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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5993 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6193/2021 posta in deliberazione all'udienza del 6 giugno 2025
PROMOSSA DA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Nissolino giusta delega in atti appellante
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13880/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e conseguentemente riformare la sentenza impugnata n.
13880/2021 emessa nel procedimento RG. 59388/2015 del Tribunale Civile di Roma Sezione II, G. Dott.
Cianfarini, non notificata accogliendo le conclusioni tutte già rassegnate in primo grado ed in particolare:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare, sulla base anche di quanto riconosciuto dall'Amministrazione con il verbale della
Commissione Medico Ospedaliera che ha accertato il nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'evento lesivo, la piena responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'infezione HCV contratta dal Sig. CP_1
e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 Cost., 2043 e sss. C.c., 185 c.p., 2050 c.c. Parte_1
e 2059 c.c., art. 1 legge 296/58;
-accertare e dichiarare, conseguentemente, che l'attore come in epigrafe, ha il diritto al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura materiali, morali, esistenziali, alla vita di relazione e biologici, così come specificamente indicati in atti, e ciò indipendentemente e in aggiunta alla provvidenza di natura “indennitaria” stabilita dalla legge 210/92, come modificata e integrata dalla legge
238/97;
-condannare, per l'effetto, l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dall'attore nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza dell'infezione al soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati nei propri scritti in primo grado”. Con vittoria delle spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello adita, respinto l'appello perché destituito di fondamento, voglia dichiarare la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate e, in ogni caso, respingere le domande per difetto di prova del nesso di causalità; in subordine, disporre lo scomputo, da quelle eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento dei danni, delle somme erogate a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, quantificate nella misura di € 38.622,37 (corrisposte all'attore alla data del 31-12-2015) nonché della somma
2 di € 344.913,46 (erogande in vita, tenendo conto della durata media della vita di una persona) e, comunque, facilmente quantificabili con i calcoli evidenziati nel presente atto (allo stato l'attore ha percepito la somma di €
99.351,88 3). Vinte spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 5860/2023, alla quale si rinvia per il precedente svolgimento del processo, questa Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
, ha accertato l'an debeatur del risarcimento ed ha riservato la liquidazione del danno al
[...]
prosieguo del giudizio.
Disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
Tanto premesso quanto agli accadimenti successivi alla pronuncia non definitiva, occorre dare conto dell'esito della consulenza medico legale espletata sulla persona dell'attore.
Il consulente incaricato ha accertato che, per effetto delle trasfusioni di sangue infetto cui il
è stato sottoposto, siano residuati in capo al danneggiato postumi a carattere permanente, Pt_1
insiti nella contrazione della patologia di epatite cronica non più evolutiva a seguito di terapia antivirale del 2015 e valutati come incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del danneggiato in percentuale dell'11 %.
Il c.t.u. si è così espresso: “Il danno alla complessiva integrità psicofisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato – per la sua natura ed entità (incidenza organo funzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti) nonché in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività nel tempo libero, condizioni sociali e familiari etc) nella misura del 11% (undici per cento) della totale con riferimento alla validità biologica del periziato, avuto riguardo che si tratta di una epatopatia con segni clinici lievi (moderata astenia, lievi disturbi dispeptici), con assenza di alterazioni degli esami di laboratorio
3 e con indice di fibrosi F1. Tale percentualizzazione del danno all'integrità psicofisica viene espressa avuto riguardo del baréme valutativo redatto sotto l'egida della SIMLA.
In particolare, volendo rispondere alle note controperitali di parte convenuta, si segnala che la valutazione del danno correlato alla epatopatia cronica deve basarsi sul quadro clinico laboratoristico e sull'eventuale danno istologico, come indicato nella tabella relativa al IR Score;
nella fattispecie la epatopatia sofferta è inquadrabile nell'ambito tra il primo e il secondo stadio, dove nel primo stadio è compresa la epatopatia con assenza o lievissimi segni clinici, lievi o assenti alterazioni degli esami di laboratorio e indice di fibrosi F0 (F zero), nel mentre nel secondo stadio è segnalato un indice di fibrosi F1 (F uno) secondo IR (come quella sofferta dall'appellante)” (si rimanda alla c.t.u. dr. depositata in data 21.2.2024). Persona_1
Le conclusioni esposte, con le quali il perito ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle diverse valutazioni svolte dal consulente di parte appellante, sono congruamente motivate ed immuni da vizi logici e pertanto sono recepibili da questa Corte.
La quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica va operata in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano, parametro uniforme di riferimento nazionale.
Volendo dare per ammessa, nella prospettiva più favorevole all'appellante, che la malattia fosse insorta già nell'anno 1989 (quando il è stato sottoposto a massicce trasfusioni) e dunque Pt_1
quando il danneggiato aveva l'età di 15 anni (data di nascita 1971), la somma riconoscibile per una invalidità permanente all'11% ammonterebbe ad euro 35.502,00, comprensiva di tutte le voci di danno non patrimoniale (volendo riferirsi all'anno 2008, quando per la prima volta sono emerse tracce del virus HCV nel sangue, l'importo riconoscibile, considerata l'età che il danneggiato aveva a quella data- 41 anni-, si ridurrebbe ad euro 30.539,00).
Come noto, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano prevedono l'unitaria liquidazione del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, comprensiva sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali che dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza
4 soggettiva", vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e di c.d. danno morale.
L'importo sopra liquidato è dunque comprensivo di tutti i diversi pregiudizi risentiti dal danneggiato per la lesione del bene salute.
E' poi da escludere che possa darsi corso alla richiesta “personalizzazione” del danno biologico, ammissibile solo al ricorrere di conseguenze anomale o peculiari del caso concreto, specificamente allegate e provate dal danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (in questi termini, Cass., ord., n. 10912/2018; nello stesso senso, Cass., ord., n. 5865/2021).
Nel caso di specie manca l'allegazione, prima ancora che la prova, dell'esistenza di profili di danno morale o esistenziale eccedenti la normalità, di modo che non è dato procedere all'aumento del risarcimento oltre lo standard tabellare recepito.
5 Nulla è riconoscibile a titolo di danno biologico temporaneo, in assenza di corrispondenti allegazioni ed elementi di prova, atti a consentire di determinare in modo oggettivo i giorni o la percentuale di inabilità temporanea.
Per quanto attiene, infine, al danno patrimoniale risultano solo genericamente affermate, ma non allegate né provate, le spese mediche e farmaceutiche sostenute in passato;
dalla relazione di consulenza tecnica risulta poi che l'appellante non dovrà verosimilmente sostenere ulteriori spese sanitarie in relazione ai fatti per cui è causa, considerata la eradicazione del virus.
Pertanto, non può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale né sotto la componente del danno emergente né sotto la componente del lucro cessante.
Tanto premesso in ordine alla quantificazione del danno, nulla è peraltro in concreto riconoscibile in favore dell'appellante, considerate le somme erogate in suo favore a titolo di indennizzo ex lege 210/1992.
Seppure sia pacifico l'assunto “che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus
HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992” (attribuzione, quest'ultima, che trova la sua fonte in un fatto dannoso a prescindere dalla sua illiceità e che è stata riconosciuta dal legislatore anche per finalità solidaristiche), ”tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per Controparte_1
omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (in CP_1
questi termini, Cass., n. 16808/2023; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., n. 2840/2024,
Cass., ord., n. 4415/2024; Cass., ord., n 525/2025).
Con la richiamata pronuncia n. 16808/2023 la S.C. ha poi precisato, in punto di rilevabilità dell'eccezione, che “costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, (la stessa) non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la
6 S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).
Con riguardo alla quantificazione del suddetto indennizzo e alla conseguente detrazione occorre poi fare riferimento non solo alle somme già percepite, ma anche al valore attuale delle somme future che il danneggiato percepirà tenuto conto della speranza di vita media, secondo quanto specificato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 36077/2023, secondo cui: “Varrà peraltro considerare come, già in precedenza, questa Corte abbia stabilito che, nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue Controparte_1
infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (Sez. 3,
Sentenza n. 7345 del 07/03/2022, Rv. 664249 - 01); nel caso di specie, il giudice d'appello (lungi dall'affermare la tardività delle comunicazioni e delle informazioni fornite dal circa l'entità concreta CP_1
dell'indennità liquidata) avrebbe dovuto procedere ad acquisire dall'amministrazione resistente tutti gli elementi utili ai fini della prova dell'avvenuto riconoscimento dell'indennità e/o dell'agevole determinabilità del relativo importo.”
Nel caso di specie, in base alle tabelle ministeriali, l'importo totale già percepito dal per Pt_1
gli anni 2011-2025 risulta superiore ad € 132.000,00.
Appare pertanto evidente che, anche senza capitalizzare le rate future, l'indennizzo già corrisposto supera ampiamente l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale come sopra quantificato in euro 35.502,00 (nell'ipotesi maggiormente favorevole al danneggiato), pur considerando gli interessi compensativi per ritardato pagamento da calcolare sulla somma liquidata (previa la sua devalutazione alla data del fatto).
7 Deve, dunque, ritenersi che il danneggiato abbia già ottenuto un ristoro integralmente satisfattivo dell'intero pregiudizio non patrimoniale conseguente al fatto dannoso.
Conseguentemente, pur essendo stato accertata l'astratta esistenza del diritto al risarcimento del danno, la domanda di condanna del al pagamento di ulteriori somme deve Controparte_1
essere rigettata.
Quanto alle spese del grado, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale ex art. 92, co. 2, c.p.c., avuto riguardo ai mutamenti giurisprudenziali intervenuti in tema di compensatio lucri cum damno.
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u. debbono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni per quote paritarie.
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del T.U. delle Spese di Giustizia, deve infine essere accertata la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello rubricato al n. 6193/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale e nei rapporti interni per quote paritarie;
4. dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6193/2021 posta in deliberazione all'udienza del 6 giugno 2025
PROMOSSA DA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Nissolino giusta delega in atti appellante
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13880/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e conseguentemente riformare la sentenza impugnata n.
13880/2021 emessa nel procedimento RG. 59388/2015 del Tribunale Civile di Roma Sezione II, G. Dott.
Cianfarini, non notificata accogliendo le conclusioni tutte già rassegnate in primo grado ed in particolare:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare, sulla base anche di quanto riconosciuto dall'Amministrazione con il verbale della
Commissione Medico Ospedaliera che ha accertato il nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'evento lesivo, la piena responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'infezione HCV contratta dal Sig. CP_1
e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 Cost., 2043 e sss. C.c., 185 c.p., 2050 c.c. Parte_1
e 2059 c.c., art. 1 legge 296/58;
-accertare e dichiarare, conseguentemente, che l'attore come in epigrafe, ha il diritto al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura materiali, morali, esistenziali, alla vita di relazione e biologici, così come specificamente indicati in atti, e ciò indipendentemente e in aggiunta alla provvidenza di natura “indennitaria” stabilita dalla legge 210/92, come modificata e integrata dalla legge
238/97;
-condannare, per l'effetto, l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dall'attore nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza dell'infezione al soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati nei propri scritti in primo grado”. Con vittoria delle spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.mo Corte di Appello adita, respinto l'appello perché destituito di fondamento, voglia dichiarare la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate e, in ogni caso, respingere le domande per difetto di prova del nesso di causalità; in subordine, disporre lo scomputo, da quelle eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento dei danni, delle somme erogate a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, quantificate nella misura di € 38.622,37 (corrisposte all'attore alla data del 31-12-2015) nonché della somma
2 di € 344.913,46 (erogande in vita, tenendo conto della durata media della vita di una persona) e, comunque, facilmente quantificabili con i calcoli evidenziati nel presente atto (allo stato l'attore ha percepito la somma di €
99.351,88 3). Vinte spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 5860/2023, alla quale si rinvia per il precedente svolgimento del processo, questa Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
, ha accertato l'an debeatur del risarcimento ed ha riservato la liquidazione del danno al
[...]
prosieguo del giudizio.
Disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
Tanto premesso quanto agli accadimenti successivi alla pronuncia non definitiva, occorre dare conto dell'esito della consulenza medico legale espletata sulla persona dell'attore.
Il consulente incaricato ha accertato che, per effetto delle trasfusioni di sangue infetto cui il
è stato sottoposto, siano residuati in capo al danneggiato postumi a carattere permanente, Pt_1
insiti nella contrazione della patologia di epatite cronica non più evolutiva a seguito di terapia antivirale del 2015 e valutati come incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del danneggiato in percentuale dell'11 %.
Il c.t.u. si è così espresso: “Il danno alla complessiva integrità psicofisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato – per la sua natura ed entità (incidenza organo funzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti) nonché in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività nel tempo libero, condizioni sociali e familiari etc) nella misura del 11% (undici per cento) della totale con riferimento alla validità biologica del periziato, avuto riguardo che si tratta di una epatopatia con segni clinici lievi (moderata astenia, lievi disturbi dispeptici), con assenza di alterazioni degli esami di laboratorio
3 e con indice di fibrosi F1. Tale percentualizzazione del danno all'integrità psicofisica viene espressa avuto riguardo del baréme valutativo redatto sotto l'egida della SIMLA.
In particolare, volendo rispondere alle note controperitali di parte convenuta, si segnala che la valutazione del danno correlato alla epatopatia cronica deve basarsi sul quadro clinico laboratoristico e sull'eventuale danno istologico, come indicato nella tabella relativa al IR Score;
nella fattispecie la epatopatia sofferta è inquadrabile nell'ambito tra il primo e il secondo stadio, dove nel primo stadio è compresa la epatopatia con assenza o lievissimi segni clinici, lievi o assenti alterazioni degli esami di laboratorio e indice di fibrosi F0 (F zero), nel mentre nel secondo stadio è segnalato un indice di fibrosi F1 (F uno) secondo IR (come quella sofferta dall'appellante)” (si rimanda alla c.t.u. dr. depositata in data 21.2.2024). Persona_1
Le conclusioni esposte, con le quali il perito ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle diverse valutazioni svolte dal consulente di parte appellante, sono congruamente motivate ed immuni da vizi logici e pertanto sono recepibili da questa Corte.
La quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica va operata in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano, parametro uniforme di riferimento nazionale.
Volendo dare per ammessa, nella prospettiva più favorevole all'appellante, che la malattia fosse insorta già nell'anno 1989 (quando il è stato sottoposto a massicce trasfusioni) e dunque Pt_1
quando il danneggiato aveva l'età di 15 anni (data di nascita 1971), la somma riconoscibile per una invalidità permanente all'11% ammonterebbe ad euro 35.502,00, comprensiva di tutte le voci di danno non patrimoniale (volendo riferirsi all'anno 2008, quando per la prima volta sono emerse tracce del virus HCV nel sangue, l'importo riconoscibile, considerata l'età che il danneggiato aveva a quella data- 41 anni-, si ridurrebbe ad euro 30.539,00).
Come noto, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano prevedono l'unitaria liquidazione del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, comprensiva sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali che dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza
4 soggettiva", vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e di c.d. danno morale.
L'importo sopra liquidato è dunque comprensivo di tutti i diversi pregiudizi risentiti dal danneggiato per la lesione del bene salute.
E' poi da escludere che possa darsi corso alla richiesta “personalizzazione” del danno biologico, ammissibile solo al ricorrere di conseguenze anomale o peculiari del caso concreto, specificamente allegate e provate dal danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (in questi termini, Cass., ord., n. 10912/2018; nello stesso senso, Cass., ord., n. 5865/2021).
Nel caso di specie manca l'allegazione, prima ancora che la prova, dell'esistenza di profili di danno morale o esistenziale eccedenti la normalità, di modo che non è dato procedere all'aumento del risarcimento oltre lo standard tabellare recepito.
5 Nulla è riconoscibile a titolo di danno biologico temporaneo, in assenza di corrispondenti allegazioni ed elementi di prova, atti a consentire di determinare in modo oggettivo i giorni o la percentuale di inabilità temporanea.
Per quanto attiene, infine, al danno patrimoniale risultano solo genericamente affermate, ma non allegate né provate, le spese mediche e farmaceutiche sostenute in passato;
dalla relazione di consulenza tecnica risulta poi che l'appellante non dovrà verosimilmente sostenere ulteriori spese sanitarie in relazione ai fatti per cui è causa, considerata la eradicazione del virus.
Pertanto, non può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale né sotto la componente del danno emergente né sotto la componente del lucro cessante.
Tanto premesso in ordine alla quantificazione del danno, nulla è peraltro in concreto riconoscibile in favore dell'appellante, considerate le somme erogate in suo favore a titolo di indennizzo ex lege 210/1992.
Seppure sia pacifico l'assunto “che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus
HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992” (attribuzione, quest'ultima, che trova la sua fonte in un fatto dannoso a prescindere dalla sua illiceità e che è stata riconosciuta dal legislatore anche per finalità solidaristiche), ”tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per Controparte_1
omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (in CP_1
questi termini, Cass., n. 16808/2023; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., n. 2840/2024,
Cass., ord., n. 4415/2024; Cass., ord., n 525/2025).
Con la richiamata pronuncia n. 16808/2023 la S.C. ha poi precisato, in punto di rilevabilità dell'eccezione, che “costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, (la stessa) non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la
6 S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).
Con riguardo alla quantificazione del suddetto indennizzo e alla conseguente detrazione occorre poi fare riferimento non solo alle somme già percepite, ma anche al valore attuale delle somme future che il danneggiato percepirà tenuto conto della speranza di vita media, secondo quanto specificato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 36077/2023, secondo cui: “Varrà peraltro considerare come, già in precedenza, questa Corte abbia stabilito che, nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue Controparte_1
infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (Sez. 3,
Sentenza n. 7345 del 07/03/2022, Rv. 664249 - 01); nel caso di specie, il giudice d'appello (lungi dall'affermare la tardività delle comunicazioni e delle informazioni fornite dal circa l'entità concreta CP_1
dell'indennità liquidata) avrebbe dovuto procedere ad acquisire dall'amministrazione resistente tutti gli elementi utili ai fini della prova dell'avvenuto riconoscimento dell'indennità e/o dell'agevole determinabilità del relativo importo.”
Nel caso di specie, in base alle tabelle ministeriali, l'importo totale già percepito dal per Pt_1
gli anni 2011-2025 risulta superiore ad € 132.000,00.
Appare pertanto evidente che, anche senza capitalizzare le rate future, l'indennizzo già corrisposto supera ampiamente l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale come sopra quantificato in euro 35.502,00 (nell'ipotesi maggiormente favorevole al danneggiato), pur considerando gli interessi compensativi per ritardato pagamento da calcolare sulla somma liquidata (previa la sua devalutazione alla data del fatto).
7 Deve, dunque, ritenersi che il danneggiato abbia già ottenuto un ristoro integralmente satisfattivo dell'intero pregiudizio non patrimoniale conseguente al fatto dannoso.
Conseguentemente, pur essendo stato accertata l'astratta esistenza del diritto al risarcimento del danno, la domanda di condanna del al pagamento di ulteriori somme deve Controparte_1
essere rigettata.
Quanto alle spese del grado, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale ex art. 92, co. 2, c.p.c., avuto riguardo ai mutamenti giurisprudenziali intervenuti in tema di compensatio lucri cum damno.
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u. debbono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni per quote paritarie.
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del T.U. delle Spese di Giustizia, deve infine essere accertata la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello rubricato al n. 6193/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale e nei rapporti interni per quote paritarie;
4. dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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