Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
La normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia"), in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 (cosiddetta "legge di stabilità").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2016, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
09758-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 3857/2016 Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI Dott. N. 14532/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EB UI N. IL 03/03/1954 avverso l'ordinanza n. 984/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 23/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA he SILVIO BONITO;
quelelette/sentite le conclusioni del PG Dott. Seule Spinoci il della chiesto l'e nllamento con rinvio ordinanz iverfegreates Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2015 il GIP del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda con la quale SE GI, parte civile costituita nel procedimento penale a carico di LA AU, aveva richiesto il riconoscimento dei suoi diritti patrimoniali (già riconosciuti a titolo di provvisionale) sui beni confiscati all'imputato, condannato in via definitiva per il delitto di usura ed altro. il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto assumendo che la confisca dedotta difensivamente era stata disposta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8.6.1992, n. 306, che, a differenza di altre ipotesi, non prevede la salvaguardia dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
2. Ricorre avverso detto provvedimento l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciando la violazione dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992 e vizio della motivazione sul punto, sul rilievo che la confisca dedotta, pur disposta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992, è stata collegata dalla stessa ordinanza impugnata all'art. 644 c.p., ultimo comma, disposizione quest'ultima la quale, nel disporre una confisca di natura obbligatoria, fa comunque salvi i diritti dei terzi, parti offese dal reato, alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
3. Il ricorso, ancorchè per ragioni diverse da quelle difensivamente illustrate, merita accoglimento. Ed invero, la disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca definitiva penale ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") con la conseguenza che la misura ablativa prevale su eventuali ipoteche, salvo una successiva tutela di tipo risarcitorio in favore del creditore garantito (così Cass., sez. I, 19.9.2014, n. 21, rv. 261712 in ipotesi di credito garantito); conforme Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Rv. 259331 in tal guisa massimata: “La normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 (cosiddetta "legge di stabilità"). (In motivazione, la Corte ha ritenuto la soluzione esposta quella maggiormente in linea con il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale ex art. 12 sexies cit. e quella di prevenzione)”. Non ignora certo il Collegio che un principio di diritto del tutto opposto risulta affermato da Sez. 6, 20.1.2016, 8935, rv. 266077, che ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", ritenendo il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma quattro bis del citato art. 12 sexies, limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi, ma trattasi di argomento non condiviso dal Collegio. Non appare infatti comprensibile la ragione di una limitazione del richiamo al codice antimafia, sia perché nell'amministrazione dei beni sequestrati e nella loro destinazione non può non comprendersi la tutela del terzo creditore che su quei beni vanti una qualche pretesa accertata dal giudice competente, sia perché lo stesso comma 4-bis, all'ultimo periodo, fa salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, sia perché, infine, non può ignorare l'interprete il criterio logico-sistematico in forza del quale va valorizzata la linea evolutiva dell'ordinamento, tesa ad assimilare la confisca atipica con quella di prevenzione (in tali sensi ha altresì argomentato il P.G. in sede a sostegno delle sue conclusioni).
4. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni e degli arresti di questa sezione della Corte innanzi richiamati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice territoriale il quale, in costanza di nuovo esame della richiesta difensiva, provvederà ad applicarli. 2 P.T.M. la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Roma Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2016 Il Presidente Il cons. est. Wbuil Assamímo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 FEB 2017 IL CANCELLIERE 73. TE IE 3