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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/12/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 477/ 2025, riservata in decisione all'udienza del 5.11.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Talarico Marco - giusta procura in atti-;
ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.7.2025 i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 2.7.2023 e che dall'unione non nascevano figli;
di essere separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 14/2025 dell'8.1.2025, emessa nel giudizio R.G.V.G. 264/2024- chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – all'udienza cartolare del 5.11.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio. Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi
Pag. 1 a 2 i termini di legge nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 14/2025 dell'8.1.2025, emessa nel giudizio R.G.V.G. 264/2024 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora
ed il signor in data 2/7/2023 in Stefanaconi (VV), atto trascritto Parte_2 Parte_1 nei registri dello Stato Civile dell'anno 2023, Parte II, Serie A, Numero 2, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Stefanaconi a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
B) Prendere atto che la convivenza tra le parti è cessata in via definitiva a far data dalla sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Vibo Valentia;
C) Prendere atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che ciascuno provvederà autonomamente alle proprie spese legali e processuali rinunziando reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
D) Prendere atto del reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Attesa la natura della causa e l'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e – con le condizioni concordate e riportate in parte
[...] Parte_3 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) (R.A.M. Anno 2023; Parte II;
Serie A;
Atto n. 20) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.; C) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 477/ 2025, riservata in decisione all'udienza del 5.11.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Talarico Marco - giusta procura in atti-;
ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.7.2025 i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 2.7.2023 e che dall'unione non nascevano figli;
di essere separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 14/2025 dell'8.1.2025, emessa nel giudizio R.G.V.G. 264/2024- chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – all'udienza cartolare del 5.11.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio. Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi
Pag. 1 a 2 i termini di legge nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 14/2025 dell'8.1.2025, emessa nel giudizio R.G.V.G. 264/2024 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora
ed il signor in data 2/7/2023 in Stefanaconi (VV), atto trascritto Parte_2 Parte_1 nei registri dello Stato Civile dell'anno 2023, Parte II, Serie A, Numero 2, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Stefanaconi a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
B) Prendere atto che la convivenza tra le parti è cessata in via definitiva a far data dalla sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Vibo Valentia;
C) Prendere atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che ciascuno provvederà autonomamente alle proprie spese legali e processuali rinunziando reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
D) Prendere atto del reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Attesa la natura della causa e l'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e – con le condizioni concordate e riportate in parte
[...] Parte_3 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) (R.A.M. Anno 2023; Parte II;
Serie A;
Atto n. 20) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.; C) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2