Accoglimento
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/07/2025, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06265/2025REG.PROV.COLL.
N. 03723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3723 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Largo Messico, n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vaprio D’Adda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-/2025, pubblicata in data 10 aprile 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaprio D’Adda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 15 luglio 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Loredana Tulino su delega dell’avvocato Carlo Orlandi Alessandro Tozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 7 febbraio 2022, il TAR Lombardia ha accolto la domanda degli odierni ricorrenti di condanna del Comune di Vaprio d’Adda al risarcimento dei danni da essi subiti in conseguenza del provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale intestata alla propria famiglia, adottato da detto Comune nel 2016 e che ha comportato la traslazione di alcune delle salme dei loro congiunti altrove e la perdita di altre salme.
1.1. La sopra indicata sentenza, in sintesi, dopo aver disatteso l’eccezione del Comune di carenza di legittimazione dei ricorrenti per carenza della prova del rapporto di parentela con i titolari della concessione, ha ritenuto fondate le censure in ordine alla sussistenza di una responsabilità colpevole del Comune, nonché il motivo avente a oggetto l’inidoneità delle condizioni della cappella a giustificare una misura grave come la decadenza della concessione cimiteriale, poiché la somma impegnata per i lavori (€ 11.000,00 per cinque cappelle) prova che si trattava di opere davvero ridotte. Per l’effetto, il T.A.R. ha condannato il Comune a risarcire ai ricorrenti € 43.000,00 per la lesione del diritto di sepolcro in senso stretto (riguardante l’edificio sepolcrale e i suoi accessori), € 5.000,00 per ogni defunto (per un totale di n. 9 defunti) per la lesione del diritto secondario di sepolcro (facoltà di accedere al luogo di sepoltura dei defunti per compiervi gli atti di pietas), infine € 30.000,00 per la lesione del diritto all’intestazione del sepolcro e il danno conseguente alle spese di trasferimento delle salme presso altro cimitero.
1.2. La sopra indicata sentenza, appellata dall’amministrazione comunale, è stata integralmente confermata con la pronuncia di questa Sezione, n. -OMISSIS-del 17 giugno 2024.
2. I ricorrenti hanno successivamente adito il medesimo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-emessa dal T.A.R. Lombardia, Sez. IV, in data 7 febbraio 2022, limitatamente all’obbligo del Comune soccombente di pagamento degli interessi legali dalla data della pubblicazione della medesima sentenza al saldo effettivo.
2.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il suddetto ricorso è stato accolto, nei limiti indicati nella relativa motivazione, con condanna del Comune resistente a provvedere al pagamento degli interessi legali maturati sulla somma liquidata in sentenza dal 1° dicembre 2023 al 20 dicembre 2023, nel termine ivi stabilito.
Il primo giudice, in sintesi, ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza degli interessi legali dovesse essere nella fattispecie individuato non già nella data di pubblicazione della sentenza bensì nel momento in cui gli odierni ricorrenti – a seguito della costituzione in mora effettuata dal Comune - hanno provveduto a comunicare all’amministrazione i riferimenti del conto corrente ove versare le somme in questione. Su tali basi, dunque, considerato che i ricorrenti hanno comunicato detto dato soltanto il 1° dicembre 2023, è da tale data, ad avviso del primo giudice, che deve computarsi la decorrenza degli interessi successivi alla pubblicazione della sentenza di condanna e riferiti al ritardo nel pagamento di quanto ivi liquidato per sorte capitale. È stata, quindi, esclusa la debenza degli interessi legali precedentemente alla predetta data, in quanto i ricorrenti non hanno preteso il pagamento, preferendo attendere l’esito del giudizio in appello all’epoca pendente.
3. La parte appellante critica la sentenza impugnata, richiedendo, in riforma parziale della stessa, l’accertamento della spettanza in proprio favore “ degli interessi legali sull'importo di 118.000,00 euro dalla data di pubblicazione della sentenza (7/2/2022) a quella di messa in mora da parte del Comune (all'incirca 10/11/2023, ovvero dalla ricezione della diffida, o in via subordinata dal 31 ottobre 2023, data dell'invio della stessa), per un importo stimato di circa 6400,00 euro, oltre interessi da computarsi su tale somma ”.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, sollevando preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per carenza di specificità delle critiche rivolte avverso la sentenza impugnata, nonché articolando ampie deduzioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso.
5. Successivamente le parti hanno prodotto memorie insistendo per le rispettive conclusioni.
6. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio deve preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, in quanto le deduzioni formulate dagli appellanti recano una critica sufficientemente chiara delle statuizioni contenute nella sentenza appellata avversate.
8. L’appello è fondato, nei termini di seguito indicati.
9. Con la sentenza oggetto di ottemperanza, pubblicata in data 7 febbraio 2022, è stata, come sopra esposto, accolta la domanda risarcitoria, con determinazione del quantum dovuto dall’amministrazione comunale a detto titolo.
9.1. Non è in contestazione ed è comunque documentato in atti che l’amministrazione ha provveduto alla corresponsione dell’importo di 118.100,00 euro in data 21 dicembre 2023, mentre in data 7 maggio 2025 è stato eseguito un ulteriore pagamento per euro 307,12, a titolo di interessi legali dal 1° dicembre 2023 al 20 dicembre 2023.
9.2. Fondatamente gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi legali nella data del 1° dicembre 2023, nella quale sono stati da essi comunicati i riferimenti del conto corrente ove versare le somme dovute.
9.3. Ai sensi dell’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
9.4. Ne deriva, quindi, che gli interessi legali sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza con la quale, in accoglimento della domanda risarcitoria, è stata liquidata la somma dovuta dall’amministrazione comunale – sentenza che non ha costituito oggetto di alcuna sospensione della relativa efficacia -, sino all’effettivo soddisfo.
9.5. I ricorrenti originari, odierni appellanti, non hanno mai prestato acquiescenza in relazione alla pretesa riferita agli interessi legali sulla sorte capitale, come quantificata nella sentenza n. -OMISSIS-del 2022, dovendosi rilevare che i medesimi non hanno né formalizzato un impegno a rinunciare a tale importo accessorio né tenuto comportamenti univoci idonei a manifestare una volontà nel senso desunto dal primo giudice. Tale volontà, infatti, non può farsi discendere, implicitamente, dall’assenza di sollecitazioni rivolte al Comune, stante la spettanza ex lege di detti interessi.
9.6. Deve, dunque, escludersi l’inversione dell’onere di adempimento al quale è acceduto il primo giudice nel valorizzare la data di comunicazione da parte degli interessati dei dati riferimenti del conto corrente da utilizzare per il versamento degli importi, dovendosi rilevare che l’amministrazione comunale non ha proceduto ad alcuna offerta reale, la quale avrebbe dovuto essere formalizzata con le modalità previste dalla disciplina civilistica.
10. Né rilevano, ai fini pretesi dall’amministrazione resistente, le previsioni del regolamento contabile comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 29.10.2015, come pure le trattative infruttuosamente intercorse tra le parti, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto porre in essere ogni congrua attività al fine di assicurare la sollecita, esatta e integrale ottemperanza della sentenza.
11. Avuto riguardo alla domanda, come formulata dagli appellanti - i quali hanno richiesto l’accertamento della spettanza degli interessi legali “ dalla data di pubblicazione della sentenza (7/2/2022) a quella di messa in mora da parte del Comune (all'incirca 10/11/2023, ovvero dalla ricezione della diffida, o in via subordinata dal 31 ottobre 2023, data dell'invio della stessa), per un importo stimato di circa 6400,00 euro, oltre interessi da computarsi su tale somma ” -, l’appello va accolto, con condanna del Comune a corrispondere gli interessi residui, calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza 7 febbraio 2022 alla data di ricezione da parte dei destinatari della nota di messa in mora del 27 ottobre 2023. Deve essere esclusa, invece, la produzione di interessi sugli interessi ancora dovuti in quanto non prevista né spettante, non ricorrendosi in una delle ipotesi nelle quali è ammesso l’anatocismo.
12. Il Comune di Vaprio d’Adda dovrà, dunque, provvedere a corrispondere agli appellanti gli importi ancora dovuti nel termine di sessanta giorni (60 gg.), decorrente dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
13. In conclusione, l’appello va accolto nei limiti e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, la sentenza appellata va parzialmente riformata.
14. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, dovendosi indubbiamente considerare prevalenti i profili di accoglimento del ricorso, e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in favore degli appellanti e, per essi, del difensore (Alessandro Tozzi) dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 3569 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto.
- riforma parzialmente la sentenza appellata;
- condanna il Comune di Vaprio d’Adda a corrispondere agli appellanti le somme ancore dovute, secondo quanto indicato in motivazione, nel termine ivi stabilito.
Condanna il Comune di Vaprio D’Adda al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte appellante, avvocato Alessandro Tozzi, dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.