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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 30.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2785/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e avvisi di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Gianfranco Rodano;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 14.3.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008603461/000 e avverso i sottostanti – per quel che qui rileva – avvisi di addebito n. 59320160002202576000, n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000, aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2015 e 2016. CP_1
1 Deduce l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito in esame.
Con memoria difensiva depositata in data 9.2.2025, si è costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “...Nel merito: - rigettare il ricorso e tutte le CP_1 domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
- in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.1.2025, si è costituita in giudizio la
, formulando le seguenti conclusioni: “...- rigettare il Controparte_2
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare la legittimità degli atti impugnati e la conseguente procedura di riscossione;
- Condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio”.
L'udienza del 30.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di
2 pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve
3 ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass.
17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, nella specie parte ricorrente non ha eccepito nell'atto introduttivo l'omessa notifica degli avvisi di addebito de quibus, avendo unicamente ed espressamente proposto una “...opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma
1°, c.p.c.”.
2.6. A prescindere da quanto sopra, qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame è comunque tardiva e, dunque, inammissibile.
Al riguardo appare dirimente osservare che – siccome risultante dalla incontestata documentazione in atti e in disparte ogni ulteriore considerazione sulla notifica degli avvisi di addebito – l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata a parte ricorrente in data 29.1.2024 (peraltro a fronte della precedente data del 19.1.202[4] indicata da parte ricorrente nell'atto introduttivo), sicché anche di tale notifica occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999 (cfr. pag. 1 del ricorso, doc. n. 1 dell' e doc. nn. 3 e 6 di ). CP_1 CP_3
Stante quanto sopra e accertata l'avvenuta notifica della successiva intimazione di pagamento relativa agli avvisi di addebito de quibus in data 29.1.2024, è da tale data che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr. Cass. n. 24506/2016 e C. Cass.
7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
4 Nella specie, tale termine è stato lasciato decorrere inutilmente con la conseguenza che è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame (anche sub specie di prescrizione antecedente e di decadenza).
In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 14.3.2024, deve comunque ritenersi inammissibile ogni ipotesi di opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame, poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 (oltre che, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, nel merito, va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_3
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_4 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_5
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è solo parzialmente fondata, con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n.
59320160002202576000.
5 3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
6 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000 (id est: rispettivamente 17.11.2016
e 12.10.2017), tenuto conto della notifica in data 8.6.2022 dell'intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 e della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data
29.1.2024, nonché del deposito dell'odierno ricorso in data 14.3.2024.
3.7. Quanto al primo profilo, siccome risultante dalla incontestata documentazione prodotta da (cfr. doc. nn. 4 e 5), il Concessionario della riscossione ha notificato in CP_3
data 8.6.2022 a parte ricorrente l'intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 con riguardo agli avvisi di addebito in esame, in tal modo interrompendo il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalle rispettive date di notifica degli stessi (id est:
17.11.2016 e 12.10.2017).
3.8. A tal fine occorre inoltre tenere conto – stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione – della sospensione dei termini di prescrizione per
311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co.
2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
7 obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
3.9. Ebbene, considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”, nella specie nessuna prescrizione risulta maturata dalla notifica degli avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000 – rispettivamente – in data
17.11.2016 e 12.10.2017, stante la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229012239391/000 in data 8.6.2022.
Ed invero, tenuto conto dell'anzidetta sospensione dei termini di prescrizione per
311 giorni, l'intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 notificata in data
8.6.2022 ha tempestivamente interrotto la prescrizione anche con riguardo all'avviso di addebito n. 59320160006456320000 notificato in data 17.11.2016 (oltreché con riguardo all'avviso di addebito n. 59320170004609845000 notificato in data 12.10.2017).
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando l'incontestata notifica dell'avviso di addebito n. 59320160006456320000 in data
17.11.2016, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 17.11.2021 risulta differita al 24.9.2022, sicché anche con riguardo al predetto avviso di addebito risulta tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'8.6.2022 (ciò, a fortiori, riguarda anche il successivo avviso di addebito n. 59320170004609845000 notificato in data 12.10.2017).
3.10. Infine, l'anzidetto termine di prescrizione è stato ulteriormente e tempestivamente interrotto – entro il successivo quinquennio – dalla notifica in data
29.1.2024 dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, sicché alcuna successiva prescrizione si è determinata nella fattispecie in esame con riguardo agli avvisi di addebito n. 59320160006456320000 e n. 59320170004609845000, a fronte del deposito dell'odierno ricorso in data 14.3.2024.
3.11. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente con riguardo ai suindicati avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000.
3.12. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione),
8 deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3.13. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000.
3.14. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito n. 59320160002202576000.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di – incontestata – notifica di tale avviso di addebito (id est: 13.5.2016) e la data del primo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 notificata in data
8.6.2022) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l.
335/1995.
3.15. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche considerando l'anzidetta sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2
D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, tenendo conto della notifica dell'avviso di addebito de quo in data
13.5.2016, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 13.5.2021.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 20.3.2022, sicché appare intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'8.6.2022.
3.16. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato da parte resistente nei propri scritti difensivi.
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
9 7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei [...] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
10 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.17. Anche nella specie, l'avviso di addebito n. 59320160002202576000 riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2015 (richiesti in data 13.5.2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co.
4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
28.2.2020 al 31.12.2021.
3.18. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione
11 di pagamento n. 29320229012239391/000 in data 8.6.2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione
COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive CP_1 portato dall'avviso di addebito n. 59320160002202576000.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n. 59320160002202576000).
4. Spese.
Stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito n. CP_1
CP_ 59320160002202576000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento n. 29320249008603461/000; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 30 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 30.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2785/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e avvisi di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Gianfranco Rodano;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 14.3.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008603461/000 e avverso i sottostanti – per quel che qui rileva – avvisi di addebito n. 59320160002202576000, n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000, aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2015 e 2016. CP_1
1 Deduce l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito in esame.
Con memoria difensiva depositata in data 9.2.2025, si è costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “...Nel merito: - rigettare il ricorso e tutte le CP_1 domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
- in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.1.2025, si è costituita in giudizio la
, formulando le seguenti conclusioni: “...- rigettare il Controparte_2
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare la legittimità degli atti impugnati e la conseguente procedura di riscossione;
- Condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio”.
L'udienza del 30.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di
2 pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve
3 ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass.
17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, nella specie parte ricorrente non ha eccepito nell'atto introduttivo l'omessa notifica degli avvisi di addebito de quibus, avendo unicamente ed espressamente proposto una “...opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma
1°, c.p.c.”.
2.6. A prescindere da quanto sopra, qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame è comunque tardiva e, dunque, inammissibile.
Al riguardo appare dirimente osservare che – siccome risultante dalla incontestata documentazione in atti e in disparte ogni ulteriore considerazione sulla notifica degli avvisi di addebito – l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata a parte ricorrente in data 29.1.2024 (peraltro a fronte della precedente data del 19.1.202[4] indicata da parte ricorrente nell'atto introduttivo), sicché anche di tale notifica occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999 (cfr. pag. 1 del ricorso, doc. n. 1 dell' e doc. nn. 3 e 6 di ). CP_1 CP_3
Stante quanto sopra e accertata l'avvenuta notifica della successiva intimazione di pagamento relativa agli avvisi di addebito de quibus in data 29.1.2024, è da tale data che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr. Cass. n. 24506/2016 e C. Cass.
7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
4 Nella specie, tale termine è stato lasciato decorrere inutilmente con la conseguenza che è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame (anche sub specie di prescrizione antecedente e di decadenza).
In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 14.3.2024, deve comunque ritenersi inammissibile ogni ipotesi di opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame, poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 (oltre che, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, nel merito, va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_3
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_4 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_5
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è solo parzialmente fondata, con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n.
59320160002202576000.
5 3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
6 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000 (id est: rispettivamente 17.11.2016
e 12.10.2017), tenuto conto della notifica in data 8.6.2022 dell'intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 e della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data
29.1.2024, nonché del deposito dell'odierno ricorso in data 14.3.2024.
3.7. Quanto al primo profilo, siccome risultante dalla incontestata documentazione prodotta da (cfr. doc. nn. 4 e 5), il Concessionario della riscossione ha notificato in CP_3
data 8.6.2022 a parte ricorrente l'intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 con riguardo agli avvisi di addebito in esame, in tal modo interrompendo il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalle rispettive date di notifica degli stessi (id est:
17.11.2016 e 12.10.2017).
3.8. A tal fine occorre inoltre tenere conto – stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione – della sospensione dei termini di prescrizione per
311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co.
2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
7 obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
3.9. Ebbene, considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”, nella specie nessuna prescrizione risulta maturata dalla notifica degli avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000 – rispettivamente – in data
17.11.2016 e 12.10.2017, stante la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229012239391/000 in data 8.6.2022.
Ed invero, tenuto conto dell'anzidetta sospensione dei termini di prescrizione per
311 giorni, l'intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 notificata in data
8.6.2022 ha tempestivamente interrotto la prescrizione anche con riguardo all'avviso di addebito n. 59320160006456320000 notificato in data 17.11.2016 (oltreché con riguardo all'avviso di addebito n. 59320170004609845000 notificato in data 12.10.2017).
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando l'incontestata notifica dell'avviso di addebito n. 59320160006456320000 in data
17.11.2016, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 17.11.2021 risulta differita al 24.9.2022, sicché anche con riguardo al predetto avviso di addebito risulta tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'8.6.2022 (ciò, a fortiori, riguarda anche il successivo avviso di addebito n. 59320170004609845000 notificato in data 12.10.2017).
3.10. Infine, l'anzidetto termine di prescrizione è stato ulteriormente e tempestivamente interrotto – entro il successivo quinquennio – dalla notifica in data
29.1.2024 dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, sicché alcuna successiva prescrizione si è determinata nella fattispecie in esame con riguardo agli avvisi di addebito n. 59320160006456320000 e n. 59320170004609845000, a fronte del deposito dell'odierno ricorso in data 14.3.2024.
3.11. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente con riguardo ai suindicati avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000.
3.12. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione),
8 deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3.13. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320160006456320000 e n. 59320170004609845000.
3.14. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito n. 59320160002202576000.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di – incontestata – notifica di tale avviso di addebito (id est: 13.5.2016) e la data del primo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento n. 29320229012239391/000 notificata in data
8.6.2022) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l.
335/1995.
3.15. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche considerando l'anzidetta sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2
D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, tenendo conto della notifica dell'avviso di addebito de quo in data
13.5.2016, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 13.5.2021.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 20.3.2022, sicché appare intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'8.6.2022.
3.16. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato da parte resistente nei propri scritti difensivi.
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
9 7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei [...] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
10 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.17. Anche nella specie, l'avviso di addebito n. 59320160002202576000 riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2015 (richiesti in data 13.5.2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co.
4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
28.2.2020 al 31.12.2021.
3.18. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione
11 di pagamento n. 29320229012239391/000 in data 8.6.2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione
COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive CP_1 portato dall'avviso di addebito n. 59320160002202576000.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n. 59320160002202576000).
4. Spese.
Stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito n. CP_1
CP_ 59320160002202576000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento n. 29320249008603461/000; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 30 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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