Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 639
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Sentenza 17 gennaio 2003

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Il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito di essa in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà alle parti il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione in quanto non rappresenta ne' un momento costitutivo di esso ne' un elemento condizionante la sua efficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 639
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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