TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01178 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00171/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto da Tahar DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Bolpagni, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. 15604/24/GPG/Area I Bis prot. n. 0075649 del 11/11/2024 emesso in data 6 novembre 2024 e notificato al ricorrente in data 11 novembre 2024 con il quale è stata respinta l'istanza depositata dall'Istituto di N. 00171/2025 REG.RIC.
Vigilanza Fidelitas SpA per il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata nonché del titolo di porto di armi per difesa personale. nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e la licenza di porto di armi per difesa personale, per il tramite della società Fidelitas S.p.A. nonché al risarcimento del danno per equivalente monetario
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AT ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato e considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 novembre 2024 con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l'istanza depositata dall'Istituto di Vigilanza Fidelitas s.p.a. per il rilascio al signor DA del decreto di qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 138 TULPS nonché del titolo di porto di armi per difesa personale;
- in data 4.4.2025 la Prefettura ha accolto l'istanza di riesame in autotutela del provvedimento impugnato e ne ha disposto la revoca;
- all'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, in assenza di ulteriore attività difensiva delle parti;
Ritenuto che: N. 00171/2025 REG.RIC.
- la pretesa del ricorrente avanzata con la domanda di annullamento risulta pienamente soddisfatta e ciò determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 c.p.a.;
- la domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente ex art. 30, comma 4,
c.p.a. avanzata dal ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione e per il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito deve essere invece respinta, in difetto di allegazione e di prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria e, segnatamente, del danno-conseguenza;
- rispetto a tale danno, non è stata fornita alcuna prova dei pregiudizi che il ricorrente lamenta, del tutto genericamente, di avere subito, né sono stati forniti al giudice gli elementi indispensabili per procedere a una liquidazione equitativa;
- in considerazione dell'esito della controversia e dell'andamento del giudizio, le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento dell'atto impugnato;
- respinge le restanti domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00171/2025 REG.RIC.
GE CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
AT ZZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE CC
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01178 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00171/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto da Tahar DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Bolpagni, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. 15604/24/GPG/Area I Bis prot. n. 0075649 del 11/11/2024 emesso in data 6 novembre 2024 e notificato al ricorrente in data 11 novembre 2024 con il quale è stata respinta l'istanza depositata dall'Istituto di N. 00171/2025 REG.RIC.
Vigilanza Fidelitas SpA per il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata nonché del titolo di porto di armi per difesa personale. nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e la licenza di porto di armi per difesa personale, per il tramite della società Fidelitas S.p.A. nonché al risarcimento del danno per equivalente monetario
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AT ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato e considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 novembre 2024 con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l'istanza depositata dall'Istituto di Vigilanza Fidelitas s.p.a. per il rilascio al signor DA del decreto di qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 138 TULPS nonché del titolo di porto di armi per difesa personale;
- in data 4.4.2025 la Prefettura ha accolto l'istanza di riesame in autotutela del provvedimento impugnato e ne ha disposto la revoca;
- all'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, in assenza di ulteriore attività difensiva delle parti;
Ritenuto che: N. 00171/2025 REG.RIC.
- la pretesa del ricorrente avanzata con la domanda di annullamento risulta pienamente soddisfatta e ciò determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 c.p.a.;
- la domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente ex art. 30, comma 4,
c.p.a. avanzata dal ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione e per il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito deve essere invece respinta, in difetto di allegazione e di prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria e, segnatamente, del danno-conseguenza;
- rispetto a tale danno, non è stata fornita alcuna prova dei pregiudizi che il ricorrente lamenta, del tutto genericamente, di avere subito, né sono stati forniti al giudice gli elementi indispensabili per procedere a una liquidazione equitativa;
- in considerazione dell'esito della controversia e dell'andamento del giudizio, le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento dell'atto impugnato;
- respinge le restanti domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00171/2025 REG.RIC.
GE CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
AT ZZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE CC