritto.it/ · 10 febbraio 2025
- 4. Notifiche alla persona offesaAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 17 dicembre 2025
Istituto del legittimo impedimento del difensore Il legittimo impedimento del difensore non è un rinvio di cortesia, ma un istituto cardine posto a presidio dell'effettività della difesa tecnica. Il legislatore con l'art. 420-ter c.p.p. opera un delicato bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da un lato il diritto dell'imputato a essere assistito dal proprio legale di fiducia, dall'altro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Affinché l'impedimento sia accolto, deve configurarsi come una impossibilità assoluta, non superabile con l'ordinaria diligenza. Non basta, dunque, una generica difficoltà logistica, ma occorre un evento fisico o professionale che …
Leggi di più… - 5. poteri della polizia e diritti del cittadinoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 11 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 10940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10940 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2017 |
Testo completo
10940-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 429 Francesco Ippolito Presidente - Andrea Tronci CC 15/02/2017 R.G.N. 49440/2016 Massimo Ricciarelli Emilia Anna Giordano Fabrizio D'Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI AR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 29/09/2016 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha accolto parzialmente l'appello interposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia e, previa riqualificazione delle originarie contestazioni di concussione in tentata induzione indebita ed in violenza privata, ha applicato nei confronti di AR LI la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di " sindaco del Comune di Troia in relazione al delitto di cui all'art. 56, 319 quater cod.pen.
2. Il difensore del LI ricorre avverso tale ordinanza e, con unico motivo, deduce la violazione di legge, essendo stata la predetta misura interdittiva applicata in un caso espressamente vietato dalla legge e, segnatamente, dall'art. 289, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. L'art. 289, comma 3, cod. proc. pen. sancisce che la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio «non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare». Tale previsione ricalca, nella formulazione letterale, quella introdotta nell'art. 140, comma 3, cod. pen. dall'art. 124 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che escludeva l'applicazione provvisoria della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. Nel disegno originario del legislatore, pertanto, tale pena accessoria non poteva essere adottata in via provvisoria nei confronti dei senatori, dei deputati dei consiglieri provinciali e regionali, con esclusione invece di quelle cariche derivate indirettamente dal voto popolare come quelle di sindaco, presidente di giunta regionale o provinciale. La regola, che peraltro in precedenza aveva trovato un riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (C. Cost., 10.12.1981, n. 183, e C. Cost., 25.3.1982, n. 58, pronunce entrambe rese con riferimento alla sospensione provvisoria disposta ex art. 140 cod. pen. nei confronti di membri della Assemblea regionale siciliana), secondo la interpretazione unanime, evidenzia una duplice e concorrente ratio;
da un lato, il legislatore ha, infatti, avvertito la necessità di evitare possibili strumentalizzazioni, per fini politici, dell'intervento giudiziario cautelare, dall'altro ha inteso tutelare la volontà popolare quale si manifesta nelle funzioni elettive degli uffici promananti direttamente dalla volontà politica dei cittadini. Tale previsione di seguito è stata abrogata dall'art. 217, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per effetto dell'abolizione dell'istituto della applicazione provvisoria delle pene accessorie, ma trasfusa nell'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., nel contesto della disciplina dedicata dal codice di rito alle misure interdittive. La norma ha, invero, suscitato profonde perplessità nella dottrina, in quanto 2 introduce una sorta di "immunità" o di "esenzione" dalla misura interdittiva proprio in un settore, quale quello dei delitti contro pubblica amministrazione, nel quale tale misura potrebbe elettivamente esplicare la propria efficacia. Si è, inoltre, stigmatizzata la incoerenza di un sistema che ammette nei confronti dei titolari di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare forme di restrizione della libertà personale anche detentive, e che, sotto altro profilo, avalla un regime di assoluta immunità dai provvedimenti interdittivi. Il delicato bilanciamento tra rispetto della volontà legislativa e tutela del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella ricorrente affermazione secondo la quale il divieto della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nel caso di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare deve essere interpretato restrittivamente e non può fondare un'interpretazione che renda incompatibile (e quindi non applicabile) alcuna misura cautelare personale che si risolva nel determinare effetti equivalenti (ex plurimis: Sez. 6, n. 20405 del 15/04/2014, Scialfa, Rv. 259684). Tale disposizione non può, infatti, essere interpretata, pena la violazione del principio di uguaglianza, come una sorta di salvacondotto cautelare (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Franceschi, Rv. 257272). Ad onta delle censure formulate dalla dottrina, la previsione dell'art. 289, comma 3, cod. proc. pen. è, tuttavia, rimasta ferma nel disegno legislativo, pur a fronte dell'ampliamento del ricorso alle misure interdittive operato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 al fine del contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione Anche in seguito alla revisione della disciplina della misure interdittive, operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al fine di valorizzare compiutamente il principio del minimo sacrificio necessario (C. Cost. sent. 22 luglio 2005, n. 299) e della custodia cautelare in carcere quale extrema ratio, la norma è rimasta immodificata dal legislatore.
3. Nella ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari, dopo aver delibato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in relazione alle condotte contestate al LI, ha ritenuto sufficiente applicare una misura interdittiva a fronte di quella coercitiva richiesta dal pubblico ministero. Al fine di adeguare la misura coercitiva alla intensità delle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie ha, tuttavia, inopinatamente applicato la sospensione del LI dall'ufficio di sindaco del Comune di Troia, ritenendo le condotte delittuose poste in essere indissolubilmente legate all'esercizio di tale funzione. 3 Tale statuizione si pone, tuttavia, in radicale ed insanabile contrasto con il contenuto precettivo dell'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., atteso che la legge 25 marzo 1993, n. 81 prevede per i comuni, anche aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'elezione diretta del sindaco. sospensioneLa ratio che informa tale divieto di applicazione della dall'esercizio di un pubblico ufficio ricorre, peraltro, non solo con riferimento al momento genetico della adozione della misura interdittiva, ma anche nelle ipotesi in cui la misura interdittiva venga adottata in sostituzione di altra misura coercitiva precedentemente adottata. Lo stesso tenore testuale della norma, nella propria assolutezza, non consente, peraltro, di operare distinzioni di efficacia del precetto fondate sul momento processuale nel quale l'applicazione di tale misura interviene.
4. Alla stregua di tali rilievi deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, di conseguenza, della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 15/02/2017. ет Il Presidente Il Consigliere estensore Frances tppolito Fabrizio D'Arcangelo DEPOSITATO IN CANCELLERIA L - 6 MAR 2017 IL FUNZIONA OCAZIARIO Pier Espres +