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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2024, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 9 maggio 2024.
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Como alla via G. Rovelli n. 6 presso lo studio dell'avv. Maurizio
Cantelmo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 11 (C. F. , in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso
Vittorio Emanuele II n.30 presso lo studio dell'avv. Matteo Formica
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n.1386/2024 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'8 maggio
2024 dal Tribunale di Monza e notificata a mezzo PEC il 9 maggio 2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Monza al fine di sentirne accertare la responsabilità Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni derivati dal sinistro occorso in data 31 agosto 2021 alle ore 12.30 circa.
- Più precisamente, la deduceva di essere caduta mentre stava accedendo al Parte_1
CP_ punto vendita di Carugate specificando che “nel momento in cui … stava passando dal la porta basculante dell'ingresso principale, inciampava in un sacco di plastica trasparente con all' interno materiale in vendita che giaceva incustodito” e che “a causa dell' impatto con il sacco di plastica, la sig.ra cadeva Parte_1
rovinosamente a terra e non riuscendo ad alzarsi autonomamente veniva soccorsa da altri clienti …”. A seguito dell'incidente si recava presso la Controparte_2 di Vimercate ove le veniva diagnosticata “frattura del trochite omerale a collo chirurgico a destra”.
- Si costituiva contestando le domande di parte attrice in quanto Controparte_3
infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 11 - Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 26 agosto 2023 accoglieva le istanze istruttorie formulate dall'attrice ma, successivamente, riscontrata la mancanza indicazione dei testi da parte dell'istante, all'udienza del 17 ottobre2023 revocava detto provvedimento stante l'omessa specifica indicazione dei testimoni di cui si richiedeva l'escussione. Di talché, istruita la causa documentalmente, il giudice di primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le domande formulate da
, condannandola alla refusione delle spese commisurate in euro Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
- Avverso tale pronuncia proponeva appello , lamentando in Parte_1
particolare:
1. La nullità della sentenza;
2. La violazione di legge con riferimento alla rinuncia agli atti ex art 306 c.p.c;
3. La illegittimità della revoca dell'ordinanza del 27/11/2023 e sulla mancata integrazione del contraddittorio ex art 107 c.p.c;
4. Il diniego dell'ordine di esibizione;
5. La contraddittorietà ed illogicità della decisione–b)onere della prova ex. Art 2051
c.c..
- Nello specifico, l'appellante deduceva la nullità della sentenza di primo grado, censurando in ogni caso la scelta del Tribunale di aver disatteso immotivatamente le istanze istruttorie formulate che, se accolte, avrebbero fornito prova precisa della dinamica del sinistro.
- Si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 12 novembre 2024, disponendo lo svolgimento pagina 3 di 11 di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata valida e comunque sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- L'appellante lamenta la “radicale nullità” della pronuncia di primo grado in quanto nel provvedimento sarebbe presente la “errata indicazione del Tribunale competente identificato anche nel Tribunale di Latina” tale da rendere “di fatto incerta l'autorità giudiziaria” mancando inoltre “l'indicazione delle parti (…) e delle spese del giudizio poste a carico di parte attrice” (cfr. pag. 17 atto di appello).
- Ebbene, il gravame è manifestamente infondato in quanto:
▪ il provvedimento decisorio è allegato al verbale di udienza del 7 maggio
2024, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.;
▪ il provvedimento è completo in ogni sua parte, recando correttamente l'indicazione del Tribunale di Monza, le parti e il numero di ruolo;
▪ il giudice di prime cure ha puntualmente statuito anche sulle spese di lite.
- Dall'analisi degli atti, infatti, risulta che l'appellante abbia fondato le sue censure sulla presenza di un modello di sentenza allegato in calce al provvedimento decisorio impugnato.
- La doglianza, pertanto, è del tutto priva di pregio, trattandosi di una svista del giudice di primo grado, integrante un mero errore materiale. Infatti, la presenza del suddetto modello, - recante nell'intestazione il Tribunale di Latina ma non compilato nel resto - non solo non inficia in alcun modo la validità del provvedimento, ma altresì non è idoneo a determinare alcuna incertezza circa l'autorità giudiziaria competente, pagina 4 di 11 trattandosi di modello privo di ulteriori indicazioni e in alcun modo riferibile alla presente controversia. L'errore pertanto appare correggibile con una semplice istanza senza poter costituire valido motivo di impugnazione, non incidendo sulla coerenza della motivazione né tantomeno sulla validità del provvedimento stesso.
- Allo stesso modo, anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
- L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rinuncia agli atti da lui presentata in data 3 maggio 2024 inidonea a estinguere il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto “in quanto priva di sottoscrizione e in ogni caso mai notificata o accettata dalla controparte”.
- Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello e relativa alla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., in quanto produzione diversa
– e dunque nuova – da quella allegata in primo grado, recando le sottoscrizioni della parte e del difensore non presenti nel documento depositato in data 3 maggio 2024 (vd. doc. “ agli atti”). Parte_2
- In riferimento alla doglianza, questa sembra non tener conto del disposto dell'art. 306, comma 2 c.p.c. che così statuisce: “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
- Nel caso di specie, infatti, la rinuncia è stata depositata telematicamente in data 3 maggio 2024, priva di ogni sottoscrizione;
è stata poi reiterata verbalmente, pochi giorni dopo, all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c., durante la quale, però, parte attrice ha altresì insistito nelle diverse e già rassegnate conclusioni (nel verbale del 7 maggio si legge: “parte attrice si riporta all'istanza di rinuncia agli atti e in subordine alle conclusioni dell'atto di citazione” e ancora “I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa.”).
pagina 5 di 11 - Di talché, pur ritenendo l'istanza validamente presentata all'udienza, questa sembra essere stata poi implicitamente rinunciata dalla stessa parte che ha insistito nelle proprie conclusioni e dunque nella definizione della controversia. In ogni caso, la rinuncia formulata dalla non è stata accettata mai dalla controparte, che anzi l'ha Parte_1
espressamente contestata, manifestando il proprio interesse alla definizione nel merito della causa.
- Tanto premesso, alcuna censura può essere validamente mossa alla conclusione del
Tribunale di Monza, risultando la rinuncia agli atti formulata da Parte_1
improduttiva di effetti.
- Alla stregua delle suddette valutazioni, anche tale seconda doglianza non può essere accolta.
- L'appellante censura poi le valutazioni istruttorie del Tribunale, lamentando l'inammissibilità del provvedimento del 27 novembre 2023 con cui il giudicante ha revocato l'ordinanza istruttoria che ammetteva le prove orali da lui formulate;
lamenta altresì l'erroneità della decisione del 26 agosto 2023 con cui il primo giudice ha ritenuto di non accogliere l'istanza da lui formulata ai sensi dell'art.210 c.p.c. e relativa all'esibizione della “denuncia di sinistro raccolta nell'immediatezza dei fatti dal responsabile del punto vendita, ma non consegnata alla attrice”.
- Nel caso di specie, il Tribunale di Monza revocava l'ordinanza di ammissione della prova per testi richiesta dalla in quanto priva dell'indicazione dei Parte_1
nominativi dei testimoni da escutere sui capitoli dedotti. Ed infatti, parte attrice si limitava a citare il “direttore responsabile del punto vendita” nonché “l'addetta al primo soccorso dell'esercizio” presenti al momento del sinistro occorso in data 31 agosto 2021
(cfr. pag. 5 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
- La decisione del primo giudice è corretta e deve essere in questa sede confermata.
- È noto, infatti, che le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito pagina 6 di 11 della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata (cfr. Cass. civ.
n. 30161/2018).
- Inoltre, nel caso di specie, l'odierna appellante ha omesso l'esatta individuazione dei testi, violando il disposto di cui all'art. 244 c.p.c. a mente del quale “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (…)”.
- La , infatti, non fornisce alcun nome, cognome o residenza dei soggetti Parte_1
citati, limitandosi a riportare generiche informazioni relative al ruolo da questi ricoperto all'interno della società convenuta. Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, tali indicazioni risultano del tutto insufficienti a fornire adeguata e inequivoca individuazione dei testimoni, non permettendo ad nel rispetto delle Controparte_3 regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intendeva avvalersi.
- Allo stesso modo, alcuna censura può essere validamente mossa al Tribunale di Monza in merito al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di . Parte_1
- Ebbene, l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c. è un provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito che può riguardare solo documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi;
non può quindi in alcun caso supplire al mancato onere della prova a carico della parte istante (sul punto, cfr.
Cass. n. 16781/2011). Del resto, l'ordine di esibizione del documento richiede quale requisito di ammissibilità la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine di elementi idonei a renderlo attuabile (cfr. Cass. n. 2772/2003). Il giudice potrà ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo.
pagina 7 di 11 - Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a richiamare la necessità di imporre alla controparte l'esibizione del verbale da lei sottoscritto al momento del sinistro, senza però nulla dedurre circa l'impossibilità di reperirlo direttamente.
- Fermo quanto sin qui valutato, anche nel merito l'appello non è fondato.
- lamenta con l'ultimo motivo di gravame l'omesso riconoscimento Parte_1
di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo all'odierna appellata.
- Come è noto, stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto anche di tale ultima doglianza.
- Ed invero, né dalle prospettazioni di , né tantomeno dallo scarno Parte_1
compendio probatorio, è possibile ricostruire la dinamica dell'evento. In atti, infatti, non vi sono fotografie attestanti lo stato dei luoghi al momento del sinistro avendo l'appellante prodotto un'unica fotografia ove sono rappresentate delle porte basculanti pagina 8 di 11 prive di ogni altro riferimento, non riconducibili al luogo del sinistro e comunque libere da ogni oggetto ingombrante o pericoloso, asseritamene presente al momento della caduta.
- Né idonea a fondare diverso convincimento è la documentazione medica attestante le lesioni subite dalla , ove si legge - nella sezione di anamnesi - “giunge per Parte_1
trauma contusivo spalla destra dopo caduta accidentale presso centro commerciale
(ikea)” (doc. appellante “ visita medica”). Infatti, il certificato rilasciato dal Parte_1
pronto soccorso, pur avendo valore di atto pubblico fidefacente, gode di una speciale funzione certificatrice solo in relazione ai fatti constatati o percepiti direttamente dal pubblico officiale (rectius, medico) che lo ha redatto e non anche in relazione alle circostanze riferite dal danneggiato.
- Di talché, l'omessa dimostrazione del nesso eziologico fra la cosa e i danni lamentati impone il rigetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado in merito alla ricostruzione delle circostanze operata dal Tribunale di Monza.
- Ad abundantiam, le richieste risarcitorie dell'appellante non avrebbero potuto trovare in ogni caso accoglimento non avendo questi dato prova neanche dell'inevitabilità dell'evento dannoso, nulla avendo dedotto circa l'adozione di cautele volte a scongiurare la descritta situazione di rischio.
- Sul punto, la giurisprudenza di Legittimità ha osservato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
pagina 9 di 11 causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n. 11794/2022).
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Monza n.
1386/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base Controparte_3
del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale (valore indeterminabile), in rapporto ai valori medi, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1386/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata l'8 maggio 2024;
- condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in euro 7.122,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 27 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 9 maggio 2024.
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Como alla via G. Rovelli n. 6 presso lo studio dell'avv. Maurizio
Cantelmo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 11 (C. F. , in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso
Vittorio Emanuele II n.30 presso lo studio dell'avv. Matteo Formica
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n.1386/2024 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'8 maggio
2024 dal Tribunale di Monza e notificata a mezzo PEC il 9 maggio 2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Monza al fine di sentirne accertare la responsabilità Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni derivati dal sinistro occorso in data 31 agosto 2021 alle ore 12.30 circa.
- Più precisamente, la deduceva di essere caduta mentre stava accedendo al Parte_1
CP_ punto vendita di Carugate specificando che “nel momento in cui … stava passando dal la porta basculante dell'ingresso principale, inciampava in un sacco di plastica trasparente con all' interno materiale in vendita che giaceva incustodito” e che “a causa dell' impatto con il sacco di plastica, la sig.ra cadeva Parte_1
rovinosamente a terra e non riuscendo ad alzarsi autonomamente veniva soccorsa da altri clienti …”. A seguito dell'incidente si recava presso la Controparte_2 di Vimercate ove le veniva diagnosticata “frattura del trochite omerale a collo chirurgico a destra”.
- Si costituiva contestando le domande di parte attrice in quanto Controparte_3
infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 11 - Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 26 agosto 2023 accoglieva le istanze istruttorie formulate dall'attrice ma, successivamente, riscontrata la mancanza indicazione dei testi da parte dell'istante, all'udienza del 17 ottobre2023 revocava detto provvedimento stante l'omessa specifica indicazione dei testimoni di cui si richiedeva l'escussione. Di talché, istruita la causa documentalmente, il giudice di primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le domande formulate da
, condannandola alla refusione delle spese commisurate in euro Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
- Avverso tale pronuncia proponeva appello , lamentando in Parte_1
particolare:
1. La nullità della sentenza;
2. La violazione di legge con riferimento alla rinuncia agli atti ex art 306 c.p.c;
3. La illegittimità della revoca dell'ordinanza del 27/11/2023 e sulla mancata integrazione del contraddittorio ex art 107 c.p.c;
4. Il diniego dell'ordine di esibizione;
5. La contraddittorietà ed illogicità della decisione–b)onere della prova ex. Art 2051
c.c..
- Nello specifico, l'appellante deduceva la nullità della sentenza di primo grado, censurando in ogni caso la scelta del Tribunale di aver disatteso immotivatamente le istanze istruttorie formulate che, se accolte, avrebbero fornito prova precisa della dinamica del sinistro.
- Si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 12 novembre 2024, disponendo lo svolgimento pagina 3 di 11 di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata valida e comunque sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- L'appellante lamenta la “radicale nullità” della pronuncia di primo grado in quanto nel provvedimento sarebbe presente la “errata indicazione del Tribunale competente identificato anche nel Tribunale di Latina” tale da rendere “di fatto incerta l'autorità giudiziaria” mancando inoltre “l'indicazione delle parti (…) e delle spese del giudizio poste a carico di parte attrice” (cfr. pag. 17 atto di appello).
- Ebbene, il gravame è manifestamente infondato in quanto:
▪ il provvedimento decisorio è allegato al verbale di udienza del 7 maggio
2024, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.;
▪ il provvedimento è completo in ogni sua parte, recando correttamente l'indicazione del Tribunale di Monza, le parti e il numero di ruolo;
▪ il giudice di prime cure ha puntualmente statuito anche sulle spese di lite.
- Dall'analisi degli atti, infatti, risulta che l'appellante abbia fondato le sue censure sulla presenza di un modello di sentenza allegato in calce al provvedimento decisorio impugnato.
- La doglianza, pertanto, è del tutto priva di pregio, trattandosi di una svista del giudice di primo grado, integrante un mero errore materiale. Infatti, la presenza del suddetto modello, - recante nell'intestazione il Tribunale di Latina ma non compilato nel resto - non solo non inficia in alcun modo la validità del provvedimento, ma altresì non è idoneo a determinare alcuna incertezza circa l'autorità giudiziaria competente, pagina 4 di 11 trattandosi di modello privo di ulteriori indicazioni e in alcun modo riferibile alla presente controversia. L'errore pertanto appare correggibile con una semplice istanza senza poter costituire valido motivo di impugnazione, non incidendo sulla coerenza della motivazione né tantomeno sulla validità del provvedimento stesso.
- Allo stesso modo, anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
- L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rinuncia agli atti da lui presentata in data 3 maggio 2024 inidonea a estinguere il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto “in quanto priva di sottoscrizione e in ogni caso mai notificata o accettata dalla controparte”.
- Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello e relativa alla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., in quanto produzione diversa
– e dunque nuova – da quella allegata in primo grado, recando le sottoscrizioni della parte e del difensore non presenti nel documento depositato in data 3 maggio 2024 (vd. doc. “ agli atti”). Parte_2
- In riferimento alla doglianza, questa sembra non tener conto del disposto dell'art. 306, comma 2 c.p.c. che così statuisce: “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
- Nel caso di specie, infatti, la rinuncia è stata depositata telematicamente in data 3 maggio 2024, priva di ogni sottoscrizione;
è stata poi reiterata verbalmente, pochi giorni dopo, all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c., durante la quale, però, parte attrice ha altresì insistito nelle diverse e già rassegnate conclusioni (nel verbale del 7 maggio si legge: “parte attrice si riporta all'istanza di rinuncia agli atti e in subordine alle conclusioni dell'atto di citazione” e ancora “I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa.”).
pagina 5 di 11 - Di talché, pur ritenendo l'istanza validamente presentata all'udienza, questa sembra essere stata poi implicitamente rinunciata dalla stessa parte che ha insistito nelle proprie conclusioni e dunque nella definizione della controversia. In ogni caso, la rinuncia formulata dalla non è stata accettata mai dalla controparte, che anzi l'ha Parte_1
espressamente contestata, manifestando il proprio interesse alla definizione nel merito della causa.
- Tanto premesso, alcuna censura può essere validamente mossa alla conclusione del
Tribunale di Monza, risultando la rinuncia agli atti formulata da Parte_1
improduttiva di effetti.
- Alla stregua delle suddette valutazioni, anche tale seconda doglianza non può essere accolta.
- L'appellante censura poi le valutazioni istruttorie del Tribunale, lamentando l'inammissibilità del provvedimento del 27 novembre 2023 con cui il giudicante ha revocato l'ordinanza istruttoria che ammetteva le prove orali da lui formulate;
lamenta altresì l'erroneità della decisione del 26 agosto 2023 con cui il primo giudice ha ritenuto di non accogliere l'istanza da lui formulata ai sensi dell'art.210 c.p.c. e relativa all'esibizione della “denuncia di sinistro raccolta nell'immediatezza dei fatti dal responsabile del punto vendita, ma non consegnata alla attrice”.
- Nel caso di specie, il Tribunale di Monza revocava l'ordinanza di ammissione della prova per testi richiesta dalla in quanto priva dell'indicazione dei Parte_1
nominativi dei testimoni da escutere sui capitoli dedotti. Ed infatti, parte attrice si limitava a citare il “direttore responsabile del punto vendita” nonché “l'addetta al primo soccorso dell'esercizio” presenti al momento del sinistro occorso in data 31 agosto 2021
(cfr. pag. 5 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
- La decisione del primo giudice è corretta e deve essere in questa sede confermata.
- È noto, infatti, che le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito pagina 6 di 11 della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata (cfr. Cass. civ.
n. 30161/2018).
- Inoltre, nel caso di specie, l'odierna appellante ha omesso l'esatta individuazione dei testi, violando il disposto di cui all'art. 244 c.p.c. a mente del quale “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (…)”.
- La , infatti, non fornisce alcun nome, cognome o residenza dei soggetti Parte_1
citati, limitandosi a riportare generiche informazioni relative al ruolo da questi ricoperto all'interno della società convenuta. Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, tali indicazioni risultano del tutto insufficienti a fornire adeguata e inequivoca individuazione dei testimoni, non permettendo ad nel rispetto delle Controparte_3 regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intendeva avvalersi.
- Allo stesso modo, alcuna censura può essere validamente mossa al Tribunale di Monza in merito al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di . Parte_1
- Ebbene, l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c. è un provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito che può riguardare solo documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi;
non può quindi in alcun caso supplire al mancato onere della prova a carico della parte istante (sul punto, cfr.
Cass. n. 16781/2011). Del resto, l'ordine di esibizione del documento richiede quale requisito di ammissibilità la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine di elementi idonei a renderlo attuabile (cfr. Cass. n. 2772/2003). Il giudice potrà ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo.
pagina 7 di 11 - Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a richiamare la necessità di imporre alla controparte l'esibizione del verbale da lei sottoscritto al momento del sinistro, senza però nulla dedurre circa l'impossibilità di reperirlo direttamente.
- Fermo quanto sin qui valutato, anche nel merito l'appello non è fondato.
- lamenta con l'ultimo motivo di gravame l'omesso riconoscimento Parte_1
di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo all'odierna appellata.
- Come è noto, stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto anche di tale ultima doglianza.
- Ed invero, né dalle prospettazioni di , né tantomeno dallo scarno Parte_1
compendio probatorio, è possibile ricostruire la dinamica dell'evento. In atti, infatti, non vi sono fotografie attestanti lo stato dei luoghi al momento del sinistro avendo l'appellante prodotto un'unica fotografia ove sono rappresentate delle porte basculanti pagina 8 di 11 prive di ogni altro riferimento, non riconducibili al luogo del sinistro e comunque libere da ogni oggetto ingombrante o pericoloso, asseritamene presente al momento della caduta.
- Né idonea a fondare diverso convincimento è la documentazione medica attestante le lesioni subite dalla , ove si legge - nella sezione di anamnesi - “giunge per Parte_1
trauma contusivo spalla destra dopo caduta accidentale presso centro commerciale
(ikea)” (doc. appellante “ visita medica”). Infatti, il certificato rilasciato dal Parte_1
pronto soccorso, pur avendo valore di atto pubblico fidefacente, gode di una speciale funzione certificatrice solo in relazione ai fatti constatati o percepiti direttamente dal pubblico officiale (rectius, medico) che lo ha redatto e non anche in relazione alle circostanze riferite dal danneggiato.
- Di talché, l'omessa dimostrazione del nesso eziologico fra la cosa e i danni lamentati impone il rigetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado in merito alla ricostruzione delle circostanze operata dal Tribunale di Monza.
- Ad abundantiam, le richieste risarcitorie dell'appellante non avrebbero potuto trovare in ogni caso accoglimento non avendo questi dato prova neanche dell'inevitabilità dell'evento dannoso, nulla avendo dedotto circa l'adozione di cautele volte a scongiurare la descritta situazione di rischio.
- Sul punto, la giurisprudenza di Legittimità ha osservato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
pagina 9 di 11 causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n. 11794/2022).
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Monza n.
1386/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base Controparte_3
del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale (valore indeterminabile), in rapporto ai valori medi, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1386/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata l'8 maggio 2024;
- condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in euro 7.122,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 27 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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