TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2616/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. NISINI DANIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a
Viareggio in Via Roma n. 24, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARCHI CP_1 C.F._2
ILARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Viareggio in Via Vittor
Pisani n. 50, come da procura in atti
CONVENUTO
con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dalle parti all'udienza del 07.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per lo scioglimento del matrimonio dalla Parte_1
medesima contratto con il 07.08.2010 a Camaiore, in regime di separazione CP_1
dei beni, deducendo che: dalla loro relazione è nato a [...], il [...], il figlio
; il 16.02.2023 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi Per_1
alle condizioni indicate nel verbale di udienza presidenziale del 20.01.2023 (procedimento n.
R.G. 4343/2022) ed essi non si sono più riconciliati;
il rapporto padre-figlio ha subito una involuzione ed oggi è totalmente assente;
infatti il padre, oltre a denigrare costantemente il figlio e a non frequentarlo, non ottemperando alle condizioni dettate nella sentenza di separazione, non si interessa dell'andamento scolastico o delle sue condizioni di salute, parendo essere più affezionato al denaro che al figlio, il quale, ormai sedicenne, comprende tali carenze, imputandole alla mancanza d'interesse del padre nei propri confronti;
inoltre, egli ha negato l'autorizzazione per far conseguire al figlio il patentino di guida, in modo del tutto pretestuoso;
ancora, egli non ha seguito né il percorso psicologico, né il percorso psichiatrico del figlio;
nell'aprile 2024, il padre ha lasciato la dependance della casa coniugale, trasferendosi a Valdicastello (LU), ma non ha mai invitato il figlio nella propria abitazione;
in tale quadro di costante disinteresse, ella deve sollecitare il CO ogniqualvolta è necessario prendere una decisione nell'interesse del figlio, il cui mantenimento è oggi esclusivamente a suo carico;
il contributo per il mantenimento del figlio stabilito in sede di separazione nell'importo di € 200,00 mensili è divenuto incongruo, atteso che ella vive solo dei compensi fluttuanti ed incerti che trae dalla professione di procacciatore di affari, da cui ricava un reddito annuo netto di circa € 20.000,00 ed è stata costretta a vendere l'immobile di proprietà ad uso ufficio, da cui in passato poteva trarre un corrispettivo per il godimento concesso, destinando il ricavato a ripianare un debito che la stessa aveva con il padre, peraltro bisognoso di cure mediche;
dall'altro lato, il , titolare di diritti di proprietà su beni immobili e mobili CP_1
registrati, non occupandosi del figlio non sopporta alcun costo relativo alla sua gestione, avendo altresì ottenuto, in qualità di agente di commercio, ottimi mandati da parte di varie aziende, da cui ricava rilevanti incassi.
Ha concluso chiedendo disporsi, quali condizioni del divorzio: l'affidamento esclusivo del minore, con collocamento presso di sé; l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Camaiore
pagina 2 di 6 (LU), località Capezzano Pianore, Via Marcello Garosi n. 4, al cui indirizzo il minore manterrà la residenza;
un regime di frequentazione padre-figlio libero, compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore, seguendo il regime dell'alternanza per le festività; un contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre di € 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da versare alla madre mediante bonifico bancario e sottoposto a rivalutazione secondo gli indici
Istat; la ripartizione delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
la percezione dell'assegno unico e/o ogni altro sussidio statale da parte della madre, con impegno del padre a sottoscrivere ogni documento necessario per tale finalità; reciproco assenso all'iscrizione del figlio sui passaporti di entrambi i genitori ed autorizzazione al rilascio di carta di identità del minore valida anche per l'espatrio.
si è costituito in giudizio contestando le richieste e deduzioni della ricorrente CP_1
come segue: è vero che il regime di frequentazione padre-figlio non si è concretizzato come concordato in sede di separazione e che il rapporto con il figlio è difficile ed a tratti Per_1
molto conflittuale, ma ciò non dipende dal suo disinteresse, avendo egli sempre cercato di essere presente ed amorevole col figlio e di dimostrargli il suo amore, bensì dal comportamento del figlio stesso, che alterna momenti di completo rifiuto e distacco a momenti di riavvicinamento;
egli, nonostante i messaggi pieni di rabbia del figlio ed i rifiuti, ha continuato incessantemente a scrivergli mediante whatsapp e anche mandandogli lettere cartacee, gli ha fatto regali, lo ha continuamente invitato a trascorrere del tempo insieme, anche presso la sua nuova abitazione, si è offerto di accompagnarlo a scuola o alle attività extrascolastiche;
inoltre, lo stesso si è messo in discussione ed ha lavorato su se stesso, anche intraprendendo un percorso psicologico presso lo sportello genitorialità di Viareggio, per capire cosa stesse sbagliando e per individuare un modo per approcciarsi con il figlio;
in tale quadro, la madre, mossa da rabbia e sentimenti negativi verso di lui, lungi dall'agevolare i rapporti, si nasconde dietro ai rifiuti del figlio e lo coinvolge nei litigi tra gli adulti;
anche attualmente, nonostante l'affidamento condiviso, ella prende da sola le decisioni riguardanti il figlio, comunicandole al padre solo a posteriori;
riguardo alla questione del patentino di guida, egli non ha negato il proprio consenso per ragioni economiche, ma per motivi legati allo stato di salute del figlio, preferendo attendere l'evolversi della situazione;
quanto all'aspetto economico-patrimoniale,
pagina 3 di 6 contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la propria situazione non è migliorata rispetto al momento della separazione, essendo rimasta pressoché invariata, considerato che egli, pur percependo un rimborso spese mensile di poco superiore rispetto alla precedente occupazione lavorativa, oggi è legato da un solo rapporto di mandato in via esclusiva con
Magazzini Bracchi S.r.l. e percepisce un'entrata fissa mensile di € 3.000,00, (oltre alla provvigione sulle vendite, per sua natura incerta e non fissa), a fronte della quale le spese sono nettamente aumentate, avendo lo stesso dovuto lasciare la dependance posta nel giardino dell'abitazione coniugale per trasferirsi altrove e pagare un canone di locazione mensile di €
750,00, cifra che si aggiunge alle altre spese mensili per il mutuo ed altri finanziamenti.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e regime di frequentazione come da condizioni concordate in sede di separazione;
confermare il contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 225,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat, di cui € 200,00 da corrispondere alla sig.ra ed € 25,00 da corrispondere direttamente al minore mediante ricarica di carta in Pt_1
uso allo stesso;
confermare la ripartizione al 50% delle spese straordinarie purché documentate e previamente concordate. Si è altresì detto disponibile a che, laddove rimanga invariato il contributo al mantenimento già concordato, l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente.
È seguito lo scambio di memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 07.02.2025, all'esito dell'ascolto delle parti e della successiva discussione, queste e i procuratori hanno dato atto di avere raggiunto un accordo che prevede lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“- L'affido condiviso del figlio minore, con prevalente collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale.
- Dando atto delle attuali problematiche nel rapporto tra padre e figlio, le parti auspicano che la frequentazione con il padre torni ad essere disciplinata come da condizioni di separazione, all'esito del percorso psicologico che il minore si appresta ad intraprendere. Le parti si impegnano comunque a seguire i percorsi che gli specialisti che hanno in carico il figlio
pagina 4 di 6 riterranno utili al fine di consentire la ripresa delle frequentazioni con il padre e, in generale, al fine di assicurare il benessere psico-emotivo del figlio.
- Il padre continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio e contribuirà al suo mantenimento versando in favore della madre la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal presente mese di Febbraio 2025 e fino al mese di Ottobre 2025 compreso e, dal mese di Novembre 2025, la somma di € 430,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
- Le spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale, saranno ripartite in pari misura.
- La ricorrente conferma l'impegno assunto in sede di separazione circa il pagamento del finanziamento Intesa San Paolo.
- Spese legali compensate”.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 07.02.2025, siccome da ritenersi rispondente agli interessi del figlio. In particolare, preso atto delle difficoltà nel rapporto tra padre e figlio, che entrambe le parti riconoscono, si osserva che la condizione psicologica del minore risulta, sulla base delle concorde dichiarazioni rese dalle parti davanti al Giudice, monitorata: è seguito sul Per_1
piano psicologico e psichiatrico e, dal novembre 2024, è in carico alla dott.ssa la quale Per_2 ha da ultimo consigliato un percorso di sostegno psicologico anche nell'elaborazione del rapporto con il padre, rispetto alla cui intrapresa le parti hanno manifestato una concorde volontà. Non si ravvisano, pertanto, possibili elementi di pregiudizio nelle previsioni come pagina 5 di 6 sopra concordate, venendo meno ogni utilità dell'ascolto del minore, sul quale le parti non hanno, difatti, insistito.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e viene, pertanto, recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Camaiore il 07.08.2010 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2010, parte 2, Serie
C, atto n. 38, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 07/02/2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Camaiore di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2616/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. NISINI DANIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a
Viareggio in Via Roma n. 24, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARCHI CP_1 C.F._2
ILARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Viareggio in Via Vittor
Pisani n. 50, come da procura in atti
CONVENUTO
con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dalle parti all'udienza del 07.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per lo scioglimento del matrimonio dalla Parte_1
medesima contratto con il 07.08.2010 a Camaiore, in regime di separazione CP_1
dei beni, deducendo che: dalla loro relazione è nato a [...], il [...], il figlio
; il 16.02.2023 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi Per_1
alle condizioni indicate nel verbale di udienza presidenziale del 20.01.2023 (procedimento n.
R.G. 4343/2022) ed essi non si sono più riconciliati;
il rapporto padre-figlio ha subito una involuzione ed oggi è totalmente assente;
infatti il padre, oltre a denigrare costantemente il figlio e a non frequentarlo, non ottemperando alle condizioni dettate nella sentenza di separazione, non si interessa dell'andamento scolastico o delle sue condizioni di salute, parendo essere più affezionato al denaro che al figlio, il quale, ormai sedicenne, comprende tali carenze, imputandole alla mancanza d'interesse del padre nei propri confronti;
inoltre, egli ha negato l'autorizzazione per far conseguire al figlio il patentino di guida, in modo del tutto pretestuoso;
ancora, egli non ha seguito né il percorso psicologico, né il percorso psichiatrico del figlio;
nell'aprile 2024, il padre ha lasciato la dependance della casa coniugale, trasferendosi a Valdicastello (LU), ma non ha mai invitato il figlio nella propria abitazione;
in tale quadro di costante disinteresse, ella deve sollecitare il CO ogniqualvolta è necessario prendere una decisione nell'interesse del figlio, il cui mantenimento è oggi esclusivamente a suo carico;
il contributo per il mantenimento del figlio stabilito in sede di separazione nell'importo di € 200,00 mensili è divenuto incongruo, atteso che ella vive solo dei compensi fluttuanti ed incerti che trae dalla professione di procacciatore di affari, da cui ricava un reddito annuo netto di circa € 20.000,00 ed è stata costretta a vendere l'immobile di proprietà ad uso ufficio, da cui in passato poteva trarre un corrispettivo per il godimento concesso, destinando il ricavato a ripianare un debito che la stessa aveva con il padre, peraltro bisognoso di cure mediche;
dall'altro lato, il , titolare di diritti di proprietà su beni immobili e mobili CP_1
registrati, non occupandosi del figlio non sopporta alcun costo relativo alla sua gestione, avendo altresì ottenuto, in qualità di agente di commercio, ottimi mandati da parte di varie aziende, da cui ricava rilevanti incassi.
Ha concluso chiedendo disporsi, quali condizioni del divorzio: l'affidamento esclusivo del minore, con collocamento presso di sé; l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Camaiore
pagina 2 di 6 (LU), località Capezzano Pianore, Via Marcello Garosi n. 4, al cui indirizzo il minore manterrà la residenza;
un regime di frequentazione padre-figlio libero, compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore, seguendo il regime dell'alternanza per le festività; un contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre di € 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da versare alla madre mediante bonifico bancario e sottoposto a rivalutazione secondo gli indici
Istat; la ripartizione delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
la percezione dell'assegno unico e/o ogni altro sussidio statale da parte della madre, con impegno del padre a sottoscrivere ogni documento necessario per tale finalità; reciproco assenso all'iscrizione del figlio sui passaporti di entrambi i genitori ed autorizzazione al rilascio di carta di identità del minore valida anche per l'espatrio.
si è costituito in giudizio contestando le richieste e deduzioni della ricorrente CP_1
come segue: è vero che il regime di frequentazione padre-figlio non si è concretizzato come concordato in sede di separazione e che il rapporto con il figlio è difficile ed a tratti Per_1
molto conflittuale, ma ciò non dipende dal suo disinteresse, avendo egli sempre cercato di essere presente ed amorevole col figlio e di dimostrargli il suo amore, bensì dal comportamento del figlio stesso, che alterna momenti di completo rifiuto e distacco a momenti di riavvicinamento;
egli, nonostante i messaggi pieni di rabbia del figlio ed i rifiuti, ha continuato incessantemente a scrivergli mediante whatsapp e anche mandandogli lettere cartacee, gli ha fatto regali, lo ha continuamente invitato a trascorrere del tempo insieme, anche presso la sua nuova abitazione, si è offerto di accompagnarlo a scuola o alle attività extrascolastiche;
inoltre, lo stesso si è messo in discussione ed ha lavorato su se stesso, anche intraprendendo un percorso psicologico presso lo sportello genitorialità di Viareggio, per capire cosa stesse sbagliando e per individuare un modo per approcciarsi con il figlio;
in tale quadro, la madre, mossa da rabbia e sentimenti negativi verso di lui, lungi dall'agevolare i rapporti, si nasconde dietro ai rifiuti del figlio e lo coinvolge nei litigi tra gli adulti;
anche attualmente, nonostante l'affidamento condiviso, ella prende da sola le decisioni riguardanti il figlio, comunicandole al padre solo a posteriori;
riguardo alla questione del patentino di guida, egli non ha negato il proprio consenso per ragioni economiche, ma per motivi legati allo stato di salute del figlio, preferendo attendere l'evolversi della situazione;
quanto all'aspetto economico-patrimoniale,
pagina 3 di 6 contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la propria situazione non è migliorata rispetto al momento della separazione, essendo rimasta pressoché invariata, considerato che egli, pur percependo un rimborso spese mensile di poco superiore rispetto alla precedente occupazione lavorativa, oggi è legato da un solo rapporto di mandato in via esclusiva con
Magazzini Bracchi S.r.l. e percepisce un'entrata fissa mensile di € 3.000,00, (oltre alla provvigione sulle vendite, per sua natura incerta e non fissa), a fronte della quale le spese sono nettamente aumentate, avendo lo stesso dovuto lasciare la dependance posta nel giardino dell'abitazione coniugale per trasferirsi altrove e pagare un canone di locazione mensile di €
750,00, cifra che si aggiunge alle altre spese mensili per il mutuo ed altri finanziamenti.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e regime di frequentazione come da condizioni concordate in sede di separazione;
confermare il contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 225,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat, di cui € 200,00 da corrispondere alla sig.ra ed € 25,00 da corrispondere direttamente al minore mediante ricarica di carta in Pt_1
uso allo stesso;
confermare la ripartizione al 50% delle spese straordinarie purché documentate e previamente concordate. Si è altresì detto disponibile a che, laddove rimanga invariato il contributo al mantenimento già concordato, l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente.
È seguito lo scambio di memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 07.02.2025, all'esito dell'ascolto delle parti e della successiva discussione, queste e i procuratori hanno dato atto di avere raggiunto un accordo che prevede lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“- L'affido condiviso del figlio minore, con prevalente collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale.
- Dando atto delle attuali problematiche nel rapporto tra padre e figlio, le parti auspicano che la frequentazione con il padre torni ad essere disciplinata come da condizioni di separazione, all'esito del percorso psicologico che il minore si appresta ad intraprendere. Le parti si impegnano comunque a seguire i percorsi che gli specialisti che hanno in carico il figlio
pagina 4 di 6 riterranno utili al fine di consentire la ripresa delle frequentazioni con il padre e, in generale, al fine di assicurare il benessere psico-emotivo del figlio.
- Il padre continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio e contribuirà al suo mantenimento versando in favore della madre la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal presente mese di Febbraio 2025 e fino al mese di Ottobre 2025 compreso e, dal mese di Novembre 2025, la somma di € 430,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
- Le spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale, saranno ripartite in pari misura.
- La ricorrente conferma l'impegno assunto in sede di separazione circa il pagamento del finanziamento Intesa San Paolo.
- Spese legali compensate”.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 07.02.2025, siccome da ritenersi rispondente agli interessi del figlio. In particolare, preso atto delle difficoltà nel rapporto tra padre e figlio, che entrambe le parti riconoscono, si osserva che la condizione psicologica del minore risulta, sulla base delle concorde dichiarazioni rese dalle parti davanti al Giudice, monitorata: è seguito sul Per_1
piano psicologico e psichiatrico e, dal novembre 2024, è in carico alla dott.ssa la quale Per_2 ha da ultimo consigliato un percorso di sostegno psicologico anche nell'elaborazione del rapporto con il padre, rispetto alla cui intrapresa le parti hanno manifestato una concorde volontà. Non si ravvisano, pertanto, possibili elementi di pregiudizio nelle previsioni come pagina 5 di 6 sopra concordate, venendo meno ogni utilità dell'ascolto del minore, sul quale le parti non hanno, difatti, insistito.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e viene, pertanto, recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Camaiore il 07.08.2010 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2010, parte 2, Serie
C, atto n. 38, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 07/02/2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Camaiore di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 6 di 6