Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7840 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP07 840/03 IN NOME POPOLO IT IANG Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI - R.G.N. 25469/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron..17193. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO N. 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO, giusta procura speciale atto notar GASPARE GERARDI di PORDENONE del 16 gennaio 2003; ༤,༧ M 36428' ricorrente -
contro
DI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N.50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO2003 881 COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente nonchè
contro
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA;
- intimato avverso la sentenza n. 34/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 14/07/00 R.G.N. 33/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PAOLO ANTONELLI per delega CLAUDIO MARTINO;
udito l'Avvocato DOMENICO NORANTE per delega BRUNO COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 25469/00 Svolgimento del processo Con sentenza n. 11545 dell'11.6.1998 questa Corte cassava la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 17 luglio 1997 e rinviava la causa per un nuovo esame al medesimo Tribunale. Con ricorso ex art. 392 c.p.c. ED VE riassumeva la causa e chiedeva al Tribunale di riformare la sentenza del Pretore di Pordenone resa il 3 aprile 1995 e di dichiarare l'illegittimità del suo trasferimento dal Consorzio di Bonifica "Celina ME" alla Provincia di Pordenone, disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 278 del 4 (riferiva che il trasferimento era avvenuto agosto 1994; a seguito della delibera n. 69 del 30 agosto 1993 della deputazione consortile, che l' aveva annoverato Ochest vie rentre tra gli otto dipendenti assegnati dallo stesso organo amministrativo a nuova destinazione dopo la soppressione della Sezione di bonifica montana del Consorzio disposta con legge regionale 25 maggio 1993 n. 26. Osservava il ricorrente che la legge indicava un solo criterio di scelta del personale da trasferire, parlando all'art. 4 soltanto di personale in servizio presso la Sezione di bonifica montana, mentre egli non aveva prestato la propria attività in quel settore, salvo l'espletamento di incarichi di carattere meramente occasionale, al contrario di altri dipendenti ivi preposti in modo stabile e tuttavia inspiegabilmente pretermessi nella scelta. Riteneva pertanto arbitraria l'individuazione, ad opera della deputazione consortile, di un criterio sussidiario di opzione, indicato nella maggiore anzianità di servizio. 2 Chiedeva, infine, la condanna in solido degli enti convenuti risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittimo al trasferimento. Il Consorzio di Bonifica Cellina ME si costituiva e si opponeva alla domanda. La Regione Friuli Venezia Giulia restava contumace. Il Tribunale, con sentenza depositata il 14 luglio 2000, dichiarava l'illegittimità del trasferimento, dichiarava gli enti convenuti tenuti alla reintegrazione del ricorrente nella qualifica e nelle funzioni già rivestite presso l'ente di provenienza e condannava in solido i medesimi enti al risarcimento del danno, pari alla maggior retribuzione che avrebbe percepito se non vi fosse stato trasferimento. Il Tribunale, premesso che il ED aveva atteso anche a funzioni proprie della Sezione di Bonifica Montana, pur riconoscendo insufficiente il solo criterio indicato dalla legge, per la mancanza di otto dipendenti addetti esclusivamente alla Sezione di Bonifica montana, aveva ritenuto illogico ed arbitrario il criterio sussidiario della maggiore anzianità contributiva individuato dalla Deputazione consortile e conseguentemente aveva ritenuto illegittimo il trasferimento del ED. Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio di Bonifica Cellina ME ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. ED VE resiste con controricorso. La Regione Friuli Venezia Giulia non si è costituita. Le parti costituite hanno depositato memoria. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 4 e 5 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 25 maggio 1993 n. 26 e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il Consorzio osserva che il ED era stato destinato al trasferimento perché aveva svolto funzioni proprie della soppressa Sezione di Bonifica Montana, come accertato dallo stesso Tribunale;
pertanto detto dipendente era stato trasferito in base al criterio principale previsto dalla legge e non in base al criterio sussidiario della maggiore anzianità contributiva. Rileva altresì che il ED nel ricorso introduttivo non aveva affatto censurato il predetto criterio sussidiario, per cui la pronuncia con cui il Tribunale aveva affermato l'illegittimità del criterio sussidiario era affetta da vizio di extrapetizione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della L.R. 25 maggio 1993 n. 26, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il Consorzio deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussiste un principio generale secondo il quale, nell'ipotesi di passaggio debba ente, la scelta di personale da un ente ad altro necessariamente ricadere sul personale più giovane anziché su del scelte discrezionaliquello più anziano, sicchè le Consorzio non potevano essere censurate. Le censure sopra riassunte, che per la loro connessione è congiuntamente, non sono meritevoli di opportuno esaminare accoglimento. questa sede di legittimità la novità del motivo con il quale il Va in primo luogo osservato che il Consorzio lamenta solo in si ED duole deldell'adozione criterio di scelta sussidiario della maggiore anzianità di servizio. L'eccezione di novità della questione non risulta formulata nel giudizio di rinvio, ove ha costituito il motivo principale di dibattito;
né il Consorzio nei suoi scritti difensivi indica dove e quando l'eccezione di extrapetizione sia stata formulata e trascurata dal giudice di merito. L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa. Quanto al resto delle censure, esse si risolvono nel lamentare vizi di motivazione della sentenza impugnata, atteso che la asserita violazione della legge regionale n. 26 del 1993 è solo affermata, ma non dimostrata con argomentazioni di una qualche consistenza. Detta legge, infatti, si limita a sopprimere la Sezione di bonifica montana del Consorzio Cellina дай Medusa ed a prevedere il trasferimento del personale in servizio presso detta Sezione alla Provincia di Pordenone con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
nulla stabilisce in ordine ai criteri di scelta del personale da trasferire per il caso in cui, come quello in esame, alla Sezione montana non fosse addetto personale in modo stabile in numero pari a quello da trasferire. Con giudizio di fatto non censurabile in questa sede il Tribunale ha infatti accertato che il ED "aveva atteso anche a funzioni proprie della Sezione di bonifica montana", cosa ben diversa dall'essere impiegato in detta sezione, motivo per cui per l'attuale resistente non ricorreva la condizione principale prevista dalla legge regionale. Le censure del ricorrente si appuntano sul giudizio di inidoneità espresso dal Tribunale in ordine al criterio sussidiario adottato dal Consorzio per individuare gli otto dipendenti da trasferire alla Provincia, stabilito nella maggiore anzianità contributiva. Gli asseriti vizi di motivazione, però, sono insussistenti. E valutazionequi appena il caso di ricordare che la ' negativa data dal Tribunale in ordine al criterio di scelta sussidiario adottato dal Consorzio si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che sfugge ad ogni sindacato in sede di legittimità, che non sia quello del vizio di motivazione. Il Tribunale, però, ha dato compiuta ragione della propria decisione con motivazione ampia e priva di contraddizioni e vizi logici. Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di Jon. motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
risulta infatti del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3163 del 2002). In buona sostanza nella specie le censure del ricorrente tendono ad ottenere da questa Corte un giudizio positivo sul predetto criterio sussidiario che sostituisca quello negativo per cui non espresso dal Tribunale e congruamente motivato, possono che essere disattese. 6 Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida 14,00 oltre ad euro duemilacinquecento per in euro onorari. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003 (11 Presidente u m cizine Il Cons. estensore Pranch Odprtine Спестивенсовые D E 7 E - L 1 E 8 A G 1 G 3 . 3 L - 5 N L 3 ELLIE D R I I E T A I O L O T N I E S S 1 D . A ' 0 R L T A A S S P A S S I O N G T , E E A , T D I R S O R G E Depositato in Cancelleria O O L I D B , T L I O P D S A I E T M D E A E N S A M 19 MAG. 2003 E R Boggi, P U IL CANCELLIEREL CANCELLUL S