Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 692 del 1988, dell'art. 17, settimo comma, della legge n. 203 del 1982, nella parte in cui estendeva il regime dei miglioramenti (con diritto al relativo indennizzo), stabilito nello stesso art. 17, agli affittuari che, in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge, avessero eseguito opere migliorative senza il consenso del concedente ovvero senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente (artt. 8 e 12 della legge n. 756 del 1964, che attribuivano al coltivatore - mezzadro o colono -la facoltà di eseguire innovazioni all'ordinamento produttivo del fondo anche "invito domino", a condizione, in questo caso, che ne fosse riconosciuta la "sicura utilità" dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo dal colono, in assenza del parere favorevole della pubblica amministrazione competente, è condizionato alla dimostrazione del consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti stessi. Tale consenso, che può essere anche tacito, ossia manifestato per fatti concludenti, incompatibili con la volontà di opporsi, o dai quali il consenso sia comunque deducibile con certezza, fatti da provarsi da chi li adduce, deve in ogni caso precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire la esecuzione delle opere, non potendo valere un assenso successivo a far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo a sanare "ex nunc" la situazione di illegittimità, senza far sorgere "ex post" il diritto all'indennizzo, ma, se mai, precludendo conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, quale la risoluzione per inadempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, difeso dall'avvocato OR INNOCENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRANDE LIVIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI RETI 38, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BASTIANELLI, difeso dall'avvocato ALBERTO FERRANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 127/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 20/1/97; depositata il 18/02/97; RG.438/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato OR INNOCENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per accoglimento del I motivo ed assorbimento del II motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BE AT, già colono del fondo "Trento", in agro di Carmiano, appartenente a Grande Livia, conveniva quest'ultima davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lecce e ne chiedeva la condanna all'indennizzo per le migliorie apportate al fondo da lui condotto ed equivalenti a lire 39.138.200. La resistente anzitutto contestava l'esistenza di qualsivoglia miglioramento e comunque deduceva l'inammissibilità della domanda, per l'inosservanza della procedura contemplata dalla normativa agraria per gli interventi migliorativi.
Con sentenza del 30 marzo 1996 l'adita Sezione rigettava la domanda. La Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza ora impugnata, emessa il 18 febbraio 1997, ha rigettato il gravame del soccombente.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il BE, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'intimata Grande. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, basato sulla violazione dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982 n. 203, dell'art. 8 della legge 15 settembre 1964 n. 756
e degli artt. 1362 2 comma e 2697 C.c. e 101 C.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), assume il ricorrente che, dopo la dichiarata incostituzionalità dell'art. 17 7 comma della legge n. 203 del 1982, devesi applicare ai miglioramenti da lui eseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge non già la procedura disciplinata dall'art.14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 ma bensì l'art. 8 della legge n. 756 del 1964, il quale prevede l'intervento autorizzativo dell'I.P.A. solo nel caso di dissenso tra il concedente e il colono. Nella specie, prosegue il ricorrente, esclusa la necessità, erroneamente affermata dai giudici di appello, di un consenso scritto del concedente, il diritto all'indennizzo non può essere negato, posto che la Grande rese nota la sua "inequivocabile volontà di condivisione della scelta produttiva dell'impianto del frutteto, non solo con atti concludenti, costituiti dalla ripartizione del prodotto durante le diverse annate agrarie, bensì con la manifestazione di adesione espressa attraverso lo scambio epistolare versato in atti e i documenti relativi alla chiusura annuale dei conti colonici".
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 101 C.p.c. e 2697 C.c. sotto un altro profilo, il BE si duole della mancata ammissione della prova "in ordine all'esistenza dei presupposti dell'indennizzo".
Il ricorso è destituito di giuridico fondamento.
La sentenza impugnata rileva che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 692 del 1988) dell'art. 17 7 comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, in quanto legittimante i miglioramenti eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge e senza l'accordo delle parti o senza le procedure contemplate dalla precedente legislazione, il BE, per ottenere l'indennizzo, avrebbe dovuto dimostrare di aver rispettato le condizioni stabilite dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 o almeno, con un atto scritto, il consenso della concedente, il quale avrebbe dovuto avere comunque "carattere univoco e preventivo, caratteristiche che non si possono ravvisare nei comportamenti diversi segnalati (...), tutti successivi, ambigui o di mera tolleranza". Peraltro, soggiunge la Corte territoriale, i mezzi istruttori dedotti in prime cure e ripresi in appello si riferiscono alla "circostanza dell'impianto del frutteto durante il rapporto di colonì a, posizione che non attiene per nulla all'argomento trattato". Anche l'art. 8 della legge 15 settembre 1964 n. 756, conclude la sentenza impugnata, applicabile alla colonì a parziaria in virtù dell'art. 12, "stabilisce in caso di innovazioni l'intervento dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (vi sia oppur no il consenso del concedente)". Sebbene questa motivazione sia in diritto tutt'altro che appagante, la decisione di rigetto della domanda è esatta e merita di essere confermata.
Con la già ricordata sentenza n. 692 del 1988 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 17 7 comma della legge n. 203 del 1982, a tenore del quale "le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'art. 16 (...) comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge", nella parte in cui estendeva il regime dei miglioramenti, statuito nello stesso art. 17, agli affittuari che nell'epoca indicata avessero eseguito opere migliorative senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente e non consentite dal concedente. La "precedente legislazione", per quanto attiene ai rapporti associativi, era data dagli artt. 8 e 12 della legge 15 settembre 1964 n. 756, a norma dei quali il coltivatore (mezzadro o colono)
aveva facoltà di eseguire innovazioni all'ordinamento produttivo del fondo (concetto questo pacificamente comprensivo dei miglioramenti) o col consenso del concedente o anche "invito domino", a condizione, in quest'ultimo caso, che ne fosse riconosciuta la "sicura utilità" dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Il BE dunque, per vedersi riconoscere il diritto all'indennizzo, a norma del combinato disposto degli artt. 17 7 comma (non toccato dalla dichiarazione di incostituzionalità nella parte concernente le opere eseguite legittimamente) e 38 della legge n. 203 del 1982, essendo pacifico che nessun procedimento amministrativo venne mai esperito, avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito i miglioramenti d'accordo con la concedente Grande. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, come ogni altra manifestazione di volontà che non abbisogni di speciali forme, può essere anche tacito (Cass. 2 dicembre 1986 n. 7112), ossia manifestato per fatti concludenti, incompatibili con la volontà di opporsi o dai quali il consenso sia comunque desumibile con certezza, da provarsi da chi li adduce.
Ciò che è comunque essenziale è che tale consenso, anche tacito, preceda, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non segua l'esecuzione delle opere, sia cioè preventivo e non successivo.
Un assenso successivo infatti non varrebbe a far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, ma potrebbe solo sanare "ex nunc" la situazione di illegittimità ancora in atto, senza far sorgere "ex post" il diritto all'indennizzo, ma semmai precludendo conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento;
salva, come è naturale, l'espressa assunzione, da parte del concedente, dell'obbligo di indennizzare comunque i miglioramenti, sebbene eseguiti "invito domino".
In coerenza quindi con tali princì pi la Corte d'appello, pur affermando senza fondamento la necessità di una "prova scritta" del consenso, non prevista da nessuna norma, ha poi, di fatto e decisivamente, negato rilevanza ai comportamenti ancor oggi dedotti nel ricorso (la ripartizione dei prodotti del frutteto e l'approvazione dei conti colonici), in quanto "tutti successivi" e non preventivi, e pertanto inidonei a manifestare un valido consenso della concedente all'esecuzione delle migliorie, e per giunta "ambigui o di mera tolleranza".
Dal canto suo il ricorrente non precisa, nemmeno sommariamente, il tenore dello "scambio epistolare versato in atti" ignorato dalla Corte, impedendo così di apprezzarne l'eventuale decisività. Quanto alla prova "sui presupposti dell'indennizzo", non solo, in contrasto col principio dell'autosufficienza del ricorso, il BE non ne riproduce specificamente il contenuto, ma deve rilevarsi che comunque la Corte territoriale ha motivatamente negato una prova avente ad oggetto l'impianto del frutteto durante il rapporto di colonì a, in quanto non attinente "all'argomento trattato", ossia ininfluente, cosa innegabile, dal momento che si controverte non dell'esecuzione dei miglioramenti ma del consenso della concedente. Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese, liquidate in lire 19.000, oltre a lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso a Roma, il 4 febbraio 1999.