Articolo 57 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 56Articolo 58
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 57.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, e' consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999