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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.16156/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 143, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Aldo Panfili, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
) nata il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Regalbuto, (C.F. nata l'[...] a Controparte_2 C.F._4
Misterbianco, , nata il [...] a [...], Controparte_3 CP_4
, nato a [...] il [...], , nato il 22 giugno
[...] Controparte_5
1987 a Peine (Germania), , nato il [...] a [...], Controparte_6
, nata il [...] a [...], , nato il 30 Controparte_7 Controparte_8 gennaio 1999 a Torino;
CONVENUTI CONTUMACI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 02/07/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Gli attori hanno convenuto in giudizio i convenuti chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni al proprio immobile derivanti da infiltrazioni di acqua piovana.
1 Tali danni erano stati previamente accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
N.R.G. n. 10302/2016 instaurato dinanzi a questo Tribunale.
In citazione, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
€15.000,00.
Disposta la rinnovazione della notifica, i convenuti sono rimasti contumaci.
Dopo taluni rinvii a richiesta della parte attrice e per mancata comparizione ex art.309 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con termine ridotto a giorni 20 per comparsa conclusionale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha dato atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale della lite con taluni dei convenuti, nei cui confronti ha pertanto rinunciato ad ogni pretesa ivi avanzata nei loro confronti;
sempre in tale udienza, riducendo la propria pretesa creditoria complessiva al minore importo di €12.000,00, ha chiesto di condannare soltanto i convenuti
[...]
e al pagamento della residua somma spettante di €4.000,00, CP_2 Controparte_4 rinunciando alla ulteriore domanda relativa alla condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori. In comparsa conclusionale ha invece chiesto di condannare anche la convenuta in Controparte_3 solido al pagamento della somma di €6.000,00.
In tema di obbligazioni solidali, la transazione conclusa da uno dei debitori vincola gli altri, ove conclusa per l'intero debito, ove questi dichiarino di volerne profittare. Essa produce effetti nei soli limiti della sua quota, riducendo il debito residuo degli altri in misura pari a quanto effettivamente corrisposto (Cass. civ., n. 25980/2021).
Si prende atto della rinuncia della parte attrice alla domanda relativa alla condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori.
Si prende altresì atto della rinuncia alla domanda nei confronti dei convenuti con i quali è stata stipulata la transazione stragiudiziale. Tale rinuncia equivale ad una cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò premesso, la domanda attorea di condanna come modificata non può trovare accoglimento tenuto conto che la quantificazione dei danni in €12.000,00 risulta determinata nella detta misura (superiore a quanto stimato nell'ATP) a seguito della transazione stragiudiziale intervenuta soltanto con alcuni convenuti, come dichiarato dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non è in alcun modo vincolante per chi non vi abbia partecipato.
La relazione tecnica resa in sede di ATP ha accertato che la causa delle infiltrazioni proveniva dalla terrazza di proprietà convenuta, stimando i danni in €6.226,00. Non si ravvisano ragioni per discostarsi
2 da tale quantificazione stante il notevole decorso del tempo.
Sulla scorta di quanto dichiarato dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni non può che prendersi atto che l'attore ha già transatto stragiudizialmente per un importo superiore alla stima operata in sede di ATP, atteso che la stessa parte attrice ha dichiarato, in udienza, che, a seguito di una transazione per €12.000,00 per il soddisfacimento dell'importo oggetto di transazione residuava esclusivamente la somma di €4.000,00, avanzando la domanda di condanna al risarcimento nei confronti di soli due dei convenuti per l'importo di €4.000,00.
Ne consegue che essendo già intervenuta stragiudizialmente una transazione per il pagamento di un importo che risulta invero superiore rispetto all'importo ivi riconoscibile quantificato, sulla scorta dell'ATP e delle relative spese e tenuto conto che l'attore ha dichiarato di avere già ricevuto stragiudizialmente, in corso di causa, il relativo pagamento dell'importo (ad esclusione di €4.000,00), non può che prendersi atto della cessata materia del contendere limitatamente a quanto ivi rpeteso a titolo di risarcimento e spese la cui pretesa, secondo quanto dichiarato, risulta stragiudizialmente soddisfatta.
L'ulteriore pretesa di pagamento ivi avanzata nei confronti dei restanti convenuti, fondata sulla pretesa debenza di un importo superiore, sulla scorta di una quantificazione del danno oggetto di una transazione alla quale gli stessi convenuti non hanno partecipato, per le superiori ragioni, non può trovare accoglimento.
Sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto della rinuncia parziale alla domanda e della parziale fondatezza della domanda risarcitoria ivi avanzata, compensa per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 11/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 143, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Aldo Panfili, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
) nata il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Regalbuto, (C.F. nata l'[...] a Controparte_2 C.F._4
Misterbianco, , nata il [...] a [...], Controparte_3 CP_4
, nato a [...] il [...], , nato il 22 giugno
[...] Controparte_5
1987 a Peine (Germania), , nato il [...] a [...], Controparte_6
, nata il [...] a [...], , nato il 30 Controparte_7 Controparte_8 gennaio 1999 a Torino;
CONVENUTI CONTUMACI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 02/07/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Gli attori hanno convenuto in giudizio i convenuti chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni al proprio immobile derivanti da infiltrazioni di acqua piovana.
1 Tali danni erano stati previamente accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
N.R.G. n. 10302/2016 instaurato dinanzi a questo Tribunale.
In citazione, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
€15.000,00.
Disposta la rinnovazione della notifica, i convenuti sono rimasti contumaci.
Dopo taluni rinvii a richiesta della parte attrice e per mancata comparizione ex art.309 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con termine ridotto a giorni 20 per comparsa conclusionale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha dato atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale della lite con taluni dei convenuti, nei cui confronti ha pertanto rinunciato ad ogni pretesa ivi avanzata nei loro confronti;
sempre in tale udienza, riducendo la propria pretesa creditoria complessiva al minore importo di €12.000,00, ha chiesto di condannare soltanto i convenuti
[...]
e al pagamento della residua somma spettante di €4.000,00, CP_2 Controparte_4 rinunciando alla ulteriore domanda relativa alla condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori. In comparsa conclusionale ha invece chiesto di condannare anche la convenuta in Controparte_3 solido al pagamento della somma di €6.000,00.
In tema di obbligazioni solidali, la transazione conclusa da uno dei debitori vincola gli altri, ove conclusa per l'intero debito, ove questi dichiarino di volerne profittare. Essa produce effetti nei soli limiti della sua quota, riducendo il debito residuo degli altri in misura pari a quanto effettivamente corrisposto (Cass. civ., n. 25980/2021).
Si prende atto della rinuncia della parte attrice alla domanda relativa alla condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori.
Si prende altresì atto della rinuncia alla domanda nei confronti dei convenuti con i quali è stata stipulata la transazione stragiudiziale. Tale rinuncia equivale ad una cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò premesso, la domanda attorea di condanna come modificata non può trovare accoglimento tenuto conto che la quantificazione dei danni in €12.000,00 risulta determinata nella detta misura (superiore a quanto stimato nell'ATP) a seguito della transazione stragiudiziale intervenuta soltanto con alcuni convenuti, come dichiarato dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non è in alcun modo vincolante per chi non vi abbia partecipato.
La relazione tecnica resa in sede di ATP ha accertato che la causa delle infiltrazioni proveniva dalla terrazza di proprietà convenuta, stimando i danni in €6.226,00. Non si ravvisano ragioni per discostarsi
2 da tale quantificazione stante il notevole decorso del tempo.
Sulla scorta di quanto dichiarato dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni non può che prendersi atto che l'attore ha già transatto stragiudizialmente per un importo superiore alla stima operata in sede di ATP, atteso che la stessa parte attrice ha dichiarato, in udienza, che, a seguito di una transazione per €12.000,00 per il soddisfacimento dell'importo oggetto di transazione residuava esclusivamente la somma di €4.000,00, avanzando la domanda di condanna al risarcimento nei confronti di soli due dei convenuti per l'importo di €4.000,00.
Ne consegue che essendo già intervenuta stragiudizialmente una transazione per il pagamento di un importo che risulta invero superiore rispetto all'importo ivi riconoscibile quantificato, sulla scorta dell'ATP e delle relative spese e tenuto conto che l'attore ha dichiarato di avere già ricevuto stragiudizialmente, in corso di causa, il relativo pagamento dell'importo (ad esclusione di €4.000,00), non può che prendersi atto della cessata materia del contendere limitatamente a quanto ivi rpeteso a titolo di risarcimento e spese la cui pretesa, secondo quanto dichiarato, risulta stragiudizialmente soddisfatta.
L'ulteriore pretesa di pagamento ivi avanzata nei confronti dei restanti convenuti, fondata sulla pretesa debenza di un importo superiore, sulla scorta di una quantificazione del danno oggetto di una transazione alla quale gli stessi convenuti non hanno partecipato, per le superiori ragioni, non può trovare accoglimento.
Sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto della rinuncia parziale alla domanda e della parziale fondatezza della domanda risarcitoria ivi avanzata, compensa per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 11/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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