Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
In materia di controversie aventi ad oggetto la denuncia di nullità o illegittimità del licenziamento, costituisce domanda nuova quella con la quale si prospetti, in sostituzione o in aggiunta, una causa di illegittimità del provvedimento impugnato diversa da quelle originariamente dedotte e che comporti la necessità di un nuovo e diverso tema di indagine rispetto a quello delineato con l'atto introduttivo del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1999, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Paolino Dell'Anno Presidente Rel
2. Dottor Vincenzo Trione Consigliere
3. Dottor Bruno Battimiello Consigliere
4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere
5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IT ET, elettivamente domiciliata in Roma in Bonifacio VIII 22 presso lo studio dell'avvocato Egidio Murolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Marino, giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma in via Santa Maria Mediatrice 1 presso lo studio dell'avvocato Federico Bucci, che la rappresenta e ,difende, giusta delega a margine dell'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 febbraio 1997, depositata il 5 aprile 1997, numero 44/97, r.g. 318/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 gennaio 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Federico Bucci;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Maurizio Verardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 5 dicembre 1989, IT ET - premesso che, prestando attività alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e avendo subito il 19 ottobre 1987 un infortunio sul lavoro era stata sottoposta a visita il 30 gennaio 1988 dal sanitario dell'Ente stesso dal quale era stata riconosciuta idonea a riprendere il servizio, che non ritenendo lei tale giudizio condivisibile ne era sorta una discussione nel corso della quale il medico la aveva ingiuriata e aggredita tanto che la aveva indotta a fare intervenire agenti di polizia, che con nota del successivo 26 maggio le era stato contestato dal datore di lavoro l'inadempimento agli obblighi contrattuali per essersi resa colpevole di minacce, ingiurie e violenza fisica in danno del funzionario, che, pure avendo respinto la veridicità degli addebiti, era stata licenziata in tronco con provvedimento del 30 giugno notificatole il 5 luglio - chiese che il OR di Reggio Calabria dichiarasse nullo, inefficace e illegittimop il licenziamento con ordine all'Ente di riassumerla in servizio e condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti. Costituitosi il contraddittorio, il OR accolse la domanda sotto il profilo della nullità del licenziamento perché tardivamente intimato, con pronuncia resa all'udienza del 9 dicembre 1993 e depositata all'udienza del 16 maggio 1994. Con telegramma del 7 gennaio 1994 l'Ente invitò la lavoratrice a presentarsi per riassumere servizio e propose poi appello con atto del 28 giugno nei confronti della decisione di primo grado. Il tribunale in accoglimento dell'impugnazione, ha rigettato la domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio, rilevando che: a) doveva disattendersi l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della IT secondo la quale l'invito a riprendere servizio a lei rivolto dopo la pronuncia della sentenza del OR fosse dimostrativo di una acquiescenza tacita a quest'ultima; b) inammissibile era la doglianza concernente la nullità del licenziamento per tardività nella sua intimazione essendo stata formulata non con il ricorso introduttivo del giudizio ma solo con note difensive presentate il 13 marzo 1993; e) non era fondato il rilievo attinente a una presunta intempestività della contestazione degli addebiti, essendosi conclusa il 2 maggio 1988 l'inchiesta amministrativa che era iniziata il 6 marzo 1988, e ricevendo giustificazione il non rilevante ritardo tra la conclusione dell'indagine e la contestazione formale degli addebiti dalla complessità della struttura organizzativa dell'azienda; d) erano rimasti provati, attraverso le risultanze testimoniali, i fatti addebitati alla lavoratrice che integravano, ai sensi dell'articolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro, giusta causa per il recesso unilaterale del rapporto.
Della sentenza viene chiesta la cassazione dalla IT con atto sostenuto da quattro motivi.
La società Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 329 del codice di procedura civile - la ricorrente deduce che illogicamente si è escluso che all'invito a riprendere servizio, formulato dal datore di lavoro con il telegramma inviato il 17 dicembre 1993, potesse attribuirsi il significato di acquiescenza del datore di lavoro o di accettazione tacita nei confronti della pronuncia emessa dal OR solo pochi giorni prima, tenuto conto che lo stesso fu unilateralmente adottato dal datore di lavoro, non essendo stato preceduto da iniziativa alcuna della lavoratrice diretta a porre in esecuzione la pronuncia, era privo di qualsiasi riserva e fu seguito dalla ratifica della ripresa del rapporto.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 414 del codice di procedura civile esponendosi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la difesa con la quale si era denunciata la nullità del licenziamento per la tardività della sua intimazione non poteva considerarsi tardiva dovendo essa ritenersi compresa in quella ampia e generale di cui all'atto introduttivo del giudizio con il quale si era denunciata "l'irregolarità della procedura seguita, comportante nullità", accompagnata dalla produzione di documentazione comprovante il mancato rispetto dei termini fissati dall'articolo 66, numero 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Con il terzo rilievo, la ricorrente espone che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio per il quale occorre che alla contestazione degli addebitifaccia seguito con immediatezza l'eventuale adozione del provvedimento di licenziamento. A questo proposito, viene opposto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che l'azienda ben avrebbe potuto provvedere alla intimazione del recesso in tempi più brevi dalla conclusione dell'inchiesta amministrativa, attesa la sua organizzazione capillare e che, in ogni caso, il dato negativo relativo alla complessità della struttura non poteva essere imputato a carico della lavoratrice.
Infine, viene rilevato che - incorrendo nel vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 5 della legge numero 604 del 1966 e 2697 del codice civile - il Tribunale ha desunto la prova della sussistenza degli addebiti dalle sole dichiarazioni rese da persone sentite nel corso della inchiesta amministrativa ma smentite nella sede giudiziaria.
Tutte le censure sono infondate.
Quanto alla prima, va rilevato che, perché possa configurarsi in concreto l'ipotesi di una acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento giudiziario che, ponendosi in senso antagonistico rispetto all'impugnazione, rende inammissibile la successiva proposizione di quest'ultima, è indispensabile che dal relativo atto si desuma con certezza che esso - rappresentando pur sempre una manifestazione di volontà anche se espressa tacitamente - venne posto in essere dalla parte proprio a seguito della intervenuta intenzione di accettare gli effetti della decisione a lei pregiudizievole, conseguendone la imprescindibile necessità dell'indagine sull'elemento psicologico dell'agente, che, traducendosi in un accertamento di fatto, non può essere censurato nella sede del controllo di legittimità se non per illogicità o insufficienza della motivazione.
Orbene, nella specie, il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento giuridicamente e logicamente corretto, che nulla autorizzava a concludere che l'azienda si fosse indotta all'invito alla ripresa del servizio per avere accettato la decisione del giudice di primo grado, atteso che la vicinanza cronologica tra l'uno e l'altra induceva a ritenere, in assenza di indicazioni diverse, che si trattò di un comportamento meramente attuativo di una pronuncia dotata di forza esecutiva.
Così argomentando, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo i quali l'adempimento di un provvedimento esecutivo non può essere interpretato come acquiescenza al medesimo, potendo esso essere motivato dalla volontà dell'obbligato di sottrarsi all'esecuzione forzata, senza, per questo, rinunciare alla proposizione di impugnazione o opposizione, e ciò in considerazione del fatto che l'adeguamento della parte alle statuizioni di un provvedimento esecutivo integra un atto dovuto, al compimento del quale il soggettò potrebbe essere costretto coattivamente. Nè rilevanza alcuna può annettersi alla mancata formulazione di riserva di impugnazione in sede di adempimento spontaneo di un provvedimento esecutivo, posto che la formulazione della riserva - al di fuori dei casi in cui è obbligatoria - costituisce espressione meramente tuzioristica confermativa di un diritto e non può, di per sè essere intesa quale comportamento incompatibile con la volontà di impugnare (ex plurimis, Cass., sez. un., 21 febbraio 1997, n. 1616; Cass., 15 febbraio 1995, n. 1616). Relativamente al secondo motivo, deve osservarsi che, come del resto risulta dallo stesso ricorso, la IT, nelle sue iniziali deduzioni svolte con l'atto introduttivo del giudizio, nulla eccepì circa la tardività del licenziamento perché intimato una volta scaduto il termine fissato dall'articolo 66 del contratto collettivo di lavoro, che anzi contestò la applicabilità della normativa contrattuale ritenendo invece operanti, nella specie le disposizioni dettate dalla legge numero 425 del 26 marzo 1958 delle quali sosteneva la mancata osservanza, a questa esclusivamente collegando la sollecitata declaratoria di nullità del provvedimento disciplinare che era stato adottato.
Correttamente ha rilevato il Tribunale che, prospettando, nel prosieguo del giudizio e con le sole note difensive conclusive, la tardività della intimazione per il mancato rispetto del termine previsto dalla clausola contrattuale.
Va infatti ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale, in materia di controversie aventi per oggetto la denuncia di nullità o illegittimità del licenziamento, costituisce domanda nuova quella successivamente proposta nello stesso giudizio con la quale si prospetti, in sostituzione o in aggiunta alle altre, una causa di illegittimità del provvedimento diversa da quelle originariamente dedotte e che importi la necessità di un nuovo e diverso tema di indagine rispetto a quello originariamente delineato con l'atto introduttivo del giudizio (Cass., 12 agosto 1993, n. 8662;
Cass., 26 marzo 1990, n. 2418; Cass., 12 agosto 1987 n. 6899). Sempre da repingersi è il terzo motivo con il quale la parte ricorrente denuncia vizi attinenti alla tardività del recesso rispetto alla data di contestazione degli addebiti posti a base di questo. Deve infatti osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'immediatezza del licenziamento in tronco, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato al lavoratore assume rilevanza solo in quanto rivelatore della inesistenza nel caso concreto di una causa che non consente la prosecuzione del rapporto, con la conseguenza che nonostante il differimento del recesso la fattispecie della giusta causa può essere ravvisata in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento. L'intervallo temporale tra l'illecito disciplinare e la contestazione del licenziamento può assumere d'altro canto rilievo sotto il diverso profilo di un vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall'articolo 7 della legge numero 300 del 1970; la violazione di tale tutela può
essere però prospettata solo in relazione a un effettivo ostacolo che impedisce un'adeguata difesa dell'incolpato, tenuto conto anche della necessaria unica correlazione tra il provvedimento datoriale e la causa posta a fondamento dello stesso (tra le altre, Cass., lo novembre 1997; Cass., 27 giugno 1997, n. 5751). Orbene, nella specie, il giudice di merito ha ritenuto con apprezzamento di fatto correttamente motivato, che l'intervallo di tempo tra la presunta commissione dei fatti e la contestazione fu ampiamente giustificato in quanto, nel corso dello stesso, venne espletata l'indagine amministrativa (necessaria al fine di accertarne la veridicità e le reciproche responsabilità dei protagonisti del litigio) che si protrasse per circa due mesi e la contestazione degli addebiti venne effettuata a distanza di poco più di un mese dalla conclusione dell'inchiesta.
D'altra parte, la ricorrente si limita a dolersi della presunta lungaggine della procedura seguita ma nulla denuncia circa eventuali lesioni derivate alla esplicazione del proprio diritto di difesa. Infine, con riferimento all'ultimo motivo, è sufficente osservare a questo proposito che, contrariamente all'assunto della ricorrente, risulta espressamente dalla motivazione della sentenza impugnata che i giudici di merito hanno desunto il loro convincimento sulla materiale sussistenza dei fatti e sulla responsabilità della lavoratrice non sulle sole risultanze della inchiesta amministrativa ma sulle dichiarazioni rese dai testimoni al OR nel corso del giudizio di primo grado, dichiarazioni che appaiono essere state valutate con il necessario rigore critico.
Del ricorso si impone quindi il rigetto con conseguente condanna della sua proponente al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della società resistente, delle spese del giudizio che liquida in lire 38.000 oltre lire 3.000.000 titolo di onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999