Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del
11/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE promossa da: nella controversia iscritta al n. 4549/2021 R.G., nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio C.F. 1
,
dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/12/2021, la parte ricorrente esponeva:
Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle
-
dipendenze della ditta CP_2 Soc. Coop. Agricola, per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e con i relativi benefici di legge;
-- Che l'CP_1 con provvedimento del 20/01/2021, pervenuto in data notevolmente successiva, ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono stati pagati
€. 215,27 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. 2013591109585, per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare per un numero di giornate superiore a quelle spettanti”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L'CP 1 si costituiva, eccependo la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/70 - art. 1 del DPR 1049/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. La causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero
Nel merito, occorre osservare che l'CP 1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' CP_1 chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP 1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
.CP Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, ed Pt 2, e dei relativi prospetti, prodotte dall' non contengono alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. Peraltro, va rilevato che risultano provate in atti le giornate di lavoro necessarie per l'ottenimento della CP disoccupazione cui l' Ichiede la restituzione. CP Infatti, dalla stessa produzione documentale dell' elenco di variazione, ai righi 56 e 57, risultano dopo la variazione riconosciute alla parte ricorrente n.51 giornate per l'anno 2011, e n.75 giornate per l'anno 2012.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' CP 1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 CP contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato, del 20/01/2021,
.CP con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al
31/12/2012 sono stati pagati €. 215,27 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. P.IVA 1 , e, condanna 10. a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato inCP esecuzione del suddetto provvedimento;
CP 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro
600,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 11/04/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia