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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 5152/23 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Ottavio Levita Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dagli avv.ti
[...]
IC NE, UA SS e Controparte_2
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Funari CP_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.9.23, l'istante in epigrafe chiedeva: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 03.04.2000 al 05.07.2020 con il delle Controparte_1 Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente CP_1 CP_1 pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_1
di e in ogni caso l'inadempimento dell' al
[...] Controparte_1 CP_3 pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' (C.F. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. Pt_1 dell'importo a titolo di TFR di euro 31.006,98 o a quello maggiore o minore
[...] ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.” Si costituiva l' eccependo la infondatezza della domanda chiedendone il CP_3 rigetto. Si costituiva altresì il eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva. All'odierna udienza, parte istante, alla luce del prospetto di liquidazione dell' CP_3 emesso nelle more, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con condanna dell'istituto al pagamento dell'importo residuo di €. 5.043,61, illegittimamente trattenuto a titolo di recuperi la cui natura non è mai stata chiarita dall' . CP_4
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.U.B.. In ordine alla natura del militano, in favore del riconoscimento della natura CP_1 giuridica pubblicistica, sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.” La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi, non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011). Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Persona_1 sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. sent. 1819/2016 est. C. CP_1 CP_1
sent. n. 2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Per_2 Per_3
Napoli est. V. Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è Controparte_1 stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e CP_1 CP_1 alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le CP_1 altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il
[...]
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 Controparte_1 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di CP_1 concorrenza con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022). Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del . Chiarita la natura di ente pubblico del CP_1
CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' , unico legittimato passivo. CP_3
Tanto chiarito, nel merito sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione parziale della materia del contendere. L' ha emesso, in CP_3 data 23.7.24, provvedimento di liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, comprensiva di interessi. L'avvenuta liquidazione rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Quanto, però, alla trattenuta a titolo di recuperi figurante nel detto prospetto, benchè l' resistente sia stato ripetutamente invitato a chiarirne la natura e le ragioni CP_4 anche per l'odierna udienza (cfr, verbali del 29.10.24, 1,7,25 e 16.9.25), lo stesso non vi ha provveduto. Ne consegue che, in difetto di prova della legittimità della suddetta trattenuta, anche l'importo di €. 5.043,61 debba essere erogato in favore dell'istante. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, si compensano per metà in ragione della serialità del presente contenzioso ponendosi il residuo a carico dell' atteso che il pagamento, peraltro parziale, è CP_3 intervenuto dopo la notifica dell'odierno ricorso (7.11.23, come dedotto dall' CP_4 in memoria). Spese compensate nei confronti del CUB, attesa la pronuncia in rito nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti del CUB. Spese compensate.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, in accoglimento del ricorso, condanna l al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € CP_3
5.043,61, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo;
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate CP_3 per metà, liquida nel residuo in € 2.319,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 7.10.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 5152/23 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Ottavio Levita Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dagli avv.ti
[...]
IC NE, UA SS e Controparte_2
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Funari CP_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.9.23, l'istante in epigrafe chiedeva: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 03.04.2000 al 05.07.2020 con il delle Controparte_1 Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente CP_1 CP_1 pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_1
di e in ogni caso l'inadempimento dell' al
[...] Controparte_1 CP_3 pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' (C.F. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. Pt_1 dell'importo a titolo di TFR di euro 31.006,98 o a quello maggiore o minore
[...] ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.” Si costituiva l' eccependo la infondatezza della domanda chiedendone il CP_3 rigetto. Si costituiva altresì il eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva. All'odierna udienza, parte istante, alla luce del prospetto di liquidazione dell' CP_3 emesso nelle more, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con condanna dell'istituto al pagamento dell'importo residuo di €. 5.043,61, illegittimamente trattenuto a titolo di recuperi la cui natura non è mai stata chiarita dall' . CP_4
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.U.B.. In ordine alla natura del militano, in favore del riconoscimento della natura CP_1 giuridica pubblicistica, sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.” La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi, non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011). Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Persona_1 sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. sent. 1819/2016 est. C. CP_1 CP_1
sent. n. 2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Per_2 Per_3
Napoli est. V. Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi del (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è Controparte_1 stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e CP_1 CP_1 alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le CP_1 altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il
[...]
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 Controparte_1 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di CP_1 concorrenza con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022). Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del . Chiarita la natura di ente pubblico del CP_1
CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' , unico legittimato passivo. CP_3
Tanto chiarito, nel merito sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione parziale della materia del contendere. L' ha emesso, in CP_3 data 23.7.24, provvedimento di liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, comprensiva di interessi. L'avvenuta liquidazione rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Quanto, però, alla trattenuta a titolo di recuperi figurante nel detto prospetto, benchè l' resistente sia stato ripetutamente invitato a chiarirne la natura e le ragioni CP_4 anche per l'odierna udienza (cfr, verbali del 29.10.24, 1,7,25 e 16.9.25), lo stesso non vi ha provveduto. Ne consegue che, in difetto di prova della legittimità della suddetta trattenuta, anche l'importo di €. 5.043,61 debba essere erogato in favore dell'istante. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, si compensano per metà in ragione della serialità del presente contenzioso ponendosi il residuo a carico dell' atteso che il pagamento, peraltro parziale, è CP_3 intervenuto dopo la notifica dell'odierno ricorso (7.11.23, come dedotto dall' CP_4 in memoria). Spese compensate nei confronti del CUB, attesa la pronuncia in rito nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti del CUB. Spese compensate.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, in accoglimento del ricorso, condanna l al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € CP_3
5.043,61, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo;
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate CP_3 per metà, liquida nel residuo in € 2.319,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 7.10.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma