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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1120/2025 proposta in via congiunta da nata il [...] a [...]. Pop. Cinese) Parte_1
difesa dall'Avv. Wei Bin Wu;
e
nato il [...] a [...]. Pop. Cinese) Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Savarese.
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in WENZHOU (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) in data 14.08.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di WENZHOU, al n. J330300-2013-001108 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) i sigg.ri e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2) il Parte_2 Parte_1 figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 continueranno responsabilità genitoriale;
3) la sig.ra continuerà ad abitare Pt_1 nella casa familiare di Via F. Borromini n. 10 in Fiumicino, con quanto in essa contenuto, unitamente al figlio minore . Il sig. si è allontanato dall'abitazione familiare Persona_1 Per_1 già dalla separazione, asportando beni ed effetti personali;
4) il minore resterà Persona_1 collocato anagraficamente ed in via prevalente con la madre presso l'abit di Via F. Borromini n. 10, Fiumicino (RM) e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo la madre e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: - un giorno durante la settimana, preferibilmente il martedì, prelevandolo all'uscita di scuola e ivi riaccompagnandolo il giorno dopo, nonché, a fine settimana alterni, prelevandolo di sabato mattina e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
- durante la settimana in cui il weekend non è di competenza del padre è previsto un ulteriore pernotto, preferibilmente il mercoledì sera;
b) il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
c) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre e col padre, concordando max due giorni consecutivi;
e) durante il periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) per 14 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori ed in considerazione delle esigenze e dei desideri del figlio;
f) il genitore che intende trascorrere con il minore periodi al di fuori della propria residenza dovrà tempestivamente comunicare all'altro genitore l'indirizzo della località nella quale si recherà con il figlio, assicurando in ogni caso la possibilità di poter comunicare con quest'ultimo in qualsiasi momento;
5) ciascun genitore provvederà a sostenere tutte le spese ordinarie di mantenimento del figlio durante i rispettivi periodi di convivenza. Le spese di mantenimento straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno, tra le quali rientrano quelle di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, e devono essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, tenendo a riferimento anche quanto disposto dall'allegato Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ed il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Famiglia, n. 150/2015, che i genitori dichiarano di aver visionato e di condividere. 2) Spese compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1120/2025 proposta in via congiunta da nata il [...] a [...]. Pop. Cinese) Parte_1
difesa dall'Avv. Wei Bin Wu;
e
nato il [...] a [...]. Pop. Cinese) Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Savarese.
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in WENZHOU (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) in data 14.08.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di WENZHOU, al n. J330300-2013-001108 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) i sigg.ri e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2) il Parte_2 Parte_1 figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 continueranno responsabilità genitoriale;
3) la sig.ra continuerà ad abitare Pt_1 nella casa familiare di Via F. Borromini n. 10 in Fiumicino, con quanto in essa contenuto, unitamente al figlio minore . Il sig. si è allontanato dall'abitazione familiare Persona_1 Per_1 già dalla separazione, asportando beni ed effetti personali;
4) il minore resterà Persona_1 collocato anagraficamente ed in via prevalente con la madre presso l'abit di Via F. Borromini n. 10, Fiumicino (RM) e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo la madre e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: - un giorno durante la settimana, preferibilmente il martedì, prelevandolo all'uscita di scuola e ivi riaccompagnandolo il giorno dopo, nonché, a fine settimana alterni, prelevandolo di sabato mattina e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
- durante la settimana in cui il weekend non è di competenza del padre è previsto un ulteriore pernotto, preferibilmente il mercoledì sera;
b) il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
c) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre e col padre, concordando max due giorni consecutivi;
e) durante il periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) per 14 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori ed in considerazione delle esigenze e dei desideri del figlio;
f) il genitore che intende trascorrere con il minore periodi al di fuori della propria residenza dovrà tempestivamente comunicare all'altro genitore l'indirizzo della località nella quale si recherà con il figlio, assicurando in ogni caso la possibilità di poter comunicare con quest'ultimo in qualsiasi momento;
5) ciascun genitore provvederà a sostenere tutte le spese ordinarie di mantenimento del figlio durante i rispettivi periodi di convivenza. Le spese di mantenimento straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno, tra le quali rientrano quelle di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, e devono essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, tenendo a riferimento anche quanto disposto dall'allegato Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ed il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Famiglia, n. 150/2015, che i genitori dichiarano di aver visionato e di condividere. 2) Spese compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone