Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito di essa in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà alle parti il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione in quanto non rappresenta ne' un momento costitutivo di esso ne' un elemento condizionante la sua efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. RIGGIO Ugo - Consigliere -
Dott. VELLA TO - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA RENATA NATALE, difeso dall'avvocato ROBERTO LAGHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 33, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PARROTTA, difeso dall'avvocato ELIO MINASI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 409/01 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 17/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/06/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. EL PALMIERI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione voglia, con sentenza in camera di consiglio, rigettare il ricorso siccome manifestamente infondato, ai sensi del secondo comma novellato dell'art. 375 cpc, con le pronunce conseguenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 17 maggio 2001 il tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile, per decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello proposto da NI TO avverso la sentenza del pretore della stessa città n. 210/97, con la quale era stato accolto il ricorso possessorio di RN EL ed era stato ordinato allo IF e a Di SU AR di reintegrare il ricorrente nel possesso del diritto di passaggio per il vano d'ingresso sito in Vico S. Nicola n. 2, in Morano Calabro.
Ricorre per la cassazione della sentenza IF TO, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c. Resiste con controricorso RN EL.
Il P.M. ha chiesto che la Corte, con sentenza in camera di consiglio, rigetti il ricorso siccome manifestamente infondato, ai sensi del secondo comma novellato dell'art. 375 c.p.c., con pronunce conseguenti.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 375 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto gravame, il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., assume che dall'interpretazione sistematica delle predette norme discende l'indefettibile e logica conclusione che il termine di impugnazione c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., contrariamente a quanto deciso dal tribunale, non può che decorrere dalla data di comunicazione alle parti costituite, a cura della cancelleria ai sensi del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., dell'avviso di deposito della sentenza, contenente il dispositivo, in quanto soltanto con la comunicazione - che, nella fattispecie, non vi è stata - le parti vengono a conoscenza della decisione e sono poste in grado di valutare, con cognizione di causa, l'opportunità o meno di impugnarla.
Diversamente opinando, e interpretando, quindi, l'art. 327 c.p.c., quanto alla decorrenza del termine di impugnazione, alla luce della consolidata giurisprudenza anche di questa Suprema Corte, non potrebbero le norme sopra indicate sottrarsi, secondo il ricorrente, al vaglio del giudice delle leggi, sotto il profilo del contrasto, per ciò che concerne l'art. 133, con l'art. 24 Cost., e, comunque, per violazione del principio di ragionevolezza, "lì dove non affermi che soltanto con gli adempimenti di cui al secondo comma si perfezioni la pubblicazione della sentenza rispetto alle parti costituite"; e, quanto al primo comma dell'art. 327, per violazione sempre dell'art. 24 Cost. e, comunque, del principio di ragionevolezza, "lì dove non prescrive che i termini di cui al primo comma decorrano per le parti costituite dal compimento degli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 133".
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'art. 327 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che, indipendentemente dalla notificazione, le impugnazioni ivi previste non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il chiaro tenore della norma, quanto al dies a quo di decorrenza del termine annuale di impugnazione, non consente una interpretazione diversa da quella che è stata data da questa Suprema Corte, anche con pronunce a Sezioni Unite, essendosi costantemente affermato e ribadito che il termine in questione decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal suo deposito in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ai sensi dell'art. 133, secondo comma, c.p.c., rimanendo estranea, quest'ultima attività, al procedimento della pubblicazione e non integrando ne' un elemento costitutivo ne' un elemento condizionante l'efficacia di essa;
tanto è vero che non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non e prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa realizzabile anche verbalmente, e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria (sent. SS. UU. n. 3501/79 e sent. n. 6542/98, n. 2630/97, n. 11045/96). La palese infondatezza del ricorso emerge, pertanto, dalla semplice lettura delle norme e dal loro inequivoco significato, che conduce inevitabilmente alla corretta applicazione che ne ha fatto il giudice di appello, con la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.
Quanto al contrasto degli artt. 133 e 327 c.p.c. con l'art. 24 della Cost., prospettato dal ricorrente, si osserva che questa Suprema
Corte, occupandosi ex professo della questione, ha escluso ogni profilo di illegittimità della disposizione relativa alla decorrenza del termine annuale di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dall'avviso di comunicazione o dalla notifica della stessa, chiarendo le ragioni per le quali, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della C. Costituzionale n. 584 del 1990, non può concepirsi, allo stato dell'attuale sistema delle impugnazioni, una diversa disciplina dei termini in argomento (sent. n. 9665/98; n. 8513/98; n. 10963/94; n. 3299/90); e non vi è motivo per discostarsi da tale univoco indirizzo.
Che non è lecito mutare neppure alla luce della sentenza della C. Costituzionale n. 119 del 18 aprile 1996, essendo la ragione della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis c.p.c., di cui alla predetta pronuncia, ben diversa, come ha osservato il P.M., da quella prospettata dal ricorrente a sostegno della denuncia di illegittimità delle norme di rito delle quali qui si discute;
come, parimenti, per altri motivi, precisamente espressi nelle relative sentenze, era stata dichiarata, in precedenza, la parziale illegittimità dell'art. 305 c.p.c. (ved. sent. Corte Cost. n. 139/67 e n. 159/71). In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato, anche sotto il dedotto profilo della pretesa illegittimità costituzionale degli artt. 133 e 327 c.p.c. Ne deriva che, in conformità alle richieste del P.M., esso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 65,30, oltre a euro 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003