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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa RA NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1317/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NICOLINI AB;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NICOLINI ELISABETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
2) Rinuncia reciproca al mantenimento.
Viste le condizioni reddituali e lavorative dei coniugi, essi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento ordinario e/o straordinario per sé medesimi.
3) Affidamento, collocamento per i figli minori, assegnazione della casa familiare.
I figli minori ed saranno gestiti in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 esercizio congiunto tra i genitori in relazione alle questioni di straordinaria rilevanza (educazione
- 1 - religiosa, percorso di studi, malattie, ecc.) e disgiunto per l'ordinaria gestione, sempre nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I figli minori resteranno collocati presso l'abitazione della madre, sita in Viale Corraducci n. 56 di
Camerano (AN) e già casa coniugale e familiare, che resterà definitivamente assegnata alla moglie in virtù anche della cessione di proprietà di cui infra, ed ivi resterà fissata la loro residenza;
4) Calendario permanenza dei figli presso i genitori.
- Riguardo il calendario ordinario di frequentazione dei figli, considerati gli impegni scolastici e ricreativi, le parti convengono che il padre e la madre possano tenerli con sé, ognuno a casa propria,
a settimane alterne, da sabato a sabato (dall'uscita della scuola o dal pranzo in periodo non scolastico).
Sono fatti salvi diversi accordi che dovessero essere assunti dalle parti anche in relazione a contingenti esigenze dettate dalle loro attività lavorative o dagli impegni sopravvenuti dei ragazzi.
- Durante le festività natalizie e pasquali i figli, anche separatamente, potranno trascorrere, ove corrispondente al desiderio dei figli stessi e se possibile in relazione agli impegni lavorativi dei genitori, la metà del periodo delle vacanze scolastiche in modo alternato con il padre e la madre
(una settimana con ciascun genitore a Natale;
tre giorni con ciascun genitore a Pasqua) avendo cura di alternare di anno in anno i seguenti giorni festivi: Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Capodanno, primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta.
- Durante il periodo delle vacanze estive il padre e la madre potranno tenere con sé i figli, applicando la stessa regola sopra indicata per la gestione ordinaria e cioè a settimane intere alternate.
Nel caso di vacanze con pernottamento fuori dalle rispettive residenze delle parti, il genitore che porterà con sé i figli sarà tenuto ad informare l'altro genitore del numero di giorni di permanenza e dell'indirizzo dell'albergo/struttura ove pernotteranno i figli.
- I figli trascorreranno con entrambi i genitori ed insieme i loro compleanni;
le ulteriori festività infrannuali coincideranno invece con il calendario ordinario.
In accordo le parti potranno derogare alle disposizioni del presente paragrafo.
5) Mantenimento dei figli.
Tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori nonché della decisione congiunta dell'affido condiviso dei figli a settimane intere alternate per ciascun coniuge, le parti convengono che nessun contributo di mantenimento sarà dovuto reciprocamente per il mantenimento dei due figli, salvo quanto in appresso:
- le parti concordano che l'assegno unico corrisposto dall'INPS in favore dei figli sarà interamente percepito dalla madre sig.ra sino al termine della sua erogazione di legge Parte_2 ed il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza sin da ora la Parte_1
- 2 - presentazione da parte della sig.ra di ogni documento e/o richiesta Parte_2 necessari a consentire detto pagamento interamente a favore della madre;
- le parti concordano altresì che a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli si procederà alla seguente:
CESSIONE IMMOBILE
Art. 1 – l'immobile distinto al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Camerano: abitazione di tipo civile: fg. 12, particella 1965, subalterno 36, cat. A2, di vani 4 sito in Viale Corraducci, piano 2, e l'immobile distinto al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Camerano: autorimessa: fg. 12, particella 1965, subalterno 11, cat. C6, di 24 metri quadrati sito in Viale Corraducci, p. S1, di proprietà per la quota di 12/100 del sig. vengono come di seguito trasferiti: Parte_1
Art.
2 - il sig. cede alla sig.ra la quota pari ad 12/100 Parte_1 Parte_2 di proprietà degli immobili sopra descritti;
a fronte di tale trasferimento non si procederà alla corresponsione di alcun prezzo, essendo esso attuato a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli nonché a scopo di definizione della crisi familiare;
Quanto sopra è ceduto a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritto, azione, servitù attiva e passiva in atto e legalmente esistente, così come alla parte venditrice spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso, comunque libera da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà eccezion fatta per
1.ipoteca volontaria iscritta presso i Registri Immobiliari di AN in data 23 dicembre 2005 al n.
8507 R.P. attualmente in favore della “ Parte_3
, originariamente a favore della Cassa Rurale ed Artigiana San
[...]
Giuseppe Credito Cooperativo Camerano, poi annotata con surrogazione in favore della CP_1
in data 2 ottobre 2009 al n. 3975 R.P. (all. n. 13);
[...]
2. ipoteca volontaria a garanzia del già citato mutuo fondiario di originari euro 63.000,00 acceso in data 05/04/2017 presso BCC Filottrano – Filiale di Camerano), iscritta presso l'Agenzia delle
Entrate di AN RG. 6574/2017 – R.P. 1033/2017 (all. n. 14);
e ne garantisce tanto la piena proprietà quanto la legittima provenienza;
Art.
3 - Il trasferimento viene effettuato con espressa rinuncia da parte del sig. Parte_1 all'iscrizione di ipoteca legale;
Art.
4 - La parte cedente, in merito al suddetto trasferimento, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- 3 - Art. 5 – La parte acquirente, in proprio e come qui rappresentata, per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
Art. 6 – Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Art. 7 – Le parti espressamente dichiarano di essere state edotte della disciplina energetica contenuta nel D. lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 – Al riguardo la parte acquirente, in proprio e come qui rappresentata, dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato
Geom. di AR (AN) in data 06/02/2025 (che viene qui allegato - all. n. Persona_3
15 ed all. n. 15-bis).
Art. 9 – Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c..
Art. 10 – La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara, e la parte acquirente, in proprio e come qui rappresentata, ne prende atto, che il fabbricato in oggetto
è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom.
[...] di AR (AN) in data 30/01/2025 e giurata in data 05/02/2025 qui allegata (all. Per_3
n.16).
Art. 11 – Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Art. 12 – Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con Risoluzione
n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso abbia ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporterà la decadenza da detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
Art. 13 – Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a titolo oneroso anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- 4 - Art. 14 - Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura dei titoli presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il presente giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia de
Territorio.
6) Spese straordinarie in favore dei figli.
Il sig. e la sig.ra contribuiranno alle spese straordinarie Parte_1 Parte_2 da sostenersi per i figli nella misura e come individuate dal Protocollo del Tribunale Civile di AN in data 10 luglio 2024 (che si allega sub all. n. 17) e che i ricorrenti con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di conoscere ed integralmente accettare;
7) Rapporti patrimoniali – Beni mobili – altri beni.
Richiamato quanto sopra in ordine al trasferimento dal sig. alla sig.ra Parte_1 della quota pari a 12/100 della proprietà dell'immobile distinto al Catasto Parte_2
Edilizio Urbano del Comune di Camerano: abitazione di tipo civile: fg. 12, particella 1965, subalterno 36, cat. A2, di vani 4 sito in Viale Corraducci, piano 2, e dell'immobile distinto al Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Camerano: autorimessa: fg. 12, particella 1965, subalterno 11, cat.
C6, di 24 metri quadrati sito in Viale Corraducci, p. S1, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli nonché ai fini di agevolare la risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti concordano altresì, al fine di dirimere ogni questione patrimoniale tra gli stessi pendente e dunque allo specifico fine della definitiva risoluzione della crisi coniugale:
1) di addivenire alla chiusura dei rapporti bancari e/o finanziari cointestati di cui in narrativa con le modalità di cui in appresso,
a) il conto corrente n. 537 014 089546-15 IN EURO acceso presso la Filiale di Camerano della
[...]
che alla Controparte_2 data del 21/03/2025 presentava un saldo a debito pari ad euro 162,82 sarà estinto ed il relativo saldo sarà ripianato in pari quota dai correntisti ove a debito o interamente posto nella disponibilità della sig.ra ove a credito;
Parte_2
b) i mutui ipotecari accesi in data 05/04/2017 presso BCC Filottrano – Filiale di Camerano, che alla data del 21/03/2025 presentavano rispettivamente:
- mutuo Rep. n. 20144/11327: residuo capitale pari ad euro 31.692.17
- mutuo Rep. n. 20145/11328: residuo capitale pari ad euro 49.814,04
- 5 - saranno estinti a cura e carico della sig.ra non appena effettuate le Parte_2 formalità di trascrizione della cessione di immobili di cui sopra.
2) tutti gli arredi e le suppellettili presenti nella casa familiare ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi continueranno a rimanere presso la residenza della moglie allo scopo di non modificare l'habitat domestico destinato alla crescita dei figli.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla sistemazione di ogni altra questione economica e patrimoniale prima della sottoscrizione del presente ricorso e che i rapporti bancari e finanziari intestati personalmente ai medesimi resteranno nella loro esclusiva disponibilità; si danno altresì reciprocamente atto che – salvo quanto qui previsto – null'altro hanno a pretendersi reciprocamente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Camerano (AN) il 20/09/2008, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 29/10/2010) ed (in data 21/01/2015) e che tra i coniugi Per_1 Per_2
è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale alla base del rapporto coniugale e non sussistono i presupposti per una riconciliazione.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 15/10/2025 le parti sono comparse personalmente e, dopo aver confermato di non volersi riconciliare, hanno precisato la domanda chiedendo l'omologazione della separazione alle condizioni concordate nel ricorso congiunto così come precisate all'udienza del 09/07/2025, ove era stato espressamente previsto che le spese straordinarie relative ai figli minori saranno ripartite nella misura del 50%.
Le parti si sono altresì riportate alla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare alla perizia tecnica giurata redatta dal Geom. in data 30 gennaio 2025, come successivamente Persona_3 modificata ed integrata con perizia tecnica giurata del 21 luglio 2025, depositata in data 25 luglio
2025.
La perizia integrativa ha provveduto a:
− indicare la corretta Concessione Edilizia n. 26/2003 rilasciata in data 20 giugno 2003;
− attestare la corrispondenza tra le risultanze catastali e lo stato di fatto dell'immobile, a seguito della Variazione Catastale per Esatta Rappresentazione Grafica del 11 luglio 2025, mediante la quale è stato inserito nella planimetria catastale il balcone mancante della cameretta;
- 6 - − individuare con precisione l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, identificata al Foglio
n. 12, mappale 1965, subalterno 36, come “abitazione posta al piano terra e secondo”.
Alla luce della perizia del 21 luglio 2025, le parti hanno ulteriormente precisato che oggetto del trasferimento effettuato è l'unità immobiliare identificata al Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Camerano, Foglio n. 12, mappale 1965, sub 36, “abitazione posta al piano terra e secondo” nonché
l'unità immobiliare identificata al Catasto Edilizio Urbano del medesimo Comune, Foglio n. 12, mappale 1965, sub 11, “garage posto al piano seminterrato”.
Le parti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle condizioni del ricorso, come sopra precisate, le cui clausole sono integralmente riportate in epigrafe.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Va rilevato che, tra le condizioni della separazione, le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della
- 7 - separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo è stato inserito nel verbale dell'udienza del 15/10/2025, redatto dall'ausiliario del giudice e che le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui alla Legge n.52 del 1985, art.29 c.
1-bis, nonché i documenti e le dichiarazioni previsti dal vigente “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Camerano (AN) il 20/09/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Camerano al n. 8, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate all'udienza del 09/07/2025 e del 15/10/2025, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA NI IA DE
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa RA NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1317/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NICOLINI AB;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NICOLINI ELISABETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
2) Rinuncia reciproca al mantenimento.
Viste le condizioni reddituali e lavorative dei coniugi, essi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento ordinario e/o straordinario per sé medesimi.
3) Affidamento, collocamento per i figli minori, assegnazione della casa familiare.
I figli minori ed saranno gestiti in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 esercizio congiunto tra i genitori in relazione alle questioni di straordinaria rilevanza (educazione
- 1 - religiosa, percorso di studi, malattie, ecc.) e disgiunto per l'ordinaria gestione, sempre nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I figli minori resteranno collocati presso l'abitazione della madre, sita in Viale Corraducci n. 56 di
Camerano (AN) e già casa coniugale e familiare, che resterà definitivamente assegnata alla moglie in virtù anche della cessione di proprietà di cui infra, ed ivi resterà fissata la loro residenza;
4) Calendario permanenza dei figli presso i genitori.
- Riguardo il calendario ordinario di frequentazione dei figli, considerati gli impegni scolastici e ricreativi, le parti convengono che il padre e la madre possano tenerli con sé, ognuno a casa propria,
a settimane alterne, da sabato a sabato (dall'uscita della scuola o dal pranzo in periodo non scolastico).
Sono fatti salvi diversi accordi che dovessero essere assunti dalle parti anche in relazione a contingenti esigenze dettate dalle loro attività lavorative o dagli impegni sopravvenuti dei ragazzi.
- Durante le festività natalizie e pasquali i figli, anche separatamente, potranno trascorrere, ove corrispondente al desiderio dei figli stessi e se possibile in relazione agli impegni lavorativi dei genitori, la metà del periodo delle vacanze scolastiche in modo alternato con il padre e la madre
(una settimana con ciascun genitore a Natale;
tre giorni con ciascun genitore a Pasqua) avendo cura di alternare di anno in anno i seguenti giorni festivi: Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Capodanno, primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta.
- Durante il periodo delle vacanze estive il padre e la madre potranno tenere con sé i figli, applicando la stessa regola sopra indicata per la gestione ordinaria e cioè a settimane intere alternate.
Nel caso di vacanze con pernottamento fuori dalle rispettive residenze delle parti, il genitore che porterà con sé i figli sarà tenuto ad informare l'altro genitore del numero di giorni di permanenza e dell'indirizzo dell'albergo/struttura ove pernotteranno i figli.
- I figli trascorreranno con entrambi i genitori ed insieme i loro compleanni;
le ulteriori festività infrannuali coincideranno invece con il calendario ordinario.
In accordo le parti potranno derogare alle disposizioni del presente paragrafo.
5) Mantenimento dei figli.
Tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori nonché della decisione congiunta dell'affido condiviso dei figli a settimane intere alternate per ciascun coniuge, le parti convengono che nessun contributo di mantenimento sarà dovuto reciprocamente per il mantenimento dei due figli, salvo quanto in appresso:
- le parti concordano che l'assegno unico corrisposto dall'INPS in favore dei figli sarà interamente percepito dalla madre sig.ra sino al termine della sua erogazione di legge Parte_2 ed il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza sin da ora la Parte_1
- 2 - presentazione da parte della sig.ra di ogni documento e/o richiesta Parte_2 necessari a consentire detto pagamento interamente a favore della madre;
- le parti concordano altresì che a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli si procederà alla seguente:
CESSIONE IMMOBILE
Art. 1 – l'immobile distinto al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Camerano: abitazione di tipo civile: fg. 12, particella 1965, subalterno 36, cat. A2, di vani 4 sito in Viale Corraducci, piano 2, e l'immobile distinto al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Camerano: autorimessa: fg. 12, particella 1965, subalterno 11, cat. C6, di 24 metri quadrati sito in Viale Corraducci, p. S1, di proprietà per la quota di 12/100 del sig. vengono come di seguito trasferiti: Parte_1
Art.
2 - il sig. cede alla sig.ra la quota pari ad 12/100 Parte_1 Parte_2 di proprietà degli immobili sopra descritti;
a fronte di tale trasferimento non si procederà alla corresponsione di alcun prezzo, essendo esso attuato a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli nonché a scopo di definizione della crisi familiare;
Quanto sopra è ceduto a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritto, azione, servitù attiva e passiva in atto e legalmente esistente, così come alla parte venditrice spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso, comunque libera da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà eccezion fatta per
1.ipoteca volontaria iscritta presso i Registri Immobiliari di AN in data 23 dicembre 2005 al n.
8507 R.P. attualmente in favore della “ Parte_3
, originariamente a favore della Cassa Rurale ed Artigiana San
[...]
Giuseppe Credito Cooperativo Camerano, poi annotata con surrogazione in favore della CP_1
in data 2 ottobre 2009 al n. 3975 R.P. (all. n. 13);
[...]
2. ipoteca volontaria a garanzia del già citato mutuo fondiario di originari euro 63.000,00 acceso in data 05/04/2017 presso BCC Filottrano – Filiale di Camerano), iscritta presso l'Agenzia delle
Entrate di AN RG. 6574/2017 – R.P. 1033/2017 (all. n. 14);
e ne garantisce tanto la piena proprietà quanto la legittima provenienza;
Art.
3 - Il trasferimento viene effettuato con espressa rinuncia da parte del sig. Parte_1 all'iscrizione di ipoteca legale;
Art.
4 - La parte cedente, in merito al suddetto trasferimento, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- 3 - Art. 5 – La parte acquirente, in proprio e come qui rappresentata, per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
Art. 6 – Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Art. 7 – Le parti espressamente dichiarano di essere state edotte della disciplina energetica contenuta nel D. lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 – Al riguardo la parte acquirente, in proprio e come qui rappresentata, dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato
Geom. di AR (AN) in data 06/02/2025 (che viene qui allegato - all. n. Persona_3
15 ed all. n. 15-bis).
Art. 9 – Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c..
Art. 10 – La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara, e la parte acquirente, in proprio e come qui rappresentata, ne prende atto, che il fabbricato in oggetto
è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom.
[...] di AR (AN) in data 30/01/2025 e giurata in data 05/02/2025 qui allegata (all. Per_3
n.16).
Art. 11 – Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Art. 12 – Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con Risoluzione
n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso abbia ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporterà la decadenza da detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
Art. 13 – Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a titolo oneroso anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- 4 - Art. 14 - Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura dei titoli presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il presente giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia de
Territorio.
6) Spese straordinarie in favore dei figli.
Il sig. e la sig.ra contribuiranno alle spese straordinarie Parte_1 Parte_2 da sostenersi per i figli nella misura e come individuate dal Protocollo del Tribunale Civile di AN in data 10 luglio 2024 (che si allega sub all. n. 17) e che i ricorrenti con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di conoscere ed integralmente accettare;
7) Rapporti patrimoniali – Beni mobili – altri beni.
Richiamato quanto sopra in ordine al trasferimento dal sig. alla sig.ra Parte_1 della quota pari a 12/100 della proprietà dell'immobile distinto al Catasto Parte_2
Edilizio Urbano del Comune di Camerano: abitazione di tipo civile: fg. 12, particella 1965, subalterno 36, cat. A2, di vani 4 sito in Viale Corraducci, piano 2, e dell'immobile distinto al Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Camerano: autorimessa: fg. 12, particella 1965, subalterno 11, cat.
C6, di 24 metri quadrati sito in Viale Corraducci, p. S1, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli nonché ai fini di agevolare la risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti concordano altresì, al fine di dirimere ogni questione patrimoniale tra gli stessi pendente e dunque allo specifico fine della definitiva risoluzione della crisi coniugale:
1) di addivenire alla chiusura dei rapporti bancari e/o finanziari cointestati di cui in narrativa con le modalità di cui in appresso,
a) il conto corrente n. 537 014 089546-15 IN EURO acceso presso la Filiale di Camerano della
[...]
che alla Controparte_2 data del 21/03/2025 presentava un saldo a debito pari ad euro 162,82 sarà estinto ed il relativo saldo sarà ripianato in pari quota dai correntisti ove a debito o interamente posto nella disponibilità della sig.ra ove a credito;
Parte_2
b) i mutui ipotecari accesi in data 05/04/2017 presso BCC Filottrano – Filiale di Camerano, che alla data del 21/03/2025 presentavano rispettivamente:
- mutuo Rep. n. 20144/11327: residuo capitale pari ad euro 31.692.17
- mutuo Rep. n. 20145/11328: residuo capitale pari ad euro 49.814,04
- 5 - saranno estinti a cura e carico della sig.ra non appena effettuate le Parte_2 formalità di trascrizione della cessione di immobili di cui sopra.
2) tutti gli arredi e le suppellettili presenti nella casa familiare ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi continueranno a rimanere presso la residenza della moglie allo scopo di non modificare l'habitat domestico destinato alla crescita dei figli.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla sistemazione di ogni altra questione economica e patrimoniale prima della sottoscrizione del presente ricorso e che i rapporti bancari e finanziari intestati personalmente ai medesimi resteranno nella loro esclusiva disponibilità; si danno altresì reciprocamente atto che – salvo quanto qui previsto – null'altro hanno a pretendersi reciprocamente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Camerano (AN) il 20/09/2008, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 29/10/2010) ed (in data 21/01/2015) e che tra i coniugi Per_1 Per_2
è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale alla base del rapporto coniugale e non sussistono i presupposti per una riconciliazione.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 15/10/2025 le parti sono comparse personalmente e, dopo aver confermato di non volersi riconciliare, hanno precisato la domanda chiedendo l'omologazione della separazione alle condizioni concordate nel ricorso congiunto così come precisate all'udienza del 09/07/2025, ove era stato espressamente previsto che le spese straordinarie relative ai figli minori saranno ripartite nella misura del 50%.
Le parti si sono altresì riportate alla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare alla perizia tecnica giurata redatta dal Geom. in data 30 gennaio 2025, come successivamente Persona_3 modificata ed integrata con perizia tecnica giurata del 21 luglio 2025, depositata in data 25 luglio
2025.
La perizia integrativa ha provveduto a:
− indicare la corretta Concessione Edilizia n. 26/2003 rilasciata in data 20 giugno 2003;
− attestare la corrispondenza tra le risultanze catastali e lo stato di fatto dell'immobile, a seguito della Variazione Catastale per Esatta Rappresentazione Grafica del 11 luglio 2025, mediante la quale è stato inserito nella planimetria catastale il balcone mancante della cameretta;
- 6 - − individuare con precisione l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, identificata al Foglio
n. 12, mappale 1965, subalterno 36, come “abitazione posta al piano terra e secondo”.
Alla luce della perizia del 21 luglio 2025, le parti hanno ulteriormente precisato che oggetto del trasferimento effettuato è l'unità immobiliare identificata al Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Camerano, Foglio n. 12, mappale 1965, sub 36, “abitazione posta al piano terra e secondo” nonché
l'unità immobiliare identificata al Catasto Edilizio Urbano del medesimo Comune, Foglio n. 12, mappale 1965, sub 11, “garage posto al piano seminterrato”.
Le parti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle condizioni del ricorso, come sopra precisate, le cui clausole sono integralmente riportate in epigrafe.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Va rilevato che, tra le condizioni della separazione, le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della
- 7 - separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo è stato inserito nel verbale dell'udienza del 15/10/2025, redatto dall'ausiliario del giudice e che le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui alla Legge n.52 del 1985, art.29 c.
1-bis, nonché i documenti e le dichiarazioni previsti dal vigente “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Camerano (AN) il 20/09/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Camerano al n. 8, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate all'udienza del 09/07/2025 e del 15/10/2025, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA NI IA DE
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