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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. 597/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Falerna (CZ) via Zara n. 6, presso il suo studio;
- parte appellante - contro
(P. VA , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco CARNOVALE
SCALZO, OR NE e AT OR RESTUCCIA, in forza di delibera della Commissario
Prefettizio nr. 97/2021 e giusta procura in atti;
-parte appellata-
e
(già (c.f. e Controparte_2 Controparte_3
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Locri (RC) alla via Firenze 113, presso lo studio dell'avv. Gaetano GALLÌ, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-parte appellata–
e
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in alla piazza Controparte_4 CP_4
Amendola n. 15;
-parte appellata contumace–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 854/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 7.10.2010 e depositata il successivo 12.10.2020.
2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinnanzi il Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme L , il Controparte_2 Controparte_1
e la , al fine di ottenere l'annullamento della cartella di
[...] Controparte_4 pagamento n. 03020190016254292000 attinente contravvenzioni codici della strada, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 302,27, lamentando l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento e dei prodromici processi verbali di contestazione.
Si costituiva il solo il quale contestava la domanda attorea, Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti;
all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 854/2020, rigettava la domanda e confermava la cartella impugnata, compensando le spese di lite.
1.1 Avverso detta sentenza proponeva appello ribadendo l'inesistenza della Parte_1 notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, la nullità della cartella di pagamento impugnata per incompletezza, nonché la sua illegittimità per inesistenza/nullità della notifica dei prodromici processi verbali di contestazione.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento impugnata e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il in p.l.r.p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., rilevando, altresì, l'infondatezza nel merito e chiedendo, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
Si costituiva, altresì, l' , in p.l.r.p.t., la quale chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, il Giudice Istruttore – diversamente personificato – con provvedimento del 19.1.2022, formula alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”, che, tuttavia, non trovava il favore delle parti.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve, anzitutto, essere scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello spiegata dal 3
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dal comune appellato.
2.1 Altresì infondata appare l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata sempre dalla stessa parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso - cioè - di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza 4
della spiegata eccezione.
2.2 Tuttavia, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per nullità della notificazione nei confronti della parte appellata, - non costituita in giudizio. Controparte_4
Giova, difatti, rammentare che - come oramai statuito da costante giurisprudenza - le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta notificazione, devono essere prodotte nel loro formato originale -
“eml” o “msg” - e non come semplici riproduzioni in formato “pdf”, in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto.
In particolare, la Cassazione, con l'ordinanza n. 16189 del 8 giugno 2023, ha fissato i principi fondamentali in materia di notificazione a mezzo PEC;
il principio cardine affermato è che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n.
53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione
e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi
1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'articolo
156, comma 3, c.p.c.”.
Sulla scorta del principio appena enunciato, la notificazione dell'atto introduttivo del presente gravame deve essere considerata nulla. 5
Difatti, l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata e, successivamente, iscritto a ruolo con deposito nel fascicolo telematico delle notificazioni e relative ricevute di accettazione e consegna in formato “pdf””; manca, dunque, il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg”.
Oltre ciò, l'appellante neppure ha indicato eventuali cause di impossibilità a procedere al deposito con modalità telematiche, non fornendo neppure attestazione di conformità della copia fornita in formato
“pdf”.
Nel caso concreto, non risultano nemmeno emerse circostanze da cui desumere che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo cui era destinato ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., con particolare riguardo all'appellata . Controparte_4
Difatti, per quanto concerne le ulteriori parti appellate – e Controparte_1 [...]
– la loro costituzione in giudizio ha sanato il vizio di notifica. Controparte_2
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
3. In ragione della natura della pronuncia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA l'impugnazione inammissibile;
2) COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
3) DÀ ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 5.12.2025
Il Presidente – Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo
N. 597/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Falerna (CZ) via Zara n. 6, presso il suo studio;
- parte appellante - contro
(P. VA , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco CARNOVALE
SCALZO, OR NE e AT OR RESTUCCIA, in forza di delibera della Commissario
Prefettizio nr. 97/2021 e giusta procura in atti;
-parte appellata-
e
(già (c.f. e Controparte_2 Controparte_3
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Locri (RC) alla via Firenze 113, presso lo studio dell'avv. Gaetano GALLÌ, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-parte appellata–
e
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in alla piazza Controparte_4 CP_4
Amendola n. 15;
-parte appellata contumace–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 854/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 7.10.2010 e depositata il successivo 12.10.2020.
2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinnanzi il Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme L , il Controparte_2 Controparte_1
e la , al fine di ottenere l'annullamento della cartella di
[...] Controparte_4 pagamento n. 03020190016254292000 attinente contravvenzioni codici della strada, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 302,27, lamentando l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento e dei prodromici processi verbali di contestazione.
Si costituiva il solo il quale contestava la domanda attorea, Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti;
all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 854/2020, rigettava la domanda e confermava la cartella impugnata, compensando le spese di lite.
1.1 Avverso detta sentenza proponeva appello ribadendo l'inesistenza della Parte_1 notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, la nullità della cartella di pagamento impugnata per incompletezza, nonché la sua illegittimità per inesistenza/nullità della notifica dei prodromici processi verbali di contestazione.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento impugnata e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il in p.l.r.p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., rilevando, altresì, l'infondatezza nel merito e chiedendo, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
Si costituiva, altresì, l' , in p.l.r.p.t., la quale chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, il Giudice Istruttore – diversamente personificato – con provvedimento del 19.1.2022, formula alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”, che, tuttavia, non trovava il favore delle parti.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve, anzitutto, essere scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello spiegata dal 3
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dal comune appellato.
2.1 Altresì infondata appare l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata sempre dalla stessa parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso - cioè - di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza 4
della spiegata eccezione.
2.2 Tuttavia, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per nullità della notificazione nei confronti della parte appellata, - non costituita in giudizio. Controparte_4
Giova, difatti, rammentare che - come oramai statuito da costante giurisprudenza - le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta notificazione, devono essere prodotte nel loro formato originale -
“eml” o “msg” - e non come semplici riproduzioni in formato “pdf”, in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto.
In particolare, la Cassazione, con l'ordinanza n. 16189 del 8 giugno 2023, ha fissato i principi fondamentali in materia di notificazione a mezzo PEC;
il principio cardine affermato è che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n.
53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione
e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi
1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'articolo
156, comma 3, c.p.c.”.
Sulla scorta del principio appena enunciato, la notificazione dell'atto introduttivo del presente gravame deve essere considerata nulla. 5
Difatti, l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata e, successivamente, iscritto a ruolo con deposito nel fascicolo telematico delle notificazioni e relative ricevute di accettazione e consegna in formato “pdf””; manca, dunque, il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg”.
Oltre ciò, l'appellante neppure ha indicato eventuali cause di impossibilità a procedere al deposito con modalità telematiche, non fornendo neppure attestazione di conformità della copia fornita in formato
“pdf”.
Nel caso concreto, non risultano nemmeno emerse circostanze da cui desumere che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo cui era destinato ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., con particolare riguardo all'appellata . Controparte_4
Difatti, per quanto concerne le ulteriori parti appellate – e Controparte_1 [...]
– la loro costituzione in giudizio ha sanato il vizio di notifica. Controparte_2
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
3. In ragione della natura della pronuncia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA l'impugnazione inammissibile;
2) COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
3) DÀ ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 5.12.2025
Il Presidente – Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo