Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
In tema di competenza per materia del pretore la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art.4 c.p.p., opera soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art.7 dello stesso codice, giacché solo tale criterio si basa sul riferimento alla pena edittale. Detta rilevanza è invece da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma 2 del citato art.7,in cui l'attribuzione della competenza è fondata unicamente sul nomen juris dei reati ivi contemplati, come dimostrato anche dal fatto che in talune di dette ipotesi, e, segnatamente, in quelle di cui alle lett. f) e g) (riguardanti, rispettivamente, il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a dette circostanze ad effetto speciale, ne ha fatto specifica menzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., risolvendo un conflitto, ha attribuito al pretore la competenza a conoscere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art.339, comma secondo, cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 28/4/1999
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 3283
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 02029/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
1) GIP TRIBUNALE PERUGIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) UC IM n. il 05.11.1970
2) FL IC n. il 26.06.1974
3) PO BR n. il 24.07.1975
sentita la relazione fatta dal consigliere dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo GERACI, il quale chiede dichiararsi la competenza del Pretore di Perugia;
udito il difensore Avv. Pietro MIGLIOSI per l'imputato PO, il quale conclude per la competenza del Pretore di Perugia;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 4 febbraio 1997 Pretore di Perugia dichiarava la propria incompetenza per materia nel processo
contro
UC ON, FL CH e EL EL imputati, tra l'altro, insieme a persone non potutesi identificare del reato di cui agli artt. 110, 337 e 339 co. 2^ c.p. (violenza e minaccia, aggravata dal numero delle persone riunite, in danno di pubblici ufficiali) in quanto la pena edittale per il reato in questione era superiore nel massimo a quella rientrante nella competenza pretorile. Con ordinanza in data 14 ottobre 1998 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, richiesto dal pubblico ministero presso detto tribunale di fissare l'udienza preliminare, sollevava conflitto di competenza - con trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione - rilevando che per il reato in questione la competenza del Pretore era fissata, ai sensi dell'art. 7 co. 2^ lett. b) c.p.p., avuto riguardo al solo nomen juris,
prescindendosi dal superamento del limite massimo della pena edittale in presenza di circostanza aggravante ad effetto speciale, quale quella di cui al secondo comma dell'art. 339 c.p. (fatto commesso da più di cinque persone riunite) contestata agli imputati, comportante una pena massima di anni quindici di reclusione.
2. Il conflitto, ammissibile in quanto due giudici ordinari contemporaneamente risusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alle stesse persone, va risolto mediante l'affermazione della competenza per materia del Pretore di Perugia. Invero questa Corte - dopo un'iniziale e risalente affermazione, rimasta isolata, cfr., Sez. I. 4.2.1994, confl. comp. Pretore e Tribunale Trapani in proc. Accardi) della competenza per materia del tribunale per il reato di cui all'art. 337 c.p. aggravato al sensi del secondo comma dell'art. 339, fondata sul rilievo che, essendosi in presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale comportante una pena edittale superiore nel massimo a quella prevista per la competenza del pretore, della stessa doveva tenersi conto, ai sensi dell'art. 4 c.p.p., ai fini dell'identificazione del giudice competente per materia - ha costantemente sostenuto (cfr., Sez. I, 19.4.1995, confl. comp. Pretura e G.i.p. Tribunale Caltanissetta in proc. Ferraro;
idem, 12.2.1996, confl. comp. G.i.p. Tribunale e Pretore Venezia in proc. Voltolina;
idem, 15.6.1998 in proc. Bruello) che in tema di competenza per materia del pretore la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 c.p.p., opera soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art. 7 dello stesso codice, giacché solamente tale regola si relaziona alla pena edittale.
Detta rilevanza deve, "invece, escludersi con riguardo alle ipotesi previste nel secondo comma del citato art. 7, in cui l'attribuzione della competenza è fondata unicamente sul nomen juris dei reati ivi contemplati, come dimostrato anche dal fatto che, in talune di dette ipotesi (in particolare quelle di cui alle lettere f e g) riguardanti, rispettivamente, il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di volendo invece attribuire rilievo a dette circostanze ad effetto speciale, ne ha fatto specifica menzione, espressamente stabilendo che in loro presenza la competenza a conoscere dei reati in questione spetta al tribunale e non al pretore, giustificandosi la competenza di quest'ultimo giudice per i reati nominativamente indicati nel secondo comma del citato art. 7 ". . .sulla base della mancanza di complessità delle indagini relative ai fatti. .", come è detto nella Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito (cfr. pag. 11 del supplemento ordinario n. 2 della G.U. n. 250 del 24.10.1988). Per le suesposte ragioni il conflitto va risolto con la declaratoria della competenza del Pretore di Perugia, al quale vanno trasmessi gli atti, per il reato di cui agli artt. 110-337-339 co. 2^ c.p. contestato agli imputati sopra nominati.
P. Q. M.
dichiara la competenza del Pretore di Perugia.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999