TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2349/2025 R.G. promosso da parte di:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Maria Boiardo n. 2 D int. 12, c.f. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_2
D int. 12, c.f. C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'avvocato Manuela Fiammanti, C.F. , indirizzo C.F._3 pec , ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Email_1 in Ferrara, via Contrari n. 5
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il sig. rimarrà temporaneamente a vivere presso la casa familiare sita in Ferrara, Parte_1 via Matteo Maria Boiardo n. 2 D int. 2, mentre la sig.ra trasferirà la propria residenza Pt_2
1 a Salerno, luogo di lavoro, in un immobile condotto in locazione, unitamente ai figli minori e . Per_1 Per_2
2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso la madre nella nuova abitazione sita in Salerno. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli durante i week end, a settimane alterne, Parte_1 senza pernottamento, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena, così il sabato e la domenica dalla mattina alla sera;
tre giorni nel corso della settimana (lunedì, martedì e mercoledì, prelevandoli alla mattina per portarli a scuola e riportandoli a casa la sera), nelle settimane con il week-end di spettanza materna;
un giorno nel corso della settimana (lunedì o martedì o mercoledì, prelevandoli alla mattina per portarli a scuola e riportandoli a casa la sera), nelle settimane con il week-end di spettanza paterna. Quanto al pernottamento dei minori presso il padre, le parti concordano che avvenga dal momento in cui il sig. Parte_1 disporrà di una sistemazione abitativa adeguata nella città di Salerno e comunque non prima del mese di marzo 2026, per dar modo ai minori di ambientarsi nella nuova abitazione ove vivranno con la madre. Ulteriori giorni di visita/frequentazione saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della volontà e predisposizione degli stessi. Durante le vacanze natalizie ciascuno genitore trascorrerà con i figli alternativamente la settimana del Natale (indicativamente dal
24 al 31) e quella del Capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01). Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I ricorrenti concorderanno le ferie estive da trascorrere con i figli entro il 31 marzo di ogni anno, obbligandosi a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si troveranno i figli.
4) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il 18 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 Pt_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT.
5) I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da
2 documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
6) Le parti provvederanno entro il giorno 10 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco.
7) Sin dalla data della sottoscrizione del ricorso, entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto dei figli ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tali documenti verranno conservati presso la residenza dei minori.
8) Nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
3 In data 9 dicembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e nata il [...] a
[...] Parte_2
VA (PD), unitisi in matrimonio a Viareggio il 24 luglio 2020, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Viareggio al n. 111 Parte II Serie C Anno 2020.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2349/2025 R.G. promosso da parte di:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Maria Boiardo n. 2 D int. 12, c.f. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_2
D int. 12, c.f. C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'avvocato Manuela Fiammanti, C.F. , indirizzo C.F._3 pec , ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Email_1 in Ferrara, via Contrari n. 5
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il sig. rimarrà temporaneamente a vivere presso la casa familiare sita in Ferrara, Parte_1 via Matteo Maria Boiardo n. 2 D int. 2, mentre la sig.ra trasferirà la propria residenza Pt_2
1 a Salerno, luogo di lavoro, in un immobile condotto in locazione, unitamente ai figli minori e . Per_1 Per_2
2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso la madre nella nuova abitazione sita in Salerno. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli durante i week end, a settimane alterne, Parte_1 senza pernottamento, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena, così il sabato e la domenica dalla mattina alla sera;
tre giorni nel corso della settimana (lunedì, martedì e mercoledì, prelevandoli alla mattina per portarli a scuola e riportandoli a casa la sera), nelle settimane con il week-end di spettanza materna;
un giorno nel corso della settimana (lunedì o martedì o mercoledì, prelevandoli alla mattina per portarli a scuola e riportandoli a casa la sera), nelle settimane con il week-end di spettanza paterna. Quanto al pernottamento dei minori presso il padre, le parti concordano che avvenga dal momento in cui il sig. Parte_1 disporrà di una sistemazione abitativa adeguata nella città di Salerno e comunque non prima del mese di marzo 2026, per dar modo ai minori di ambientarsi nella nuova abitazione ove vivranno con la madre. Ulteriori giorni di visita/frequentazione saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della volontà e predisposizione degli stessi. Durante le vacanze natalizie ciascuno genitore trascorrerà con i figli alternativamente la settimana del Natale (indicativamente dal
24 al 31) e quella del Capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01). Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I ricorrenti concorderanno le ferie estive da trascorrere con i figli entro il 31 marzo di ogni anno, obbligandosi a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si troveranno i figli.
4) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il 18 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 Pt_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT.
5) I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da
2 documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
6) Le parti provvederanno entro il giorno 10 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco.
7) Sin dalla data della sottoscrizione del ricorso, entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto dei figli ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tali documenti verranno conservati presso la residenza dei minori.
8) Nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
3 In data 9 dicembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e nata il [...] a
[...] Parte_2
VA (PD), unitisi in matrimonio a Viareggio il 24 luglio 2020, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Viareggio al n. 111 Parte II Serie C Anno 2020.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4