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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 935/2025 (cui è riunita la n. 937/2025)
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (cod. fisc. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (cod. fisc. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
3) (cod. fisc. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
4) (cod. fisc. ); Parte_4 CodiceFiscale_4
5) (cod. fisc. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
6) (cod. fisc. ). Parte_6 CodiceFiscale_6
Tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso del Foro di
RO e Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova
Ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti Conclusioni
Per i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la
Nota del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per CP_2
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti
– e - alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7
CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 5.094,51 (€
1.261,73 + € 1.385,84 + € 2.446,94 Parte_1 Parte_2
), e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre Parte_3
interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Per i ricorrenti e Parte_4 Parte_5
“Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, Parte_6
Pag. 2 di 8 - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la
Nota del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per CP_2
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti – e Parte_4 Parte_5 Parte_6
- alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti
[...]
di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.411,53 (€
1.385,68 + € 1.478,37 + € Parte_4 Parte_5
1.547,48 , e/o nella diversa misura ritenuta di Parte_6
giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e ( causa n. 935/2025) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ( causa riunita Parte_4 Parte_5 Parte_6
n. 937/2025) hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
per ottenere il pagamento delle differenze retributive a titolo di
[...]
Pag. 3 di 8 pagamento di retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La Retribuzione Professionale Docente è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, gli odierni ricorrenti chiedono la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma lorda indicata nelle conclusioni, pari ad € 5.094,51 (€ 1.261,73 + € 1.385,84 Parte_1 Parte_2
+ € 2.446,94 ed € 4.411,53 (€ 1.385,68 Parte_3 Pt_4
+ € 1.478,37 + € 1.547,48
[...] Parte_5 Parte_6
, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
[...]
Il è rimasto contumace, Controparte_1
Disposta la riunione, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione
Pag. 4 di 8 anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto
Pag. 5 di 8 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, i ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della CP_3
Professionale Docente per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non CP_1
trovandosi in una situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Pag. 6 di 8 Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
Retribuzione Professionale Dcente per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi al lordo fiscale/netto previdenziale oltre interessi legali dal dovuto al saldo
- euro 1.146,03 a favore di;
Parte_1
- euro 1.258,76 a favore di;
Parte_2
- euro 2.222,86 a favore di;
Parte_3
- euro 1.258,62 a favore di Parte_4
- euro 1.342,81 a favore di;
Parte_5
- euro 1.405,58 a favore di . Parte_6
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dei procuratori antistatari applicato l'aumento per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Silvia Cavallari, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 935/2025 (cui è riunita la n. 937/2025) :
1) Condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente, il seguente importo, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero:
- € 1.146,03, a favore di per l' a.s. 2020/21 ; Parte_1
- € 1.258,76, a favore di per agli anni scolastici 2020/21 Parte_2
e 2021/22 ;
Pag. 7 di 8 - € 2.222,86 a favore di per gli anni scolastici 2020/21 e Parte_3
2021/22.;
- € 1.258,62 a favore di per l'anno scolastico . Parte_4
2020/2021;
- € 1.342,81 a favore di per agli anni scolastici a.s. Parte_5
2020/21 e 2021/22
- € 1.405,58 a favore di per agli anni scolastici Parte_6
2020/21 e 2021/22 per tutti per un importo oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 98,00 (49,00 + 49,00) per esborsi ed euro 2.352,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 935/2025 (cui è riunita la n. 937/2025)
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (cod. fisc. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
2) (cod. fisc. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
3) (cod. fisc. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
4) (cod. fisc. ); Parte_4 CodiceFiscale_4
5) (cod. fisc. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
6) (cod. fisc. ). Parte_6 CodiceFiscale_6
Tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso del Foro di
RO e Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova
Ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti Conclusioni
Per i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la
Nota del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per CP_2
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti
– e - alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7
CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 5.094,51 (€
1.261,73 + € 1.385,84 + € 2.446,94 Parte_1 Parte_2
), e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre Parte_3
interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Per i ricorrenti e Parte_4 Parte_5
“Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, Parte_6
Pag. 2 di 8 - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la
Nota del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per CP_2
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti – e Parte_4 Parte_5 Parte_6
- alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti
[...]
di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.411,53 (€
1.385,68 + € 1.478,37 + € Parte_4 Parte_5
1.547,48 , e/o nella diversa misura ritenuta di Parte_6
giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e ( causa n. 935/2025) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ( causa riunita Parte_4 Parte_5 Parte_6
n. 937/2025) hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
per ottenere il pagamento delle differenze retributive a titolo di
[...]
Pag. 3 di 8 pagamento di retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La Retribuzione Professionale Docente è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, gli odierni ricorrenti chiedono la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma lorda indicata nelle conclusioni, pari ad € 5.094,51 (€ 1.261,73 + € 1.385,84 Parte_1 Parte_2
+ € 2.446,94 ed € 4.411,53 (€ 1.385,68 Parte_3 Pt_4
+ € 1.478,37 + € 1.547,48
[...] Parte_5 Parte_6
, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
[...]
Il è rimasto contumace, Controparte_1
Disposta la riunione, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione
Pag. 4 di 8 anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto
Pag. 5 di 8 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, i ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della CP_3
Professionale Docente per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non CP_1
trovandosi in una situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Pag. 6 di 8 Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
Retribuzione Professionale Dcente per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi al lordo fiscale/netto previdenziale oltre interessi legali dal dovuto al saldo
- euro 1.146,03 a favore di;
Parte_1
- euro 1.258,76 a favore di;
Parte_2
- euro 2.222,86 a favore di;
Parte_3
- euro 1.258,62 a favore di Parte_4
- euro 1.342,81 a favore di;
Parte_5
- euro 1.405,58 a favore di . Parte_6
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dei procuratori antistatari applicato l'aumento per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Silvia Cavallari, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 935/2025 (cui è riunita la n. 937/2025) :
1) Condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente, il seguente importo, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero:
- € 1.146,03, a favore di per l' a.s. 2020/21 ; Parte_1
- € 1.258,76, a favore di per agli anni scolastici 2020/21 Parte_2
e 2021/22 ;
Pag. 7 di 8 - € 2.222,86 a favore di per gli anni scolastici 2020/21 e Parte_3
2021/22.;
- € 1.258,62 a favore di per l'anno scolastico . Parte_4
2020/2021;
- € 1.342,81 a favore di per agli anni scolastici a.s. Parte_5
2020/21 e 2021/22
- € 1.405,58 a favore di per agli anni scolastici Parte_6
2020/21 e 2021/22 per tutti per un importo oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 98,00 (49,00 + 49,00) per esborsi ed euro 2.352,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8