Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti; non si può invece ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie la lavoratrice interessata era stata licenziata in quanto si era rifiutata di prendere servizio presso il nuovo posto di lavoro, sito in una città molto distante, presentandosi invece presso la sede originaria; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. ha dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendone insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi).
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- 1. Dimissioni per giusta causa del lavoratoreDomenico Giardino · https://www.diritto.it/ · 19 gennaio 2022
Indice: Il recesso per giusta causa nel codice civile. Interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. Le dimissioni per giusta causa del lavoratore secondo la giurisprudenza Chiarimenti dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale Volume consigliato Il recesso per giusta causa nel codice civile. Interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. La dottrina dei primi del ‘900 tendeva a considerare la giusta causa come “una violazione della fiducia posta a fondamento del rapporto di lavoro, riconducibile a fatti non necessariamente inerenti all'inadempimento contrattuale”. [1] La prima fonte normativa all'interno della quale è possibile scorgere le “tracce” del recesso per giusta causa …
Leggi di più… - 2. Trasferimento del lavoratore, rifiuto al trasferimento, rischio di dequalificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Cons. Relatore -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SARA ASSICURAZIONI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina 19 presso lo studio dell'avv. Terenzio Alessandro che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA MA AC, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 146 presso lo studio dell'avv. Roberto Muggia che la rappresnta e difende unitamente all'avv. Mario Fezzi giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 466/96 del Tribunale di Bolzano depositata il 3/5/96 R.G. 1023/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.6.98 dal Relatore Cons. Dott. Sciarelli Guglielmo;
Udito l'avv. Terenzio Alessandro;
Udito l'avv. Muggia Roberto;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fedeli Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI IA NE esponeva, con ricorso al Pretore di Bolzano del 18.11.93, che era stata assunta l'1.10.1984, dalla Compagnia di Assicurazioni SARA spa con mansioni di perito liquidatore e sede di lavoro a Bolzano;
che, il 6.9.92, aveva subito un infortunio, con conseguente certificato di malattia;
che il 19.9.92 aveva ricevuto lettera - 24.8.1991 - con la quale era disposto il suo trasferimento a Roma;
che, cessato lo stato di malattia il 12.8.93, essa si era ripresentata, dopo aver fruito di un periodo di ferie, presso il centro liquidazione danni di Bolzano in data 30.9.93, ma aveva appreso che non figurava più in organico a Bolzano e avrebbe dovuto prendere servizio a Roma;
che tale trasferimento non era legittimato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ed era altresì "irrituale" perché non era stato accordato, in esito al periodo di malattia, l'ulteriore termine dilatorio di 4 mesi, previsto dall'art. 51 CCNL;
che, conseguentemente, era, altresì, illegittimo il licenziamento intimatole con lettera del 16.11.93, per non aver essa dato seguito al trasferimento. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità di tale ultimo provvedimento e il suo diritto a lavorare presso il centro liquidazione danni della SARA spa in Bolzano almeno sino al 12.12.93; l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento, con reintegra nel posto di lavoro in Bolzano e condanna della RA spa alle retribuzioni non corrisposte, nonché al risarcimento del danno.
La RA resisteva alla domanda.
Il Pretore, con sentenza n. 704/94, respingeva la domanda. La NE proponeva appello, cui resisteva la società. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza depositata il 3 maggio 96, riconosceva illegittimo il trasferimento subito dalla NE;
annullava il licenziamento e ordinava la reintegra nel posto di lavoro dell'attrice, condannando la RA al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, con rivalutazione ed interessi. La RA ha proposto ricorso per cassazione. La NE ha depositato controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cc. violazione dell'art. 41 Cost. Violazione dell'art. 116 cpc. Carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia - art. 360 n. 3 e 5 cpc. Premesso che il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di comprovate ragioni organizzative che giustificassero il trasferimento della ricorrente ai sensi dell'art. 2103 cc, si lamenta che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenute contraddittorie le deposizioni dei testi CA e ET fra di loro e rispetto al fax del legale della RA del 6.10.93, ritenendo oltretutto inammissibili le deposizioni stesse perché contenenti valutazioni. Si afferma all'opposto che sia dette deposizioni che il fax avevano dato la prova della dedotta carenza di personale esperto presso la direzione di Roma con limitate difformità rispetto al numero del personale carente, e che i testimoni interrogati si erano limitati a riferire al riguardo solo i fatti e circostanze e non "valutazioni"; e che, dunque, il trasferimento dell'attrice era ispirato a un criterio di gestione aziendale serio e corretto. Che, inoltre, il Tribunale (pag. 13 del ricorso), aveva posto a carico della RA, la probatio diabolica" della "possibilità di riduzione di organico presso il centro liquidazione Danni di Bolzano..... e quale fosse l'organico della direzione di Roma". Che, invece, per la giurisprudenza di questa Corte (sent. 9011 del 91 e 9487/92), le comprovate ragioni di cui all'art. 2103 cc vanno valutate con riguardo unicamente alla sede presso cui si è trasferiti.
Che, inoltre, non necessitava dimostrare quale fosse l'organico a Roma, bastando la dimostrazione della carenza di personale professionalmente esperto presso la direzione di Roma (pag. 15). Che, a giustificare il provvedimento di trasferimento, basta il requisito della ragionevolezza, non necessitando quello dell'inevitabilità (si cita Cass, 9011 del 91 e 9487 del 92). Il motivo è infondato.
Tutto il suo iter argomentativo si fonda sul presupposto che con le deposizioni dei testi CA e ET e il fax sopra ricordato si sarebbe fornita la dimostrazione delle comprovate ragioni di cui all'art. 2103cc che giustificano il trasferimento. All'opposto, il Tribunale ha rilevato l'insufficienza probatoria dei suddetti mezzi istruttori, in quanto ha rilevato che, in base agli stessi "si ignora assolutamente quali fossero le mansioni dei dipendenti a vario titolo venuti meno e, in particolare, se avessero una qualsiasi relazione con le mansioni che sarebbero state affidate alla rag. NE;
in altri termini: se uno, alcuni o tutti avessero lasciate scoperte mansioni di supervisione nella liquidazione dei sinistri (ciò che per indeterminatezza di asserto testimoniale e per pluralità dei soggetti, appare scarsamente probabile ma comunque, per essere asserito in sentenza, dovrebbe essere asserito in sentenza, dovrebbe essere gratuitamente supposto)." In altre parole il Tribunale ha ritenuto, con logica e completa motivazione, che sia rimasto indimostrato che l'attrice, come asserito dalla società, fosse stata trasferita per ricoprire il posto di un dipendente venuto meno;
che, dunque, non vi è stata la dimostrazione che il trasferimento sia stato determinato da ragioni tecniche e organizzative.
È il caso di aggiungere che, trattandosi di trasferimento da Bolzano a Roma da parte di una società di assicurazioni fra le più rilevanti, che ha uffici e personale in tutta l'Italia, doveva essere fornita dimostrazione particolarmente adeguata della asserita insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e la prova rigorosa della ragionevolezza del trasferimento, cioè dell'esclusiva considerazione di un sano criterio di gestione aziendale, a giustificazione di un provvedimento così rilevante per la vita familiare e sociale di un lavoratore dipendente al fine di escludere totalmente che si potesse ipotizzare la pretestuosità del licenziamento successivamente comunicato a un dipendente da molto tempo assente per malattia.
Il presente motivo non ha assolto tale compito.
Ne consegue che va rigettato.
Col secondo motivo, denunzia la falsa applicazione degli artt. 2109 e 2110 cc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cc. Carenza e contraddittorietà della motivazione Art. 360 n. 3 e 5 cpc. Il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni di inottemperanza che con lettera del 20.10.93 la SARA aveva formulato nei confronti della NE per non avere, essa, dato seguito al trasferimento. Ciò perché il trasferimento era illegittimo, ma anche perché lo stato di malattia (durato dal 6.9.92 al 12.8.93) sospenderebbe il termine di preavviso del trasferimento, che, ai sensi dell'art. 51 del CCNL, era di tre mesi. La ricorrente afferma, invece, che la malattia non sospende il preavviso di trasferimento. Che, in ogni caso, andava applicato il 5 co: dell'art. 51 del CCNL che consente, ove vi sano particolari ragioni di urgenza, di non rispettare il termine di preavviso. Che tali ragioni di urgenza erano state spiegate dai testi CA e ET come dovute al decesso di un addetto alla direzione, seguito a precedente prepensionamento e dimissioni.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, come si è visto, ha reso una doppia motivazione: 1 ) ha ritenuto infondate le contestazioni di inottemperanza al provvedimento di trasferimento, stante l'illegittimità di quest'ultimo (di cui si è parlato sotto il primo motivo); 2 ) ha ritenute infondate le medesime contestazioni per inosservanza del termine di preavviso, in quanto sospeso dalla malattia. Orbene, bastando la prima motivazione a sostenere la decisione del Tribunale, diventa del tutto inutile soffermarsi sulla seconda motivazione. Ne consegue che il motivo in esame, che si appunta avverso tale seconda motivazione, appare destituito di ogni pratica rilevanza.
È il caso di ribadire, però, dato che nel presente motivo la ricorrente ritorna ad indicare, quale giusta causa del trasferimento, la carenza di organico di Roma, che la società avrebbe dovuto fornire dimostrazione ben più ampia che un sano criterio aziendale avrebbe suggerito il trasferimento a Roma, pur sussistendo uffici in zone assai più prossime, di una dipendente dalla lontana Bolzano.
Va aggiunto che il Tribunale, come, del pari, si è visto, ha posto in evidenza che non è stata fornita prova alcuna sulle mansioni svolte dal personale venuto meno a Roma, che non è stato neppure nominalmente indicato.
Col terzo motivo, si assume la violazione dell'art. 41 Cost. sotto altro profilo. Carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia: Art. 360 n. 3 e 5 cpc. Si deduce che il rifiuto di assumere servizio nella nuova sede, legittima il recesso dal rapporto con la NE, la cui condotta non potrebbe essere giustificata dal rilievo che essa ritenesse illegittimo il trasferimento disposto nei suoi confronti. Che dall'art. 41 Cost. discenderebbe la presunzione della legittimità di ogni provvedimento aziendale, che il dipendente sarebbe sempre tenuto ad eseguire, disponendo di un solo strumento di tutela, costituito dal ricorso all'autorità giudiziaria. Che ciò tanto più varrebbe nel caso di specie, nel quale la lavoratrice, in un colloquio a Roma, dette il suo assenso al trasferimento, giusta le deposizioni dei testi CA e ET, cui il Tribunale ha escluso valore probatorio, in quanto ritenute contrastanti con lettere della RA (contrasto che la ricorrente nega). Che i suddetti testi avrebbero riferito di "ferie per organizzare il proprio trasferimento a Roma" (teste CA) e di "periodo di riflessioni onde potersi trasferire a Roma" (teste ET. La ricorrente insiste infine, sulle deduzioni già ricordate in relazione al decorso di tre mesi di preavviso.
Il motivo è infondato.
Non è ricavabile dall'art. 41 Cost. nessuna presunzione di legittimità del'attività aziendale: la libera iniziativa sancita e riconosciuta da detto articolo deve, ovviamente, svolgersi nel rispetto delle leggi, quando non ne contestano la sussistenza, bensì ne regolano lo svolgimento.
Tanto premesso, l'art. 2103 cc, che consente il trasferimento solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non sopprime, di certo, il diritto alla libera iniziativa, ma tutt'al più la regola, contemperando il diritto alla libera iniziativa del datore di lavoro con i diritti del lavoratore, facendo capo, anch'essi, a norme di pari dignità costituzionale, non potendo contrastare, detta libera iniziativa, con la dignità umana (stesso art. 41 Cost.), soprattutto quella del lavoratore che non deve subire un ingiustificato pregiudizio per effetto di un trasferimento ritenuto illegittimo dal Tribunale.
Ne consegue che, una volta ritenuto dalla sentenza del Tribunale, non scalfita, come si è visto, dalle censure di cui al presente ricorso, che il trasferimento, in quanto non adeguatamente giustificato, fosse illegittimo, va ravvisato, nel trasferimento stesso, un inadempimento parziale del contratto di lavoro. Vale, dunque, a suo riguardo, il principio: inadimplenti non est adimplendum (v. art. 1460 C.C.) che giustifica il rifiuto della lavoratrice di aderire al provvedimento. Inoltre, in quanto nullo perché in violazione della norma imperativa contenuta nell'art.2103 cc, il trasferimento è improduttivo di effetti, quindi la lavoratrice non aveva, anche per questo verso, alcun obbligo di aderirvi essendo rimasta a disposizione dell'impresa, presso la sede di Bolzano secondo quanto accertato dal Tribunale. Le frasi riportate tra virgolette come pronunciate dai testi non depongono per un espresso consento al trasferimento, bensì solo per la concessione di un periodo di ferie. È appena il caso di aggiungere che, comunque, il consenso ad un trasferimento nullo non sana certo quest'ultimo, stante la sua insanabilità e non lo rende, quindi, produttivo di effetti.
È corretto, pertanto, il giudizio conclusivo del Tribunale secondo il quale dalla (accertata) illegittimità del trasferimento derivava l'illegittimità del (non giustificato) licenziamento successivamente intimato: il giudice del merito non ha ravvisato, con motivazione adeguata e sufficiente, nel comportamento della lavoratrice, quella "gravissima mancanza" incompatibile con la prosecuzione del rapporto, tale cioè da legittimare il licenziamento. Ha valutato il Tribunale, anche infatti, soggettivamente (buona fede) la condotta della NE ripresentatasi in azienda, secondo quanto accertato dopo la malattia e le ferie, peraltro inutilmente per il diniego manifestato al riguardo dal suo datore di lavoro: e ciò in rapporto anche alle gravissime conseguenze (ricordate dal Tribunale) derivanti alla lavoratrice sul piano personale, familiare e socio - ambientale, da un ingiustificato trasferimento (cfr. Cass. 577/1990, e per argo. Cass. 8993/1996 e 6609/1988). Sull'irrilevanza, infine, del decorso del preavviso, di è già detto più sopra.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese sostenute per questo giudizio di cassazione, che liquida in L.67.000 oltre L. quattro milioni per onorario di avvocato. Roma 11 giugno 1998.