Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2004, n. 10773
CASS
Sentenza 9 febbraio 2004

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La partecipazione di un Ministro della Repubblica alle attività istituzionali di governo, anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 riguardo al dovere di collaborazione tra organi dello Stato, costituisce legittimo impedimento a comparire. (In motivazione la Corte ha specificato che, per quanto ogni attività non strettamente privata di un Ministro sia riconducibile alla sua funzione politica, possono assumere rilevanza quale assoluto impedimento a comparire i soli adempimenti pertinenti alle attribuzioni istituzionali, come delineate negli articoli da 92 a 96 della Costituzione, tra le quali la partecipazione al Consiglio dei Ministri, la partecipazione in rappresentanza dell'Esecutivo a sedute parlamentari, la prestazione del giuramento nelle mani del Capo dello Stato e ogni ulteriore attività coessenziale alla funzione tipica del Governo).

Ai componenti del Parlamento europeo è accordata una immunità differenziata per i fatti ed i procedimenti riguardanti lo Stato di appartenenza e per quelli concernenti ogni altro Stato membro dell'Unione. Per i primi, secondo il disposto dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e dell'art. 10 lett. a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee allegato al Trattato dell'8 aprile 1965 (istitutivo di un consiglio unico e di una commissione unica delle Comunità europee), l'immunità corrisponde a quella riconosciuta ai parlamentari del Paese di appartenenza dell'interessato. Solo con riguardo al territorio di Stati diversi dal proprio, stante il tenore della lett. b) del citato art. 10, è prescritta per il parlamentare europeo l'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. Ne consegue, quanto ai parlamentari italiani, che con riguardo ai fatti commessi nel territorio dello Stato, o qui perseguiti, la normativa si risolve in un rinvio alle disposizioni dell'art. 68 Cost., sia per i profili sostanziali che per le garanzie procedurali dell'immunità, senza che quest'ultima possa essere modificata od ampliata per effetto delle norme concernenti la protezione degli interessati sulla restante porzione del territorio dell'Unione.

L'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, di cui all'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si rappresenti l'illiceità del proprio fare ed agisca con la volontà di commettere un arbitrio in danno del privato. (Fattispecie nella quale ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avevano proceduto, incontrando l'attiva resistenza di più persone, al fine di perquisire un locale attribuito alla disponibilità di un parlamentare, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 68 Cost. ma su specifica disposizione dell'Autorità giudiziaria, dalla quale funzionalmente dipendevano). (Vedi C. cost. 20 aprile 1998 n. 140).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2004, n. 10773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10773
Data del deposito : 9 febbraio 2004

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