Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
Per la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 4 d.l.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni ma è necessario altresì che la sua condotta illegittima si manifesti in "atti arbitrari", connotati da assoluta estraneità rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge e quindi tali da costituire sopruso, prepotenza, prevaricazione o capriccio nei confronti del privato destinatario (Nella specie, la Corte di cassazione ha escluso la ricorrenza degli estremi della scriminante di fronte al comportamento del pubblico ufficiale che aveva esteso una perquisizione dall'alloggio nel quale il destinatario dell'atto aveva la residenza anagrafica, all'appartamento della moglie separata, ubicato in un diverso fabbricato, in quanto la separazione risultava fittizia e la perquisizione doveva essere eseguita nell'effettiva abitazione, seppure non individuata nel decreto relativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16.3.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 367
Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 40618/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LI OL
AVVERSO
la sentenza del 3 luglio 1997 della Corte d'appello di Milano;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. VI OL ricorre per cassazione avverso la sentenza 3 luglio 1997 della Corte d'appello di Milano, che confermava quella del pretore che l'aveva dichiarato colpevole del reato di oltraggio continuato a pubblico ufficiale, deducendo:
1. l'inutilizzabilità della relazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria, perché inserita nel fascicolo del dibattimento contro il divieto di cui agli artt. 514 e 515 cod.proc.pen.;
2. l'erroneo diniego dell'esimente di cui all'art. 4 D.Lgt. 1944 n. 288, perché il reato era stato compiuto per reazione ad atto arbitrario dei pubblici ufficiali, i quali, muniti di un decreto di perquisizione domiciliare emesso
contro
VI TT, residente in via Venti Settembre, pretesero di perquisire l'abitazione della di lui moglie separata, ubicata in altra via.
p.
2. I motivi di ricorso sono infondati.
Il primo, perché la motivazione dell'impugnata sentenza si fonda non sulla relazione di servizio (peraltro acquisita su richiesta della difesa), ma sulle deposizioni oralmente rese al dibattimento dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che eseguirono la perquisizione.
Il secondo, perché - come spiega il giudice d'appello - "lo scambio dell'abitazione appariva giustificato dalle informazioni in possesso degli operanti e perché nessun comportamento vessatorio o atteggiamento di prevaricazione venne compiuto dai pubblici ufficiali nel compimento dell'atto nei confronti degli imputati". Infatti, in tema di reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, per la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma occorre altresì che la sua condotta illegittima si materializzi in "atti arbitrari", ossia connotati da assoluta estraneità rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge e quindi tali da costituire sopruso, prepotenza, prevaricazione o capriccio nei confronti del privato destinatario (v. ex plurimis, Cass, Sez. VI, 24.6.1989, Di Ruzza, rv 183805).
Nel caso concreto, il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, dopo il rituale esordio: "Visti gli atti del procedimento nei confronti di IT TT, nato a [...] il [...], ivi residente, via Venti Settembre n. 41, indagato per il reato di rapina in danno della banca..." e dopo la motivazione:
"Poiché vi è fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione dell'indagato e sue pertinenze possono essere rinvenute cose pertinenti al reato di cui sopra", disponeva "la perquisizione locale presso l'abitazione e sue pertinenze dell'indagato". La polizia giudiziaria, per eseguire la perquisizione, si recava in un'abitazione di via per Oro, in cui rinveniva la moglie dell'indagato, la quale opponeva che quella era la sua casa e che s'era separata dal marito e, solo dopo le insistenze degli operanti, apriva la porta e consentiva la perquisizione, durante la quale, insieme con il figlio OL, inveiva contro gli agenti. Sta di fatto che la polizia giudiziaria, che già aveva intercettato delle conversazioni telefoniche effettuate dall'indagato per mezzo dell'apparecchio installato nella casa di via per Oro, nel corso della perquisizione constatava che nell'anzidetta abitazione v'erano effetti personali, documenti e l'autovettura appartenenti all'indagato, e addirittura in un comodino della camera da letto trovava, insieme a documenti intestati all'indagato, dodici banconote del taglio di lire centomila, che la donna subito dichiarava non essere sue, ma del marito.
Da queste risultanze, con argomentazione logicamente ineccepibile, i giudici di merito hanno dedotto che quella perquisita era la reale ed effettiva abitazione dell'indagato. Pertanto, ammesso pure - come hanno ritenuto i giudici di merito alla stregua dell'ordinanza di annullamento del sequestro adottata dal tribunale del riesame - che la perquisizione fosse illegittima perché eseguita in luogo diverso da quello formalmente indicato nel decreto che la dispose, tuttavia l'operato della polizia giudiziaria, agli occhi dei congiunti dell'indagato, che pretestuosamente opposero una separazione che ben sapevano essere soltanto fittizia, non poteva affatto configurarsi come arbitrario, dovendo all'evidenza essere perquisita l'effettiva abitazione, non quella puramente anagrafica. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998