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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10261/2023 promosso con ricorso da
nato a [...]/SP -Brasile il 08/06/1949, residente in [...]da Silva Parte_1
n° 38 - Residencial St. Moritz - Swiss Park -Campinas - SP -CAP 13.049-318 -Brasile, C.F.: , C.F._1 identificato con documento n. rilasciato il 26.09.2016; NumeroDi_1
nata a [...]/SP -Brasile il 09/04/1977, residente in [...]. Parte_2 [...]
- CAP 13049-336 - Brasile, C.F.: Controparte_1 NumeroDiC_
, identificata con documento n. rilasciato il 17.06.2008; C.F._2
, nato a [...]/SP -Brasile il 23/10/2009, residente in [...]. Parte_3 CP_1 [...]
13049-336 -Brasile, Controparte_2
C.F.: , identificato con documento n. rilasciato il 14.07.2012, minore C.F._3 NumeroDiC_3 rappresentato, giusta procura, dai genitori esercenti la patria potestà e Parte_2 Persona_1
[...]
nato a [...]/SP - Brasile il 02/11/1978, residente in [...]Parte_4
Laerte da Silva n° 38 -Residencial St. Moritz - Swiss Park - Campinas - SP - CAP 13.049-318 - Brasile, C.F.: NumeroDiC_
, identificato con documento n. rilasciato il 21.12.2016; C.F._4
nato a [...]/SP -Brasile il 09/03/2014, residente in [...]da Parte_5 C.F. Silva n° 38 - Residencial St. Moritz -Swiss Park -Campinas -SP 13.049-318 - Brasile, C.F.: 494.258.078- NumeroDiC_ 17, identificato con documento n. rilasciato il 21.02.2015, minore rappresentato, giusta procura, dai genitori esercenti la patria potestà e Parte_4 Persona_2
[...]
rappresentati dall'Avv. Carlofernando Parisi, del foro di Catanzaro
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
contumace resistente nonché con
Controparte_4
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 24 marzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 18 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , cittadino italiano, nato a Persona_3
Casaleone, Comune in Provincia di Verona (VR) (Doc. 02) il 19.09.1877, figlio di e Persona_4 Per_5
.
[...]
I ricorrenti esponevano che emigrava in Brasile ove si univa in Persona_3 matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 07.10.1920, la figlia Controparte_5 [...]
, la quale, in data 03.04.1948, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Per_6 Parte_4
Brasile, in data 08.06.1949, ricorrente, il quale, a sua volta generava dei figli, dando Parte_4 luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente dal doc. 1.
Deducevano, i ricorrenti che non ha mai acquisito la cittadinanza Persona_3 brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Precisavano, infine, i ricorrenti di avere adito il Tribunale di Venezia non essendo riusciti ad ottenere alcuna convocazione da parte del competente Consolato d'Italia di San Paolo, autorità italiana competente per la zona di residenza, al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendenti dell'avo suddetto.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e successive modifiche, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto quale doc. 2 l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di e che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in Persona_3 Persona_3 allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata e rappresentata graficamente nel ricorso, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di . Si evidenzia che non sono di ostacolo Persona_3 alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 3, che il predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli e questi ai loro discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno stato di Parte_6 paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva, anche se non dedotto dai ricorrenti, che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto;
peraltro la proposizione dell'istanza in sede consolare non può essere considerata una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cui consegue che si possa ritenere sussistente l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo Persona_3
.
[...]
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 23 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini